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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 25/11/2024, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Prato
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa rg n. 2136 /2022 tra le parti: Attori: , ( ), Controparte_1 C.F._1 [...]
( rappresentati e difesi CP_2 C.F._2 dall'avv. BOLSI MATTEO,
Convenuti: ( , Controparte_3 P.IVA_1
i rappresentata e difesa dall'avv. VAIANI ANDREA e dall'avv. MAGNOLFI ALBERTOper procura in calce alla citazione notificata,
( ), in Controparte_4 P.IVA_2 ace
Oggetto: Morte
Decisa a Prato in data 25/11/2024 sulle seguenti conclusioni:
Attore: come da note conclusive in atti
Convenuto: come da note e da scritti difensivi in atti
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione Il giudizio era introdotto dagli attori, in proprio e nella qualità di eredi legittimi di per sentire accertare e dichiarare la Persona_1 corresponsabilità nella misura indicata del 60% del veicolo con bisarca di proprietà della conveuta assicurata Controparte_4 nella causazione del sinistro verificatosi in data 30.11.2021 CP_3 sulla Autostrada A1, nel territorio di Calenzano, in cui il aveva CP_1 perso la vita;
con vittoria di spese.
La parte attrice riteneva si fosse verificato un tamponamento a catena tra quattro messi pesanti in movimento e, a causa di un rallentamento improvviso del traffico, i primi due mezzi si sono arrestati in tempo mentre il terzo autoveicolo assicurato con la convenuta avrebbe causato il sinistro per l'eccessiva velocità e la tardiva frenata. Il CP_1 tentava di evitare il mezzo che lo ptecedeva portandosi sulla corsia di emergenza ma non poteva evitare il tragico impatto con le lamiere sporgenti della bisarca che tranciavano la cabina mnotrice.
Si costituiva in giudizio la sola convenuta che negava CP_3 qualsivoglia responsabilità nel sinistro mortale atteso che non si sarebbe trattato di un tamponamento a catena tra veicoli in movimento:
i primi due mezzi si erano tempestivamente arrestati, il terzo era fermo sulla corsia di marcia dopo avere tanponato il veivolo che lo precedeva;
pertanto l'urto mortale era dovuto a un tamponamento che fu provocato in modo autonomo e in un momento successivo dal veicolo condotto dal che non riuscì a frenare anche per il mancato rispetto della CP_1 distanza di sicurezza e la manovra di emergenza gli fu fatale;
la compagnia assicrativa chiedeva il rigetto delle domande attoree;
nessuno si costituiva per la conveuta che Controparte_4 rimaneva contumace nel giudizio.
La causa era istruita con la produzione documenbtale e con le prove orali a seguito della non accettazione della proposta conciliativa del giudice.
Dai documenti in atti e dalle prove orali emergeva con ogni evidebnza come, nel caso di specie, si sia trattato di un unico sinistro e non di due sinistri separati.
La polizia stradale infatti nei rilievi in atti evidenzia la trattazione dell'evento come “unico” e si dà conto delle brevi tracce di frenata del mezzo assicurato rispetto a quelle antecedenti e altresì della CP_5 elevata velocitàdel medesimo al momento dell'impatto ( 69 km/h) con ciò facendo pensare che il conducente del mezzo non ha visto la colonna di mezzi che lo precedeva collidendo con il veicolo che lo precedeva che, a sua volta urtava il pirmo veicolo.
2 Dall'espletata istruttoria è emerso che il veicolo della convenuta non aveva visto che i mezzi davanti avevano rallentato;
il mezzo del CP_1
è poi sopraggiunto quasi nella immediatezza facendo propendere gli accertatori per l'unicità dell'evento.
La ricostruzione dell'unicità dell'evento emerge con ogni evidenzaq dalle dichiarazioni rese all'epoca del fatto ( e che quest'ultimo Tes_1 Tes_2 ha poi ripetuto in giudizio).
Non vi sono dubbi che nel caso in cui vi sono scontri successivi tra autoveicoli in sosta la responsabilità è totalmente a carico dell'ultimo conducente del veicolo che tampona e che quindi determina la collisione e ciò è confermata dalla copiosa giurisprudenza sul punto che afferma invece come nel caso di tamponamento a catena con auto in movimento il responsabils non può essere l'ultimo conducente del mezzo ma vi è una responsabilità concorrente e si applica l'art. 2054 II comma c.c. ( cfr., fra le tante, Cass., sez. III, 07 Giugno 2024 n. 15923).
