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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/02/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. R.G. 17846/24 RG
Il Giudice dr.ssa Paola Fracassi
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 429 cpc
nella causa civile di I grado promossa da:
, C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
parte intimante, con avv. Franca Vallini
contro
, C.F. CP_1 CodiceFiscale_2
parte intimata, contumace
Conclusioni della parte intimante: come da memoria integrativa
Conclusioni della parte intimata: nessuna
***
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto datato 7.8.24 la sig.ra - nella qualità di locatrice - ha citato in giudizio il Parte_1 sig. – nella qualità di conduttore - per intimare lo sfratto per finita locazione con CP_1 riferimento al contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sito in
Venezia S. Marco 563, siglato il giorno 19.12.20, per la durata di anni 4 – rinnovabili - assumendo che lo stesso contratto fosse cessato a seguito di accordo intervenuto tra le parti e - nonostante ciò – il bene non fosse stato restituito.
All'esito della riserva assunta in udienza, il Giudice con ordinanza 13.9.24, rilevando che la causa petendi dell'azione di sfratto per finita locazione è costituita dalla risoluzione del contratto alla “scadenza naturale” (ipotesi tassativamente prevista dall'art. 657 cpc), ha mutato il rito ex art. 667 cpc, disposto l'avvio della mediazione, fissato l'udienza ex art. 420 cpc al 6.2.25 e concesso i termini per le memorie integrative.
Alla udienza 6.2.25 è comparso il solo legale di parte intimante che ha discusso la causa riportandosi in particolare alla memoria integrativa.
1
La causa è matura per la decisione.
Va dichiarata la contumacia di alla luce della rituale notifica ex art. 140 cpc in CP_1 vista della udienza odierna, agli atti.
La mediazione è fallita perché il conduttore, pur convocato, non è comparso al primo incontro
(doc. 4 intimante)
Nel merito si osserva che il contratto di locazione oggetto di causa è cessato il giorno 29.2.24 per mutuo consenso, a seguito di accordo siglato i 28.2.24 (doc. 7 parte intimante).
Ne deriva che la domanda di parte intimante deve essere accolta.
Al termine della lite, parte conduttrice risulta soccombente e pertanto deve essere condannata alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della non particolare complessità della controversia, della assenza di atti e difese dell'opponente, della mancanza di istruttoria in senso stretto.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. rg. 17846/24, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa e rigettata, così provvede:
-dichiara la contumacia di , C.F. ; CP_1 CodiceFiscale_2
-dichiara la risoluzione per mutuo consenso - alla data del 29.2.24 - del contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sito in Venezia S. Marco 563, siglato il giorno
19.12.20, meglio descritto in atti;
-ordina la restituzione del bene, libero da cose e persone, fissando per la esecuzione il 6 marzo
2025;
-condanna il conduttore , C.F. , a rifondere alla CP_1 CodiceFiscale_2 locatrice , C.F. le spese di lite della fase sommaria Parte_1 CodiceFiscale_1
e del giudizio di cognizione piena, inclusa la mediazione, che liquida in complessivi € 2.200,00 per competenze, CU e marca iscrizione e spese di notifica, spese generali 15%, cpa e iva come per legge.
Venezia, 6.2.25
IL GOP
Paola Fracassi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. R.G. 17846/24 RG
Il Giudice dr.ssa Paola Fracassi
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 429 cpc
nella causa civile di I grado promossa da:
, C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
parte intimante, con avv. Franca Vallini
contro
, C.F. CP_1 CodiceFiscale_2
parte intimata, contumace
Conclusioni della parte intimante: come da memoria integrativa
Conclusioni della parte intimata: nessuna
***
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto datato 7.8.24 la sig.ra - nella qualità di locatrice - ha citato in giudizio il Parte_1 sig. – nella qualità di conduttore - per intimare lo sfratto per finita locazione con CP_1 riferimento al contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sito in
Venezia S. Marco 563, siglato il giorno 19.12.20, per la durata di anni 4 – rinnovabili - assumendo che lo stesso contratto fosse cessato a seguito di accordo intervenuto tra le parti e - nonostante ciò – il bene non fosse stato restituito.
All'esito della riserva assunta in udienza, il Giudice con ordinanza 13.9.24, rilevando che la causa petendi dell'azione di sfratto per finita locazione è costituita dalla risoluzione del contratto alla “scadenza naturale” (ipotesi tassativamente prevista dall'art. 657 cpc), ha mutato il rito ex art. 667 cpc, disposto l'avvio della mediazione, fissato l'udienza ex art. 420 cpc al 6.2.25 e concesso i termini per le memorie integrative.
Alla udienza 6.2.25 è comparso il solo legale di parte intimante che ha discusso la causa riportandosi in particolare alla memoria integrativa.
1
La causa è matura per la decisione.
Va dichiarata la contumacia di alla luce della rituale notifica ex art. 140 cpc in CP_1 vista della udienza odierna, agli atti.
La mediazione è fallita perché il conduttore, pur convocato, non è comparso al primo incontro
(doc. 4 intimante)
Nel merito si osserva che il contratto di locazione oggetto di causa è cessato il giorno 29.2.24 per mutuo consenso, a seguito di accordo siglato i 28.2.24 (doc. 7 parte intimante).
Ne deriva che la domanda di parte intimante deve essere accolta.
Al termine della lite, parte conduttrice risulta soccombente e pertanto deve essere condannata alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto della non particolare complessità della controversia, della assenza di atti e difese dell'opponente, della mancanza di istruttoria in senso stretto.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. rg. 17846/24, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa e rigettata, così provvede:
-dichiara la contumacia di , C.F. ; CP_1 CodiceFiscale_2
-dichiara la risoluzione per mutuo consenso - alla data del 29.2.24 - del contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo sito in Venezia S. Marco 563, siglato il giorno
19.12.20, meglio descritto in atti;
-ordina la restituzione del bene, libero da cose e persone, fissando per la esecuzione il 6 marzo
2025;
-condanna il conduttore , C.F. , a rifondere alla CP_1 CodiceFiscale_2 locatrice , C.F. le spese di lite della fase sommaria Parte_1 CodiceFiscale_1
e del giudizio di cognizione piena, inclusa la mediazione, che liquida in complessivi € 2.200,00 per competenze, CU e marca iscrizione e spese di notifica, spese generali 15%, cpa e iva come per legge.
Venezia, 6.2.25
IL GOP
Paola Fracassi