Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/06/2025, n. 3892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3892 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 328 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del giorno 16.06.2025 e vertente TRA (C.F. Parte_1
e P.I.: ), con gli avvocati Nicola Marchitto e Caterina P.IVA_1
Leonardi PARTE APPELLANTE
E
(CF: ), con CP_1 C.F._1
l'avvocato Chiara Loiacono PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 21898/2018 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
«Premesso che:
- Il IG. ha convenuto in giudizio CP_1 [...]
(di seguito Controparte_2 anche proponendo opposizione al decreto Pt_1 ingiuntivo indicato in epigrafe. Il sig. ha sostenuto CP_1 quanto segue:
- L'amministratore della (di seguito Controparte_3 anche IG.ra e l'amministratore della CP_3 Persona_1 stipularono un contratto di servizi di doppiaggio per Pt_1
1
Successivamente la IG.ra proponeva al CP_4 Per_1 il contatto diretto con l'acquirente finale Pt_1 CP_4
risolvendo di fatto, verbalmente, il contratto tra e
[...] Pt_1
A seguito di procedimento promosso dal nei CP_3 Pt_1 confronti di che non riceveva la notifica, si arrivava poi CP_3 alla istanza di fallimento. Nella prima udienza pre-fallimentare il si dichiarava “disponibile a ripianare il debito CP_1 provato con denaro personale eventualmente attraverso un accordo transattivo”. Chiedeva altresì termine per una proposta. (Ud. 10.11.2015 All. 1). Tale proposta transattiva non veniva formulata, come proposto in udienza (mail avv. Marchitto del 9.12.15 (All. 2).
- Il sig. sostiene che il provvedimento monitorio è stato CP_1 illegittimamente emesso. Posto che la responsabilità dei soci di una Srl sussiste solo se i soci hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, il sig.
nulla sapeva del debito della società, dimostrandosi CP_1 disposto in sede di udienza pre-fallimentare a sanare lo stesso solo nel caso di debito effettivamente riconosciuto a seguito di un lavoro effettivamente prestato. Se il avesse agito CP_1 intenzionalmente a danno della società, non si sarebbe presentato in udienza e non avrebbe reso quella dichiarazione.
- Chiede in via principale la revoca o la declaratoria di nullità
o inefficacia del decreto ingiuntivo: con vittoria di spese competenze e onorari, e con condanna ex art. 96 c.p.c.
- Si è costituita Parte_1
sostenendo che il avrebbe espressamente e
[...] CP_1 liberamente assunto l'obbligo di addivenire con denaro proprio al pagamento dell'importo dovuto in favore della
non corrispondendo poi alcunché. Successivamente Pt_1 all'udienza pre-fallimentare, il Tribunale di Roma ha ritenuto di non dover dare corso alla declaratoria di fallimento, e il credito de quo è rimasto totalmente insoluto. chiede Pt_1 pertanto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e condanna ex ari. 96 c.p.c.
- Nel corso del giudizio non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
- All'udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale, le parti hanno concluso come da verbale».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto:
2 2) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. n. 9043/2016 - R.G.N. 20634/2016 emesso dal Tribunale di Roma il 14.04.2016 su ricorso di Parte_1
, per l'importo di euro 36.226,09 oltre interessi e spese.
[...]
3) Condanna Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., alla
[...] rifusione delle spese di giudizio in favore di , CP_1 che liquida in complessivi euro 2.738,00 oltre IVA, CPA e spese generali».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Opposizione al decreto
«Considerato che:
- La prospettazione dell'opponente è fondata. È provato in base ai documenti allegati all'opposizione che il sig. è socio della CP_1 [...]
e, comparendo all'udienza pre-fallimentare della società, CP_3 ha dichiarato di essere disposto a ripianare il debito con denaro proprio, subordinando tuttavia tale disponibilità all'accertamento del credito e/o alla definizione transattiva della controversia.
- Non vi può essere dubbio sulla portata della dichiarazione resa in udienza.
Infatti il - il quale non era tenuto a ripianare il debito della società, CP_1 di cui non era amministratore - si dichiarava tuttavia "disponibile a ripianare il debito provato con denaro personale eventualmente attraverso un accordo transattivo". Non deve trarre in inganno l'uso del termine
"eventualmente", giacché il contesto nel quale la dichiarazione fu resa lasciava intendere che si trattava di un atto di buona volontà da parte dei
, cui non poteva non fare riscontro una adeguata volontà CP_1 conciliativa della controparte. Infatti il subito dopo aggiungeva a CP_1 verbale: “Chiedo un termine per poter presentare una proposta”. L'udienza si svolgeva il 10.11.15.
