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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/12/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 424/2024 R.G.
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
***
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 424/2024 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi dell'art. 86 cpc Parte_1
- Appellante -
nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. e quest'ultima in persona dell'amministratore p.t. dott. Controparte_2
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Paolo Campanozzi Controparte_3
- Appellato-
OGGETTO: “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2^ comma c.p.c.) immobiliare”. Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, in prossimità dell'udienza del 18.11.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con decreto provvisoriamente esecutivo ex art. 642 cpc n. 3223/2020, depositato il
21.7.2020, il giudice del Tribunale di Bari ha ingiunto all'avv. di pagare al Parte_1
in nn.
3-27 la somma di € 5.803,44, oltre Parte_2 Controparte_1 CP_1
interessi e spese della procedura monitoria.
2. – Il Condomino moroso, poco dopo, ha fatto valere un controcredito verso l'Ente ed ha ottenuto nei confronti dello stesso, sempre dal giudice del Tribunale di Bari, il decreto ingiuntivo n. 4023/2020, depositato il 30.9.2020, per la somma di € 8.767,40, oltre interessi e spese del procedimento sommario.
3. – In forza del decreto ingiuntivo n. 3223/2020 munito della clausola di esecuzione provvisoria il ha intimato all'avv. precetto di pagamento della CP_1 Parte_1
somma complessiva di € 7.078,75. A causa del mancato pagamento del dovuto, l'appartamento di proprietà di quest'ultimo, situato a in via Raffaele Gorjux n. 19, è stato sottoposto a Pt_2
pignoramento con atto notificato il 9.10.2020 nell'ambito della procedura esecutiva n. 355/2020
RGes.
4. – In precedenza, la Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 30/2020, pubblicata il
10.1.2020, nel definire uno degli innumerevoli giudizi sorti “inter partes”, ha condannato (capo 2
del dispositivo) l'avv. al pagamento delle spese e competenze legali del doppo Parte_1
grado in favore del suddetto , liquidate “in 4500,00 per compensi professionali relativi CP_1
al procedimento di primo grado;
€ 4800,00 per compensi professionali e € 804,00 per esborsi
relativi al presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge”, aggiungendo nel dispositivo che “ sarà, infine, tenuto a Parte_1
2 rimborsare al appellante quanto da quest'ultimo corrisposto (per spese di lite e di CP_1
c.t.u.) in esecuzione della sentenza di primo grado”.
5. – In virtù di tale secondo titolo esecutivo giudiziale il , con atto di precetto del CP_1
9.12.2020, ha intimato all'avv. il pagamento della somma complessiva di € 23.780,68 e il Pt_1
29.12.2020 ha spiegato intervento nella pendente procedura esecutiva n. 355/2020 RGes.,
chiedendo di essere ammesso alla distribuzione del ricavato dalla vendita dell'immobile pignorato per l'anzidetto importo, oltre spese e compensi per l'intervento.
6. – L'esecutato, oltre ad avvalersi del rimedio previsto dall'art. 645 cpc avverso il decreto monitorio n. 3223/2020, ha, altresì, proposto tre distinte opposizioni esecutive.
6.1. – In particolare, ha esperito “Ricorso in opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi”
del 26.10.2020, fondandolo su due motivi: a) illegittimità dell'espropriazione immobiliare perché
promossa con una procura rilasciata dall'ing. privo di legittimazione Parte_3
sostanziale e processuale in quanto non più amministratore e legale rappresentante del
Condominio, per aver manifestato in tre occasioni il suo recesso unilaterale ex art. 1722 n. 3 cod.
civ.; b) illegittimità dell'intrapresa esecuzione forzata immobiliare in ragione dell'esistenza del suo maggiore controcredito, pari ad € 8.767,40. Pertanto, l'opponente ha eccepito l'inesistenza del diritto del Condominio di procedere “in executivis”, chiedendo, in via “cautelare”, la sospensione dell'esecuzione, anche perché l'immobile staggito costituisce l'abitazione e lo studio professionale, con conseguente pregiudizio difficilmente risarcibile sul piano monetario, e la declaratoria di nullità e/o d'inefficacia del pignoramento.
6.2. – Inoltre, ha proposto “Ulteriore opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi”
dell'11.1.2021, rivolta contro l'atto d'intervento del Condominio, lamentando che l'importo precettato di € 23.780,68 è errato e non corrispondente a quanto statuito nella sentenza n. 30/2020
della Corte di Appello di Bari, che avrebbe liquidato un importo di gran lunga inferiore;
che,
peraltro, tale sentenza di appello è stata gravata da ricorso per cassazione, sicché non è una pronunzia definitiva e, quindi, il credito preteso, oltre che illiquido, non sarebbe neppure certo;
che
3 nel fascicolo informatico della procedura esecutiva immobiliare è stata inserita soltanto in data
4.1.2021 la documentazione prescritta dall'art. 567 co. 2 cpc, onde la relativa produzione è tardiva,
senza che possa attribuirsi alcuna attendibilità alle attestazioni riportate negli eventi del fascicolo informatico. Pertanto, l'opponente ha concluso per la declaratoria di nullità/inefficacia dell'intera procedura, peraltro instaurata sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che non poteva essere emesso e che andrebbe revocato per mancata attivazione, entro il termine perentorio della prima udienza del giudizio di opposizione, del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 co.
1-bis D.Lgs. n. 28/2010; in ogni caso, ha insistito per la declaratoria d'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 567 co. 3 cpc e, in subordine, per la sospensione dell'esecuzione e dell'esecutività dei titoli, contestando la quantificazione della somma pretesa con l'atto d'intervento in quanto esorbitante e relativa ad un credito non liquido, né certo e “né
rispondente a quanto statuito in sentenza”.
6.3. – Infine, ha proposto “Opposizione agli atti esecutivi” del 16.2.2021, rivolta contro il decreto ex artt. 559 e 569 cpc dell'11.2.2021 con il quale il GE ha fissato la vendita dell'immobile pignorato costituente la sua abitazione (oltre che il suo studio professionale), nominato il perito stimatore ed il custode giudiziario, deducendo che il D.L. n. 183/2020 ha disposto all'art. 13 la proroga fino al 30.6.2021 della sospensione “ex lege” delle procedure esecutive sulla prima casa.
7. – Le tre distinte opposizioni esecutive sono esitate in altrettante ordinanze sfavorevoli emesse dal GE, ai sensi dell'art. 624 cpc, in un unitario contesto temporale (ossia tutte in data
27.7.2021), rispettivamente nei subprocedimenti n. 355-1/2020 RGes., n. 355-2/2020 RGes. e n.
355-3/2020 RGes.
7.1. – Con riferimento all'opposizione del 26.10.2020 il giudicante ha ritenuto che l'amministratore del ancorché dimissionario, abbia conservato i suoi poteri CP_1
rappresentativi, non risultando essere stato sostituito;
che, inoltre, il fatto estintivo del diritto dell'esecutante, che sarebbe costituito dal controcredito portato in compensazione dal ricorrente,
essendo accaduto prima o nel corso della fase di formazione del titolo esecutivo (d.i. n. 3223/2020)
4 può essere fatto valere nel giudizio ex art. 645 cpc e perciò non è idoneo a paralizzare l'azione esecutiva del creditore. Pertanto, il GE ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione,
condannato l'avv. al pagamento delle spese della fase sommaria ed assegnato il termine Pt_1
per l'introduzione del giudizio di merito.
7.2. – Con riferimento alla seconda opposizione esecutiva dell'11.1.2021 il GE ha rilevato la corrispondenza tra il credito fatto valere dal con l'atto d'intervento e gli importi CP_1
liquidati dalla Corte di Appello di Bari nella sentenza n. 30/2020. Inoltre, ha osservato che dal fascicolo telematico risulta che, a seguito dell'istanza di vendita del 22.10.2020, il creditore procedente ha depositato la documentazione ipocatastale in data 18.12.2020, che è l'unica ad avere rilievo e a fare fede per il giudice. Pertanto, ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione,
condannato l'avv. al pagamento delle spese della fase sommaria ed assegnato il termine Pt_1
per l'introduzione del giudizio di merito.
7.3. – Infine, con riferimento all'ultima opposizione (agli atti esecutivi) del 26.2.2021 il GE
ha ritenuto che l'art. 54-ter D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020 e successive modificazioni non impedisce al creditore di avviare la procedura esecutiva, disponendo soltanto che ad essa non possa darsi corso con atti di impulso da parte del procedente e/o dei creditori intervenuti;
che, peraltro, la suddetta disposizione normativa non è più operativa in quanto la Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 128/2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13
co. 14 D.L. n. 183/2020; che, inoltre, nessuna lesione ha ricevuto l'esecutato dal decreto dell'11.2.2021 poiché con lo stesso non è stata disposta la vendita, bensì semplicemente la nomina dell'esperto e del custode “indispensabile anche peraltro per verificare – proprio tramite il
custode e grazie alla relazione da quest'ultimo depositata il 03.03.2021 – che l'esecutato
risiedesse nell'immobile staggito, tant'è che la procedura è stata sospesa proprio a seguito di
quanto riferito dall'ausiliario con provvedimento del 10.03.2021, tenuto conto che l'esecutato ben
poteva segnalare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 54 ter dl cit. al GE documentando di
risiedere presso l'immobile staggito e senza proporre alcuna opposizione e il GE, previa verifica
5 delle condizioni a mezzo ausiliario come peraltro precisato dalle linee guida di cui alla circolare
del Sig. Presidente di Sezione Dr. A. Ruffino del 04.50.2020, avrebbe preso atto dell'operatività
della richiamata normativa speciale…”. Pertanto, ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione, condannato l'avv. al pagamento delle spese della fase sommaria ed Pt_1
assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
8. – Con atto di citazione del 20.9.2021 l'esecutato ha introdotto la fase di merito relativa alle tre opposizioni esecutive proposte rispettivamente il 26.10.2020, l'11.1.2021 ed il 16.2.2021,
chiedendo la revoca delle tre ordinanze adottate dal GE il 27.7.2021, con la declaratoria di nullità/inefficacia della procedura di esecuzione forzata immobiliare incardinata sulla base di un d.i. provvisoriamente esecutivo che non poteva essere emesso e che andrebbe revocato ex art. 5 co.
