TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/11/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa IA AN AR RI, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2877 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al Parte_1 ricorso, dall'avv. Carlo Nunziante Cesaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, via Luigi Guercio, 44,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Ufficio Legale della Sede CP_1 di Benevento, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Marcella Cataldi,
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata Controparte_2 in Benevento, viale Mellusi, 93, presso lo studio dell'avv. Ernesto Canelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 1° luglio 2024 la società ricorrente in epigrafe – premesso di avere ricevuto, il 21/05/2024, notifica dell'intimazione di pagamento n. 01720249001869162000, avente ad oggetto, fra le altre cose, crediti di natura previdenziale – ha convenuto in giudizio CP_1 e al fine di sentire “previa sospensione dell'efficacia esecutiva Controparte_2 dell'atto impugnato e/o del/dei titoli dell'atto impugnato in forza del grave ed irreparabile danno che provocherebbe la preannunciata procedura esecutiva - in via principale, di dichiarare la nullità
/ invalidità / inefficacia dell'impugnata intimazione di pagamento;
- in via gradata, di accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione del diritto sostanziale alla riscossione coattiva delle somme aventi natura previdenziale. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre gli oneri di legge”.
A sostegno della domanda, ha dedotto la nullità dell'intimazione di pagamento in quanto non preceduta dalla notifica degli atti prodromici, nonché per violazione dell'art. 7, co. 2, l. 212/2000; la prescrizione dei crediti, in virtù del decorso di oltre un quinquennio dalla relativa maturazione e, in ogni caso, dalla data di presunta notifica degli avvisi di addebito.
1 Si sono ritualmente costituiti i resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato.
La causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
In via preliminare si osserva che sussiste la legittimazione passiva di entrambi i convenuti, dal momento che la ricorrente avanza sia censure strettamente inerenti all'attività di riscossione, qual è quella di estinzione del credito per mancanza di atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica degli avvisi di addebito, su cui legittimata a contraddire è Controparte_2
, sia eccezioni pertinenti all'attività svolta dall' , qual è quella di omessa notifica
[...] CP_1 degli avvisi di addebito;
sull'eccezione di prescrizione sussiste, in ogni caso, la legittimazione passiva dell'ente creditore (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Un., Sentenza n. 7514 del 08/03/2022).
Venendo al merito, la parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 01720249001869162000, notificata a mezzo pec il 21/05/2024 in relazione al mancato pagamento (fra le altre cose) di diciannove avvisi di addebito emessi dall' per il recupero di contributi CP_1 da DM10, contributi previdenziali e assistenziali lavoratori parasubordinati e compensazione indebita da modello F24.
Il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La cartella di pagamento, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 49, come modificato dal d.lgs. 46/1999.
A decorrere dal 1° gennaio 2011, per i crediti dell' essa è stata sostituita dall'avviso di CP_1 addebito con valore di titolo esecutivo, formato e notificato dallo stesso (art. 30, d.l. CP_1
78/2010, conv. in l. 122/2010).
Il termine previsto dall'art. 24, comma 5 è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina, infatti, l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa
(Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n. 11596 del 06/06/2016).
L'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 46/1999 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive, sancendo che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesti il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa”. Il difetto sopravvenuto si
2 riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, come il pagamento (Cass. n. 6119/2004; n. 18207/2003). Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061/2007).
Allorché si contestino, invece, la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è quella agli atti esecutivi disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c. Essa attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste in questo caso nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. Il termine decorre dal momento in cui l'interessato abbia avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass.
n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
È possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tal caso spetta al giudice qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda e i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda che si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Come definitivamente chiarito dalla S.C., infatti, “in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente ratione temporis), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 15116 del 17/07/2015).
È inoltre pacifico il principio per cui “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano
3 quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (così Cass. S.U. n. 5791/08; cfr., nello stesso senso,
Cass. n. 16444/09, Cass. ord. n. 14861/12).
Nel caso di specie, il ricorrente deduce innanzitutto la nullità dell'intimazione di pagamento in quanto non preceduta dalla notifica degli atti presupposti.
Tale doglianza si risolve in una contestazione sulla regolarità formale degli atti della procedura e, come tale, avrebbe dovuto essere fatta valere nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica fissato dall'art. 617 c.p.c.
