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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 163/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliata in Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Madonna del Lume 5, Milazzo (ME), presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Capone che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, elettiv.te domiciliata in Corso Cavour 123, presso lo studio CP_1 dell'Avv. Grasso, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Lacagnina che la rappresenta e difende per procura in atti, appellata, avente ad oggetto: responsabilità professionale (appello avverso la sentenza n.
21/23 R.S. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 17 febbraio 2023 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 21/23 R.S. con la quale il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto aveva rigettato le richieste risarcitorie formulate
1 dall'odierna appellante nei confronti dell' Controparte_2
condannandola al pagamento delle spese processuali.
[...]
La censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di Pt_1
primo grado non aveva rilevato la mancanza di un regolare consenso informato espresso dall'appellante prima dell'esecuzione dell'intervento chirurgico al quale la stessa era stata sottoposta in data 9 dicembre 2009 presso l'Ospedale di
Milazzo; con il secondo motivo di gravame l'appellante si doleva che il Tribunale non avesse ritenuto sussistente un rapporto di causalità tra tale intervento chirurgico ed i postumi invalidanti dalla stessa riportati, chiedendo, infine, con il terzo motivo, la riforma della sentenza anche in ordine alla regolamentazione delle spese.
L' costituendosi, eccepiva l'inammissibilità dell'appello, Controparte_3
contestava la fondatezza delle doglianze svolte dalla e chiedeva il rigetto Pt_1 dell'appello.
Rigettata la richiesta di inibitoria dell'esecutività della sentenza impugnata, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 dicembre 2024 mediante sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
A tale udienza nessuna delle parti depositava note;
rinviata la causa al 6 febbraio 2025, mediante sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nessuna delle parti depositava note.
Ciò posto, visto l'art. 127 ter, 4° comma, c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 21/23 R.S. emessa dal Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto, visto l'art. 127 ter, 4° comma, c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
Messina, 12 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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