1-bis D.Lgs. n. 28/2010 per mancata attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria entro il termine perentorio della prima udienza del giudizio di opposizione ex art. 645 cpc. L'attore, in ogni caso, ha chiesto, previa revoca delle tre ordinanze opposte, la declaratoria d'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 567 co. 3 cpc e, subordinatamente, la sospensione dell'esecuzione e dell'esecutività dei titoli posti a base dell'esecuzione. In via gradata, ha domandato, sempre previa revoca delle ridette ordinanze, l'accoglimento dell'opposizione all'intervento nella procedura esecutiva per l'eccessiva quantificazione del credito fatto valere dal con condanna CP_1
del medesimo Ente al pagamento delle spese e compensi professionali.
9. – Con sentenza n. 1558/2024, pubblicata il 27.3.2024, il GU del Tribunale di Bari ha rigettato l'opposizione ed ha condannato l'attore alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto. CP_1
9.1. – Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione: a) l'inconsistenza delle eccezioni sollevate dall'opponente in quanto attinenti esclusivamente all'efficacia del decreto ingiuntivo opposto e prive di incidenza sulla validità dell'esecuzione; (b) l'irrilevanza della pendenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo, stante, comunque, la piena efficacia della provvisoria esecutorietà di quest'ultimo; c) il mancato assolvimento, da parte dell'attore,
6 dell'onere della prova circa la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi idonei a dimostrare la fondatezza dell'opposizione.
10. – Avverso la sentenza ha proposto appello, sostanzialmente Parte_1
reiterando le medesime eccezioni, difese e richieste formulate nel giudizio di primo grado, con vittoria delle spese di lite dell'intero processo.
11. – Al gravame ha resistito il che ne ha eccepito l'inammissibilità per CP_1
inosservanza delle regole dettate dall'art. 342 cpc, deducendo, subordinatamente, nel merito, la correttezza giuridica della decisione pronunciata dal Tribunale di Bari, di cui ha chiesto conclusivamente l'integrale conferma.
12. – Con gli scritti difensivi conclusivi l'appellante ha eccepito il difetto di autorizzazione assembleare ex artt. 75 e 182 cpc di “ , la quale non sarebbe il legale rappresentante Controparte_2
del Condominio in quanto la sua nomina sarebbe radicalmente nulla per violazione dell'art. 71-bis disp. att. cod. civ., chiedendo alla Corte di Appello di svolgere il relativo accertamento sul punto,
sia pure in via incidentale.
13. – In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 18.11.2025, a seguito del deposito di memorie conclusive, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Sebbene l'atto di appello non contenga la specifica enucleazione dei motivi in appositi paragrafi e la loro indicazione numerica, cionondimeno lo stesso soddisfa i requisiti contenutistici prescritti dall'art. 342 cpc, come delineati da Cass. SU 13.12.2022 n. 3648, essendo, comunque,
desumibili le ragioni di dissenso ed i punti oggetto di censura della sentenza impugnata, in ordine ai quali, del resto, il ha avuto modo di prendere adeguata posizione contestativa. CP_1
1.1. – In via di estrema sintesi, le doglianze appellatorie, invero connotate da un elevato grado di frammentarietà e di commistione espositiva, possono essere così riassunte:
a) al tempo della proposizione del ricorso monitorio e, quindi, dell'avvio della procedura esecutiva l'ing. non era più l'amministratore dell'Ente, il quale, pertanto, ha agito in Parte_3
7 virtù di una procura alle liti invalida, con la conseguenza che la procedura esecutiva è
nulla/inefficace;
b) il GE (e, poi, il giudice della fase di merito) ha trascurato di considerare, sempre ai fini dell'ammissibilità e della fondatezza della prima opposizione del 26.10.2020, che il d.i. n.
4023/2020, avente ad oggetto il credito eccepito in compensazione (fondato sulle sentenze della
Corte di Appello di Bari n. 1275/2019 e n. 26/2020 e poi divenuto definitivo con la sentenza n.
820/2024 del Tribunale di Bari), è stato emesso in data successiva al d.i. n. 3223/2020 azionato in via esecutiva dal di talché esso integra un fatto estintivo posteriore (e non anteriore, CP_1
come invece ritenuto dal primo giudice) alla formazione del titolo posto a base dell'esecuzione,
perciò validamente prospettabile nel giudizio oppositivo e idoneo a “neutralizzare” la prosecuzione della procedura di espropriazione forzata in quanto il controcredito sopravanza il credito azionato esecutivamente;
c) il credito di € 23.780,68 rivendicato dal con l'atto d'intervento è CP_1
quantitativamente errato giacché con il relativo atto di precetto del 9.12.2020: c1) è stato indebitamente preteso l'importo del 50% delle spese di ctu (pari ad € 978,43) quantunque per le stesse la Corte di Appello di Bari nella sentenza n. 30/2020 non abbia pronunciato alcuna specifica condanna, prevedendo unicamente un generico obbligo di rimborso, privo tuttavia di immediata esigibilità in assenza di quantificazione giudiziale (analogamente è a dirsi in relazione all'importo precettato di € 7.655,47 a titolo di “rimb. Spese e Ctu corr. dopo il primo grado”, da ritenersi, del pari, credito non liquidato in quanto privo di riscontro nelle statuizioni condannatorie della sentenza di appello); c2) è stata illegittimamente addebitata l'IVA sugli importi imponibili,
quantificata in complessivi € 2.506,22, malgrado la stessa imposta non sia dovuta e sia priva di titolo giustificativo, essendo il difensore del Condominio assoggettato al regime fiscale forfetario,
con la conseguente impossibilità di applicare la rivalsa IVA sulle prestazioni professionali da lui rese;
c3) è stato indebitamente intimato il pagamento dell'imposta di registro, pari ad € 200,00,
ancorché – come emerso dalla documentazione dell'Agenzia fiscale prodotta dal convenuto – la
8 stessa sia risultata “in attesa di pagamento”, da ciò inferendosi che l'imposta non è stata materialmente versata, dimodoché la relativa voce non ha potuto integrare un credito certo, liquido ed esigibile legittimamente azionabile con l'atto d'intervento nel processo esecutivo;
d) il GE non poteva attribuire alcun valore alle immagini in formato “pdf” delle tre ricevute pec (prive di firma del gestore e di allegati), prodotte dal difensore del al fine di CP_1
dimostrare di non essere incorso nell'inefficacia del pignoramento per tardivo deposito della documentazione ipocatastale;
e) nonostante l'opponente avesse fatto ripetutamente presente che l'immobile pignorato costituisce l'abitazione e lo studio professionale del medesimo esecutato, nondimeno è stata fissata l'udienza per la sua vendita, in tal modo violandosi l'art. 13 D.L. n. 183/2020, che ha disposto la proroga fino al 30.6.2021 della sospensione legale delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa.
2. – L'appello è solo parzialmente fondato e può essere accolto per quanto di ragione.
3. – E' preliminare l'esame dell'eccezione sollevata dall'appellante negli scritti depositati nella fase decisionale della causa, relativa al presunto difetto di rappresentanza sostanziale e processuale di e alla mancata autorizzazione assembleare ai sensi degli artt. 75 e Controparte_2
182 cpc. Invero, indipendentemente dal rilievo che detta questione è stata fatta oggetto della domanda proposta nel procedimento n. 6828/2023 RG pendente fra le stesse parti dinanzi al
Tribunale di Bari, deve, comunque, osservarsi che l'accertamento incidentale invocato dall'impugnante in questa sede è precluso dalla totale mancata allegazione di elementi di natura documentale sulla base dei quali poter svolgere lo scrutinio in ordine all'anzidetta questione pregiudiziale.
4. – Il motivo sub a) di cui al punto 1.1 che precede è privo di fondamento per le ragioni che seguono.
