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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4714/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4714/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...]-Ahafo (Ghana) il 20.4.1993 e Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Simona Bonalumi che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Ilaria Di Maria che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: ALTRI ISTITUTI IN MATERIA DI FAMIGLIA – ART. 337BIS E SEGG. C.C. art. 473bis51 VI comma c.p.c.
CONCLUSIONI
“1) Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e collocato presso il Per_1 padre.
2) I genitori si impegnano a crescere il figlio secondo l'indirizzo educativo condiviso da entrambi, consultandosi sulle decisioni relative alla sua crescita ed educazione ed impegnandosi alla massima collaborazione al fine di garantire al figlio una crescita armonica e serena. La responsabilità e i pagina 1 di 3 doveri genitoriali potranno essere esercitati separatamente dai genitori solo per gli atti di ordinaria amministrazione.
3) La madre potrà vedere il figlio quando vorrà e nello specifico:
-a fine settimana alternati: durante la giornata del sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00 e durante la giornata della domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00.
-un giorno infrasettimanale (nella settimana in cui non vedrà il figlio per il weekend) dall'uscita della scuola fino alle ore 20.00 prima di cena.
Fino a quando la sig.ra sarà ospitata presso un Cas sarà lei a recarsi presso la residenza Pt_2 paterna per incontrare il figlio.
4) Per quanto attiene le principali festività, i sigg.ri e stabiliscono quanto segue: Pt_1 Pt_2
a) vacanze natalizie: trascorrerà ad anni alterni il 25 dicembre con un genitore e il 26 Per_1 dicembre con l'altro.
b) vacanze pasquali: trascorrerà ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con Per_1 l'altro il lunedì dell'Angelo.
d)vacanze estive saranno così regolamentate: i genitori trascorreranno con il figlio due settimane (anche non consecutive) di vacanza ciascuno. I genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno i rispettivi periodi di vacanza. Quando il minore sarà in vacanza con un genitore, questi dovrà comunicare all'altro ove si trova e dovrà, altresì, essere reperibile tramite telefono cellulare.
Fino a quando la sig.ra sarà ospitata presso un Cas non potrà andare in vacanza con il figlio. Pt_2 La regola, pertanto, verrà applicata dal momento in cui la sig.ra avrà trovato altra soluzione Pt_2 abitativa. Il padre potrà invece trascorrere con il figlio due settimane di vacanza da subito. Per il restante periodo di chiusura scolastica il diritto di visita verrà disciplinato come al punto 3.
5) Sono comunque salvi i migliori e diversi accordi presi direttamente dai genitori tenendo presente l'interesse preminente del minore.
6) La madre verserà al padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 100,00 (Euro cento/00) entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza da luglio 2025, per dodici mensilità, in via anticipata, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione luglio 2026).
7) L'assegno unico per i figli a carico verrà percepito per intero dal sig. Pt_1
8) Le spese straordinarie per il figlio saranno a carico del sig. Pt_1
9) Si precisa che il contributo della madre al mantenimento del figlio è stato così determinato in ragione dello stato di disoccupazione della sig.ra le parti si impegnano, pertanto, a Pt_2 rideterminare il contributo della madre al mantenimento del figlio quando quest'ultima avrà reperito un'occupazione.
10) I sigg.ri e danno atto di aver definito tutti i propri rapporti e dichiarano di non Pt_1 Pt_2 avere più nulla a che pretendere per questioni di carattere economico e patrimoniale e per qualsivoglia ragione e titolo salvo per quanto disposto nel presente ricorso.
pagina 2 di 3 11) I sigg.ri e si impegnano a dare esecuzione al presente accordo a partire dal mese Pt_1 Pt_2 di luglio 2025.
12) I sigg.ri e convengono che ciascuno sopporterà le spese legali dei propri Pt_1 Pt_2 difensori relative al presente procedimento con rinuncia dei rispettivi difensori al beneficio della solidarietà ex art. 13 L.P.
13) Le parti dichiarano sino da ora la volontà di non riconciliarsi e di voler rinunziare alla comparizione personale all'udienza, sostituendo la stessa con il deposito di note scritte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno concordato la regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio, meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse del figlio minore (10.6.2018). Per_1
Le parti hanno stabilito l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione paterna, le modalità di visita madre-figlio e le condizioni economiche. Il Collegio provvede in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) recepisce le conclusioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
2) dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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