- In data 9.12.2015 l'avv. Marchitto, legale della comunicava - Pt_1 evidentemente a seguito di contatti tra le parti - che il sig. legale Pt_1 rappresentante della controparte, non era assolutamente disposto ad alcun incontro, e che la definizione bonaria della controversia passava comunque attraverso il saldo integrale delle somme dovute.
- La dichiarazione di disponibilità formulata dal del tutto in buona CP_1 fede non fu pertanto seguita da alcuna attività che potesse concretizzare una soluzione transattiva della controversia, e non poteva pertanto essere considerata come dichiarazione confessoria e come tale essere posta a base del decreto ingiuntivo richiesto ed emesso a carico del per CP_1 un debito delta società . Controparte_3
Spese
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, in base al valore della causa (Euro 36.226.09) e secondo il parametro minimo, tenuto conto che il giudizio si è concluso ex art. 281 sexies c.p.c.
3 - Non va pronunciata condanna ex art. 96 c.p.c. poiché non vi è prova che la parte opposta abbia agito in malafede, essendo il merito della causa relativo all'interpretazione della dichiarazione resa dal all'udienza CP_1 pre-fallimentare».
§ 3. — Ha proposto appello Parte_1 ed ha così concluso:
[...]
“Voglia l‟Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma -nei termini di cui ai formulati motivi di appello- della sentenza definitiva n. 21898/2018, resa inter partes dal Tribunale di Roma, Sezione X Civile, in persona del Giudice Unico Dr.ssa Maria
Grazia Giammarinaro, pronunciata nel procedimento n. 41713/2016 R.G. in data 13.11.2018, ed in accoglimento del presente appello, contrariis reiectis, 1. confermare il decreto ingiuntivo N. 9043/16, emesso in data 14.04.2016 e pubblicato il 18.04.2016, dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento rubricato al n. 20634/16 R.G. con conseguente condanna del IG. al pagamento CP_1 in favore della ”, Parte_1 della somma di € 36.226,09, oltre interessi come da decreto, dalla domanda sino al soddisfo, ed, altresì, alle spese della procedura nel medesimo liquidate;
2. condannare ex art. 96 c.p.c. il IG. nei CP_1 confronti della ”, Parte_1 in conseguenza dell'avversa infondata domanda, da quantificarsi, in via equitativa ex art. 1226 c.c., ritenuta dalla S.V. di giustizia;
3. con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze tutte del presente diverso procedimento nei confronti della parte soccombente”.
ha resistito al gravame ed ha chiesto: CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezioni e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: nel merito: rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposto dalla Parte_1
confermando la Sentenza n. 21898/2018
[...] Parte_1 pubblicata dal Tribunale di Roma in data 13/11/2018, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in esso contenute;
respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'attore contro il IG. per i motivi esposti in narrativa;
CP_1 riconoscere la condanna per lite temeraria a carico della parte appellante e, conseguentemente, un congruo risarcimento
4 dei danni morali patiti dall'odierno appellate che l'Ecc.ma Corte di Appello adita valuterà in via equitativa: in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari della scrivente legale che si dichiara antistataria”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 16.06.2025 come da decreto di trattazione scritta in data 18.04.2025.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi:
1. Sulla riforma della sentenza gravata per erronea ricostruzione e valutazione del fatto storico 1.1. Subordinazione della disponibilità del sig. CP_1
Con il primo motivo di appello, la parte ricorrente censura la parte della sentenza di primo grado in cui il Giudice ha ritenuto fondata la prospettazione presentata dal sig. , in veste di CP_1 opponente al decreto ingiuntivo, ritenendo che il avesse CP_1 subordinato la propria disponibilità a pagare personalmente il debito della “all'accertamento del credito Controparte_3
e/o alla definizione transattiva della controversia”. Ritiene infatti l'appellante che tale ricostruzione non rispecchi le dichiarazioni rese dal sig. , dalle quali non emergerebbe CP_1 la volontà di quest'ultimo di subordinare il ripianamento del debito
“né alla sottoscrizione di un accordo transattivo tra le parti (previsto, infatti, solo come ipotesi eventuale) né all'accertamento del credito il quale, peraltro, risultava già certo trovando titolo nel D.I. non opposto”.
1.2. Interpretazione del termine “eventualmente” La parte appellante censura la parte della sentenza in cui il Giudicante di prime cure ha interpretato il termine
“eventualmente” utilizzato dal sig. in relazione ad un CP_1
“accordo transattivo” in modo, a detta dell'appellante, contraddittorio sia con il significato letterale del termine, che con la lettura che ne può essere data alla luce del contesto. Sostiene infatti l'appellante che fosse “inequivocabile” che l'odierno appellato avesse “assunto personalmente l'obbligo di pagare l'integrale debito della “ ” e che non sia possibile CP_3 interpretare la dichiarazione come un “atto di buona volontà”, così come affermato dal Tribunale.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice in primo grado, secondo l'appellante l'accordo transattivo sarebbe stato prospettato come una mera “via alternativa”.