Non è risultato che il mezzo fosse in sosta al momento dell'urto CP_5 dato che non vi è alcuna prova della sospensione della marcia protratta nel tempo atteso che nel verbale della Polstrada i testi affermano di avere udito due urti dopo “pochi secondi” ( e “pochissimi Tes_1 secondi” ( ). Tes_2 si deve ritenere sussistente una corresponsabilità nel sinistro CP_6 per cui è causa. della
Appare destituita di fondamento la negazione da parte della convenuta costituita del legame parentale intercorrente tra il defuno Per_1
e gli eredi superstiti.
[...]
La costante giurisprudenza infatti afferma che il danno parentale patito dagli eredi superstiti è in re ipsa nel caso di perdita di un parente convivente in relazione ai prossimi congiunti ( cfr.,fra le tante ,Cass., sez. III, 14 febbraio 2023 n. 4571).
Tuttavia nel giudizio è stato provato, ad abundantiam, il legame affettivo sussistente fra il defunto e gli attori e la convenuta non ha fornito sul punto alcuna prova contraria.
Pertanto si ritiene di dovere condannare la parte convenuta e la CP_5 parte convenuta in solido tra loro alla Controparte_4 corresponsione a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti del figlio del ( €. 170.636,58) e di quello anche CP_1
3 patrimniale dei confronti della moglie come indicato nel dispositivo ( €.
170.636,58 per quello non patrimoniale ed €. 161.200,28 per quello patrimoniale) previa declaratoria della corresposasbilità dei convenuti nel sinistro mortale per il 60% .
Alla predetta percentuale si giunge aumentando del 10% quella di cui all'art. 2054 II comma c.c. in virtù della condotta tenuta al momento del sinistro dal conducente del veicolo assicurato che è stata quella CP_5 scatenante il tamponamento a catena. Il calcolo è stato effettuato sulla base delle tabelle del Tribunale di Roma più idonee di quelle del
Tribunale di Milano a fornire una valutazione delle circostanze del caso concreto (cfr. sul punto Cass., sez III,ord. 22 settembre 2021 n. 26300) così come evidneziato nell'atto introduttivo di cui in questa sede si condivide i criteri di calcolo.
Alla condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimonali deve seguire, così integrando de plano in questa sede il dispositivo vista la natura della correzione, la condanna in solido alla refusione delle spese di lite sostenute nel giudizio dagli attori data la totale soccombenza della convenuta ex art. 91 c.p.c. che si liquidano in €.
29.194,10 per compensi ( viste le tabelle in vigore ex d.m. 55/14 e succ. mod. ivi compreso l'aumento del 30% per la presenza di più parti) oltre alle spese vive e agli accessori di legge come indicati in dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della parte attrice avv. Bolsi Matteo, che si dichiara antistatario.
Si ritiene non vi siano elementi che possano fare ritenere fondata la richiesta ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda ed eccezione così provvede: dichiara la corresponsabilità in misura del 60% a carico del convenuto in persona del l.r.p.t., in ordine alla Controparte_4 produzione del sinistro occorso in data 30.11.2021 e meglio descritto in atti e, per l'effetto, condanna i convenuti n persona del l.r.p.t., Controparte_4
e in persona del in solido tra Controparte_7 CP_8
4 loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore dell'attore che liquida nella misura di €. 170 636,58; Controparte_1 dichiara la corresponsabilità in misura del 60% a carico del convenuto in persona del l.r.p.t., n ordine alla Controparte_4 produzione del sinistro occorso in data 30.11.2021 e meglio descritto in atti e, per l'effetto, condanna i convenuti n persona del l.r.p.t., Controparte_4
e in persona del l.r.p.t., in solido tra Controparte_7 loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore dell'attrice che liquida nella misura di €. 170.636,58 e al Controparte_2
risarcimento dei danni patrimoniali che liquida in €. 161.200.28; rigetta ogni altra domanda perchè infondata;
condanna altresì i convenuti, ex art. 91 e 93 c.p.c. al pagamento delle spese di lite sostenute nel giudizio dagli attori che si liquidano in €.
29.194,10 per compensi oltre alle spese vive ( €.
1.241.00 oltre alle spese di notifica e citazione testi) e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge da distrarsi in favore del procuratore della parte attrice avv.
BOLSI MATTEO, che si dichiara antistatario.
Visto l'art. 429 I comma c.p.c. indica in gg. 30 il termine per il deposito della motivazione della sentenza-
Dispositivo letto in data 25.11.2024 alle ore 16.00 in assenza delle parti.
