Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 10/05/2025, n. 9011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9011 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09011/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01705/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1705 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Grazia Carcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone 78;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato di verifica per le cause di servizio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile con il quale è stata (nuovamente) respinta l’istanza del 3 settembre 2008 prodotta dal ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo per l’infermità “K polmonare seguito da decesso".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato di verifica per le cause di servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra -OMISSIS- e i sigg.ri -OMISSIS- sono, rispettivamente, la moglie ed i figli del sig. -OMISSIS-, capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco affetto da carcinoma polmonare e deceduto il 2 ottobre 2008 per arresto cardio-circolatorio.
Sul presupposto che, durante la sua carriera, fosse stato «quotidianamente a contatto diretto con elementi tossici e radioattivi» , avendo partecipato a interventi di prelievo di materiale contaminato nel periodo del disastro di Cernobyl del 1986 e alla “Missione Arcobaleno” in NI (promossa a sostegno delle popolazioni del Kosovo) dal 25 maggio 1999 al 6 giugno 1999, il sig. -OMISSIS- ha presentato istanza in data 3 settembre 2008 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia diagnosticatagli e l’attribuzione dell’equo indennizzo.
A seguito del suo decesso, la domanda è stata ripresentata in data 22 ottobre 2008 dalla sig.ra -OMISSIS-.
1.1. La commissione medica ospedaliera di -OMISSIS- (di seguito anche “c.m.o.”), con verbale n. 3742 del 20 ottobre 2009, ha certificato il decesso a causa del carcinoma polmonare, senza esprimersi sulla sua dipendenza da causa di servizio. Il Comitato di verifica delle cause di servizio (di seguito anche “c.v.c.s.”), con la delibera n. 9425/2010 del 12 maggio 2010 e poi, a seguito di richiesta di riesame dell’amministrazione, con la delibera n. 38888/2010 del 12 aprile 2011, ha ritenuto che non esistesse alcun nesso eziologico tra la patologia del sig. -OMISSIS- e il servizio prestato, sicché, con decreto n. 5153 del 12 luglio 2011, il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza.
1.2. Adito per l’annullamento del provvedimento reiettivo, questo T.a.r. ha respinto il ricorso con sentenza del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-. All’esito dell’appello avverso la decisione di prime cure, il Consiglio di Stato, con sentenza del -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, ha invece annullato gli atti gravati, giudicando «inadeguato il parere negativo espresso dal Comitato di verifica in data 12 aprile 2012» , in quanto caratterizzato da «una motivazione generica, sostanzialmente ripetitiva della precedente ed avulsa da quanto è risultato nel corso del procedimento» .
1.3. All’esito della riedizione del procedimento il c.v.c.s., nell’adunanza n. 2113 dell’11 novembre 2019, ha emanato il parere n. 473862019, nuovamente negativo, individuando la causa della neoplasia nel fatto che il sig. -OMISSIS- fosse un «accanito fumatore (30 sigarette al di)» ed escludendo che la malattia fosse correlata all’esposizione all’amianto, difettandone gli “indicatori” (assenza di corpuscoli o fibre di asbesto nei tessuti polmonari e particolare brevità del periodo trascorso in NI). Tale posizione è stata quindi recepita dal Ministero dell’Interno con il decreto n. 4667 del 25 novembre 2019, con il quale, ancora una volta, l’istanza è stata respinta.
2. Avverso quest’ultimo la sig.ra -OMISSIS- e i figli del sig. -OMISSIS- hanno proposto ricorso a questo T.a.r., deducendo che «il nuovo parere risult [erebbe] illegittimo per contraddittorietà, errore ed elusione della sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-/2019» , insistendo sull’incidenza che la ripetuta esposizione all’amianto avrebbe avuto nella degenerazione neoplastica, suffragata anche dalla relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi di morte e gravi malattie del personale militare impiegato nelle missioni internazionali di pace, e chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e l’ordine all’amministrazione di un nuovo riesame dell’istanza.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria il 5 agosto 2020.
3.1. L’amministrazione resistente ha eccepito in rito:
- l’incompetenza territoriale di questo T.a.r., in quanto «gli eredi del Sig. -OMISSIS-, nel caso di specie, avrebbero dovuto proporre ricorso al TAR Campania / -OMISSIS-» , coerentemente con l’ubicazione dell’ultima sede di servizio del de cuius , cioè il Comando dei vigili del fuoco di -OMISSIS-;
- l’inammissibilità del ricorso, perché i ricorrenti si sarebbero limitati a chiedere un sindacato sulla valutazione medico-legale espressa dal c.v.c.s., senza denunciarne alcun profilo di illegittimità bensì promuovendo, fuori dei casi in cui ciò è consentito, un’azione di accertamento su aspetti rientranti nel merito amministrativo.
3.2. Nel merito il Ministero dell’Interno ha rivendicato di essersi conformato al parere del c.v.c.s., che «già precedentemente aveva espresso 2 pareri motivati sfavorevoli alla domanda prodotta dall’ex dipendente e che ha ampiamente motivato il parere, dopo aver valutato ed esaminato tutti gli elementi connessi allo svolgimento del servizio da parte dell’ex capo squadra esperto e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti» , in linea con l’impianto normativo contenuto nel d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, e gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa a proposito della vincolatività del parere del c.v.c.s., e ricordato i limiti del sindacato giurisdizionale sui giudizi tecnico-discrezionali di quest’ultimo organo.