Infatti, “alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall'agente per la riscossione per pretese diverse da quelle tributarie (riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale (che cumula in sé, nel procedimento di riscossione coattiva, le funzioni che, nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014). Sempre ai fini della distinzione fra opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, va rimarcato che “l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 28583 del 08/11/2018; Sez. L, Sentenza n. 4901 del 23/02/2021).
La censura relativa alla mancata notifica degli atti presupposti, finalizzata all'annullamento dell'atto successivo notificato, integra dunque un motivo di opposizione agli atti esecutivi e va ritenuta inammissibile in quanto tardiva, dal momento che, a fronte di un'intimazione pacificamente notificata il 21/05/2024, il ricorso è stato depositato soltanto in data 1/07/2024.
Le medesime considerazioni valgono anche per l'ulteriore motivo di ricorso – riconducibile all'opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018) – avente ad oggetto la nullità dell'intimazione per difetto di motivazione e di elementi essenziali, in violazione dell'art. 7, co. 2, l. 212/2000.
La doglianza è, peraltro, anche infondata.
Come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi
4 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28689 del 09/11/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 10692 del 19/04/2024).
Le modalità – termini e autorità a cui ricorrere – per l'impugnazione dei singoli atti sottesi all'intimazione, la cui notifica necessariamente precede quella dell'avviso di intimazione, sono specificamente riportate all'interno di ciascuno di essi.
In ogni caso, costituisce principio ormai consolidato quello per cui la mancata indicazione del termine entro cui far ricorso, o l'indicazione di un termine più lungo di quello previsto dalla legge, non dà luogo alla nullità dell'atto, ma a una semplice irregolarità, che comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta (cfr. Cass. Sez. L, Ord. n. 25667 del 27/10/2017, Sez. L, Sent. n. 24300 del 27/11/2015, Sez. 2, Sent. n. 1372 del 21/01/2013, Sez. 5, Ord. n. 19675 del 27/09/2011, Sez. 2,
Sent. n. 12895 del 31/05/2006).
Con specifico riferimento al calcolo degli interessi, le Sezioni Unite hanno affermato che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del
1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass., Sez. U, 14 luglio 2022, n. 22281).
Il principio enunciato relativamente alla cartella di pagamento opera, a fortiori, con riferimento all'intimazione di pagamento, sicché la motivazione relativa al calcolo degli interessi va ricercata nel presupposto atto impositivo e nella presupposta cartella, essendo sufficiente, ai fini della motivazione dell'intimazione di pagamento, il mero richiamo a tali atti (così Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024).
Ed invero, l'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché – ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege – il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025).
La ricorrente deduce, poi, che i crediti sarebbero estinti per prescrizione. Occorre quindi verificare la notifica degli avvisi di addebito.
L'avviso di addebito – che deve contenere a pena di nullità gli elementi indicati dal comma 2 dell'art. 30 del d.l. 78/2010 – è notificato da parte dell' , in via prioritaria tramite posta CP_1 elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero dai messi
5 comunali o dagli agenti della polizia municipale, o ancora mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (art. 30, comma 4), ed è successivamente consegnato dall' all'agente CP_1 della riscossione (art. 30, comma 5).
L' ha fornito valida prova della notifica, tramite pec, di tutti gli avvisi impugnati. CP_1
Ai sensi dell'art. 26, co. 2, D.P.R. 602/73, “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
La posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge, consente di inviare email con valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando, rispetto alla posta elettronica ordinaria, caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle email al destinatario.
Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.
I gestori certificano quindi con le proprie “ricevute” che il messaggio: a. è stato spedito;
b. è stato consegnato;
c. non è stato alterato. In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.
Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, a una determinata data e ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica. Infatti, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25819 del 31/10/2017; conf. Sez. L,
Sentenza n. 21560 del 21/08/2019).
Nella fattispecie, l' ha prodotto copia di tutte le ricevute delle pec in formato .msg/.eml CP_1 all'indirizzo pec , la cui correttezza è pacifica. Si tratta del Email_1 resto del medesimo indirizzo dove è stata consegnata l'intimazione odiernamente impugnata.
Stante l'avvenuta notifica di tutti gli avvisi di addebito, non opposti nei termini di legge, residua soltanto la possibilità di far valere la prescrizione successiva alla notifica, ai sensi dell'art. 615
c.p.c.