Prato, 25/11/2024
Il Giudice dott.ssa Micaela Lunghi
5
Tribunale Ordinario di Prato
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa rg n. 2136 /2022 tra le parti: Attori: , ( ), Controparte_1 C.F._1 [...]
( rappresentati e difesi CP_2 C.F._2 dall'avv. BOLSI MATTEO,
Convenuti: ( , Controparte_3 P.IVA_1
i rappresentata e difesa dall'avv. VAIANI ANDREA e dall'avv. MAGNOLFI ALBERTOper procura in calce alla citazione notificata,
( ), in Controparte_4 P.IVA_2 ace
Oggetto: Morte
Decisa a Prato in data 25/11/2024 sulle seguenti conclusioni:
Attore: come da note conclusive in atti
Convenuto: come da note e da scritti difensivi in atti
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione Il giudizio era introdotto dagli attori, in proprio e nella qualità di eredi legittimi di per sentire accertare e dichiarare la Persona_1 corresponsabilità nella misura indicata del 60% del veicolo con bisarca di proprietà della conveuta assicurata Controparte_4 nella causazione del sinistro verificatosi in data 30.11.2021 CP_3 sulla Autostrada A1, nel territorio di Calenzano, in cui il aveva CP_1 perso la vita;
con vittoria di spese.
La parte attrice riteneva si fosse verificato un tamponamento a catena tra quattro messi pesanti in movimento e, a causa di un rallentamento improvviso del traffico, i primi due mezzi si sono arrestati in tempo mentre il terzo autoveicolo assicurato con la convenuta avrebbe causato il sinistro per l'eccessiva velocità e la tardiva frenata. Il CP_1 tentava di evitare il mezzo che lo ptecedeva portandosi sulla corsia di emergenza ma non poteva evitare il tragico impatto con le lamiere sporgenti della bisarca che tranciavano la cabina mnotrice.
Si costituiva in giudizio la sola convenuta che negava CP_3 qualsivoglia responsabilità nel sinistro mortale atteso che non si sarebbe trattato di un tamponamento a catena tra veicoli in movimento:
i primi due mezzi si erano tempestivamente arrestati, il terzo era fermo sulla corsia di marcia dopo avere tanponato il veivolo che lo precedeva;
pertanto l'urto mortale era dovuto a un tamponamento che fu provocato in modo autonomo e in un momento successivo dal veicolo condotto dal che non riuscì a frenare anche per il mancato rispetto della CP_1 distanza di sicurezza e la manovra di emergenza gli fu fatale;
la compagnia assicrativa chiedeva il rigetto delle domande attoree;
nessuno si costituiva per la conveuta che Controparte_4 rimaneva contumace nel giudizio.
La causa era istruita con la produzione documenbtale e con le prove orali a seguito della non accettazione della proposta conciliativa del giudice.
Dai documenti in atti e dalle prove orali emergeva con ogni evidebnza come, nel caso di specie, si sia trattato di un unico sinistro e non di due sinistri separati.
La polizia stradale infatti nei rilievi in atti evidenzia la trattazione dell'evento come “unico” e si dà conto delle brevi tracce di frenata del mezzo assicurato rispetto a quelle antecedenti e altresì della CP_5 elevata velocitàdel medesimo al momento dell'impatto ( 69 km/h) con ciò facendo pensare che il conducente del mezzo non ha visto la colonna di mezzi che lo precedeva collidendo con il veicolo che lo precedeva che, a sua volta urtava il pirmo veicolo.
2 Dall'espletata istruttoria è emerso che il veicolo della convenuta non aveva visto che i mezzi davanti avevano rallentato;
il mezzo del CP_1
è poi sopraggiunto quasi nella immediatezza facendo propendere gli accertatori per l'unicità dell'evento.
La ricostruzione dell'unicità dell'evento emerge con ogni evidenzaq dalle dichiarazioni rese all'epoca del fatto ( e che quest'ultimo Tes_1 Tes_2 ha poi ripetuto in giudizio).
Non vi sono dubbi che nel caso in cui vi sono scontri successivi tra autoveicoli in sosta la responsabilità è totalmente a carico dell'ultimo conducente del veicolo che tampona e che quindi determina la collisione e ciò è confermata dalla copiosa giurisprudenza sul punto che afferma invece come nel caso di tamponamento a catena con auto in movimento il responsabils non può essere l'ultimo conducente del mezzo ma vi è una responsabilità concorrente e si applica l'art. 2054 II comma c.c. ( cfr., fra le tante, Cass., sez. III, 07 Giugno 2024 n. 15923).