4. In data 15 luglio 2022 i ricorrenti hanno depositato ulteriori documenti, tra i quali:
- il rapporto informativo predisposto dal Comandante provinciale dei vigili del fuoco di -OMISSIS- in data 3 agosto 2010, nel quale dà atto degli interventi effettuati dal sig. -OMISSIS- su canne fumarie, tettoie e altre strutture pericolanti contenti amianto, nonché della già indicata partecipazione a missioni internazionali per il recupero di materiale bellico;
- le cartelle cliniche dei ricoveri ospedalieri del sig. -OMISSIS-;
- la perizia redatta dal consulente di parte in data 14 novembre 2011, ad avviso del quale nel processo di cancerogenesi che ha interessato il sig. -OMISSIS- avrebbe influito l’esposizione «all’uranio impoverito sugli scenari di guerra in NI frequentati per servizio nel 1999» , compatibile con il periodo di latenza della malattia, e sussisterebbe quindi il nesso di causalità tra «patologia denunciata e servizio prestato» .
5. La discussione del merito è stata più volte rinviata in attesa della definizione del giudizio n. (rg) -OMISSIS-, promosso dinanzi al giudice d’appello per l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-/2019, con il quale è stata contestata l’inerzia dell’amministrazione nel dare esecuzione al comando giurisdizionale.
6. All’udienza pubblica del 18 marzo 2025, in occasione della quale il difensore dei ricorrenti ha riferito che la citata azione per l’ottemperanza si è conclusa con una sentenza di improcedibilità (Cons. Stato, Sez. III, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-), la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Va preliminarmente respinta l’eccezione di incompetenza territoriale di questo T.a.r. sollevata dalla difesa erariale.
Il foro speciale del pubblico impiego, di cui all’art. 13, co. 2, c.p.a., trova applicazione, infatti, solo in costanza del rapporto di lavoro, mentre, a seguito della sua estinzione, si riespandono i criteri generali di cui al co. 1. (Cons. Stato, Ad. Pl., 29 gennaio 1980, n. 4; più di recente, Cons. Stato, II, ord. 9 ottobre 2024, n. 8101). L’avvenuto decesso del dipendente e l’esistenza di una pluralità di successori inducono pertanto questo Collegio, al fine di corrispondere ad un’esigenza di concentrazione dei giudizi, a trattenere la causa in conformità al criterio della sede dell’Autorità che ha emesso il provvedimento.
8. Quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso per l’irrituale proposizione di un’azione di accertamento, dedotta dalla difesa erariale a causa della mancata specificazione dei vizi del provvedimento, soccorre, ad avviso di questo Collegio, il principio che attribuisce al giudice il compito di qualificare la domanda, ai sensi dell’art. 32, co. 2, c.p.a.
È stato infatti affermato che «le modalità di redazione del ricorso giurisdizionale non possono costituire un limite alla tutela giurisdizionale, allorquando esse siano tali da consentire comunque al giudice, sia pur attraverso una operazione più o meno complessa d'interpretazione del testo, la precisa individuazione del bene giuridico cui l'interessato tende ed ingiustamente negato dall'attività amministrativa e le ragioni a fondamento della pretesa, sempreché con tale operazione ermeneutica il giudice non si sostituisca al richiedente, integrando la domanda giudiziale stessa» (Cons. Stato, Ad. Pl., 19 aprile 2013, n. 7).
Nel caso di specie, ancorché la mancata articolazione dei motivi di ricorso imponga di ricavare gli elementi di identificazione della domanda dalla lettura complessiva dell’atto introduttivo, l’iniziativa processuale appare intrapresa per contestare il difetto di istruttoria e di motivazione nel quale sarebbero incorsi il Ministero dell’Interno e il c.v.c.s. nella riedizione del potere all’interno degli spazi lasciati liberi dal giudicato di annullamento e, quindi, sussumibile nell’azione di annullamento di cui all’art. 29 c.p.a.
9. Nel merito, il ricorso è infondato, in applicazione dei principi in materia di nesso causale e riparto dell’onere della prova nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui al d.P.R. 461/2001.
9.1. Ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 461/2001, « [I] l Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione» .
La giurisprudenza amministrativa ha, in proposito, chiarito che «nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare solo fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche che costituiscono fattori di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa» (Cons. Stato, II, 23 marzo 2022, n. 2096).
Quanto all’onere della prova, si rammenta che, ai fini dell’equo indennizzo, il lavoratore è esonerato dal dare prova della colpa dell’amministrazione ma non degli altri elementi costitutivi della pretesa fatta valere (Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 19 dicembre 2024, n. 33307). Anche di recente la Corte di Cassazione, nella più ampia materia delle malattie professionali, ha ribadito che «il dipendente, che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio, ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio» (Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 3 febbraio 2025, n. 2516).