Al riguardo, si rammenta che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della l. 335/95, in cinque anni;
detto termine è pacificamente applicabile anche alle sanzioni civili relative alle omissioni contributive, che sono assoggettate al medesimo termine di prescrizione di queste ultime in quanto traggono origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale
6 (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2620 del 22/02/2012; Sez. L, Sentenza n. 31945 del 06/12/2019; Sez.
L, Ordinanza n. 29751 del 12/10/2022).
In relazione alla dibattuta questione del termine di prescrizione applicabile al credito contributivo divenuto non più contestabile per mancanza di tempestiva opposizione ai sensi del d.lgs. 46/1999 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il condivisibile principio di diritto per cui “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 CP_1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)” (Cass. Sez. U, CP_1
Sentenza n. 23397 del 17/11/2016; conformi Sez.
6 - L, Ord. n. 12200 del 18/05/2018; Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro Ord., 27/01/2020, n. 1826).
Ebbene, tenuto conto dell'avvenuta notifica dell'intimazione in data 21/05/2024, l'eccezione di prescrizione va immediatamente respinta in relazione ai crediti portati dagli avvisi di addebito notificati dal 13/06/2019 in avanti.
Per gli avvisi precedenti, va verificata l'esistenza di idonei atti interruttivi.
, sulla quale gravava il relativo onere, ha documentato Controparte_2
(mediante produzione delle ricevute di consegna in formato .eml) la notifica di due intimazioni di pagamento, n. 01720229001025126000 e n. 01720239000959504000, effettuata rispettivamente il 18/05/2022 e il 23/06/2023 a mezzo pec al consueto indirizzo Email_2
Entrambe le intimazioni hanno validamente interrotto il decorso del termine per tutti gli avvisi di addebito notificati fra il 30/03/2018 e il 25/12/2018, sicché al momento della notifica dell'intimazione impugnata non vi erano crediti prescritti.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va integralmente respinto.
Per il principio della soccombenza la ricorrente deve essere condannata a rifondere ai resistenti le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000), in considerazione dell'istruttoria documentale, dell'assenza di questioni complesse e dell'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) condanna la al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore di ciascun Parte_1 resistente, in € 2.697,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Benevento, 5 novembre 2025.
Il Giudice
IA AN AR RI
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa IA AN AR RI, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2877 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al Parte_1 ricorso, dall'avv. Carlo Nunziante Cesaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, via Luigi Guercio, 44,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Ufficio Legale della Sede CP_1 di Benevento, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Marcella Cataldi,
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata Controparte_2 in Benevento, viale Mellusi, 93, presso lo studio dell'avv. Ernesto Canelli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 1° luglio 2024 la società ricorrente in epigrafe – premesso di avere ricevuto, il 21/05/2024, notifica dell'intimazione di pagamento n. 01720249001869162000, avente ad oggetto, fra le altre cose, crediti di natura previdenziale – ha convenuto in giudizio CP_1 e al fine di sentire “previa sospensione dell'efficacia esecutiva Controparte_2 dell'atto impugnato e/o del/dei titoli dell'atto impugnato in forza del grave ed irreparabile danno che provocherebbe la preannunciata procedura esecutiva - in via principale, di dichiarare la nullità
/ invalidità / inefficacia dell'impugnata intimazione di pagamento;
- in via gradata, di accertare e dichiarare l'estinzione per prescrizione del diritto sostanziale alla riscossione coattiva delle somme aventi natura previdenziale. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre gli oneri di legge”.
A sostegno della domanda, ha dedotto la nullità dell'intimazione di pagamento in quanto non preceduta dalla notifica degli atti prodromici, nonché per violazione dell'art. 7, co. 2, l. 212/2000; la prescrizione dei crediti, in virtù del decorso di oltre un quinquennio dalla relativa maturazione e, in ogni caso, dalla data di presunta notifica degli avvisi di addebito.
1 Si sono ritualmente costituiti i resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato.
La causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
In via preliminare si osserva che sussiste la legittimazione passiva di entrambi i convenuti, dal momento che la ricorrente avanza sia censure strettamente inerenti all'attività di riscossione, qual è quella di estinzione del credito per mancanza di atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica degli avvisi di addebito, su cui legittimata a contraddire è Controparte_2
, sia eccezioni pertinenti all'attività svolta dall' , qual è quella di omessa notifica
[...] CP_1 degli avvisi di addebito;
sull'eccezione di prescrizione sussiste, in ogni caso, la legittimazione passiva dell'ente creditore (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Un., Sentenza n. 7514 del 08/03/2022).
