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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/09/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1150/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti in vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1150/2024 R.G.A.C. vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.08.1982 ed elettivamente domiciliato in Locri Via Garibaldi n. 234, presso lo studio dell'avv. Salvatore Rodinò che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Appellante- E
(C.F. e P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Castello n. 1, presso lo studio legale dell'avv. Mario De Tommasi che la rappresentata e difende, giusta procura in atti;
-Appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Locri n. 774/2024, emessa in data 05.07.2024 e depositata in data 08.07.2024, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 18.09.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
I.- Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.
1- Con ricorso in appello, depositato in data 05.12.2024 e ritualmente notificato, ha domandato all'adito Tribunale di riformare la Parte_2 sentenza n. 774/2024 emessa dal Giudice di Pace di Locri il 05.07.2024 e depositata in data 08.07.2024 nella parte in cui aveva dichiarato questi decaduto dal potere di eccepire la nullità della notifica della cartella esattoriale n. 0942012000467114900 e, comunque, rigettato la eccezione di prescrizione del credito portato dalla detta cartella - relativa al mancato pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada risalente all'anno 2009, dell'importo pari ad € 173,39 - e dalla successiva intimazione di pagamento n. 09420199008635947000 notificata in data 27.6.2023.
Ha censurato la sentenza di primo grado sostenendo che il Giudice di Pace sarebbe incorso in violazione di legge;
che la sentenza avrebbe dovuto essere corretta nel senso che il contribuente può far valere, in sede di impugnazione dell'avviso di intimazione successivo, anche le doglianze non sollevate in precedenza, inclusa la nullità della notifica della cartella esattoriale e la prescrizione maturata tra la notifica della cartella esattoriale e quella del primo avviso. Pertanto, ritenendo correttamente impugnato l'avviso n. 094202390027104289/000, alla luce delle doglianze e delle argomentazioni meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo, ha chiesto
2 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dei motivi di appello, accertare e dichiarare l'erroneità e l'illegittimità della statuizione di I grado e di conseguenza la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09420239002704289/000 limitatamente alla contravvenzione al CDS anno 2009 dell'importo di €. 173,39 poiché gli atti presupposti non sono stati correttamente notificati ed inoltre la pretesa è prescritta - con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore poiché antistatario, oltre spese generali, IVA e CPA.”
I.
2- Si è costituita in giudizio l' in Controparte_2 persona del l.r.p.t, la quale nel contestare l'appello nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia e per le ragioni meglio evidenziate nel proprio atto difensivo depositato in data 20.2.2025, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Rigettare il ricorso in appello proposto per tutti i motivi contenuti nel presente atto e, pertanto, confermare la sentenza n. 774/2024, emessa in data 05/04/2024 dal Giudice di Pace di Locri Dott.ssa Maria Teresa Lo Presti e depositata in data 08/07/2024, non notificata e, conseguentemente, confermare l'intimazione di pagamento n. 09420239002704289/000 riferita alla contravvenzione al CDS anno 2009 dell'importo di ero 173,39 per tutte le ragioni sopra esposte;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
I.
3- Celebratasi la prima udienza, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., per come richiamato dall'art. 352 c.p.c., ultimo comma, all'udienza del 18.09.2025, da celebrarsi secondo la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., previa concessione alle parti di un termine per il deposito di brevi note difensive.
II.- L'appello è infondato e va rigettato.
II.
1- La sentenza impugnata, infatti, è stata legittimamente emessa dal Giudice di pace che, nella sua redazione, ha seguito un iter logico-giuridico ineccepibile, motivando in maniera organica e pertinente tutte le ragioni ivi esplicitate.
In particolare, si condivide la statuizione secondo cui l'odierno appellante è decaduto dal diritto di eccepire la nullità della notifica della cartella esattoriale n. 0942012000467114900, per non aver tempestivamente impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420199008635947/000, atto successivo e autonomamente impugnabile. La mancata impugnazione ha determinato la cristallizzazione della pretesa, precludendo ogni successiva contestazione in ordine alla validità della notifica della cartella presupposta e all'eventuale prescrizione del credito.
