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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/07/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 08/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3696 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Lara Cirillo, con la quale è elettivamente domiciliata in Caulonia
(RC), Via Brooklyn n. 12/B
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via D. Romeo n. 15
Resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/12/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto: 2
- che, in data 29/07/2022, ha presentato domanda all' finalizzata CP_1
ad ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità civile o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza, ai sensi degli articoli 12 e 13 della Legge n.
118/1971;
- che, tuttavia, non essendo stata convocata a visita dalla competente
Commissione medica dell'Istituto, ha proposto ricorso ex art. 445 bis dinanzi a questo Tribunale, all'esito del quale il C.T.U. l'ha riconosciuta invalida al 67%;
- che è affetta dalle seguenti patologie: ”tiroidite di Hashimoto in trattamento;
ipertensione arteriosa;
disturbo depressivo ansioso;
polialgie da spondilosi diffusa al rachide con protrusioni multiple cervico-lombari; spalla dolorosa bilaterale con turbe funzionali da tendinopatia;
broncopatia cronica e gastropatia cronica con esofagite da reflusso.”;
- che le condizioni di salute della ricorrente si sono aggravate, come si evince dalla documentazione medica allegata (referto medico riabilitazione del
08/08/2024; referto medico con esame di audiometria del 03/09/2024) e non acquisita nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo;
- che, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., il giudice deve valutare l'aggravamento della malattia e le infermità incidenti sul complesso invalidante della parte, comprese quelle intervenute nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario;
- che il consulente non ha valutato la patologia “Tenosinovite bilaterale” alla luce del referto ecografico del 22/03/2021;
- che, inoltre, il C.T.U. ha applicato i codici tabellari senza fornire alcuna spiegazione con riguardo alle patologie da cui è affetta la ricorrente;
- che la bozza dell'elaborato peritale è stata trasmessa alle parti senza rispettare il termine disposto dal giudice;
- che, nonostante le specifiche osservazioni trasmesse, il CTU, non ha fornito chiarimenti esaustivi;
3
- che è in possesso dei requisiti legittimanti il riconoscimento delle prestazioni richieste.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - ACCOGLIERE il presente ricorso e conseguentemente - ACCERTARE E DICHIARARE, in via principale, in capo alla ricorrente lo status di INVALIDA con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% ai sensi dell'art. 12 L. n. 118/1971 (status utile all'erogazione della pensione di inabilità e al riconoscimento di tutti i benefici connessi); - in subordine ACCERTARE E DICHIARARE, in capo alla ricorrente lo status di INVALIDA con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88) o nell'esatta misura accertanda”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e la regolare convocazione a vista della ricorrente, concludendo per il rigetto della domanda proposta.
Con provvedimento del 15/03/2025, questo giudicante ha disposto che il
CTU, che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, rendesse chiarimenti – mediante il deposito di una relazione integrativa – in ordine alle conclusioni formulate, con particolare riferimento alla documentazione medica depositata successivamente alla conclusione delle medesime operazioni peritali, al fine di valutare se, dalla stessa, emergesse un aggravamento dello stato di salute della ricorrente.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione sollevata dall' , relativa al CP_1
difetto di prova dell'avvenuto deposito del dissenso nei termini imposti dall'art. 4
445 comma 4 ovvero del rispetto dell'ulteriore termine perentorio per il deposito della domanda giudiziale.
Infatti, i termini per la contestazione dell'elaborato peritale sono stati fissati con decreto comunicato in data 23/10/2024, la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 18/11/2024, mentre il ricorso introduttivo al presente giudizio è stato depositato in data 15/12/2024, nel rispetto dei termini di cui all'art. 445 bis commi 4 e 6 c.p.c.
Sempre in via preliminare va superata l'eccezione, già superata dal giudice dell'accertamento tecnico preventivo, relativa alla convocazione a vista della ricorrente atteso che, dalla produzione in atti (allegata dall' sia nel CP_1
corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo che nel corso del presente giudizio), non si evince la prova della ricezione delle convocazioni da parte della ricorrente.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Osserva il giudicante che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimane il conseguimento della pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile, di cui all'art. 13 della medesima legge.