Nei casi di militari ammalatisi di tumore dopo un periodo trascorso nei teatri di guerra dei Balcani, il Consiglio di Stato ha quindi aderito all’analisi del verificatore, che aveva escluso l’esistenza di un sicuro nesso di causalità tra l’esposizione all’uranio impoverito e l’insorgenza di una “qualsiasi” malattia oncologica, ritenendo che il ricorrente non avesse adeguatamente assolto l’onere di confutare le conclusioni del c.v.c.s. tramite la prova – su di lui incombente – di un siffatto collegamento e affermando la necessità di un ineludibile «sostrato probatorio» a conferma dello stesso, senza che operi nella ricostruzione dell’eziopatogenesi del cancro alcuna presunzione (Cons. Stato, II, 26 gennaio 2024, n. 845).
9.2. Nella vicenda in esame, i ricorrenti non hanno offerto elementi di convincimento idonei a superare le argomentazioni assunte dal c.v.c.s. a giustificazione del diniego.
L’organo collegiale, integrando la motivazione contenuta nei pareri n. 9425/2010 del 12 maggio 2010 e n. 38888/2010 del 12 aprile 2011 (e così emendandoli dai vizi rilevati dal giudice d’appello nella sentenza n. -OMISSIS-/2019), ha infatti rilevato che:
- il sig. -OMISSIS- ha svolto attività “tipiche” del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel periodo 1976 - 2008;
- la partecipazione alla missione “Arcobaleno” in NI ha coperto un periodo molto breve (dal 25 maggio 1999 al 6 giugno 1999);
- il carcinoma epidermoide o squamocellulare che ha portato al decesso è determinato, in base ad elevate percentuali statistiche (nell’85% dei casi), dal fumo di sigaretta;
- i tumori collegati all’amianto, come il mesotelioma pleurico e peritoneale e l’adenocarcinoma polmonare, sono accompagnati da alcuni “indicatori”, come l’asbestosi diagnosticata radiologicamente o istologicamente ovvero la positività ai corpuscoli dell’asbesto;
- il sig. -OMISSIS- non presentava tali evidenze mentre era un “accanito fumatore” (30 sigarette al dì);
- il periodo trascorso in NI è stato troppo breve per ipotizzare un’esposizione cancerogena all’amianto.
Che il sig. -OMISSIS- fosse un “accanito fumatore” risulta, in particolare, da quanto dallo stesso dichiarato in fase di raccolta anamnestica delle “abitudini di vita” ai fini del ricovero presso l’Ospedale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (cfr. cartella clinica n. 10664 del 7 agosto 2008, doc. 2 allegato dai ricorrenti in data 15 luglio 2022), mai contestate dai ricorrenti. La tipologia di tumore da cui il sig. -OMISSIS- era affetto è invece riportata nel referto dell’esame istologico n. B2008-005684 del 21 agosto 2008 e nel foglio di dimissioni dell’Ospedale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- del 26 agosto 2008 (doc. 3 allegato dai ricorrenti in data 15 luglio 2022) e coincide effettivamente con il “carcinoma epidermoide” rilevato dal c.v.c.s. al fine di escluderne la correlazione con l’esposizione ad amianto.
La relazione del consulente di parte, poi, non riesce, ad avviso di questo Collegio, a spostare il fulcro dell’indagine sui precedenti di servizio del sig. -OMISSIS-, in quanto:
- conferma che il carcinoma epidermoide dipende molto spesso dal fumo di sigaretta, seppur precisando che il rischio è accentuato dalla contestuale sovrapposizione al fumo di altri agenti, come l’asbesto;
- si sofferma sugli effetti, sull’uso, sulle caratteristiche e sulla capacità di infiltrazione nel corpo umano dell’uranio impoverito, formulando l’ipotesi di ascrivibilità del tumore all’attività svolta dal sig. -OMISSIS- sulla base di premesse congetturali piuttosto che di dati concreti.
9.3. Se si eccettuano il riferimento al breve periodo (circa 10 giorni) trascorso in NI (comunque non accompagnato da alcuna menzione delle attività e delle mansioni ivi svolte che possa supportare la tesi di una significativa esposizione all’uranio impoverito) e le generiche “attestazioni” del Comandante provinciale dei vigili del fuoco di -OMISSIS- sui vari contesti operativi nei quali è stato impiegato il sig. -OMISSIS-, come gli interventi nelle canne fumarie e su tettoie in eternit (che evidentemente fanno parte delle ordinarie modalità di svolgimento delle funzioni di vigile del fuoco), non si ravvisa nel quadro fattuale emerso in sede processuale quell’ eccezionale e intensa esposizione a fattori di rischio durante il servizio che, secondo la giurisprudenza, può supportare, in termini inferenziali, la tesi della dipendenza da causa di servizio della patologia che lo ha colpito.
L’istruttoria compiuta dal c.v.c.s., come desunta dalla lettura della motivazione del parere impugnato, appare, pertanto, immune dalle censure estrapolabili dal ricorso.
10. In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
11. Tenuto conto del complessivo andamento della vicenda contenziosa, anche per effetto della pronuncia del giudice d’appello, le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dario Aragno | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.