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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7906/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
29/11/2024, assunto in decisione in data 21/01/2025 e vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Lentate Sul Seveso, Via Vittorio Veneto n. 51/c, rappresentata e difesa dall'Avvocato Ivana Anomali e dall'Avvocato Silvia Mauri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cantù (CO), via Fossano
n. 40, giusta procura alle liti;
e tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Lentate Sul Seveso, Via Vittorio Veneto n. 51/c, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Parente ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Legnano, Corso Magenta, n. 28, giusta procura alle liti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) il figlio rimane affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese pagina 1 di 3 singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica, seguendone le naturali inclinazioni;
3) la casa coniugale ubicata in Lentate Sul Seveso (20823 Mb), Via Vittorio Veneto n. 51, viene assegnata al padre che l'abiterà con il figlio presso cui il minore sarà collocato;
Per_1
4) la sig.ra lascerà la casa coniugale entro e non oltre il 30 novembre 2024 asportando dalla Parte_1 stessa i propri beni personali e parte dei beni mobili in comune proprietà con il marito, come da accordo comprovato da apposito verbale di sopralluogo sottoscritto dalle parti (doc.10). Con la sottoscrizione del presente ricorso, entrambi i ricorrenti dichiarano di non avere più nulla ad avere, pretendere o contestare all'altro in ordine ai beni relativi alla casa coniugale;
5) La sig.ra provvederà allo spostamento della propria residenza entro e non oltre la data del Parte_1
30 dicembre 2024. Finché la procedura di trasferimento non sarà completata, il sig. si attiverà per Pt_2 informare tempestivamente la sig.ra relativamente alla di lei corrispondenza che dovesse essere Parte_1 recapitata presso la casa coniugale e a custodirla fino al momento della consegna alla stessa;
6) in considerazione dell'età del figlio prossimo alla maggiore età nel mese di marzo p.v., si Per_1 ritiene di non prevedere un calendario di visite;
quest'ultimo frequenterà la madre accordandosi direttamente con la stessa nei modi e nei tempi opportuni e compatibili con gli impegni scolastici ed extrascolastici. Entrambi i ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente le informazioni riguardanti lo stato di salute, il percorso scolastico nonché le vacanze e/ weekend del figlio, anche per il tramite dello stesso il quale dovrà essere responsabilizzato in tal senso. Per_1
7) la madre, attesa l'assegnazione della casa coniugale e della sua condizione economica, non concorrerà al versamento del contributo di mantenimento ordinario in favore del figlio mentre Per_1 le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 60 % a carico del padre e 40 % a carico della madre;
8) l'assegno unico pari a € 57,00 mensili continuerà ad essere percepito dal padre;
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni reciproca pretesa in ordine all'assegno di mantenimento e qualsivoglia assegno periodico;
10)i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e di non aver, pertanto, null'altro a pretendere ed avere l'uno dall'altro;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 19/05/2005 a Lentate Parte_1 Parte_2 sul Seveso;
- Dall'unione è nato (il 18/03/2007); Per_1
- L'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Giudice designato è stata sostituita dal deposito di note ex art.127-ter c.p.c. depositate entro il termine fissato per il 21/01/2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli pagina 2 di 3 interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
- Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 29/11/2024 da e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Parte_1 Parte_2 dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lentate sul Seveso, per le annotazioni di legge (atto n. 14 parte II serie A anno 2005);
3. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
4. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Caniato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
29/11/2024, assunto in decisione in data 21/01/2025 e vertente tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Lentate Sul Seveso, Via Vittorio Veneto n. 51/c, rappresentata e difesa dall'Avvocato Ivana Anomali e dall'Avvocato Silvia Mauri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Cantù (CO), via Fossano
n. 40, giusta procura alle liti;
e tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Lentate Sul Seveso, Via Vittorio Veneto n. 51/c, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Parente ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Legnano, Corso Magenta, n. 28, giusta procura alle liti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) il figlio rimane affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese pagina 1 di 3 singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica, seguendone le naturali inclinazioni;
3) la casa coniugale ubicata in Lentate Sul Seveso (20823 Mb), Via Vittorio Veneto n. 51, viene assegnata al padre che l'abiterà con il figlio presso cui il minore sarà collocato;
Per_1
4) la sig.ra lascerà la casa coniugale entro e non oltre il 30 novembre 2024 asportando dalla Parte_1 stessa i propri beni personali e parte dei beni mobili in comune proprietà con il marito, come da accordo comprovato da apposito verbale di sopralluogo sottoscritto dalle parti (doc.10). Con la sottoscrizione del presente ricorso, entrambi i ricorrenti dichiarano di non avere più nulla ad avere, pretendere o contestare all'altro in ordine ai beni relativi alla casa coniugale;
5) La sig.ra provvederà allo spostamento della propria residenza entro e non oltre la data del Parte_1
30 dicembre 2024. Finché la procedura di trasferimento non sarà completata, il sig. si attiverà per Pt_2 informare tempestivamente la sig.ra relativamente alla di lei corrispondenza che dovesse essere Parte_1 recapitata presso la casa coniugale e a custodirla fino al momento della consegna alla stessa;
6) in considerazione dell'età del figlio prossimo alla maggiore età nel mese di marzo p.v., si Per_1 ritiene di non prevedere un calendario di visite;
quest'ultimo frequenterà la madre accordandosi direttamente con la stessa nei modi e nei tempi opportuni e compatibili con gli impegni scolastici ed extrascolastici. Entrambi i ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente le informazioni riguardanti lo stato di salute, il percorso scolastico nonché le vacanze e/ weekend del figlio, anche per il tramite dello stesso il quale dovrà essere responsabilizzato in tal senso. Per_1
7) la madre, attesa l'assegnazione della casa coniugale e della sua condizione economica, non concorrerà al versamento del contributo di mantenimento ordinario in favore del figlio mentre Per_1 le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 60 % a carico del padre e 40 % a carico della madre;
8) l'assegno unico pari a € 57,00 mensili continuerà ad essere percepito dal padre;
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti rinunciando ad ogni reciproca pretesa in ordine all'assegno di mantenimento e qualsivoglia assegno periodico;
10)i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e di non aver, pertanto, null'altro a pretendere ed avere l'uno dall'altro;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 19/05/2005 a Lentate Parte_1 Parte_2 sul Seveso;
- Dall'unione è nato (il 18/03/2007); Per_1
- L'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Giudice designato è stata sostituita dal deposito di note ex art.127-ter c.p.c. depositate entro il termine fissato per il 21/01/2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli pagina 2 di 3 interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
- Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 29/11/2024 da e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Parte_1 Parte_2 dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lentate sul Seveso, per le annotazioni di legge (atto n. 14 parte II serie A anno 2005);
3. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
4. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Caniato
pagina 3 di 3