Infatti, la legge n. 118/71 prevede, in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12), o di un assegno mensile, laddove la riduzione della capacità lavorativa sia pari al 74% (art. 13 come modificato dall'art. 9 D. Leg. 509/88, entrato in vigore dal marzo 1992).
La fattispecie costitutiva di tale diritto consta di un requisito di carattere medico-legale, concernente l'inabilità lavorativa e di un requisito relativo alle condizioni economiche.
Nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente, in maniera generica, a lamentare 5
che le conclusioni peritali presentano delle criticità, che il quadro patologico non
è stato esaustivamente valutato e che la ricorrente ha subito un aggravamento delle condizioni di salute, dovuto all'insorgenza di patologie che non sono state oggetto di valutazione da parte del C.T.U.
A fronte delle generiche censure avanzate da parte ricorrente, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU ha esaminato in maniera esaustiva tutte le patologie da cui la ricorrente è affetta, dandone contezza, alla luce della documentazione medica allegata in atti e soprattutto dell'esame obiettivo.
Pertanto, le conclusioni formulate dal C.T.U. si fondano su un approfondito esame obiettivo, nel corso del quale è stata effettuata un'attenta disamina delle patologie in atto (“tiroidite di hashimoto;
gonalgia sx da meniscopatia degenerativa;
lieve stato ansioso”), sulla cui base il C.T.U. ha concluso che la sig.ra è invalida nella misura del 55%, con Parte_1
decorrenza dalla domanda amministrativa (29/07/2022).
Inoltre, successivamente alle osservazioni formulate dal procuratore costituito nell'interesse della ricorrente, il consulente ha riconosciuto un aumento della percentuale di invalidità nella misura del 67% a causa di patologie che in origine non erano state valutate (“policistosi ovarica”).
Tuttavia, dalla documentazione medica successiva allegata, è emerso un aggravamento del quadro patologico della ricorrente, per cui, con provvedimento del 15/03/2025, questo giudicante ha disposto che il C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rendesse chiarimenti, con particolare riferimento alla documentazione medica depositata successivamente alla conclusione delle operazioni peritali.
Il CTU, dopo aver esaminato la documentazione medica successiva
(certificato medico del 08/08/2024; referto medico con esame di audiometria del 6
03/09/2024), ha riscontrato un aggravamento del quadro patologico della ricorrente.
In particolare, alla luce del referto fisiatrico, che descrive una “modesta limitazione funzionale” il C.T.U. ha ritenuto di dover valutare la patologia alla colonna, con l'applicazione del codice tabellare 7008 e una percentuale del 12%.
Con riferimento alla patologia delle ginocchia, invece, il consulente non ha ritenuto di attribuire un'ulteriore percentuale di invalidità, poiché già ricompresa nella valutazione del 67%, formulata in seguito alle osservazioni del procuratore della ricorrente.
Con riferimento alla patologia “ipoacusia”, il C.T.U. ha riconosciuto alla ricorrente una percentuale di invalidità del 36%, ottenuta effettuando un calcolo del deficit a 500, 1000 e 2000 decibel, come stabilito dalla vigente tabella.
Alla luce di quanto esposto, il C.T.U. ha concluso che la sig.ra Pt_1
è invalida nella misura del 82%, con decorrenza dal 03/09/2024 (data del
[...]
referto medico con esame di audiometria).
Questo giudicante ritiene di fare proprie le conclusioni del C.T.U, perché persuasive e coerenti con la documentazione in atti e sorrette da congrue e coerenti valutazioni medico legali.
Pertanto, il ricorso va parzialmente accolto, con la percentuale e la decorrenza indicate nella relazione integrativa depositata dal CTU nel corso del presente giudizio.
Le spese di lite vanno compensate integralmente tra le parti, atteso che il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'art. 13 della legge nm. 118/1971, deriva da un aggravamento dello stato di salute della ricorrente, sopravvenuto successivamente alla visita peritale, che non è imputabile all' CP_1
Restano a carico dell' le spese della CTU espletata nel giudizio di CP_1
accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.R.G. 3696/2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la sig.ra
è invalida nella misura del 82% e possiede il requisito sanitario Parte_1
legittimante il conseguimento dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'art. 13 della legge n. 119/1971, con decorrenza dal 03/09/2024;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata CP_1
nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
Locri, 08/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 08/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3696 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Lara Cirillo, con la quale è elettivamente domiciliata in Caulonia
(RC), Via Brooklyn n. 12/B
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via D. Romeo n. 15
Resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/12/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto: 2
- che, in data 29/07/2022, ha presentato domanda all' finalizzata CP_1
ad ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità civile o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza, ai sensi degli articoli 12 e 13 della Legge n.