4.1. – E' costantemente affermato nella giurisprudenza il principio in base al quale l'amministratore di condominio, anche se cessato dalla carica per scadenza del termine ex art. 9 1129 cod. civ. o per dimissioni, continua ad esercitare i propri poteri fino alla nomina di un nuovo amministratore. Tanto implica la rappresentanza in giudizio del condominio, atteso che la cessazione dalla carica non interrompe automaticamente la capacità di agire dell'amministratore,
che rimane necessaria per garantire la continuità della gestione condominiale e la tutela degli interessi comuni (cfr., fra le tante pronunzie, Cass. 16.01.2014, n. 821, pag. 9). Ne consegue che l'amministratore, pur cessato per qualsiasi causa, mantiene la piena capacità di rappresentare il condominio in giudizio, con facoltà di compiere tutti gli atti conservativi e gestori necessari, ivi compreso promuovere o resistere ad azioni giudiziarie. Nel caso in esame, è incontroverso che l'amministratore ing. fosse dimissionario all'epoca della richiesta della tutela Parte_3
monitoria e che non fosse stato ancora nominato un nuovo amministratore in sua sostituzione, onde lo stesso ha continuato ad esercitare validamente la rappresentanza legale del condominio, in assenza di prova di una volontà contraria dei condomini.
4.2. – D'altra parte, la medesima questione – ossia l'esistenza o la carenza dei poteri rappresentativi del Condominio in capo all'ing. – è stata già affrontata e risolta Parte_3
nell'ordinanza n. 1050/2025 con la quale la Corte Suprema di Cassazione, pronunziando fra le odierne parti in causa, ha osservato quanto appresso testualmente trascritto: “il secondo e il terzo
motivo di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto entrambi attinenti ai poteri
dell'amministrazione del;
essi sono infondati, poiché l'amministratore, secondo la CP_1
giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12120 del 17 5 2018 Rv. 648358 - 01), anche se
dimissionario, non perde i poteri fino a quando non viene ritualmente sostituito, salvo che risulti,
ipotesi in questa sede non ricorrente, una diversa volontà dell'assemblea condominiale,
ritualmente espressa con apposita delibera e inoltre la firma dell'amministratore condominiale
per il conferimento del precetto ad un difensore non concretizza un atto eccedente l'ordinaria
amministrazione, trattandosi di atto conservativo, ossia volto alla riscossione di crediti già
accertati in favore del Condominio (Cass. n. 1286 del 12/02/1997 Rv. 502357 - 01); non
ritualmente e adeguatamente sviluppate – o almeno sono carenti le indicazioni sul rituale e
10 adeguato sviluppo nel grado di merito – le questioni sulla sussistenza originaria dei poteri
dell'amministratore e, cioè, in quanto tale…”.
5. – Anche il motivo sub b) di cui al punto 1.1 che precede è destituito di fondamento giuridico alla luce delle seguenti considerazioni.
5.1. – La reiezione del motivo in esame può essere argomentata anche trascurando due rilievi che pure potrebbero autonomamente escluderne la fondatezza: 1) il controcredito vantato dall'appellante è sorto in un periodo di tempo precedente al d.i. n. 3322/2020 in quanto derivante –
in base a quanto da lui stesso dedotto – dalle sentenze di appello n. 1275/2019 e n. 26/2020,
integranti la fattispecie costitutiva del medesimo diritto;
2) la contestazione del controcredito da parte del lo ha privato del requisito della certezza (perché non ancora accertato CP_1
giudizialmente in via definitiva al tempo della proposizione delle opposizioni esecutive) quale presupposto per l'operatività dell'estinzione dell'obbligazione in virtù della compensazione (cfr.,
sul punto, l'ampia ricostruzione sistematica di Cass. SU 15.11.2016 n. 23225, la quale ha statuito che “Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro
giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc.
civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale” e, di conseguenza,
“deve dichiarare l'insussistenza dei presupposti per elidere il credito agito e rigettare l'eccezione
di compensazione”).
5.2. – Ma anche a prescindere dai suddetti rilievi, deve rimarcarsi – e quella che segue è
l'effettiva “ratio decidendi” del rigetto del motivo in scrutinio – che l'esecutato avrebbe dovuto far valere (così come risulta avvenuto in base a quanto affermato dal GE a pag. 2, lett. b,
dell'ordinanza ex art. 624 cpc emessa il 27.7.2020 nel primo subprocedimento n. 355/2020 RGes.)
l'effetto estintivo nascente dal controcredito eccepito in compensazione unicamente nell'ambito dell'instaurato giudizio di opposizione ex art. 645 cpc e, inoltre, sempre in quella stessa sede giudiziaria avrebbe ugualmente dovuto coltivare l'eccezione di improcedibilità della domanda per l'asserito mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
11 5.3. – A conforto di tale conclusione milita l'assolutamente prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (avversato solo da talune sporadiche pronunzie, fra cui ad es. Cass.
5.3.2013 n. 5381). In particolare, si è ritenuto che “Iniziata esecuzione forzata in base a decreto
ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, il sopravvenire, dopo l'emanazione del decreto
ingiuntivo, di un fatto estintivo od impeditivo del credito può essere dedotto dall'ingiunto,
assoggettato all'esecuzione, soltanto nel processo di opposizione all'ingiunzione, qualora la
opposizione sia stata proposta, con la possibilità di ottenere la sospensione della provvisoria
esecuzione ai sensi dell'art 649 cod proc civ, e non anche in sede esecutiva con l'opposizione ex
art 615 cod proc civ.” (Cass. 22.5.1980 n. 3386); “La parte che, minacciata, con il precetto, di
esecuzione forzata in base a decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo, ha promosso
giudizio di opposizione alla ingiunzione per sostenere che questa è stata emessa in carenza delle
condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 cod. proc. civ., non può proporre anche
opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni non solo perché tale opposizione non può
avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne
determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta, ma anche
perché manca di interesse alla predetta opposizione dato che l'opposizione alla ingiunzione,
esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in
rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche
attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art.
649 cod. proc. civ., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel
titolo” (Cass. 10.10.1992 n. 11088); “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.
615 cod. proc. civ. non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo
esecutivo giudiziale e deducibili invece con specifici mezzi di impugnazione di esso;
ne deriva che
in tale ambito non vi è alcuna possibilità di concorso tra questo e quel procedimento (Cass.
29.11.1996 n. 10650; in senso conforme, Cass.
5.9.2002 n. 12901); “…allorquando viene proposta
opposizione ad un'esecuzione minacciata (come nella specie) od anche iniziata per un determinato
12 credito consacrato nel titolo esecutivo, sono deducibili in compensazione dall'opponente, come
fatti estintivi del diritto di procedere all'esecuzione, controcrediti la cui deducibilità contro il
titolo esecutivo non sia esclusa dalla sua natura. In particolare, se il titolo esecutivo è di
formazione giudiziale, non possono dedursi in compensazione controcrediti: a) che, in ragione
della loro fattispecie costitutiva avrebbero potuto dedursi con la formulazione di un'eccezione di
compensazione nell'ambito del giudizio che ha portato alla formazione del titolo, compatibilmente
con le preclusioni che eventualmente regolavano il giudizio che ha portato alla formazione del
titolo esecutivo, se quest'ultimo non è più in discussione nel procedimento che ha portato alla sua
formazione; b) che — eventualmente, in ragione del momento di nascita del controcredito — siano
ancora deducibili (quale fatto sopravenuto) nel giudizio in cui in ipotesi sia ancora in discussione
il titolo esecutivo giudiziale[…] contro i titoli esecutivi giudiziali la deducibilità con l'opposizione
all'esecuzione, da parte dell'esecutato o di chi sia minacciato di esecuzione in forza di essi, di
ragioni di controcredito la cui fattispecie costitutiva sia insorta prima del momento della
formazione della cosa giudicata e prima della possibilità di farli valere nel relativo giudizio, è
preclusa perché…nel caso di titolo ancora sub iudice, perché l'esercizio del diritto di difesa
mediante l'eccezione di compensazione, essendo ancora in discussione nel giudizio cognitivo il
credito esecutato, deve avvenire in quella sede” (Cass. 17.10.2013 n. 23573, pag. 5 della sentenza); “…correttamente la corte di merito ha escluso l'utile deducibilità, nell'opposizione
esecutiva, di fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale (se del caso, qui correttamente
integrata tale ratio nel senso che analoga preclusione si ha, comunque, per i fatti utilmente
deducibili nel corso del processo in cui il medesimo titolo giudiziale ancora deve divenire
definitivo), in applicazione di un principio generalissimo della materia (affermato, tra le tante, da
Cass. n. 3277/2015), secondo il quale: <<nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in < i>
base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad
esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi
ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della
13 decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il
titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della
causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è
tuttora) in esame>>. In altri termini, nel solco di quanto statuito di recente dalle Sezioni Unite
con sentenze n. 9479/2023 e n. 19889/2019, va ribadito ancora una volta il principio
dell'intangibilità, in sede di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale per fatti anteriori
o coevi alla sua formazione ed in ogni caso alla sua definitività” (Cass.
4.2.2025 n. 2785, pag. 9
della sentenza); “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di
formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere
fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza
giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti
valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando
la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra
le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. 18.2.2015
n. 3277).
6. – Invece, il motivo sub c) di cui al punto 1.1 che precede, relativo alla “misura”
dell'intervento “titolato” effettuato dal Condominio nella procedura esecutiva, è solo parzialmente fondato e può essere accolto limitatamente alla somma pretesa a titolo di rimborso IVA e all'imposta di registro, ma non anche in relazione alle spese di ctu.
