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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/05/2024, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 342/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Giuseppe Buonanno;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dei Controparte_1
funzionari dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25/01/2024, parte ricorrente, dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze del , quale docente, ha dedotto Controparte_1
di aver lavorato negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/2024 con una serie di contratti di supplenza fino alla fine delle attività didattiche (vd. contratti analiticamente specificati in ricorso); che per i suddetti periodi non le è stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del
13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 de l 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo,
a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come la ricorrente medesima;
che tale disciplina è discriminatoria per contrasto anche con l'art. 3 e 35 della
Costituzione e per violazione articoli 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente;
che con diffida stragiudiziale, rimasta senza esito, ha chiesto al il riconoscimento del diritto a beneficiare della cd. “Carta del docente” e del relativo CP_1 bonus di € 500 per ciascun anno scolastico in cui ha lavorato.
1 In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti lo svolgimento del lavoro alle dipendenze del come insegnante con contratti a tempo determinato, Controparte_1
riconosca il diritto a ottenere il beneficio della Carta DO, con valore di € 500,00 annui e condanni il al relativo pagamento. CP_1
Costituitisi in giudizio, il ha aderito alla domanda attorea alla luce di quanto chiarito CP_1
dalla Suprema Corte.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
2 è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
3. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che, per quanto riguarda la durata delle supplenze, per ogni anno scolastico rivendicato la parte ricorrente ha ottenuto degli incarichi per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla Carta DO.
Per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta DO (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) - deve ritenersi, sulla base delle allegazioni attoree, che parte ricorrente sia ancora “interna” al sistema delle docenze scolastiche, da intendersi, come chiarito dal Giudice di Legittimità, come riferito ai docenti “iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”.
4. Alla luce di ciò la domanda va accolta e va dichiarato il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” relativamente agli anni scolastici 2021/22,
2022/23, 2023/2024 e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della decisione della Suprema Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del all'attribuzione in favore della ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema CP_1
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23,
2023/2024;
3 - condanna, per l'effetto, il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, all'attribuzione in favore della parte ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 700,00 per CP_1
compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, oltre contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 23.5.2024 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Giuseppe Buonanno;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dei Controparte_1
funzionari dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25/01/2024, parte ricorrente, dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze del , quale docente, ha dedotto Controparte_1
di aver lavorato negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/2024 con una serie di contratti di supplenza fino alla fine delle attività didattiche (vd. contratti analiticamente specificati in ricorso); che per i suddetti periodi non le è stata riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del
13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 de l 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo,
a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come la ricorrente medesima;
che tale disciplina è discriminatoria per contrasto anche con l'art. 3 e 35 della
Costituzione e per violazione articoli 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente;
che con diffida stragiudiziale, rimasta senza esito, ha chiesto al il riconoscimento del diritto a beneficiare della cd. “Carta del docente” e del relativo CP_1 bonus di € 500 per ciascun anno scolastico in cui ha lavorato.
1 In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti lo svolgimento del lavoro alle dipendenze del come insegnante con contratti a tempo determinato, Controparte_1
riconosca il diritto a ottenere il beneficio della Carta DO, con valore di € 500,00 annui e condanni il al relativo pagamento. CP_1
Costituitisi in giudizio, il ha aderito alla domanda attorea alla luce di quanto chiarito CP_1
dalla Suprema Corte.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Con sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
2 è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
3. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che, per quanto riguarda la durata delle supplenze, per ogni anno scolastico rivendicato la parte ricorrente ha ottenuto degli incarichi per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla Carta DO.
Per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta DO (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) - deve ritenersi, sulla base delle allegazioni attoree, che parte ricorrente sia ancora “interna” al sistema delle docenze scolastiche, da intendersi, come chiarito dal Giudice di Legittimità, come riferito ai docenti “iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”.
4. Alla luce di ciò la domanda va accolta e va dichiarato il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” relativamente agli anni scolastici 2021/22,
2022/23, 2023/2024 e va riconosciuta la tutela di cui al punto 2) del citato dispositivo della decisione della Suprema Corte, ossia l'adempimento in forma specifica, con condanna del all'attribuzione in favore della ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema CP_1
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23,
2023/2024;
3 - condanna, per l'effetto, il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, all'attribuzione in favore della parte ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 700,00 per CP_1
compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, oltre contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 23.5.2024 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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