Non è risultato che il mezzo fosse in sosta al momento dell'urto CP_5 dato che non vi è alcuna prova della sospensione della marcia protratta nel tempo atteso che nel verbale della Polstrada i testi affermano di avere udito due urti dopo “pochi secondi” ( e “pochissimi Tes_1 secondi” ( ). Tes_2 si deve ritenere sussistente una corresponsabilità nel sinistro CP_6 per cui è causa. della
Appare destituita di fondamento la negazione da parte della convenuta costituita del legame parentale intercorrente tra il defuno Per_1
e gli eredi superstiti.
[...]
La costante giurisprudenza infatti afferma che il danno parentale patito dagli eredi superstiti è in re ipsa nel caso di perdita di un parente convivente in relazione ai prossimi congiunti ( cfr.,fra le tante ,Cass., sez. III, 14 febbraio 2023 n. 4571).
Tuttavia nel giudizio è stato provato, ad abundantiam, il legame affettivo sussistente fra il defunto e gli attori e la convenuta non ha fornito sul punto alcuna prova contraria.
Pertanto si ritiene di dovere condannare la parte convenuta e la CP_5 parte convenuta in solido tra loro alla Controparte_4 corresponsione a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti del figlio del ( €. 170.636,58) e di quello anche CP_1
3 patrimniale dei confronti della moglie come indicato nel dispositivo ( €.
170.636,58 per quello non patrimoniale ed €. 161.200,28 per quello patrimoniale) previa declaratoria della corresposasbilità dei convenuti nel sinistro mortale per il 60% .
Alla predetta percentuale si giunge aumentando del 10% quella di cui all'art. 2054 II comma c.c. in virtù della condotta tenuta al momento del sinistro dal conducente del veicolo assicurato che è stata quella CP_5 scatenante il tamponamento a catena. Il calcolo è stato effettuato sulla base delle tabelle del Tribunale di Roma più idonee di quelle del
Tribunale di Milano a fornire una valutazione delle circostanze del caso concreto (cfr. sul punto Cass., sez III,ord. 22 settembre 2021 n. 26300) così come evidneziato nell'atto introduttivo di cui in questa sede si condivide i criteri di calcolo.
Alla condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimonali deve seguire, così integrando de plano in questa sede il dispositivo vista la natura della correzione, la condanna in solido alla refusione delle spese di lite sostenute nel giudizio dagli attori data la totale soccombenza della convenuta ex art. 91 c.p.c. che si liquidano in €.
29.194,10 per compensi ( viste le tabelle in vigore ex d.m. 55/14 e succ. mod. ivi compreso l'aumento del 30% per la presenza di più parti) oltre alle spese vive e agli accessori di legge come indicati in dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della parte attrice avv. Bolsi Matteo, che si dichiara antistatario.
Si ritiene non vi siano elementi che possano fare ritenere fondata la richiesta ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda ed eccezione così provvede: dichiara la corresponsabilità in misura del 60% a carico del convenuto in persona del l.r.p.t., in ordine alla Controparte_4 produzione del sinistro occorso in data 30.11.2021 e meglio descritto in atti e, per l'effetto, condanna i convenuti n persona del l.r.p.t., Controparte_4
e in persona del in solido tra Controparte_7 CP_8
4 loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore dell'attore che liquida nella misura di €. 170 636,58; Controparte_1 dichiara la corresponsabilità in misura del 60% a carico del convenuto in persona del l.r.p.t., n ordine alla Controparte_4 produzione del sinistro occorso in data 30.11.2021 e meglio descritto in atti e, per l'effetto, condanna i convenuti n persona del l.r.p.t., Controparte_4
e in persona del l.r.p.t., in solido tra Controparte_7 loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore dell'attrice che liquida nella misura di €. 170.636,58 e al Controparte_2
risarcimento dei danni patrimoniali che liquida in €. 161.200.28; rigetta ogni altra domanda perchè infondata;
condanna altresì i convenuti, ex art. 91 e 93 c.p.c. al pagamento delle spese di lite sostenute nel giudizio dagli attori che si liquidano in €.
29.194,10 per compensi oltre alle spese vive ( €.
1.241.00 oltre alle spese di notifica e citazione testi) e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge da distrarsi in favore del procuratore della parte attrice avv.
BOLSI MATTEO, che si dichiara antistatario.
Visto l'art. 429 I comma c.p.c. indica in gg. 30 il termine per il deposito della motivazione della sentenza-
Dispositivo letto in data 25.11.2024 alle ore 16.00 in assenza delle parti.
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