5
1.3. Valore della dichiarazione di CP_1
L'appellante procede censurando il punto della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto che “la dichiarazione resa dal in CP_1 udienza non possa essere considerata come dichiarazione confessoria poiché non seguita da “alcuna attività che potesse concretizzare una soluzione transattiva””. Nell'interpretare il medesimo scambio di mail considerato dal Tribunale, tra l'Avv. Marchitto e l'Avv. Loiacono, la parte appellante afferma, difformemente alla sentenza di primo grado, che tale conversazione non sia “giuridicamente idone[a] ad inficiare la validità ed efficacia della dichiarazione resa dal IG.
”, poiché non inerente alla dichiarazione stessa, che CP_1 secondo l'appellante rimarrebbe pienamente valida ed efficace.
1.4. Condanna al pagamento delle spese L'appellante censura il capo della sentenza che la vede condannata al pagamento delle spese di giudizio, che, come conseguenza dell'accoglimento delle ragioni della , Pt_1 ritiene debba essere riformato nel senso di addebitare le spese di lite al sig. . CP_1
2. Sulla riforma della sentenza gravata per vizio di violazione
e falsa applicazione della legge sostanziale e processuale 2.1. Sulla violazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 2730
c.c. L'appellante con questo motivo di appello lamenta che il Giudice di primo grado abbia “omesso di porre a fondamento della sentenza impugnata le allegazioni, i fatti non contestati, e le dichiarazioni confessorie rese del IG. con valore di prova CP_1 legale ex art. 2730 c.c.”, eccependo altresì la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Afferma infatti parte appellante che le dichiarazioni che sono riportate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo abbiano valore di prova c.d. legale rispetto alla disponibilità del di ripianare personalmente il debito societario e che, CP_1 inoltre, quelle stesse dichiarazioni contenute nel verbale di udienza pre fallimentare, abbiano, in virtù di tale collocazione, efficacia probatoria di atto pubblico fino a querela di falso, che, nel caso di specie, non è stata proposta.
2.2. Sulla violazione dell'art. 1272 c.c. La parte appellante eccepisce la violazione dell'art. 1272 c.c., in merito alla decisione del Giudice di non applicare alla fattispecie la disciplina della espromissione, di cui all'art. citato.
In particolare, in virtù della norma di cui all'art. 1272 c.c., l'appellante afferma che “a tutt'oggi il IG. risulta CP_1
6 obbligato in solido con la “ (debitore originario) in ordine CP_3 al pagamento”, circostanza da cui deriverebbe la legittimità del decreto ingiuntivo opposto.
2.3. Sulla violazione dell'art. 1272 c.c. [ndr: art. 1362 c.c.]
La parte appellante censura infine la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 1362 c.c., ritenendo che il Giudice non abbia “interpretato le dichiarazioni rese dal all'udienza CP_1 pre-fallimentare in ossequio a quanto disposto dalla norma in esame”. Sostiene infatti l'appellante che, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, dalla norma discenda l'indicazione all'interprete di non limitarsi al dato letterale nell'interpretazione del negozio, ma senza comunque poter prescindere dalla lettera stessa, il cui significato testuale rimarrebbe “mezzo prioritario e fondamentale” per la corretta ricostruzione della volontà dei contraenti o del dichiarante.
§ 5. — L'appello è infondato, nonostante la motivazione del primo giudice vada corretta nel senso di seguito indicato.
