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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il Giudice, dott. Elisa Tomassi, in funzione di giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 11.2.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 16582/2024
TRA
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Chiariello, elettivamente domiciliata come in atti in Sant'Antimo, via Roma n. 157. RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Napoli, via De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dalla funzionaria Formicola
Mariastella.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 16.7.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di avere inoltrato in data 20.4.22 domanda all' per l'accertamento dell'invalidità CP_1 civile, ai sensi della legge n. 118/71, onde ottenere l'attribuzione delle provvidenze economiche previste dalla citata normativa, previo riconoscimento del requisito sanitario;
che la Commissione medica l'aveva riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 67%, ossia nella misura del 60%; che aveva proposto domanda di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; che aveva ottenuto l'accertamento del requisito sanitario con decreto di omologa del 12.2.2024 nella misura del 74% a decorre dalla data della domanda amministrativa avanzata il 20.4.2022; che aveva notificato il 27.2.2024, sia per il tramite dei canali istituzionali alle sedi territorialmente competenti, e sia tramite indirizzo pec del proprio procuratore, in data 28.2.2024, il detto decreto di omologa insieme alla ctu e al modello AP70 con tutti gli elementi socio economici per il godimento della prestazione, nonché l'indicazione del codice IBAN su cui effettuare il pagamento;
che, nonostante il riconoscimento del requisito sanitario e l'esistenza dei prescritti requisiti di legge, l non aveva provveduto a pagare la prestazione. CP_1
Concludeva chiedendo di “
1. Accertare e dichiarare il diritto dell'istante
[...]
, riconosciuto con Decreto di Omologa R.G. 6445/2023 del 12/02/2024, emesso Pt_1 dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza, invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa al 74%, a godere dell'assegno di invalidità civile, con decorrenza dal 20/04/2022; 2. Condannare, per l'effetto, l' in CP_1 persona del legale rapp.te pro tempore, dom.to per la carica presso la sede di Roma, alla Via Ciro il Grande, in persona del legale rapp.te pro tempore, dom.to CP_1 per la carica presso la Direzione Provinciale di Napoli in via Alcide De Gasperi 55, al pagamento, in favore del ricorrente , dei ratei dell'assegno di Parte_1 invalidità civile di cui alle leggi 509/88 e124/98 e succ. modificazioni, con decorrenza dal 20/04/2022, oltre interessi legali e svalutazione monetaria come per legge;
3. Condannare, i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
L , cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva, rilevando di avere CP_1 liquidato la prestazione con cedolino di settembre 2024 comprensivo degli arretrati e interessi legali, e con il pagamento in atto dell'assegno di invalidità; concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza cartolare del 11.2.25, come sostituita dalle note sopra indicate, la causa è stata decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Invero, per come anche sottolineato dal procuratore di parte ricorrente nelle note di t.s. depositate per la indicata udienza, si è verificato a settembre 2024 il pagamento della prestazione ( v. modello di comunicazione TE08 del 13.8.24). Tale circostanza non è stata oggetto di contestazione. Il detto riconoscimento determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio. Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Infatti, il pagamento è avvenuto successivamente al deposito del ricorso, così come il riconoscimento del diritto, risalente al 13.8.24, essendo stato disposto il pagamento stesso a settembre 2024 (v. cedolino settembre 2024 nella relativa produzione) laddove il ricorso è stato depositato il 16.7.24 e notificato il 3.8.2024. La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee a determinare in il venir meno di ogni ragione di contrasto e appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie (cfr. Cass., sentt. 17312/2015; 4035/1999). La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio deve assumere la forma di sentenza, ancorché, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente sopra menzionato, di sentenza di mero rito.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto dell'esito della lite appare logico ritenere che la domanda sarebbe stata accolta nel merito;
va considerato il fatto che il pagamento è avvenuto in data successiva al deposito del ricorso, così come lo stesso accoglimento della domanda, risalente all'agosto 2024, con ritardo rispetto alla notifica del modello AP70, risalente al 28.2.2024; anche il pagamento degli arretrati risale ad epoca successiva alla stessa notifica del ricorso;
pertanto, tali circostanze, globalmente valutate, determinano la condanna dell al pagamento delle spese di lite, secondo la regola della CP_1 soccombenza virtuale, spese che vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione;
tuttavia, il ritardo dell è CP_1 apparso alquanto contenuto , risalendo la lavorazione della pratica alla prima metà dell'agosto 2024 e pertanto coevamente alla notifica del ricorso, per cui appare corretta la compensazione parziale delle dette spese in misura pari a un terzo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento di due terzi delle spese di lite, quantificando detti due CP_1 terzi in euro 1.260,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, dichiarando compensato tra le parti il restante terzo delle dette spese. Si comunichi. Napoli, 13.2.25
Il giudice
Dr.Elisa Tomassi