3 Invero, l'appellante ha richiamato l'orientamento espresso da Cass. n. 16743/2024, secondo cui l'avviso di intimazione non rientrerebbe tra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, con conseguente facoltà - e non obbligo - di proporre ricorso. Tuttavia, tale impostazione, fondata su una interpretazione meramente letterale della norma, è stata superata da più recenti e autorevoli pronunce della Suprema Corte (Cass. n. 6436/2025; Cass. n. 20476/2025), le quali hanno riaffermato che l'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 è assimilabile all'“avviso di mora” di cui all'art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 546/1992, e pertanto è atto autonomamente impugnabile.
Dunque, secondo la Cassazione detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente. Infatti, il vecchio art. 46 – intestato «avviso di mora» – prevedeva che l'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni;
che, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) analoga disposizione si trova nell'attuale art. 50 – intestato «termine per l'inizio dell'esecuzione» – il quale prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Pertanto, si tratta del medesimo atto e, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992. (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279, Cass. 14/09/2022, n. 27093.) Sul punto la Suprema Corte con riferimento all'intimazione di pagamento in generale – quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – ha ribadito più volte che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.). Evidenziando, inoltre, che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233).
Perciò, la Suprema Corte con le sentenze n. 6436/2025 e n. 20476/2025 ha dato continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del
4 quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
II.
2- In applicazione del principio di diritto secondo cui la mancata impugnazione di un atto autonomamente impugnabile comporta la definitività della pretesa in esso contenuta (art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992), deve ritenersi che l'appellante, non avendo proposto ricorso avverso l'intimazione del 2019, abbia consentito il consolidamento della pretesa creditoria, con conseguente inammissibilità delle eccezioni di nullità e prescrizione sollevate solo in occasione dell'impugnazione dell'intimazione successiva del 2023.
Ogni ulteriore considerazione è da ritenersi assorbita.
Per tali motivi, l'appello va rigettato, confermando per tale via la decisione di primo grado.
III.- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi - attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase – ad eccezione della fase istruttoria (poiché non tenutasi) ed in rapporto al valore della causa (€ 173,39).
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in persona Parte_2 CP_3 del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 774/2024 depositata in data 08.07.2024, dal Giudice di Pace di Locri, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore Parte_2 di che si liquidano in complessivi euro 232,00 per compensi CP_3 professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5 - ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Locri, 21.9.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
6
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti in vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1150/2024 R.G.A.C. vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.08.1982 ed elettivamente domiciliato in Locri Via Garibaldi n. 234, presso lo studio dell'avv. Salvatore Rodinò che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-Appellante- E
(C.F. e P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Castello n. 1, presso lo studio legale dell'avv. Mario De Tommasi che la rappresentata e difende, giusta procura in atti;
-Appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Locri n. 774/2024, emessa in data 05.07.2024 e depositata in data 08.07.2024, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 18.09.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
I.- Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.
1- Con ricorso in appello, depositato in data 05.12.2024 e ritualmente notificato, ha domandato all'adito Tribunale di riformare la Parte_2 sentenza n. 774/2024 emessa dal Giudice di Pace di Locri il 05.07.2024 e depositata in data 08.07.2024 nella parte in cui aveva dichiarato questi decaduto dal potere di eccepire la nullità della notifica della cartella esattoriale n. 0942012000467114900 e, comunque, rigettato la eccezione di prescrizione del credito portato dalla detta cartella - relativa al mancato pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada risalente all'anno 2009, dell'importo pari ad € 173,39 - e dalla successiva intimazione di pagamento n. 09420199008635947000 notificata in data 27.6.2023.
Ha censurato la sentenza di primo grado sostenendo che il Giudice di Pace sarebbe incorso in violazione di legge;
che la sentenza avrebbe dovuto essere corretta nel senso che il contribuente può far valere, in sede di impugnazione dell'avviso di intimazione successivo, anche le doglianze non sollevate in precedenza, inclusa la nullità della notifica della cartella esattoriale e la prescrizione maturata tra la notifica della cartella esattoriale e quella del primo avviso. Pertanto, ritenendo correttamente impugnato l'avviso n. 094202390027104289/000, alla luce delle doglianze e delle argomentazioni meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo, ha chiesto
2 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dei motivi di appello, accertare e dichiarare l'erroneità e l'illegittimità della statuizione di I grado e di conseguenza la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09420239002704289/000 limitatamente alla contravvenzione al CDS anno 2009 dell'importo di €. 173,39 poiché gli atti presupposti non sono stati correttamente notificati ed inoltre la pretesa è prescritta - con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore poiché antistatario, oltre spese generali, IVA e CPA.”