118/1971;
- che, tuttavia, non essendo stata convocata a visita dalla competente
Commissione medica dell'Istituto, ha proposto ricorso ex art. 445 bis dinanzi a questo Tribunale, all'esito del quale il C.T.U. l'ha riconosciuta invalida al 67%;
- che è affetta dalle seguenti patologie: ”tiroidite di Hashimoto in trattamento;
ipertensione arteriosa;
disturbo depressivo ansioso;
polialgie da spondilosi diffusa al rachide con protrusioni multiple cervico-lombari; spalla dolorosa bilaterale con turbe funzionali da tendinopatia;
broncopatia cronica e gastropatia cronica con esofagite da reflusso.”;
- che le condizioni di salute della ricorrente si sono aggravate, come si evince dalla documentazione medica allegata (referto medico riabilitazione del
08/08/2024; referto medico con esame di audiometria del 03/09/2024) e non acquisita nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo;
- che, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., il giudice deve valutare l'aggravamento della malattia e le infermità incidenti sul complesso invalidante della parte, comprese quelle intervenute nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario;
- che il consulente non ha valutato la patologia “Tenosinovite bilaterale” alla luce del referto ecografico del 22/03/2021;
- che, inoltre, il C.T.U. ha applicato i codici tabellari senza fornire alcuna spiegazione con riguardo alle patologie da cui è affetta la ricorrente;
- che la bozza dell'elaborato peritale è stata trasmessa alle parti senza rispettare il termine disposto dal giudice;
- che, nonostante le specifiche osservazioni trasmesse, il CTU, non ha fornito chiarimenti esaustivi;
3
- che è in possesso dei requisiti legittimanti il riconoscimento delle prestazioni richieste.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - ACCOGLIERE il presente ricorso e conseguentemente - ACCERTARE E DICHIARARE, in via principale, in capo alla ricorrente lo status di INVALIDA con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% ai sensi dell'art. 12 L. n. 118/1971 (status utile all'erogazione della pensione di inabilità e al riconoscimento di tutti i benefici connessi); - in subordine ACCERTARE E DICHIARARE, in capo alla ricorrente lo status di INVALIDA con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88) o nell'esatta misura accertanda”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e la regolare convocazione a vista della ricorrente, concludendo per il rigetto della domanda proposta.
Con provvedimento del 15/03/2025, questo giudicante ha disposto che il
CTU, che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, rendesse chiarimenti – mediante il deposito di una relazione integrativa – in ordine alle conclusioni formulate, con particolare riferimento alla documentazione medica depositata successivamente alla conclusione delle medesime operazioni peritali, al fine di valutare se, dalla stessa, emergesse un aggravamento dello stato di salute della ricorrente.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione sollevata dall' , relativa al CP_1
difetto di prova dell'avvenuto deposito del dissenso nei termini imposti dall'art. 4
445 comma 4 ovvero del rispetto dell'ulteriore termine perentorio per il deposito della domanda giudiziale.
Infatti, i termini per la contestazione dell'elaborato peritale sono stati fissati con decreto comunicato in data 23/10/2024, la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 18/11/2024, mentre il ricorso introduttivo al presente giudizio è stato depositato in data 15/12/2024, nel rispetto dei termini di cui all'art. 445 bis commi 4 e 6 c.p.c.
Sempre in via preliminare va superata l'eccezione, già superata dal giudice dell'accertamento tecnico preventivo, relativa alla convocazione a vista della ricorrente atteso che, dalla produzione in atti (allegata dall' sia nel CP_1
corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo che nel corso del presente giudizio), non si evince la prova della ricezione delle convocazioni da parte della ricorrente.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Osserva il giudicante che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimane il conseguimento della pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile, di cui all'art. 13 della medesima legge.