6.1. – Al riguardo, non appare inutile premettere che l'esecutato nei suoi atti di opposizione si era limitato a contestare genericamente l'esorbitanza della pretesa azionata con l'atto d'intervento, senza però specificare le voci di credito asseritamente non dovute, viceversa indicate analiticamente soltanto nella citazione che ha dato ingresso alla fase di merito del giudizio oppositivo. Tuttavia, poiché la contestazione dell'intero credito è ravvisabile già “in nuce” negli originari ricorsi per opposizione all'esecuzione, senza che la successiva attività difensiva di specificazione di dettaglio abbia alterato sostanzialmente la “causa petendi” della relativa
14 domanda o introdotto nuove ragioni di contestazione, non può farsi applicazione del principio di diritto riaffermato da Cass.
4.1.2023 n. 153 (cfr. pag. 3), la quale ha ribadito che “secondo il
costante indirizzo di questa Corte, in virtù dei principi della domanda e della corrispondenza tra
chiesto e pronunciato, non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva (sia che
si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione
agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) accogliere l'opposizione stessa sulla base di una
ragione diversa da quelle poste dall'opponente alla base dell'originario ricorso al giudice
dell'esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in
corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e,
finanche, della sopravvenuta caducazione dello stesso…”.
6.2. – Tanto opportunamente precisato, deve osservarsi che l'eccezione di “illiquidità” del credito restitutorio delle spese di ctu, sorto per effetto della sentenza n. 30/2020 della Corte di
Appello di Bari (si rinvia al punto 4 della narrativa) è immeritevole di accoglimento alla luce dei pacifici principi statuiti dal giudice nomofilattico, di cui qui di seguito sono richiamate soltanto in via meramente esemplificativa alcune delle tante massime, secondo cui “In tema di esecuzione
forzata, l'eterointegrazione del titolo esecutivo giudiziale, sulla base degli elementi ritualmente
acquisiti nel processo in cui si è formato, è ammissibile ove si risolva in un'attività integrativa
univoca, che non involga attività cognitive suppletive o integrative, rimaste estranee al giudizio
che ha preceduto la formazione del titolo” (Cass. 11.11.2024 n. 29003); “In tema di esecuzione
forzata, il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale può essere integrato con gli atti del
processo o anche ad esso estrinseci, purché presupposti nei primi o richiamati in modo idoneo, a
condizione che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su questioni
comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente estrinsecate al momento della
formazione del documento, e che il titolo non sia intrinsecamente contraddittorio, potendo essere
completato in maniera sufficientemente univoca, senza richiedere attività cognitive suppletive da
espletarsi ex novo” (Cass. 16.1.2024 n. 1619).
15 6.3. – Inoltre, va pure richiamato il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
secondo cui “il titolo esecutivo giudiziale … non si identifica, né si esaurisce, nel documento
giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione
extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui
esso si è formato” (Cass. SU 2.07.2012 n. 11066, Cass. 21.12.2016 n. 26567, Cass. 25.10.2022 n.
31534, pag. 3 della pronunzia). Dimodoché, può procedersi legittimamente all'operazione d'interpretazione extratestuale del titolo giudiziale quando il provvedimento individua l'“an”
dell'obbligazione mentre il “quantum” sia ricavabile dagli atti processuali alle suddette condizioni.
6.4. – Nella specie, la sentenza n. 30/2020 della Corte di Appello di Bari ha posto a carico dell'appellante un generico obbligo di rimborso delle spese di ctu pagate alla controparte in esecuzione della riformata sentenza di primo grado, somme comunque suscettibili di agevole determinazione nel “quantum” sulla scorta degli atti dello stesso processo.
6.5. – L'inserimento nell'atto di precetto prodromico all'intervento nella procedura esecutiva effettuato dal si è risolto, dunque, in una mera operazione di quantificazione del CP_1
credito già “implicitamente” accertato nella sentenza. Non si è trattato di un'iniziativa “creativa”
della parte intimante/interveniente, né di una inammissibile integrazione del titolo, bensì
dell'applicazione del criterio stabilito nella medesima sentenza di appello, che esclude il vizio di liquidità del credito e rende verificabile e determinabile l'entità della somma precettata.
6.6. – Nella comparsa di costituzione e risposta del 15.2.2022, depositata in primo grado, il ha dedotto che “…sono contabilizzati in precetto € 7.655,47 quale rimborso, giusta CP_1
statuizione della Corte, della somma corrisposta dal in esecuzione della sentenza di CP_1
primo grado (somma indicata dalla specifica inoltrata dall'avv. Grazia Maria Lopopolo con email
del 15.12.2015-all.19, e corrisposta dal Condominio in due ratei, rispettivamente di € 5.000,00 il
23.12.2015 e di € 2.655,47 il 16.03.2016, come da assegni e note accompagnatorie che si
producono-all.20). In precetto, infine, il ha richiesto, legittimamente, anche la CP_1
restituzione del 50% del costo della CTU versato in sede di operazioni peritali nella misura di €
16 978,43 (misura che si evince ancora dalla specifica dell'avv. Lopopolo del 15.12.2015)…”.
Trattasi di un complesso deduttivo che trova riscontro nelle produzioni documentali dell'Ente,
onde il motivo di appello è “in parte qua” infondato.
6.7. – Viceversa, lo stesso motivo – come sopra anticipato – è fondato con riferimento all'addebito dell'IVA e dell'imposta di registro.
6.7.1. – L'assunto gravatorio dell'assoggettamento al regime fiscale forfetario del difensore del è rimasto incontestato, con la conseguenza che non può sussistere alcuna IVA da CP_1
recuperare, né alcuna rivalsa da poter esercitare, onde la somma richiesta a tale titolo (€ 2.506,22)
va scomputata dall'importo precettato.
6.7.2. – Analogamente deve ritenersi con riguardo all'imposta di registro, pari ad € 200,00
Cont poiché la documentazione in atti, proveniente dall' , mostra la dicitura “in attesa di
pagamento” dell'imposta di registrazione della sentenza, derivandone il mancato versamento da parte del precettante, il quale non potrebbe far valere il suddetto credito (non ancora maturato e perciò non recuperabile) con l'atto d'intervento nella procedura esecutiva, salva la sua futura liquidazione ad opera del GE ai sensi dell'art. 95 cpc.
6.8. – In definitiva, l'opposizione all'esecuzione proposta avverso l'atto d'intervento dev'essere rigettata per la parte del credito ritenuta esistente ed accolta per la parte residua non dovuta, che si determina in € 2.506,22 (IVA) ed in € 200,00 (imposta di registrazione della sentenza n. 30/2020).
7. – Infine, sono inammissibili i restanti motivi sub d) ed e) di cui al punto 1.1: il primo relativo ai supposti vizi nella produzione della documentazione ipocatastale ex art. 567 cpc ed il secondo diretto ad “aggredire” il decreto ex artt. 559 e 569 cpc dell'11.2.2021 con il quale il GE ha fissato la vendita dell'immobile pignorato costituente la sua abitazione (oltre che il suo studio professionale), nominato il perito stimatore ed il custode giudiziario, omettendo – come preteso dall'appellante – di dichiarare l'inefficacia del pignoramento o di sospendere la procedura esecutiva.
17 7.1. – Invero, l'ipotetica tardiva produzione della documentazione prevista dall'art. 567 cpc e l'asserita inefficacia del pignoramento, dando astrattamente luogo ad un'ipotesi di estinzione
“atipica” del procedimento di espropriazione forzata, ove nella specie si ritenessero implicitamente negate dal GE, avrebbero potuto essere denunciate (come effettivamente è stato fatto dall'esecutato) con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc;
analogamente, le censure avverso il decreto dell'11.2.2021 sono state prospettate proprio mediante l'opposizione agli atti esecutivi del 16.2.2021. Pertanto, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha definito le opposizioni agli atti esecutivi, per effetto dell'espressa previsione dell'art. 618 cpc, non è
appellabile, bensì unicamente soggetta al ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 111
co. 7 Cost. nonché al regolamento di competenza ex artt. 42 segg. cpc come disposto dall'art. 187
disp. att. cpc.
8. – Il parziale accoglimento dell'appello, implicando l'accoglimento parziale dell'originaria opposizione esecutiva, giustifica la statuizione d'integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado del giudizio (cfr., in tema, Cass. SU 31.10.2022 n. 32061), nonché di quelle relative alle fasi sommarie svolte per l'adozione dei provvedimenti di sospensione.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
sito a in nn.
3-27 avverso la sentenza del CP_1 Pt_2 Controparte_1 CP_1
Tribunale di Bari n. 1558/2024, pubblicata il 27.3.2024, con atto di citazione del 1°.4.2024, così
provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie per quanto di ragione le originarie opposizioni all'esecuzione del 26.10.2020 e dell'11.1.2021 con le quali l'opponente ha eccepito l'esorbitanza del credito azionato dal creditore intervenuto e, per l'effetto, dichiara la legittimità ed efficacia dell'intervento spiegato dal suddetto nella procedura esecutiva n. 355/2020 RGes. ed il suo diritto a partecipare alla CP_1
18 distribuzione del ricavato dalla vendita dell'immobile pignorato fino alla concorrenza dell'importo di € 21.074,46;
2) dichiara, nel resto, inammissibile (quanto ai vizi riconducibili al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi) e rigetta (quanto agli ulteriori aspetti meritali riconducibili al rimedio dell'opposizione all'esecuzione) l'appello;
3) compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado del giudizio, nonché di quelle delle tre fasi sommarie svoltesi dinanzi al GE ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione.
