Articolo 50 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 49Articolo 51
Versione
1 novembre 1986
Art. 50. 1. L' articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 54. - (Disposizione transitoria sul trattamento economico). - Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , con specifiche previsioni per il personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, il trattamento economico del personale proveniente dal soppresso ruolo dei funzionari civili di pubblica sicurezza e dai disciolti Corpi della polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza, inquadrato nei ruoli istituiti con l'articolo 1, e' quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo".
Entrata in vigore il 1 novembre 1986