I.
2- Si è costituita in giudizio l' in Controparte_2 persona del l.r.p.t, la quale nel contestare l'appello nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia e per le ragioni meglio evidenziate nel proprio atto difensivo depositato in data 20.2.2025, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Rigettare il ricorso in appello proposto per tutti i motivi contenuti nel presente atto e, pertanto, confermare la sentenza n. 774/2024, emessa in data 05/04/2024 dal Giudice di Pace di Locri Dott.ssa Maria Teresa Lo Presti e depositata in data 08/07/2024, non notificata e, conseguentemente, confermare l'intimazione di pagamento n. 09420239002704289/000 riferita alla contravvenzione al CDS anno 2009 dell'importo di ero 173,39 per tutte le ragioni sopra esposte;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
I.
3- Celebratasi la prima udienza, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., per come richiamato dall'art. 352 c.p.c., ultimo comma, all'udienza del 18.09.2025, da celebrarsi secondo la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., previa concessione alle parti di un termine per il deposito di brevi note difensive.
II.- L'appello è infondato e va rigettato.
II.
1- La sentenza impugnata, infatti, è stata legittimamente emessa dal Giudice di pace che, nella sua redazione, ha seguito un iter logico-giuridico ineccepibile, motivando in maniera organica e pertinente tutte le ragioni ivi esplicitate.
In particolare, si condivide la statuizione secondo cui l'odierno appellante è decaduto dal diritto di eccepire la nullità della notifica della cartella esattoriale n. 0942012000467114900, per non aver tempestivamente impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420199008635947/000, atto successivo e autonomamente impugnabile. La mancata impugnazione ha determinato la cristallizzazione della pretesa, precludendo ogni successiva contestazione in ordine alla validità della notifica della cartella presupposta e all'eventuale prescrizione del credito.
3 Invero, l'appellante ha richiamato l'orientamento espresso da Cass. n. 16743/2024, secondo cui l'avviso di intimazione non rientrerebbe tra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, con conseguente facoltà - e non obbligo - di proporre ricorso. Tuttavia, tale impostazione, fondata su una interpretazione meramente letterale della norma, è stata superata da più recenti e autorevoli pronunce della Suprema Corte (Cass. n. 6436/2025; Cass. n. 20476/2025), le quali hanno riaffermato che l'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 è assimilabile all'“avviso di mora” di cui all'art. 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 546/1992, e pertanto è atto autonomamente impugnabile.
Dunque, secondo la Cassazione detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente. Infatti, il vecchio art. 46 – intestato «avviso di mora» – prevedeva che l'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni;
che, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) analoga disposizione si trova nell'attuale art. 50 – intestato «termine per l'inizio dell'esecuzione» – il quale prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Pertanto, si tratta del medesimo atto e, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992. (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279, Cass. 14/09/2022, n. 27093.) Sul punto la Suprema Corte con riferimento all'intimazione di pagamento in generale – quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – ha ribadito più volte che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.). Evidenziando, inoltre, che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233).
Perciò, la Suprema Corte con le sentenze n. 6436/2025 e n. 20476/2025 ha dato continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del
4 quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
II.
2- In applicazione del principio di diritto secondo cui la mancata impugnazione di un atto autonomamente impugnabile comporta la definitività della pretesa in esso contenuta (art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992), deve ritenersi che l'appellante, non avendo proposto ricorso avverso l'intimazione del 2019, abbia consentito il consolidamento della pretesa creditoria, con conseguente inammissibilità delle eccezioni di nullità e prescrizione sollevate solo in occasione dell'impugnazione dell'intimazione successiva del 2023.
Ogni ulteriore considerazione è da ritenersi assorbita.
Per tali motivi, l'appello va rigettato, confermando per tale via la decisione di primo grado.
III.- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi - attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase – ad eccezione della fase istruttoria (poiché non tenutasi) ed in rapporto al valore della causa (€ 173,39).
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in persona Parte_2 CP_3 del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 774/2024 depositata in data 08.07.2024, dal Giudice di Pace di Locri, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore Parte_2 di che si liquidano in complessivi euro 232,00 per compensi CP_3 professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5 - ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Locri, 21.9.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
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