Ordinanza collegiale 30 maggio 2025
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 3786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3786 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03786/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00038/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Autostrada dei Fiori s.p.a. – Tronco A6 Torino-Savona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni, Arturo Cancrini, CE Marone, Luca Raffaello Perfetti, CE Vagnucci e Leonardo Frattesi, con domicilio eletto presso lo studio Arturo Cancrini in Roma, piazza San Bernardo n. 101 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’accertamento:
- dell’illegittimità del silenzio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economica e delle Finanze, relativo al procedimento per l’aggiornamento del piano economico finanziario della concessione autostradale della Tratta A6 Torino-Savona per il quinquennio regolatorio 2019 – 2023 e per il quinquennio regolatorio 2024 – 2028;
e per la condanna:
- del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad adottare, di concerto con il Ministero dell’Economica e delle Finanze, entro e non oltre 30 giorni ex art. 117, comma 2, cod.proc.amm., il provvedimento di conclusione del procedimento di aggiornamento del piano economico finanziario della concessione autostradale della Tratta A6 Torino-Savona per il quinquennio regolatorio 2019 – 2023 e per il quinquennio regolatorio 2024 – 2028;
con contestuale nomina:
del commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cod.proc.amm. per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di cui sopra per il caso in cui lo stesso non venisse adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economica e delle Finanze, nel termine assegnato;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Autostrada dei Fiori s.p.a. – Tronco A6 Torino-Savona il 12 maggio 2025:
per l''annullamento:
(i) del provvedimento prot. 5476 in data 24 febbraio 2025 a firma del Direttore Generale della Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti concessori autostradali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante “rigetto delle proposte di aggiornamento del PEF presentate” dalla Società ricorrente per l’aggiornamento del piano economico finanziario di Concessione relativo ai periodi regolatori 2019 – 2023 e 2024 – 2028;
(ii) di ogni ulteriore atto a questo annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa AN CA;
Vista la nota del 27 giugno 2025, notificata in pari data alle parti costituite, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, stante la sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione e ha richiesto la compensazione delle spese di lite;
Visto l’articolo 84, cod. proc. amm., il quale prevede quanto segue:
“ 1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
(...)
3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. ”;
Ritenuto di dover prendere atto della rinuncia ai fini dell’estinzione del processo;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che la natura in rito della presente pronuncia e la complessità della vicenda fattuale giustifichino la compensazione delle stesse, in linea con la richiesta di parte ricorrente, alla quale l’Amministrazione resistente non si è opposta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia ai fini dell’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE EL, Presidente
AN CA, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Bianchi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CA | CE EL |
IL SEGRETARIO