Venendo al merito, la parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 01720249001869162000, notificata a mezzo pec il 21/05/2024 in relazione al mancato pagamento (fra le altre cose) di diciannove avvisi di addebito emessi dall' per il recupero di contributi CP_1 da DM10, contributi previdenziali e assistenziali lavoratori parasubordinati e compensazione indebita da modello F24.
Il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La cartella di pagamento, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 49, come modificato dal d.lgs. 46/1999.
A decorrere dal 1° gennaio 2011, per i crediti dell' essa è stata sostituita dall'avviso di CP_1 addebito con valore di titolo esecutivo, formato e notificato dallo stesso (art. 30, d.l. CP_1
78/2010, conv. in l. 122/2010).
Il termine previsto dall'art. 24, comma 5 è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente.
Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina, infatti, l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa
(Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010; n. 11596 del 06/06/2016).
L'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 46/1999 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive, sancendo che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesti il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa”. Il difetto sopravvenuto si
2 riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, come il pagamento (Cass. n. 6119/2004; n. 18207/2003). Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061/2007).
Allorché si contestino, invece, la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è quella agli atti esecutivi disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c. Essa attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste in questo caso nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. Il termine decorre dal momento in cui l'interessato abbia avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass.
n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
È possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tal caso spetta al giudice qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda e i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda che si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Come definitivamente chiarito dalla S.C., infatti, “in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente ratione temporis), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 15116 del 17/07/2015).
È inoltre pacifico il principio per cui “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano
3 quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (così Cass. S.U. n. 5791/08; cfr., nello stesso senso,
Cass. n. 16444/09, Cass. ord. n. 14861/12).
Nel caso di specie, il ricorrente deduce innanzitutto la nullità dell'intimazione di pagamento in quanto non preceduta dalla notifica degli atti presupposti.
Tale doglianza si risolve in una contestazione sulla regolarità formale degli atti della procedura e, come tale, avrebbe dovuto essere fatta valere nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica fissato dall'art. 617 c.p.c.
Infatti, “alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall'agente per la riscossione per pretese diverse da quelle tributarie (riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale (che cumula in sé, nel procedimento di riscossione coattiva, le funzioni che, nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014). Sempre ai fini della distinzione fra opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, va rimarcato che “l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 28583 del 08/11/2018; Sez. L, Sentenza n. 4901 del 23/02/2021).
La censura relativa alla mancata notifica degli atti presupposti, finalizzata all'annullamento dell'atto successivo notificato, integra dunque un motivo di opposizione agli atti esecutivi e va ritenuta inammissibile in quanto tardiva, dal momento che, a fronte di un'intimazione pacificamente notificata il 21/05/2024, il ricorso è stato depositato soltanto in data 1/07/2024.
Le medesime considerazioni valgono anche per l'ulteriore motivo di ricorso – riconducibile all'opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018) – avente ad oggetto la nullità dell'intimazione per difetto di motivazione e di elementi essenziali, in violazione dell'art. 7, co. 2, l. 212/2000.
La doglianza è, peraltro, anche infondata.
Come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi
4 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28689 del 09/11/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 10692 del 19/04/2024).
Le modalità – termini e autorità a cui ricorrere – per l'impugnazione dei singoli atti sottesi all'intimazione, la cui notifica necessariamente precede quella dell'avviso di intimazione, sono specificamente riportate all'interno di ciascuno di essi.
In ogni caso, costituisce principio ormai consolidato quello per cui la mancata indicazione del termine entro cui far ricorso, o l'indicazione di un termine più lungo di quello previsto dalla legge, non dà luogo alla nullità dell'atto, ma a una semplice irregolarità, che comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta (cfr. Cass. Sez. L, Ord. n. 25667 del 27/10/2017, Sez. L, Sent. n. 24300 del 27/11/2015, Sez. 2, Sent. n. 1372 del 21/01/2013, Sez. 5, Ord. n. 19675 del 27/09/2011, Sez. 2,
Sent. n. 12895 del 31/05/2006).
Con specifico riferimento al calcolo degli interessi, le Sezioni Unite hanno affermato che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del
1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass., Sez. U, 14 luglio 2022, n. 22281).
Il principio enunciato relativamente alla cartella di pagamento opera, a fortiori, con riferimento all'intimazione di pagamento, sicché la motivazione relativa al calcolo degli interessi va ricercata nel presupposto atto impositivo e nella presupposta cartella, essendo sufficiente, ai fini della motivazione dell'intimazione di pagamento, il mero richiamo a tali atti (così Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024).
Ed invero, l'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale, sicché – ove l'accertamento sottostante sia stato ritualmente notificato con la cartella di pagamento recante i criteri per la determinazione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege – il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non solo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, in quanto tutti elementi determinabili ex lege (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025).
La ricorrente deduce, poi, che i crediti sarebbero estinti per prescrizione. Occorre quindi verificare la notifica degli avvisi di addebito.
L'avviso di addebito – che deve contenere a pena di nullità gli elementi indicati dal comma 2 dell'art. 30 del d.l. 78/2010 – è notificato da parte dell' , in via prioritaria tramite posta CP_1 elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero dai messi
5 comunali o dagli agenti della polizia municipale, o ancora mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (art. 30, comma 4), ed è successivamente consegnato dall' all'agente CP_1 della riscossione (art. 30, comma 5).
L' ha fornito valida prova della notifica, tramite pec, di tutti gli avvisi impugnati. CP_1
Ai sensi dell'art. 26, co. 2, D.P.R. 602/73, “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
La posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge, consente di inviare email con valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando, rispetto alla posta elettronica ordinaria, caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle email al destinatario.
Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.
I gestori certificano quindi con le proprie “ricevute” che il messaggio: a. è stato spedito;
b. è stato consegnato;
c. non è stato alterato. In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.
Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, a una determinata data e ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica. Infatti, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25819 del 31/10/2017; conf. Sez. L,
Sentenza n. 21560 del 21/08/2019).
Nella fattispecie, l' ha prodotto copia di tutte le ricevute delle pec in formato .msg/.eml CP_1 all'indirizzo pec , la cui correttezza è pacifica. Si tratta del Email_1 resto del medesimo indirizzo dove è stata consegnata l'intimazione odiernamente impugnata.
Stante l'avvenuta notifica di tutti gli avvisi di addebito, non opposti nei termini di legge, residua soltanto la possibilità di far valere la prescrizione successiva alla notifica, ai sensi dell'art. 615
c.p.c.
Al riguardo, si rammenta che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della l. 335/95, in cinque anni;
detto termine è pacificamente applicabile anche alle sanzioni civili relative alle omissioni contributive, che sono assoggettate al medesimo termine di prescrizione di queste ultime in quanto traggono origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale
6 (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2620 del 22/02/2012; Sez. L, Sentenza n. 31945 del 06/12/2019; Sez.
L, Ordinanza n. 29751 del 12/10/2022).
In relazione alla dibattuta questione del termine di prescrizione applicabile al credito contributivo divenuto non più contestabile per mancanza di tempestiva opposizione ai sensi del d.lgs. 46/1999 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il condivisibile principio di diritto per cui “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 CP_1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)” (Cass. Sez. U, CP_1
Sentenza n. 23397 del 17/11/2016; conformi Sez.
6 - L, Ord. n. 12200 del 18/05/2018; Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro Ord., 27/01/2020, n. 1826).
Ebbene, tenuto conto dell'avvenuta notifica dell'intimazione in data 21/05/2024, l'eccezione di prescrizione va immediatamente respinta in relazione ai crediti portati dagli avvisi di addebito notificati dal 13/06/2019 in avanti.
Per gli avvisi precedenti, va verificata l'esistenza di idonei atti interruttivi.
, sulla quale gravava il relativo onere, ha documentato Controparte_2
(mediante produzione delle ricevute di consegna in formato .eml) la notifica di due intimazioni di pagamento, n. 01720229001025126000 e n. 01720239000959504000, effettuata rispettivamente il 18/05/2022 e il 23/06/2023 a mezzo pec al consueto indirizzo Email_2
Entrambe le intimazioni hanno validamente interrotto il decorso del termine per tutti gli avvisi di addebito notificati fra il 30/03/2018 e il 25/12/2018, sicché al momento della notifica dell'intimazione impugnata non vi erano crediti prescritti.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va integralmente respinto.
Per il principio della soccombenza la ricorrente deve essere condannata a rifondere ai resistenti le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000), in considerazione dell'istruttoria documentale, dell'assenza di questioni complesse e dell'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) condanna la al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore di ciascun Parte_1 resistente, in € 2.697,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Benevento, 5 novembre 2025.
Il Giudice
IA AN AR RI
7