Manda alla cancelleria per ogni adempimento di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
19
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
***
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 424/2024 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi dell'art. 86 cpc Parte_1
- Appellante -
nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. e quest'ultima in persona dell'amministratore p.t. dott. Controparte_2
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Paolo Campanozzi Controparte_3
- Appellato-
OGGETTO: “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2^ comma c.p.c.) immobiliare”. Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, in prossimità dell'udienza del 18.11.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con decreto provvisoriamente esecutivo ex art. 642 cpc n. 3223/2020, depositato il
21.7.2020, il giudice del Tribunale di Bari ha ingiunto all'avv. di pagare al Parte_1
in nn.
3-27 la somma di € 5.803,44, oltre Parte_2 Controparte_1 CP_1
interessi e spese della procedura monitoria.
2. – Il Condomino moroso, poco dopo, ha fatto valere un controcredito verso l'Ente ed ha ottenuto nei confronti dello stesso, sempre dal giudice del Tribunale di Bari, il decreto ingiuntivo n. 4023/2020, depositato il 30.9.2020, per la somma di € 8.767,40, oltre interessi e spese del procedimento sommario.
3. – In forza del decreto ingiuntivo n. 3223/2020 munito della clausola di esecuzione provvisoria il ha intimato all'avv. precetto di pagamento della CP_1 Parte_1
somma complessiva di € 7.078,75. A causa del mancato pagamento del dovuto, l'appartamento di proprietà di quest'ultimo, situato a in via Raffaele Gorjux n. 19, è stato sottoposto a Pt_2
pignoramento con atto notificato il 9.10.2020 nell'ambito della procedura esecutiva n. 355/2020
RGes.
4. – In precedenza, la Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 30/2020, pubblicata il
10.1.2020, nel definire uno degli innumerevoli giudizi sorti “inter partes”, ha condannato (capo 2
del dispositivo) l'avv. al pagamento delle spese e competenze legali del doppo Parte_1
grado in favore del suddetto , liquidate “in 4500,00 per compensi professionali relativi CP_1
al procedimento di primo grado;
€ 4800,00 per compensi professionali e € 804,00 per esborsi
relativi al presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge”, aggiungendo nel dispositivo che “ sarà, infine, tenuto a Parte_1
2 rimborsare al appellante quanto da quest'ultimo corrisposto (per spese di lite e di CP_1
c.t.u.) in esecuzione della sentenza di primo grado”.
5. – In virtù di tale secondo titolo esecutivo giudiziale il , con atto di precetto del CP_1
9.12.2020, ha intimato all'avv. il pagamento della somma complessiva di € 23.780,68 e il Pt_1
29.12.2020 ha spiegato intervento nella pendente procedura esecutiva n. 355/2020 RGes.,
chiedendo di essere ammesso alla distribuzione del ricavato dalla vendita dell'immobile pignorato per l'anzidetto importo, oltre spese e compensi per l'intervento.
6. – L'esecutato, oltre ad avvalersi del rimedio previsto dall'art. 645 cpc avverso il decreto monitorio n. 3223/2020, ha, altresì, proposto tre distinte opposizioni esecutive.
6.1. – In particolare, ha esperito “Ricorso in opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi”
del 26.10.2020, fondandolo su due motivi: a) illegittimità dell'espropriazione immobiliare perché
promossa con una procura rilasciata dall'ing. privo di legittimazione Parte_3
sostanziale e processuale in quanto non più amministratore e legale rappresentante del
Condominio, per aver manifestato in tre occasioni il suo recesso unilaterale ex art. 1722 n. 3 cod.
civ.; b) illegittimità dell'intrapresa esecuzione forzata immobiliare in ragione dell'esistenza del suo maggiore controcredito, pari ad € 8.767,40. Pertanto, l'opponente ha eccepito l'inesistenza del diritto del Condominio di procedere “in executivis”, chiedendo, in via “cautelare”, la sospensione dell'esecuzione, anche perché l'immobile staggito costituisce l'abitazione e lo studio professionale, con conseguente pregiudizio difficilmente risarcibile sul piano monetario, e la declaratoria di nullità e/o d'inefficacia del pignoramento.
6.2. – Inoltre, ha proposto “Ulteriore opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi”
dell'11.1.2021, rivolta contro l'atto d'intervento del Condominio, lamentando che l'importo precettato di € 23.780,68 è errato e non corrispondente a quanto statuito nella sentenza n. 30/2020
della Corte di Appello di Bari, che avrebbe liquidato un importo di gran lunga inferiore;
che,
peraltro, tale sentenza di appello è stata gravata da ricorso per cassazione, sicché non è una pronunzia definitiva e, quindi, il credito preteso, oltre che illiquido, non sarebbe neppure certo;
che
3 nel fascicolo informatico della procedura esecutiva immobiliare è stata inserita soltanto in data
4.1.2021 la documentazione prescritta dall'art. 567 co. 2 cpc, onde la relativa produzione è tardiva,
senza che possa attribuirsi alcuna attendibilità alle attestazioni riportate negli eventi del fascicolo informatico. Pertanto, l'opponente ha concluso per la declaratoria di nullità/inefficacia dell'intera procedura, peraltro instaurata sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo che non poteva essere emesso e che andrebbe revocato per mancata attivazione, entro il termine perentorio della prima udienza del giudizio di opposizione, del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 co.
1-bis D.Lgs. n. 28/2010; in ogni caso, ha insistito per la declaratoria d'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 567 co. 3 cpc e, in subordine, per la sospensione dell'esecuzione e dell'esecutività dei titoli, contestando la quantificazione della somma pretesa con l'atto d'intervento in quanto esorbitante e relativa ad un credito non liquido, né certo e “né
rispondente a quanto statuito in sentenza”.
6.3. – Infine, ha proposto “Opposizione agli atti esecutivi” del 16.2.2021, rivolta contro il decreto ex artt. 559 e 569 cpc dell'11.2.2021 con il quale il GE ha fissato la vendita dell'immobile pignorato costituente la sua abitazione (oltre che il suo studio professionale), nominato il perito stimatore ed il custode giudiziario, deducendo che il D.L. n. 183/2020 ha disposto all'art. 13 la proroga fino al 30.6.2021 della sospensione “ex lege” delle procedure esecutive sulla prima casa.
7. – Le tre distinte opposizioni esecutive sono esitate in altrettante ordinanze sfavorevoli emesse dal GE, ai sensi dell'art. 624 cpc, in un unitario contesto temporale (ossia tutte in data
27.7.2021), rispettivamente nei subprocedimenti n. 355-1/2020 RGes., n. 355-2/2020 RGes. e n.
355-3/2020 RGes.
7.1. – Con riferimento all'opposizione del 26.10.2020 il giudicante ha ritenuto che l'amministratore del ancorché dimissionario, abbia conservato i suoi poteri CP_1
rappresentativi, non risultando essere stato sostituito;
che, inoltre, il fatto estintivo del diritto dell'esecutante, che sarebbe costituito dal controcredito portato in compensazione dal ricorrente,
essendo accaduto prima o nel corso della fase di formazione del titolo esecutivo (d.i. n. 3223/2020)
4 può essere fatto valere nel giudizio ex art. 645 cpc e perciò non è idoneo a paralizzare l'azione esecutiva del creditore. Pertanto, il GE ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione,
condannato l'avv. al pagamento delle spese della fase sommaria ed assegnato il termine Pt_1
per l'introduzione del giudizio di merito.
7.2. – Con riferimento alla seconda opposizione esecutiva dell'11.1.2021 il GE ha rilevato la corrispondenza tra il credito fatto valere dal con l'atto d'intervento e gli importi CP_1
liquidati dalla Corte di Appello di Bari nella sentenza n. 30/2020. Inoltre, ha osservato che dal fascicolo telematico risulta che, a seguito dell'istanza di vendita del 22.10.2020, il creditore procedente ha depositato la documentazione ipocatastale in data 18.12.2020, che è l'unica ad avere rilievo e a fare fede per il giudice. Pertanto, ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione,
condannato l'avv. al pagamento delle spese della fase sommaria ed assegnato il termine Pt_1
per l'introduzione del giudizio di merito.
7.3. – Infine, con riferimento all'ultima opposizione (agli atti esecutivi) del 26.2.2021 il GE
ha ritenuto che l'art. 54-ter D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020 e successive modificazioni non impedisce al creditore di avviare la procedura esecutiva, disponendo soltanto che ad essa non possa darsi corso con atti di impulso da parte del procedente e/o dei creditori intervenuti;
che, peraltro, la suddetta disposizione normativa non è più operativa in quanto la Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 128/2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13
co. 14 D.L. n. 183/2020; che, inoltre, nessuna lesione ha ricevuto l'esecutato dal decreto dell'11.2.2021 poiché con lo stesso non è stata disposta la vendita, bensì semplicemente la nomina dell'esperto e del custode “indispensabile anche peraltro per verificare – proprio tramite il
custode e grazie alla relazione da quest'ultimo depositata il 03.03.2021 – che l'esecutato
risiedesse nell'immobile staggito, tant'è che la procedura è stata sospesa proprio a seguito di
quanto riferito dall'ausiliario con provvedimento del 10.03.2021, tenuto conto che l'esecutato ben
poteva segnalare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 54 ter dl cit. al GE documentando di
risiedere presso l'immobile staggito e senza proporre alcuna opposizione e il GE, previa verifica
5 delle condizioni a mezzo ausiliario come peraltro precisato dalle linee guida di cui alla circolare
del Sig. Presidente di Sezione Dr. A. Ruffino del 04.50.2020, avrebbe preso atto dell'operatività
della richiamata normativa speciale…”. Pertanto, ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione, condannato l'avv. al pagamento delle spese della fase sommaria ed Pt_1
assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
8. – Con atto di citazione del 20.9.2021 l'esecutato ha introdotto la fase di merito relativa alle tre opposizioni esecutive proposte rispettivamente il 26.10.2020, l'11.1.2021 ed il 16.2.2021,
chiedendo la revoca delle tre ordinanze adottate dal GE il 27.7.2021, con la declaratoria di nullità/inefficacia della procedura di esecuzione forzata immobiliare incardinata sulla base di un d.i. provvisoriamente esecutivo che non poteva essere emesso e che andrebbe revocato ex art. 5 co.
