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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 4546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4546 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 28779 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021 avente ad oggetto:
assicurazione
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Ruggiero Campanella (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio in Via S. Massimo snc, angolo SS 7 Bis – Edificio Mercury Business - Nola (Na)
in virtù di procura allegata all'atto di citazione.
ATTORE
E
, P.IVA rapp.ta e difesa, in virtù di Controparte_1 P.IVA_1
procura alle liti posta in calce all'atto di citazione notificato, dall'Avv. Francesco
Napolitano, del foro di Napoli, C.F. presso il cui studio C.F._3
elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Augusto 162.
CONVENUTO
CONCLUSIONI Il procuratore dell'attore chiedeva condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni subiti,
con vittoria di spese ed attribuzione.
Il procuratore del convenuto chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese;
in subordine applicarsi la franchigia del 4% di cui all'art. 11 delle Condizioni Generali di
Assicurazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22.11.21 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
. CP_1
L'attore, premesso che:
in data 04.08.2019, in località Lido di Noto - Noto (SR), verso le ore 13.00 circa mentre scendeva uno scoglio piatto, alto 50 cm, in 10 cm di acqua, a seguito di una caduta dal sopraddetto scoglio riportava lesioni cui residuavano postumi invalidanti;
presentava denunzia di sinistro alla compagnia e si sottoponeva anche a visita medico legale dal fiduciario della società convenuta;
deduceva che la compagnia non ha mai provveduto al pagamento dell'indennizzo;
chiedeva quindi condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituiva il convenuto e contestava la domanda dell'attore, deducendo che:
dalla denuncia di sinistro del 24/03/2020 il Sig. illustrava una dinamica differente, Pt_1
attribuendo l'infortunio ad un caricamento sul piede sinistro, omettendo la caduta dallo scoglio “…Intorno alle ore 13:00, nello scendere uno scoglio piatto, alto 50cm, in 10 cm di acqua, caricavo tutto il peso sul piede sinistro, avvertivo un forte dolore al piede sinistro…”;
agli operatori del reparto Ortopedia - Presidio Ospedaliero - dichiarava di CP_2
essere caduto da una sedia “…riferisce caduta accidentale da una sedia con trauma contusivo al piede sinistro…”; nella perizia medico/legale effettuata il CT nominato dalla convenuta, Dott. , Persona_1
concludeva riconoscendo l'incompatibilità tra la dinamica e le lesioni riportate dal Pt_1
precisando che: “…l'assicurato ha dichiarato in PS di essere caduto da una sedia. Nella denuncia di sinistro ha dichiarato di essere scivolato da uno scoglio alto 50cm. Sia la prima che la seconda versione risultano incompatibili con il tipo di frattura verificatosi che richiede, invece, una caduta da notevole altezza…”;
in ogni caso il comportamento temerario del danneggiato esclude l'indennizzabilità del sinistro;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese;
in subordine applicarsi la franchigia del 4% di cui all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Espletata l'istruttoria e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 3.2.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Il fatto storico è provato dal referto del p.s. dal quale risulta che il nelle circostanze di Pt_1
tempo e di luogo indicate, venne condotto in ospedale da un mezzo del 118 a seguito di una caduta accidentale.
Gli accertamenti in seguito svolti evidenziarono una frattura scomposta del calcagno.
Il ctu ha accertato come lesioni subite siano compatibili con la dinamica riferita del sinistro e non lo siano, invece, con la caduta da una sedia.
Deve ritenersi, pertanto, che la dicitura nel referto del p.s. (caduta da una sedia) sia dovuta ad un mero refuso che non necessita la proposizione della querela di falso.
Non può ritenersi, poi, comportamento temerario il salire su uno scoglio di piccola altezza in acqua bassa.
L'indennizzo dovuto, determinato con i criteri per il calcolo del danno biologico di lieve entità, può essere liquidato come segue sulla base dei postumi invalidanti dell'8%, riconosciuti dal ctu, dai quali va detratta la franchigia contrattuale del 4%.
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 54 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 38
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 3.842,25
Invalidità temporanea totale € 2.099,12
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30
Totale danno biologico temporaneo € 3.342,02
Danno morale (33,33%) € 1.280,62
(calcolato sulla sola invalidità permanente)
Spese mediche documentate € 2.470,00
TOTALE GENERALE: € 10.934,89. La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €
10.934,89 oltre interessi al tasso legale, che si stima equamente remunerativo dal dì del fatto
04.08.2019 trattandosi di debito di valore.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo con attribuzione.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di con atto di citazione notificato il Pt_1 Controparte_1
22.11.21, così provvede:
1. condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 10.934,89 oltre interessi al tasso legale dal 04.08.2019;
2. condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro
5077 per onorario ed euro 125 per spese oltre s.g., IVA e CPA e spese di ctu come liquidate con attribuzione all'Avv. Ruggiero Campanella.
Così deciso in Napoli l'8.8.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)