Innanzitutto è bene riportare quanto dichiarato dal CP_1 all'udienza prefallimentare del 10.11.2015, ricordando che l'appellato era socio al 50% della “sono Controparte_5 disponibile a ripianare il debito (azionato ?) con denaro personale, eventualmente attraverso accordo transattivo, chiedo un termine per poter presentare una proposta. LCS. Parte ricorrente si riserva di valutare la proposta”. Il giudice ha rinviato all'udienza del 17.1.2016. Premesso che, - come rilevato dall'appellante, non si evince dalla suddetta dichiarazione che il abbia condizionato il CP_1 pagamento alla prova del credito della società ricorrente, non solo perché la frase verbalizzata non contiene alcun riferimento a detta prova, ma anche perché il credito della era costituito dal Pt_1 decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 24232/12, non opposto e munito di formula esecutiva in data 16.5.2014 - non può ritenersi che il sia rimasto obbligato nei confronti CP_1 dell'appellante in forza della dichiarazione resa alla predetta udienza di disponibilità l ripianare con denaro personale il debito della Controparte_5
In primo luogo, va subito rilevato che dichiararsi disponibile a pagare un debito altrui ha un significato diverso dal dichiarare pagherò o assumo l'obbligo di pagare il debito altrui. In proposito va rilevato che risulta fuori bersaglio la tesi dell'appellante secondo la quale il , con la frase in esame, CP_1
7 avrebbe reso una dichiarazione confessoria. Nel contesto in cui la dichiarazione è stata resa, infatti, non vi era nulla da confessare, dovendosi semmai prendere atto che il credito risultava da un titolo ormai definitivo, e quindi, eventualmente, potrebbe ravvisarsi una promessa di pagamento da parte dell'odierno appellato. Tuttavia, come è noto, la promessa di pagamento non solo ha il limitato effetto di inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1988 c.c., ma, secondo l'insegnamento della S.C., non può neppure produrre una modifica soggettiva dell'obbligazione: La promessa di pagamento, avendo carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, non è fonte autonoma di obbligazione e non può pertanto produrre una modificazione soggettiva dell'obbligazione, con la conseguenza che la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti. Cass. n. 31296 del 10/11/2023. Nella seguente pronuncia dalla S.C., risalente nel tempo, ma pur sempre valida, è spiegato che: La promessa di pagamento, di cui all'art 1988 cod civ, ha un effetto meramente confermativo, nella sfera probatoria, di un preesistente rapporto fondamentale di debito e, pertanto, e inidonea a costituire nuove obbligazioni ed a porre in essere una successione a titolo particolare nel suddetto rapporto, di natura sia cumulativa (con l'aggiunzione di un nuovo debitore a quello originario), sia privativa (con l'eliminazione, cioè, del precedente debitore). Tale successione può, invero, avvenire soltanto nei casi previsti in modo espresso dalla legge e, cioè, generalmente con la forma contrattuale, attraverso la delegazione, l'espromissione,
l'accollo o la cessione del contratto, ovvero nelle specifiche e determinate ipotesi di subentro nella posizione debitoria altrui fissate dalla legge medesima (quali, ad esempio, quelle previste dagli artt. 2160, 2177 e 2560 cod civ e dalle norme sui titoli di credito). (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto che la sola promessa unilaterale fatta dal marito di pagare un debito della moglie sarebbe stata idonea ad obbligare il promittente nei riguardi del creditore, nonostante la mancata stipula di un contratto di espromissione. La SC ha cassato questa pronunzia, enunziando il principio di cui in massima) Cass. n. 1568 del 22/04/1975. Tornando al caso di cui è giudizio, sostiene la società appellante che, attraverso la dichiarazione resa dal CP_1
8 all'udienza prefallimentare, si sarebbe realizzata un'espromissione. Rispetto a tale qualificazione, va subito rilevato che l'espromissione richiede l'accettazione del creditore: L'espromissione si distingue dalla promessa di pagamento, disciplinata dall'art 1988 c.c., in quanto, mentre quest'ultima si colloca fra i negozi unilaterali, la prima integra un contratto, caratterizzato dall'incontro delle volontà di chi si pone come nuovo debitore (accanto, e talora al posto, del debitore originario) e chi lo accetta come tale. Cass. n. 32787 del 08/11/2022.
Ed allora, se si leggono per intero le dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 10.11.2015, si desume che l'odierna appellante, creditrice in quella sede, non ha ritenuto vincolante la dichiarazione resa dal di rendersi disponibile a pagare il CP_1 debito altrui, ma si è riservata di valutare la proposta, eventualmente formulata in via transattiva, dal . CP_1
In altre parole, all'udienza del 10.11.2015 le parti, ossia il e la società creditrice, non hanno perfezionato CP_1
l'espromissione, ma hanno rinviato l'accordo all'inoltro di una proposta da parte del e alla positiva valutazione da parte CP_1 della Pt_1
La circostanza che, successivamente all'udienza, nessuna proposta sia pervenuta da parte del , non consente CP_1 all'appellante di ritenere il obbligato in forza della sola CP_1 dichiarazione di disponibilità a pagare il debito della società
non essendosi per ciò solo realizzata l'espromissione CP_3 invocata nel motivo di appello. L'impugnazione va, pertanto, respinta. Alla luce dei motivi della decisione, è da escludere la mala fede o colpa grave dell'appellante nella proposizione del presente giudizio.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avvocato Chiara Loiacono dichiaratasi antistataria.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Parte_1
contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di CP_1
Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
9 1. — rigetta l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate di euro 5.809 oltre a spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avvocato Chiara Loiacono dichiaratasi antistataria.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione. Così deciso in Roma il giorno 16.06.2025. Il presidente estensore
10