1-bis D.Lgs. n. 28/2010 per mancata attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria entro il termine perentorio della prima udienza del giudizio di opposizione ex art. 645 cpc. L'attore, in ogni caso, ha chiesto, previa revoca delle tre ordinanze opposte, la declaratoria d'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 567 co. 3 cpc e, subordinatamente, la sospensione dell'esecuzione e dell'esecutività dei titoli posti a base dell'esecuzione. In via gradata, ha domandato, sempre previa revoca delle ridette ordinanze, l'accoglimento dell'opposizione all'intervento nella procedura esecutiva per l'eccessiva quantificazione del credito fatto valere dal con condanna CP_1
del medesimo Ente al pagamento delle spese e compensi professionali.
9. – Con sentenza n. 1558/2024, pubblicata il 27.3.2024, il GU del Tribunale di Bari ha rigettato l'opposizione ed ha condannato l'attore alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto. CP_1
9.1. – Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione: a) l'inconsistenza delle eccezioni sollevate dall'opponente in quanto attinenti esclusivamente all'efficacia del decreto ingiuntivo opposto e prive di incidenza sulla validità dell'esecuzione; (b) l'irrilevanza della pendenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo, stante, comunque, la piena efficacia della provvisoria esecutorietà di quest'ultimo; c) il mancato assolvimento, da parte dell'attore,
6 dell'onere della prova circa la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi idonei a dimostrare la fondatezza dell'opposizione.
10. – Avverso la sentenza ha proposto appello, sostanzialmente Parte_1
reiterando le medesime eccezioni, difese e richieste formulate nel giudizio di primo grado, con vittoria delle spese di lite dell'intero processo.
11. – Al gravame ha resistito il che ne ha eccepito l'inammissibilità per CP_1
inosservanza delle regole dettate dall'art. 342 cpc, deducendo, subordinatamente, nel merito, la correttezza giuridica della decisione pronunciata dal Tribunale di Bari, di cui ha chiesto conclusivamente l'integrale conferma.
12. – Con gli scritti difensivi conclusivi l'appellante ha eccepito il difetto di autorizzazione assembleare ex artt. 75 e 182 cpc di “ , la quale non sarebbe il legale rappresentante Controparte_2
del Condominio in quanto la sua nomina sarebbe radicalmente nulla per violazione dell'art. 71-bis disp. att. cod. civ., chiedendo alla Corte di Appello di svolgere il relativo accertamento sul punto,
sia pure in via incidentale.
13. – In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 18.11.2025, a seguito del deposito di memorie conclusive, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Sebbene l'atto di appello non contenga la specifica enucleazione dei motivi in appositi paragrafi e la loro indicazione numerica, cionondimeno lo stesso soddisfa i requisiti contenutistici prescritti dall'art. 342 cpc, come delineati da Cass. SU 13.12.2022 n. 3648, essendo, comunque,
desumibili le ragioni di dissenso ed i punti oggetto di censura della sentenza impugnata, in ordine ai quali, del resto, il ha avuto modo di prendere adeguata posizione contestativa. CP_1
1.1. – In via di estrema sintesi, le doglianze appellatorie, invero connotate da un elevato grado di frammentarietà e di commistione espositiva, possono essere così riassunte:
a) al tempo della proposizione del ricorso monitorio e, quindi, dell'avvio della procedura esecutiva l'ing. non era più l'amministratore dell'Ente, il quale, pertanto, ha agito in Parte_3
7 virtù di una procura alle liti invalida, con la conseguenza che la procedura esecutiva è
nulla/inefficace;
b) il GE (e, poi, il giudice della fase di merito) ha trascurato di considerare, sempre ai fini dell'ammissibilità e della fondatezza della prima opposizione del 26.10.2020, che il d.i. n.
4023/2020, avente ad oggetto il credito eccepito in compensazione (fondato sulle sentenze della
Corte di Appello di Bari n. 1275/2019 e n. 26/2020 e poi divenuto definitivo con la sentenza n.
820/2024 del Tribunale di Bari), è stato emesso in data successiva al d.i. n. 3223/2020 azionato in via esecutiva dal di talché esso integra un fatto estintivo posteriore (e non anteriore, CP_1
come invece ritenuto dal primo giudice) alla formazione del titolo posto a base dell'esecuzione,
perciò validamente prospettabile nel giudizio oppositivo e idoneo a “neutralizzare” la prosecuzione della procedura di espropriazione forzata in quanto il controcredito sopravanza il credito azionato esecutivamente;
c) il credito di € 23.780,68 rivendicato dal con l'atto d'intervento è CP_1
quantitativamente errato giacché con il relativo atto di precetto del 9.12.2020: c1) è stato indebitamente preteso l'importo del 50% delle spese di ctu (pari ad € 978,43) quantunque per le stesse la Corte di Appello di Bari nella sentenza n. 30/2020 non abbia pronunciato alcuna specifica condanna, prevedendo unicamente un generico obbligo di rimborso, privo tuttavia di immediata esigibilità in assenza di quantificazione giudiziale (analogamente è a dirsi in relazione all'importo precettato di € 7.655,47 a titolo di “rimb. Spese e Ctu corr. dopo il primo grado”, da ritenersi, del pari, credito non liquidato in quanto privo di riscontro nelle statuizioni condannatorie della sentenza di appello); c2) è stata illegittimamente addebitata l'IVA sugli importi imponibili,
quantificata in complessivi € 2.506,22, malgrado la stessa imposta non sia dovuta e sia priva di titolo giustificativo, essendo il difensore del Condominio assoggettato al regime fiscale forfetario,
con la conseguente impossibilità di applicare la rivalsa IVA sulle prestazioni professionali da lui rese;
c3) è stato indebitamente intimato il pagamento dell'imposta di registro, pari ad € 200,00,
ancorché – come emerso dalla documentazione dell'Agenzia fiscale prodotta dal convenuto – la
8 stessa sia risultata “in attesa di pagamento”, da ciò inferendosi che l'imposta non è stata materialmente versata, dimodoché la relativa voce non ha potuto integrare un credito certo, liquido ed esigibile legittimamente azionabile con l'atto d'intervento nel processo esecutivo;
d) il GE non poteva attribuire alcun valore alle immagini in formato “pdf” delle tre ricevute pec (prive di firma del gestore e di allegati), prodotte dal difensore del al fine di CP_1
dimostrare di non essere incorso nell'inefficacia del pignoramento per tardivo deposito della documentazione ipocatastale;
e) nonostante l'opponente avesse fatto ripetutamente presente che l'immobile pignorato costituisce l'abitazione e lo studio professionale del medesimo esecutato, nondimeno è stata fissata l'udienza per la sua vendita, in tal modo violandosi l'art. 13 D.L. n. 183/2020, che ha disposto la proroga fino al 30.6.2021 della sospensione legale delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa.
2. – L'appello è solo parzialmente fondato e può essere accolto per quanto di ragione.
3. – E' preliminare l'esame dell'eccezione sollevata dall'appellante negli scritti depositati nella fase decisionale della causa, relativa al presunto difetto di rappresentanza sostanziale e processuale di e alla mancata autorizzazione assembleare ai sensi degli artt. 75 e Controparte_2
182 cpc. Invero, indipendentemente dal rilievo che detta questione è stata fatta oggetto della domanda proposta nel procedimento n. 6828/2023 RG pendente fra le stesse parti dinanzi al
Tribunale di Bari, deve, comunque, osservarsi che l'accertamento incidentale invocato dall'impugnante in questa sede è precluso dalla totale mancata allegazione di elementi di natura documentale sulla base dei quali poter svolgere lo scrutinio in ordine all'anzidetta questione pregiudiziale.
4. – Il motivo sub a) di cui al punto 1.1 che precede è privo di fondamento per le ragioni che seguono.
4.1. – E' costantemente affermato nella giurisprudenza il principio in base al quale l'amministratore di condominio, anche se cessato dalla carica per scadenza del termine ex art. 9 1129 cod. civ. o per dimissioni, continua ad esercitare i propri poteri fino alla nomina di un nuovo amministratore. Tanto implica la rappresentanza in giudizio del condominio, atteso che la cessazione dalla carica non interrompe automaticamente la capacità di agire dell'amministratore,
che rimane necessaria per garantire la continuità della gestione condominiale e la tutela degli interessi comuni (cfr., fra le tante pronunzie, Cass. 16.01.2014, n. 821, pag. 9). Ne consegue che l'amministratore, pur cessato per qualsiasi causa, mantiene la piena capacità di rappresentare il condominio in giudizio, con facoltà di compiere tutti gli atti conservativi e gestori necessari, ivi compreso promuovere o resistere ad azioni giudiziarie. Nel caso in esame, è incontroverso che l'amministratore ing. fosse dimissionario all'epoca della richiesta della tutela Parte_3
monitoria e che non fosse stato ancora nominato un nuovo amministratore in sua sostituzione, onde lo stesso ha continuato ad esercitare validamente la rappresentanza legale del condominio, in assenza di prova di una volontà contraria dei condomini.
4.2. – D'altra parte, la medesima questione – ossia l'esistenza o la carenza dei poteri rappresentativi del Condominio in capo all'ing. – è stata già affrontata e risolta Parte_3
nell'ordinanza n. 1050/2025 con la quale la Corte Suprema di Cassazione, pronunziando fra le odierne parti in causa, ha osservato quanto appresso testualmente trascritto: “il secondo e il terzo
motivo di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto entrambi attinenti ai poteri
dell'amministrazione del;
essi sono infondati, poiché l'amministratore, secondo la CP_1
giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12120 del 17 5 2018 Rv. 648358 - 01), anche se
dimissionario, non perde i poteri fino a quando non viene ritualmente sostituito, salvo che risulti,
ipotesi in questa sede non ricorrente, una diversa volontà dell'assemblea condominiale,
ritualmente espressa con apposita delibera e inoltre la firma dell'amministratore condominiale
per il conferimento del precetto ad un difensore non concretizza un atto eccedente l'ordinaria
amministrazione, trattandosi di atto conservativo, ossia volto alla riscossione di crediti già
accertati in favore del Condominio (Cass. n. 1286 del 12/02/1997 Rv. 502357 - 01); non
ritualmente e adeguatamente sviluppate – o almeno sono carenti le indicazioni sul rituale e
10 adeguato sviluppo nel grado di merito – le questioni sulla sussistenza originaria dei poteri
dell'amministratore e, cioè, in quanto tale…”.
5. – Anche il motivo sub b) di cui al punto 1.1 che precede è destituito di fondamento giuridico alla luce delle seguenti considerazioni.
5.1. – La reiezione del motivo in esame può essere argomentata anche trascurando due rilievi che pure potrebbero autonomamente escluderne la fondatezza: 1) il controcredito vantato dall'appellante è sorto in un periodo di tempo precedente al d.i. n. 3322/2020 in quanto derivante –
in base a quanto da lui stesso dedotto – dalle sentenze di appello n. 1275/2019 e n. 26/2020,
integranti la fattispecie costitutiva del medesimo diritto;
2) la contestazione del controcredito da parte del lo ha privato del requisito della certezza (perché non ancora accertato CP_1
giudizialmente in via definitiva al tempo della proposizione delle opposizioni esecutive) quale presupposto per l'operatività dell'estinzione dell'obbligazione in virtù della compensazione (cfr.,
sul punto, l'ampia ricostruzione sistematica di Cass. SU 15.11.2016 n. 23225, la quale ha statuito che “Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro
giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc.
civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale” e, di conseguenza,
“deve dichiarare l'insussistenza dei presupposti per elidere il credito agito e rigettare l'eccezione
di compensazione”).
5.2. – Ma anche a prescindere dai suddetti rilievi, deve rimarcarsi – e quella che segue è
l'effettiva “ratio decidendi” del rigetto del motivo in scrutinio – che l'esecutato avrebbe dovuto far valere (così come risulta avvenuto in base a quanto affermato dal GE a pag. 2, lett. b,
dell'ordinanza ex art. 624 cpc emessa il 27.7.2020 nel primo subprocedimento n. 355/2020 RGes.)
l'effetto estintivo nascente dal controcredito eccepito in compensazione unicamente nell'ambito dell'instaurato giudizio di opposizione ex art. 645 cpc e, inoltre, sempre in quella stessa sede giudiziaria avrebbe ugualmente dovuto coltivare l'eccezione di improcedibilità della domanda per l'asserito mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
11 5.3. – A conforto di tale conclusione milita l'assolutamente prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (avversato solo da talune sporadiche pronunzie, fra cui ad es. Cass.
5.3.2013 n. 5381). In particolare, si è ritenuto che “Iniziata esecuzione forzata in base a decreto
ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, il sopravvenire, dopo l'emanazione del decreto
ingiuntivo, di un fatto estintivo od impeditivo del credito può essere dedotto dall'ingiunto,
assoggettato all'esecuzione, soltanto nel processo di opposizione all'ingiunzione, qualora la
opposizione sia stata proposta, con la possibilità di ottenere la sospensione della provvisoria
esecuzione ai sensi dell'art 649 cod proc civ, e non anche in sede esecutiva con l'opposizione ex
art 615 cod proc civ.” (Cass. 22.5.1980 n. 3386); “La parte che, minacciata, con il precetto, di
esecuzione forzata in base a decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo, ha promosso
giudizio di opposizione alla ingiunzione per sostenere che questa è stata emessa in carenza delle
condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 cod. proc. civ., non può proporre anche
opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni non solo perché tale opposizione non può
avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne
determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta, ma anche
perché manca di interesse alla predetta opposizione dato che l'opposizione alla ingiunzione,
esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in
rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche
attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art.
649 cod. proc. civ., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel
titolo” (Cass. 10.10.1992 n. 11088); “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.
615 cod. proc. civ. non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo
esecutivo giudiziale e deducibili invece con specifici mezzi di impugnazione di esso;
ne deriva che
in tale ambito non vi è alcuna possibilità di concorso tra questo e quel procedimento (Cass.
29.11.1996 n. 10650; in senso conforme, Cass.
5.9.2002 n. 12901); “…allorquando viene proposta
opposizione ad un'esecuzione minacciata (come nella specie) od anche iniziata per un determinato
12 credito consacrato nel titolo esecutivo, sono deducibili in compensazione dall'opponente, come
fatti estintivi del diritto di procedere all'esecuzione, controcrediti la cui deducibilità contro il
titolo esecutivo non sia esclusa dalla sua natura. In particolare, se il titolo esecutivo è di
formazione giudiziale, non possono dedursi in compensazione controcrediti: a) che, in ragione
della loro fattispecie costitutiva avrebbero potuto dedursi con la formulazione di un'eccezione di
compensazione nell'ambito del giudizio che ha portato alla formazione del titolo, compatibilmente
con le preclusioni che eventualmente regolavano il giudizio che ha portato alla formazione del
titolo esecutivo, se quest'ultimo non è più in discussione nel procedimento che ha portato alla sua
formazione; b) che — eventualmente, in ragione del momento di nascita del controcredito — siano
ancora deducibili (quale fatto sopravenuto) nel giudizio in cui in ipotesi sia ancora in discussione
il titolo esecutivo giudiziale[…] contro i titoli esecutivi giudiziali la deducibilità con l'opposizione
all'esecuzione, da parte dell'esecutato o di chi sia minacciato di esecuzione in forza di essi, di
ragioni di controcredito la cui fattispecie costitutiva sia insorta prima del momento della
formazione della cosa giudicata e prima della possibilità di farli valere nel relativo giudizio, è
preclusa perché…nel caso di titolo ancora sub iudice, perché l'esercizio del diritto di difesa
mediante l'eccezione di compensazione, essendo ancora in discussione nel giudizio cognitivo il
credito esecutato, deve avvenire in quella sede” (Cass. 17.10.2013 n. 23573, pag. 5 della sentenza); “…correttamente la corte di merito ha escluso l'utile deducibilità, nell'opposizione
esecutiva, di fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale (se del caso, qui correttamente
integrata tale ratio nel senso che analoga preclusione si ha, comunque, per i fatti utilmente
deducibili nel corso del processo in cui il medesimo titolo giudiziale ancora deve divenire
definitivo), in applicazione di un principio generalissimo della materia (affermato, tra le tante, da
Cass. n. 3277/2015), secondo il quale: <<nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in < i>
base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad
esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi
ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della
13 decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il
titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della
causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è
tuttora) in esame>>. In altri termini, nel solco di quanto statuito di recente dalle Sezioni Unite
con sentenze n. 9479/2023 e n. 19889/2019, va ribadito ancora una volta il principio
dell'intangibilità, in sede di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale per fatti anteriori
o coevi alla sua formazione ed in ogni caso alla sua definitività” (Cass.
4.2.2025 n. 2785, pag. 9
della sentenza); “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di
formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere
fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza
giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti
valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando
la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra
le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. 18.2.2015
n. 3277).
6. – Invece, il motivo sub c) di cui al punto 1.1 che precede, relativo alla “misura”
dell'intervento “titolato” effettuato dal Condominio nella procedura esecutiva, è solo parzialmente fondato e può essere accolto limitatamente alla somma pretesa a titolo di rimborso IVA e all'imposta di registro, ma non anche in relazione alle spese di ctu.
6.1. – Al riguardo, non appare inutile premettere che l'esecutato nei suoi atti di opposizione si era limitato a contestare genericamente l'esorbitanza della pretesa azionata con l'atto d'intervento, senza però specificare le voci di credito asseritamente non dovute, viceversa indicate analiticamente soltanto nella citazione che ha dato ingresso alla fase di merito del giudizio oppositivo. Tuttavia, poiché la contestazione dell'intero credito è ravvisabile già “in nuce” negli originari ricorsi per opposizione all'esecuzione, senza che la successiva attività difensiva di specificazione di dettaglio abbia alterato sostanzialmente la “causa petendi” della relativa
14 domanda o introdotto nuove ragioni di contestazione, non può farsi applicazione del principio di diritto riaffermato da Cass.
4.1.2023 n. 153 (cfr. pag. 3), la quale ha ribadito che “secondo il
costante indirizzo di questa Corte, in virtù dei principi della domanda e della corrispondenza tra
chiesto e pronunciato, non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva (sia che
si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione
agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) accogliere l'opposizione stessa sulla base di una
ragione diversa da quelle poste dall'opponente alla base dell'originario ricorso al giudice
dell'esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in
corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e,
finanche, della sopravvenuta caducazione dello stesso…”.
6.2. – Tanto opportunamente precisato, deve osservarsi che l'eccezione di “illiquidità” del credito restitutorio delle spese di ctu, sorto per effetto della sentenza n. 30/2020 della Corte di
Appello di Bari (si rinvia al punto 4 della narrativa) è immeritevole di accoglimento alla luce dei pacifici principi statuiti dal giudice nomofilattico, di cui qui di seguito sono richiamate soltanto in via meramente esemplificativa alcune delle tante massime, secondo cui “In tema di esecuzione
forzata, l'eterointegrazione del titolo esecutivo giudiziale, sulla base degli elementi ritualmente
acquisiti nel processo in cui si è formato, è ammissibile ove si risolva in un'attività integrativa
univoca, che non involga attività cognitive suppletive o integrative, rimaste estranee al giudizio
che ha preceduto la formazione del titolo” (Cass. 11.11.2024 n. 29003); “In tema di esecuzione
forzata, il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale può essere integrato con gli atti del
processo o anche ad esso estrinseci, purché presupposti nei primi o richiamati in modo idoneo, a
condizione che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su questioni
comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente estrinsecate al momento della
formazione del documento, e che il titolo non sia intrinsecamente contraddittorio, potendo essere
completato in maniera sufficientemente univoca, senza richiedere attività cognitive suppletive da
espletarsi ex novo” (Cass. 16.1.2024 n. 1619).
15 6.3. – Inoltre, va pure richiamato il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
secondo cui “il titolo esecutivo giudiziale … non si identifica, né si esaurisce, nel documento
giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione
extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui
esso si è formato” (Cass. SU 2.07.2012 n. 11066, Cass. 21.12.2016 n. 26567, Cass. 25.10.2022 n.
31534, pag. 3 della pronunzia). Dimodoché, può procedersi legittimamente all'operazione d'interpretazione extratestuale del titolo giudiziale quando il provvedimento individua l'“an”
dell'obbligazione mentre il “quantum” sia ricavabile dagli atti processuali alle suddette condizioni.
6.4. – Nella specie, la sentenza n. 30/2020 della Corte di Appello di Bari ha posto a carico dell'appellante un generico obbligo di rimborso delle spese di ctu pagate alla controparte in esecuzione della riformata sentenza di primo grado, somme comunque suscettibili di agevole determinazione nel “quantum” sulla scorta degli atti dello stesso processo.
6.5. – L'inserimento nell'atto di precetto prodromico all'intervento nella procedura esecutiva effettuato dal si è risolto, dunque, in una mera operazione di quantificazione del CP_1
credito già “implicitamente” accertato nella sentenza. Non si è trattato di un'iniziativa “creativa”
della parte intimante/interveniente, né di una inammissibile integrazione del titolo, bensì
dell'applicazione del criterio stabilito nella medesima sentenza di appello, che esclude il vizio di liquidità del credito e rende verificabile e determinabile l'entità della somma precettata.
6.6. – Nella comparsa di costituzione e risposta del 15.2.2022, depositata in primo grado, il ha dedotto che “…sono contabilizzati in precetto € 7.655,47 quale rimborso, giusta CP_1
statuizione della Corte, della somma corrisposta dal in esecuzione della sentenza di CP_1
primo grado (somma indicata dalla specifica inoltrata dall'avv. Grazia Maria Lopopolo con email
del 15.12.2015-all.19, e corrisposta dal Condominio in due ratei, rispettivamente di € 5.000,00 il
23.12.2015 e di € 2.655,47 il 16.03.2016, come da assegni e note accompagnatorie che si
producono-all.20). In precetto, infine, il ha richiesto, legittimamente, anche la CP_1
restituzione del 50% del costo della CTU versato in sede di operazioni peritali nella misura di €
16 978,43 (misura che si evince ancora dalla specifica dell'avv. Lopopolo del 15.12.2015)…”.
Trattasi di un complesso deduttivo che trova riscontro nelle produzioni documentali dell'Ente,
onde il motivo di appello è “in parte qua” infondato.
6.7. – Viceversa, lo stesso motivo – come sopra anticipato – è fondato con riferimento all'addebito dell'IVA e dell'imposta di registro.
6.7.1. – L'assunto gravatorio dell'assoggettamento al regime fiscale forfetario del difensore del è rimasto incontestato, con la conseguenza che non può sussistere alcuna IVA da CP_1
recuperare, né alcuna rivalsa da poter esercitare, onde la somma richiesta a tale titolo (€ 2.506,22)
va scomputata dall'importo precettato.
6.7.2. – Analogamente deve ritenersi con riguardo all'imposta di registro, pari ad € 200,00
Cont poiché la documentazione in atti, proveniente dall' , mostra la dicitura “in attesa di
pagamento” dell'imposta di registrazione della sentenza, derivandone il mancato versamento da parte del precettante, il quale non potrebbe far valere il suddetto credito (non ancora maturato e perciò non recuperabile) con l'atto d'intervento nella procedura esecutiva, salva la sua futura liquidazione ad opera del GE ai sensi dell'art. 95 cpc.
6.8. – In definitiva, l'opposizione all'esecuzione proposta avverso l'atto d'intervento dev'essere rigettata per la parte del credito ritenuta esistente ed accolta per la parte residua non dovuta, che si determina in € 2.506,22 (IVA) ed in € 200,00 (imposta di registrazione della sentenza n. 30/2020).
7. – Infine, sono inammissibili i restanti motivi sub d) ed e) di cui al punto 1.1: il primo relativo ai supposti vizi nella produzione della documentazione ipocatastale ex art. 567 cpc ed il secondo diretto ad “aggredire” il decreto ex artt. 559 e 569 cpc dell'11.2.2021 con il quale il GE ha fissato la vendita dell'immobile pignorato costituente la sua abitazione (oltre che il suo studio professionale), nominato il perito stimatore ed il custode giudiziario, omettendo – come preteso dall'appellante – di dichiarare l'inefficacia del pignoramento o di sospendere la procedura esecutiva.
17 7.1. – Invero, l'ipotetica tardiva produzione della documentazione prevista dall'art. 567 cpc e l'asserita inefficacia del pignoramento, dando astrattamente luogo ad un'ipotesi di estinzione
“atipica” del procedimento di espropriazione forzata, ove nella specie si ritenessero implicitamente negate dal GE, avrebbero potuto essere denunciate (come effettivamente è stato fatto dall'esecutato) con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc;
analogamente, le censure avverso il decreto dell'11.2.2021 sono state prospettate proprio mediante l'opposizione agli atti esecutivi del 16.2.2021. Pertanto, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha definito le opposizioni agli atti esecutivi, per effetto dell'espressa previsione dell'art. 618 cpc, non è
appellabile, bensì unicamente soggetta al ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 111
co. 7 Cost. nonché al regolamento di competenza ex artt. 42 segg. cpc come disposto dall'art. 187
disp. att. cpc.
8. – Il parziale accoglimento dell'appello, implicando l'accoglimento parziale dell'originaria opposizione esecutiva, giustifica la statuizione d'integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado del giudizio (cfr., in tema, Cass. SU 31.10.2022 n. 32061), nonché di quelle relative alle fasi sommarie svolte per l'adozione dei provvedimenti di sospensione.
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
sito a in nn.
3-27 avverso la sentenza del CP_1 Pt_2 Controparte_1 CP_1
Tribunale di Bari n. 1558/2024, pubblicata il 27.3.2024, con atto di citazione del 1°.4.2024, così
provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie per quanto di ragione le originarie opposizioni all'esecuzione del 26.10.2020 e dell'11.1.2021 con le quali l'opponente ha eccepito l'esorbitanza del credito azionato dal creditore intervenuto e, per l'effetto, dichiara la legittimità ed efficacia dell'intervento spiegato dal suddetto nella procedura esecutiva n. 355/2020 RGes. ed il suo diritto a partecipare alla CP_1
18 distribuzione del ricavato dalla vendita dell'immobile pignorato fino alla concorrenza dell'importo di € 21.074,46;
2) dichiara, nel resto, inammissibile (quanto ai vizi riconducibili al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi) e rigetta (quanto agli ulteriori aspetti meritali riconducibili al rimedio dell'opposizione all'esecuzione) l'appello;
3) compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado del giudizio, nonché di quelle delle tre fasi sommarie svoltesi dinanzi al GE ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione.
Manda alla cancelleria per ogni adempimento di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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