Infatti, la legge n. 118/71 prevede, in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12), o di un assegno mensile, laddove la riduzione della capacità lavorativa sia pari al 74% (art. 13 come modificato dall'art. 9 D. Leg. 509/88, entrato in vigore dal marzo 1992).
La fattispecie costitutiva di tale diritto consta di un requisito di carattere medico-legale, concernente l'inabilità lavorativa e di un requisito relativo alle condizioni economiche.
Nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente, in maniera generica, a lamentare 5
che le conclusioni peritali presentano delle criticità, che il quadro patologico non
è stato esaustivamente valutato e che la ricorrente ha subito un aggravamento delle condizioni di salute, dovuto all'insorgenza di patologie che non sono state oggetto di valutazione da parte del C.T.U.
A fronte delle generiche censure avanzate da parte ricorrente, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU ha esaminato in maniera esaustiva tutte le patologie da cui la ricorrente è affetta, dandone contezza, alla luce della documentazione medica allegata in atti e soprattutto dell'esame obiettivo.
Pertanto, le conclusioni formulate dal C.T.U. si fondano su un approfondito esame obiettivo, nel corso del quale è stata effettuata un'attenta disamina delle patologie in atto (“tiroidite di hashimoto;
gonalgia sx da meniscopatia degenerativa;
lieve stato ansioso”), sulla cui base il C.T.U. ha concluso che la sig.ra è invalida nella misura del 55%, con Parte_1
decorrenza dalla domanda amministrativa (29/07/2022).
Inoltre, successivamente alle osservazioni formulate dal procuratore costituito nell'interesse della ricorrente, il consulente ha riconosciuto un aumento della percentuale di invalidità nella misura del 67% a causa di patologie che in origine non erano state valutate (“policistosi ovarica”).
Tuttavia, dalla documentazione medica successiva allegata, è emerso un aggravamento del quadro patologico della ricorrente, per cui, con provvedimento del 15/03/2025, questo giudicante ha disposto che il C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rendesse chiarimenti, con particolare riferimento alla documentazione medica depositata successivamente alla conclusione delle operazioni peritali.
Il CTU, dopo aver esaminato la documentazione medica successiva
(certificato medico del 08/08/2024; referto medico con esame di audiometria del 6
03/09/2024), ha riscontrato un aggravamento del quadro patologico della ricorrente.
In particolare, alla luce del referto fisiatrico, che descrive una “modesta limitazione funzionale” il C.T.U. ha ritenuto di dover valutare la patologia alla colonna, con l'applicazione del codice tabellare 7008 e una percentuale del 12%.
Con riferimento alla patologia delle ginocchia, invece, il consulente non ha ritenuto di attribuire un'ulteriore percentuale di invalidità, poiché già ricompresa nella valutazione del 67%, formulata in seguito alle osservazioni del procuratore della ricorrente.
Con riferimento alla patologia “ipoacusia”, il C.T.U. ha riconosciuto alla ricorrente una percentuale di invalidità del 36%, ottenuta effettuando un calcolo del deficit a 500, 1000 e 2000 decibel, come stabilito dalla vigente tabella.
Alla luce di quanto esposto, il C.T.U. ha concluso che la sig.ra Pt_1
è invalida nella misura del 82%, con decorrenza dal 03/09/2024 (data del
[...]
referto medico con esame di audiometria).
Questo giudicante ritiene di fare proprie le conclusioni del C.T.U, perché persuasive e coerenti con la documentazione in atti e sorrette da congrue e coerenti valutazioni medico legali.
Pertanto, il ricorso va parzialmente accolto, con la percentuale e la decorrenza indicate nella relazione integrativa depositata dal CTU nel corso del presente giudizio.
Le spese di lite vanno compensate integralmente tra le parti, atteso che il riconoscimento del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'art. 13 della legge nm. 118/1971, deriva da un aggravamento dello stato di salute della ricorrente, sopravvenuto successivamente alla visita peritale, che non è imputabile all' CP_1
Restano a carico dell' le spese della CTU espletata nel giudizio di CP_1
accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.R.G. 3696/2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la sig.ra
è invalida nella misura del 82% e possiede il requisito sanitario Parte_1
legittimante il conseguimento dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'art. 13 della legge n. 119/1971, con decorrenza dal 03/09/2024;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata CP_1
nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
Locri, 08/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci