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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 12/05/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 17.9.2024 N. 2702/2021 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA SEZIONE CIVILE
***** in composizione monocratica in persona del dott. Emanuele CROCI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
P. VA ), con gli Avv.ti Giorgio Roderi ed Erica Santantonio;
Parte_1 P.IVA_1
PEC Email_1
-Attrice- contro (CF. ), con gli Avv.ti Giorgio Morotti e Controparte_1 P.IVA_2
Matteo Panni;
PEC: - Email_2 Email_3
-Convenuta-
(P.IVA ), in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_2 P.IVA_3
-Convenuto contumace-
Oggetto: Arricchimento senza causa
****** FATTO E DIRITTO
I. Conclusioni delle parti
I.
1. Conclusioni rassegnate da parte attrice in data 13.9.2024:
“in via preliminare, disapplicare
l'art. 3 del Reg. TARIC e gli art. 7, 25 e 26 (e allegata tabella n.1) del Regolamento per i Servizi Pubblici di Igiene Ambientale nella parte in cui prevedono l'assimilazione dei rifiuti speciali di imballaggio ai rifiuti urbani senza prevedere alcun criterio quantitativo di assimilazione in violazione degli artt. 195, 198 e 226 D.Lgs. n. 152/2006; - l'art. 8 comma 1 Reg. TARIC nella parte in cui subordina la possibilità di escludere dalle superfici imponibili alla produzione esclusiva o essenzialmente esclusiva dei rifiuti speciali in luogo della produzione continuativa e prevalente prevista dall'art. 1 comma 649 L.n. 147/2013; - l'art. 11 comma 3, 4 e 5 Reg. TARIC nella parte in cui indica, come criteri di calcolo della Tariffa corrispettiva, dati superficiari e non correla la Tariffa alla misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio comunale;
in via principale, nel merito: accertare e dichiarare che le aree del punto vendita producono in via Pt_1 continuativa e prevalente i rifiuti da imballo non assimilati ai RSU che la stessa avvia a recupero con Pt_1 propri mezzi, che dette aree vanno conseguentemente sottratte all'ambito di applicazione della Tariffa;
conseguentemente, accertare e dichiarare privo di causa e non dovuto l'importo indicato nella fattura n. 231800224417 del 1 ottobre 2018 in quanto non parametrato ai quantitativi di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ma riferito a un presupposto falso che è la tassazione di aree che andavano esenti;
in via principale, nel merito anche: accertare e dichiarare il diritto della società attrice alla esclusione dal computo della Con superficie imponibile delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili ai avviati in via autonoma a recupero (pari a complessivi 2.880 mq.) e di quelle produttive di scarti di origine animale (pari a 88 mq.) ai sensi dell'art. 1 commi 641 e 649 L. n. 147/2013 e dell'art. 8 del Regolamento comunale TARIC, e per l'effetto condannare e il a rideterminare l'ammontare della tariffa dovuta da Controparte_1 Controparte_2 ulla base della corretta superficie imponibile (183 mq.); Pt_1 in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di alla riduzione della Tariffa proporzionale alla Parte_1 quantità di rifiuti che ha dimostrato di avviare a recupero in via autonoma nell'anno 2018 oggetto di fatturazione ai sensi dell'art. 238 D.lgs. n. 152/2006; per l'effetto condannare a rideterminare Controparte_1 l'ammontare della Tariffa dovuta da applicando la riduzione prevista per l'autonomo avvio a recupero dei Pt_1 rifiuti prodotti;
In ogni caso, condannare e il al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 Controparte_2 presente giudizio, oltre alla refusione del contributo unificato versato”.
***** I.
2. Conclusioni rassegnate da parte convenuta in data 27.5.2024: nel merito: rigettare le domande avversarie in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, accertare la bontà del credito vantato da nei confronti di per complessivi € 20.863,34, di cui Controparte_1 Parte_1 alla fattura n. 231800224 ovvero alla div ggiore o minore che risulterà in corso di causa;
in via riconvenzionale: accertato il diritto di credito vantato da nei confronti di Controparte_1 Pt_1
per complessivi € 20.863,34, di cui alla fattura n. 231800224417 del 1.10.2018, condannare
[...] Pt_1
a corrispondere in favore di detto importo ovvero la diversa somma maggiore o minore
[...] Controparte_1 che risulterà in corso di causa;
*****
II. Fatto e svolgimento del processo II.
1. Con Sentenza n. 118/2/2021, depositata in data 4 giugno 2021, la
[...]
di dichiarava la propria carenza di giurisdizione, assegnando Controparte_4 CP_1 il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio avanti il Giudice ordinario, in relazione al ricorso proposto da (“ ) avente ad oggetto Parte_1 Pt_1
l'annullamento della fattura n. 231800224417 del 1.10.2018 emessa da Controparte_1
[...]
II.
2. Con tale fattura il società Controparte_5 concessionaria del servizio di Igiene Urbana, avevano chiesto il pagamento di 20.863,34 euro a titolo di tariffa corrispettiva sui rifiuti per l'annualità 2018.
II.
3.Più precisamente, con la fattura in contestazione, aveva addebitato Controparte_1 all'attrice i seguenti importi:
pag. 2/19 - € 12.317,85 per quota fissa TARIC;
- € 3.422,44 per quota variabile 1 – raccolta differenziata TARIC;
- € 2.371,33 per quota variabile 2 a misura TARIC;
oltre addizionale provinciale, bollo e IVA.
II.
3. Con atto di citazione in riassunzione notificato a ( Controparte_1 CP_1
) e al Di contestava il credito affermato dalle parti
[...] Controparte_2 Pt_1 convenute, sostenendo, in sintesi, (i) in via preliminare, l'illegittimità del Regolamento del
Comune di istitutivo della Taric;
(ii) nel merito, l'erroneo assoggettamento a Taric CP_1 delle aree del punto vendita adibite a laboratori di pescheria e macelleria (per 88 mq) e a superficie di vendita e magazzini (per 2.880 mq), asseritamente produttive di rifiuti speciali;
(iii) in via subordinata, il diritto di parte attrice ad una riduzione della tariffa proporzionale alla quantità di rifiuti avviati in via autonoma al recupero.
II.
4. si costituiva in giudizio per resistere all'azione e contestare la Controparte_1 fondatezza dell'iniziativa avversaria, evidenziando in particolare:
- quanto all'asserita illegittimità del Regolamento comunale, il contrasto di tale eccezione con la giurisprudenza formatasi sul punto;
- quanto al merito, la correttezza degli importi esposti nella fattura contestata, in virtù della necessità di tenere tipologicamente distinti gli “imballaggi” dai “rifiuti di imballaggio, questi ultimi da considerarsi assimilabili, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani.
II.
5. eccepiva in ogni caso che gli assunti secondo cui Controparte_1 Pt_1 produceva in via esclusiva imballaggi erano indimostrati: dai MUD e formulari depositati da controparte emergeva che presso il punto vendita di erano stati ritirati rifiuti da CP_1 imballaggi (e non imballaggi), di cui comunque non era dato conoscere la natura
(primari/secondari/terziari), fossero stati prodotti e se la loro produzione fosse avvenuta in via esclusiva/continuativa e prevalente.
II.
6. La convenuta, dunque, formulava domanda riconvenzionale per l'accertamento del proprio credito e di condanna dell'attrice al pagamento del dovuto.
II.
7. All'esito dell'udienza di comparizione, tenutasi in forma cartolare il 25.1.2022, il
Giudice dichiarava la contumacia del e concedeva alle parti i termini Controparte_2 per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
pag. 3/19 II.
8. Istruita la causa attraverso l'assunzione di prove orali e di una consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'ing. il giudice fissava successiva udienza al fine di Persona_1 convocare il CTU per chiarimenti.
II.
9. All'esito dell'udienza fissata per tali finalità, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13.6.2024, poi differita al 17.9.2024 per consentire l'immissione sul ruolo di nuovo giudice.
II.10. La causa veniva, dunque, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
III. Ragioni della decisione
L'azione proposta dalla società attrice è fondata, e deve pertanto essere accolta nei termini e per le motivazioni che seguono.
*****
III.
1. Breve ricostruzione della disciplina in materia
III.
1.1. Ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell'ambiente), per
“rifiuto” si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
III.
1.2. Il successivo art. 184 stabilisce che i rifiuti sono quindi classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
III.
1.3. Su tema, va tenuto presente che tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione
Europea e tutti i rifiuti di imballaggio, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello - qualunque siano i materiali che li compongono - ricadono nel campo di applicazione della direttiva
94/62 CE.
III.
1.4. Questa disciplina prevede un'articolata definizione della nozione di “imballaggio”, rimasta pressoché immutata nella legislazione nazionale di recepimento del testo comunitario: vi rientrano in particolare “tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore pag. 4/19 o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli “a perdere” usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi.
III.
1.5. L'imballaggio viene poi distinto in:
(a) imballaggio per la vendita o imballaggio o “primario, cioè l'imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
(b) imballaggio multiplo o imballaggio secondario, cioè l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all' utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
(c) imballaggio per il trasporto o imballaggio “terziario”, cioè l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto.
III.
1.6. I “rifiuti di imballaggio” sono ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuti della direttiva 75/442/CEE, esclusi i residui della produzione mentre la “gestione dei rifiuti di imballaggio è riferita alla la gestione dei rifiuti secondo la definizione della direttiva 75/442/ CEE.
III.
1.7. Come sopra anticipato le citate definizioni comunitarie sono riprese puntualmente dalla disciplina nazionale, e in particolare dal d.lgs. 22 del 1997 e successivamente dal d.lgs.
152/2006.
******
III.
1.8. Ciò premesso, la legge 147/2013, all'art. 1, commi 667 e 668, ha riconosciuto ai
Comuni ampia discrezionalità in ordine alla struttura e all'organizzazione che gli stessi ritengono di attribuire al prelievo sui rifiuti, consentendo agli enti di “prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”.
III.
1.9. L'art. 1, comma 667, prevede, in particolare, che “al fine di dare attuazione al principio
"chi inquina paga", […] con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
pag. 5/19 sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea”. Mentre l'art. 1, comma 668, acconsente a che “i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il CP_2 regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.
III.
1.10. La normativa di riferimento stabilisce anche al comma 641 del citato art. 1: che “il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all' articolo
1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
E al comma 642 che “la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”.
III.
1.11. Sulla base della richiamata normativa il ha approvato il Controparte_2
Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI
(“Regolamento TARIC”) disciplinando il servizio di raccolta e trasporto rifiuti sulla base della Tariffa Corrispettiva prevista dall'art. 1, comma 668 legge 147/2013 sopra citato.
******
III.
2. Le questioni di legittimità del Reg. TARIC e del Regolamento per i Servizi
Pubblici di Igiene Ambientale
III.
2.1. Nel proprio atto di citazione, sostiene, in via preliminare, l'illegittimità del Pt_1
Regolamento TARIC del chiedendone la disapplicazione, in quanto: Controparte_2
a) avrebbe istituito una Tariffa che non tiene in considerazione la necessaria correlazione tra misura della raccolta e tariffa;
pag. 6/19 b) avrebbe assimilato i rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini del servizio di raccolta;
c) avrebbe subordinato la possibilità di escludere talune aree dalla superficie imponibile TARIC al requisito della produzione “esclusiva o essenzialmente esclusiva di rifiuti speciali” in luogo della produzione “continuativa e prevalente”, prevista dall'art, 1 comma 649 della legge 147/2013.
III.
2.2. Ciò sul presupposto che i rifiuti da imballaggio terziari non possono essere affidati al servizio pubblico di gestione, ma sono sottoposti a un regime diversificato, che impone al produttore dei predetti rifiuti il dovere di provvedere in proprio al relativo avvio a recupero o smaltimento, come appunto ha dimostrato di fare l'attrice: la norma contenuta nell'art. 1 comma 649 della legge 147/2013 (Legge istitutiva della TARI) stabilisce infatti che le superfici produttive di rifiuti speciali siano esenti da TARI, che trova invece applicazione sulle superfici dove sia effettivamente configurabile la produzione di rifiuti solidi urbani, confermando così il principio secondo cui per la determinazione della superficie assoggettabile a Tassa Rifiuti/Tariffa 'non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente'.
III.
2.3. aveva invece giustificato la propria pretesa in ragione Controparte_1 dell'assimilazione dei rifiuti prodotti speciali non pericolosi a quelli urbani dalla stessa effettuata con il citato regolamento, assimilazione che sarebbe peraltro illegittima in quanto basata soltanto su criteri qualitativi e non anche quantitativi, ponendosi così al di fuori di una logica di corrispettività del servizio oltre che in disarmonia rispetto alle disposizioni di legge vigenti.
(a).
III.
2.4. Sul primo punto, va detto che la questione della legittimità del citato regolamento comunale è già stata esaminata e risolta in senso positivo da parte della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, anche da parte di questo Tribunale.
III.
2.5. Innanzitutto, va ricordato che la Cassazione - nello statuire il principio che “la tariffa
c.d. puntuale (o corrispettivo) sui rifiuti, di cui all'art. 1, comma 668, della l. n. 147 del 2013, prevista, quale alternativa alla TARI, per i comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della
pag. 7/19 quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ha natura privatistica e che le relative controversie sono, pertanto, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario” - ha infatti preventivamente vagliato la legittimità di un regolamento con il quale il aveva esercitato l'opzione alternativa al CP_2 medesimo concessa dal legislatore, ragguagliando la tariffa corrispettivo alla quantità di rifiuto indifferenziato prodotto, oggetto di specifica misurazione.
III.
2.6. Si trattava, nella fattispecie, di un regolamento in sostanza speculare rispetto a quello per cui è causa, e rispetto al quale la Cassazione citata precisava che “se è pur vero che resta immutato il presupposto oggettivo del corrispettivo per i rifiuti […] presupposto che l'art. 5 comma 1 del regolamento individua nel possesso o nella detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, cui consegue, secondo l'art. 13, comma 3, del regolamento medesimo, che «la non utilizzazione del servizio, ovvero il mancato ritiro dei dispositivi per il conferimento dei rifiuti non comportano alcun esonero o riduzione della tariffa corrispettiva, che viene applicata per la presenza dei presupposti», nondimeno esso si inserisce in un sistema il cui cardine
è costituito dal rapportare la prestazione alla quantità dei rifiuti conferiti dall'utente del servizio. Valenza decisiva va attribuita, segnatamente, all'art. 2, comma 3 del citato regolamento, che prevede che «il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare in peso o in volume, la quantità di rifiuto secco conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo» ed all'art. 11, sulle modalità di calcolo della varie componenti della tariffa, che, nel disciplinare due quote variabili accanto alla c.d. quota fissa, la prima relativa alla raccolta differenziata, in particolare con la seconda prevede “la quota variabile a misura”, ragguagliata alla quantità di rifiuto secco indifferenziato prodotto dalla singola utenza e oggetto di specifica misurazione, secondo i criteri di cui all'art. 4 del d.m. 20 aprile 2017” Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 13455 del
15/05/2024 (Rv. 671238 - 01).
III.
2.7. Nello stesso senso si è pronunciato il Tribunale di Mantova, che, in un caso simmetrico a quello di specie, ha affermato, circa il medesimo profilo, che “”nel merito non può condividersi l'assunto secondo cui la disciplina regolamentare del concernente la Controparte_6
TARIC sarebbe illegittima in quanto ai sensi dell'art. 1 co. 688 della legge n. 147/2013 presupposto necessario per adottare il regime di prelievo sui rifiuti secondo la forma della tariffa corrispettiva è la previsione da parte del di “sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al CP_2 servizio pubblico” per la cui determinazione si deve avere riguardo al decreto del Ministero dell'Ambiente del 20-4-2017 laddove si consideri, per un verso, che l'art. 2 del decreto in esame definisce come utenza, ai fini della tariffa in questione, le “unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti,
pag. 8/19 suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica” (sicché viene in rilevo la astratta potenzialità delle superfici alla produzione di rifiuti) e, per un altro, che il successivo art. 9 prevede che nella parte variabile della tariffa il possa adottare oltre al CP_2 criterio della misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti anche criteri legati alla qualità del servizio reso alla singola utenza nonché al numero dei servizi messi a disposizione “anche se questa non li utilizzi”; va aggiunto che l'art. 1 co. 667 della legge n. 147/2013 prevede che la tariffa debba coprire per intero i costi di gestione dei rifiuti che concerne anche quelli (come ad es. lo spazzamento e la pulizia delle strade;
vanno compresi anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili: v. art. 1 co.
654 bis della legge 147/2013 introdotto dall'art. 7 del d.l. 78/2015), estranei al conferimento della singola utenza.
Quanto al regolamento in esame va evidenziato che esso (v. art. 11 co. 5 lett. a) contempla anche una quota variabile a misura e cioè rapportata alla quantità di rifiuti conferiti dall'utente (espressi in unità di volume
-litro- sulla base del peso specifico medio dei rifiuti secondo criteri che appaiono conformi alla previsione contenuta nell'art. 6 del d.m. 20-4-2017) (Trib. Mantova sentenza del 17.6.2024)
III.
2.8. Sulla scorta di tali principi, dunque, l'eccezione di parte attrice di illegittimità del regolamento per cui è causa per violazione del principio di corrispettività tra tariffa e rifiuti conferiti deve essere disattesa.
III.
2.9. Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla violazione del dovere di chiarezza e trasparenza in relazione alla fattura emessa da sulla base del citato Controparte_1 regolamento, e ciò sia in virtù dei principi giurisprudenziali sopra citati, che hanno risolto implicitamente anche tale questione, sia in quanto, come già enunciato da questo Tribunale
a proposito della fattura, “non si tratta di atto amministrativo e non è pertanto soggetta ai requisiti per esso richiesti, bensì un atto negoziale unilaterale, dal suo contenuto sono evincibili la tipologia di attività esercitata, la superficie rilevante ai fini del computo della pretesa ed infine la quantità di rifiuti indifferenziati conferiti dall'utente, sicché quest'ultimo è in grado di verificare la esattezza della pretesa come chiaramente peraltro emerge dal contenuto dell'atto di citazione” (Trib. Mantova cit.).
******
(b).
III.
2.10. Quanto all'eccezione secondo cui il avrebbe illegittimamente assimilato i CP_2 rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini del servizio di raccolta, va osservato che la stessa risulta fondata sulla base delle argomentazioni che seguono.
pag. 9/19 III.
2.11. In sintesi, l'attrice sostiene che l'art. 3 del Reg. TARIC e degli art. 7, 25 e 26 (e allegata tabella n.1) del Regolamento per i Servizi Pubblici di Igiene Ambientale - Divieto di assimilazione sia illegittimo per mancanza del criterio quantitativo di assimilazione.
III.
2.12. Ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g) del D.lgs. n. 152/2006 – nella versione vigente all'epoca dei fatti - i Comuni hanno il potere di assimilare i rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani per qualità e quantità determinate e sulla base dei criteri fissati con apposito decreto.
III.
2.13. In particolare, nell'interpretazione data dalla giurisprudenza, tali criteri, facenti riferimento a entrambi i profili della qualità e della quantità del rifiuto – costituiscono le condizioni e i limiti del citato potere di assimilazione, e pertanto sono ritenuti indefettibili ai fini di un uso legittimo del potere stesso: “in tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), la delibera comunale che disponga l'assimilazione sulla base del solo criterio qualitativo, e non anche di quello quantitativo, va disapplicata, per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997 con conseguente applicazione della disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n.
507 del 1993 (applicabile ratione temporis), che consente l'esclusione di quella parte di superficie nella quale, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n.
17123 del 20/06/2024 (Rv. 671609 - 01)).
III.
2.14. Da quanto osservato consegue che l'art. 3 del Reg. TARIC e gli art. 7, 25 e 26 (e allegata tabella n.1) del Regolamento per i Servizi Pubblici di Igiene Ambientale - non contemplando ai fini dell'assimilazione l'adozione di un criterio quantitativo oltre a quello qualitativo - si pongono in contrasto con la disciplina di legge, e in particolare con il citato art. 198 comma 2 lett. g) D.lgs. 152/2006 vigente ratione temporis, e come tali devono essere disapplicati.
III.
2.15. Sotto tale profilo non meritano di essere condivise le argomentazioni spese dalla convenuta, secondo cui, in mancanza del predetto decreto ministeriale, “continuano ad applicarsi le previgenti norme regolamentari e tecniche (come specifica l'art. 265, comma 1, d.lgs.
152/2006), che – in ordine all'assimilazione dei rifiuti non domestici – sono tutt'ora contenute al punto
1.1.1. della Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984, emanata in attuazione dell'art. 4, d.P.R.
915/82”.
pag. 10/19 III.
2.16. E ciò in quanto simile interpretazione, come messo in luce dalla stessa Cassazione, contrasterebbe con sia con la lettera che con la ratio della disciplina in esame: “l'utilizzo del criterio combinato della qualità e della quantità trova il suo principale argomento giustificativo nella lettera dell'art. 21 del d.lgs. 22 del 1997 che, nel definire le competenze dei Comuni in materia, al comma 2 lett.
g) fa riferimento ad una assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini d ella raccolta e dello smaltimento, e tale doppio criterio corrisponde anche alla ratio legis, da individuarsi sia nella necessità di escludere ogni ipotesi di danno ambientale correlato alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto assimilato, sia in quella di assicurare una gestione dei rifiuti urbani da parte dei
Comuni ispirati ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, essendo evidenze che tali finalità possono essere garantite solo predeterminando almeno astrattamente la quantità di rifiutp assimilabile conferibile, non essendo ipotizzabile un servizio pubblico di smaltimento di potenzialità illimitata rispetto a un rifiuto per definizione non uguale a quello urbano, seppure ad esso assimilabile perché non pericoloso”. Tutto questo sul presupposto – anch'esso evidenziato nella pronuncia in esame – che “la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 21 comma
2 del d.lgs. 22 del 1997, presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche non solo qualitative ma anche quantitative dei rifiuti speciali, atteso che l'impatto igienico e ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità” (Cass. ord. 17123/2024 del 20.6.2024).
(c).
III.
2.17. Per quanto concerne l'eccezione di illegittimità e di disapplicazione dell'art. 8 comma del Regolamento comunale TARIC nella parte in cui richiede, ai fini dell'esclusione dal computo delle superfici imponibili, una produzione 'esclusiva o praticamente esclusiva' di rifiuti speciali in luogo della produzione 'continuativa e prevalente', si deve ritenere fondata anche tale eccezione.
III.
2.18. Va osservato, in proposito, che essa è già stata valutata, e accolta, dalla giurisprudenza di questo Tribunale, posto che la disciplina fissata dal attraverso le CP_2 disposizioni censurate risulta difforme da quella della fonte legislativa statale: con l'art. 1 comma 649 della legge. 147/2013, infatti, il legislatore ha stabilito che “nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa
pag. 11/19 vigente, mentre il citato regolamento TARIC fa riferimento al presupposto – più rigido e limitato – della “esclusività”.
III.
2.19. Questa discrepanza è stata risolta dando applicazione alla meno restrittiva disciplina statale e disapplicando quella fissata dall'amministrazione, in ossequio al principio di gerarchia delle fonti stabilito dall'art. 1 delle preleggi: “In ordine alla norma regolamentare
TARIC di cui all'art. 8 co. 1 in cui la possibilità di escludere dalle superfici imponibili risulta subordinata al requisito della “produzione esclusiva o essenzialmente esclusiva di rifiuti speciali” in luogo della
“produzione continuativa e prevalente” prevista invece dall'art. 1 co. 649 della legge n. 147/2013, va rilevato che, secondo la giurisprudenza formatasi sull'imposta TARI ma che esprime principi valevoli anche per la fattispecie in esame, ciò che assume rilevanza è la astratta potenzialità di superfici commerciali alla produzione di rifiuti urbani e ciò a prescindere dalla mancata produzione in concreto degli stessi e dalla mancata fruizione del servizio pubblico ad essi dedicato e che tuttavia è ammissibile l'esclusione del versamento ove il contribuente sia in grado di dimostrare la mancata produzione su quella determinata superficie di rifiuti conferibili a smaltimento o la produzione esclusiva di rifiuti speciali, non assimilati o assimilabili (cfr. sul tema Cass. 23-4-2020 n. 8089; Cass. 15-5-2019 n. 12979; Cass. 22-9-2017 n.
22130), atteso che il diritto a ottenere una riduzione o l'esenzione costituisce una eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale. In proposito va rilevato che la norma regolamentare, essendo maggiormente restrittiva, contrasta con la disciplina statale e deve pertanto essere disapplicata” (Trib. Mantova sent. cit.).
III.
2.20. Coerentemente con tali principi, pertanto, la determinazione delle superficie tassabili e della relativa tariffa dovrà essere individuata facendo riferimento alla disciplina fissata dal legislatore nel citato art. 1 comma 649 della legge. 147/2013, disapplicando la norma fissata dal Comune nel regolamento TARIC nella misura in cui è difforme dalla fonte primaria.
*****
III.
3. La determinazione delle superfici imponibili all'esito dell'istruttoria di causa
III.
3.1. Ricostruito dunque il quadro normativo applicabile alla fattispecie, con specifico riguardo alla tipologia di rifiuti prodotti da alla superficie imponibile delle aree in Pt_1 cui essa esercita la propria attività commerciale, occorre assumere come punto di riferimento la CTU disposta in corso di causa e redatta dall'ing. Per_1
pag. 12/19 III.
3.2. In particolare, al CTU sono stati demandati i seguenti quesiti: “esaminati gli atti e i documenti di causa, acquisite le informazioni necessarie entro i limiti di cui agli artt. 194 e ss. c.p.c., effettuati i sopralluoghi che si renderanno necessari, verifichi il CTU, ove possibile:
1) le tipologie e quantità di rifiuti prodotti da nel punto vendita per cui è causa nonché le Pt_1 aree ove detti rifiuti sono prodotti, (indicandone le rispettive superfici) precisando la funzione svolta all'interno del punto vendita dagli imballaggi;
2) quale sia la superficie imponibile del punto vendita di parte attrice caratterizzata da produzione esclusiva o essenzialmente esclusiva di rifiuti speciali e quale sia la superficie del punto vendita di parte attrice caratterizzata da produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali;
3) quale sia la superficie caratterizzata da produzione prevalente di rifiuti speciali e quella caratterizzata da produzione promiscua di rifiuti speciali o di sostanze non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti e di rifiuti assimilati (indicandone le rispettive percentuali ove possibile) e determini la riduzione percentuale ai sensi dell'art. 8/2 regolamento TARIC in atti”;
4) quale sia la superficie del punto vendita caratterizzata dalla produzione di rifiuti di 'categoria 3'
(sottoprodotti di origine animale);
5) tenti la conciliazione della lite dando conto dei motivi di eventuale mancato raggiungimento di un accordo”.
III.
3.3. All'esito delle indagini e degli accertamenti svolti, il CTU ha concluso:
“Sulla base di quanto accertato durante il sopralluogo si possono effettuare le seguenti considerazioni:
• Non esiste una zona del punto vendita dove viene prodotta esclusivamente una unica tipologia di rifiuto.
• Esistono aree dove è sicuramente prevalente la produzione di una tipologia di rifiuto rispetto ad altre.
Nel seguito si riepilogano le varie aree in relazione alle superfici coperte ed alla prevalenza di tipologia di rifiuto.
15.1) e Parte_2 Parte_3
Superficie totale coperta: 358,972 m2 + 139,517 m2 + 1.702,83 m2 = 2.201,319 m2
In queste aree è sicuramente prevalente la produzione di rifiuto speciale
15.2) , e Parte_4 Parte_5 Parte_6
Superficie totale coperta: 117,596 m2 + 32,4884 m2 + 91,3197 m2 = 241,4041 m2
Di cui
pag. 13/19 Adibita a laboratori: 104,2144
Produzione prevalente di rifiuti di categoria 3
Adibita ad area vendita: 137,1901
In queste aree non si è notata produzione di rifiuto speciale proveniente da imballi terziari o secondari.
15.3) SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI e Controparte_7
[...]
Superficie totale coperta: 38,7201 m2 + 145,666 m2 + 100,198 m2 = 284,5841 m2
In queste aree viene prodotto solo rifiuto urbano.
15.4) Parte_7
Superficie totale coperta: 77,34 m2
Si tratta di vani tecnici non computabili”.
III.
3.4. Alla luce delle indagini peritali si può quindi affermare che l'area magazzino e l'area vendita Superficie per un totale di mq. 2.201,32 siano esenti da TARIC, in quanto in esse “è sicuramente prevalente la produzione di rifiuto speciale”, categoria di rifiuti che la società attrice ha dimostrato di avviare autonomamente e a proprie spese al recupero / smaltimento, e che è sottratta dal campo di applicazione della tariffa in forza delle disposizioni normative citate.
III.
3.5. Sono inoltre esenti da imposizione le superfici adibite a laboratori per le aree macelleria pescheria gastronomia, per mq. 104,21 (per produzione prevalente di rifiuti di categoria 3”), nonché le celle (mq 77,34), in quanto vani tecnici.
III.
3.6. Residuano invece come assoggettabili a tariffa le aree vendita per mq. 137,19, i servizi igienici, spogliatoi area case per mq. 284,5.
III.
3.7 Le conclusioni del CTU sono esaustive e congruamente motivate alla luce dei rilievi e della documentazione in atti, e sono coerenti con i dati emersi nel corso delle indagini e le metodologie applicate. Esse sono dunque del tutto condivisibili e possono essere utilizzate ai fini di decidere la controversia.
III.
3.8. Non sono invece dirimenti le contestazioni della convenuta circa il numero degli svuotamenti effettuati sui cassonetti/bidoni, che, moltiplicato per il volume espresso in litri dei contenitori stessi, computa il volume totale vuoto per pieno, e ciò perché “non si tratta di una misurazione puntuale del rifiuto raccolto, ma solo della quantificazione del numero di interventi effettuati presso il punto vendita”.
pag. 14/19 III.
3.9. E' quindi corretto concludere che l'importo indicato nella Fattura n. 231800224417 del 1 ottobre 2018 debba essere rideterminato applicando la tariffa a quella sola porzione di superficie indicata dal CTU, ossia 421,77 mq in luogo dei 3.183 mq indicati nella fattura stessa.
******
III.
3.10. Non meritano, d'altra parte, di essere condivisi i rilievi critici mossi dalla difesa della convenuta rispetto alle citate conclusioni peritali.
III.
3.11. Innanzitutto, va osservato che il CTU nelle integrazioni e nei chiarimenti forniti nel corso del giudizio, ha puntualmente preso posizione circa i predetti rilievi, confermando integralmente le proprie precedenti valutazioni.
III.
3.12. In particolare, egli ha confermato la correttezza della classificazione dei rifiuti di imballaggio delineata nella propria relazione, precisando tra l'altro che “la scomposizione del pallet e lo svuotamento delle scatole di cartone, sono attività che sono assolutamente necessarie per il corretto funzionamento del punto vendita. Ne consegue che il pallet ed i suoi componenti e le scatole di cartone, diventano rifiuti di imballaggio durante l'attività lavorativa degli addetti, dipendenti della Tale Pt_1 attività è assolutamente necessaria al funzionamento del punto vendita. A parere del sottoscritto, pertanto, a norma dell'Art. 184 - comma 3 - e), sono da considerarsi rifiuti speciali”.
III.
3.13. Circa la seconda contestazione il CTU ha risposto “di aver specificato la suddivisione tra laboratorio e vendita relativamente alle aree destinate a macelleria, pescheria e gastronomia ai punti 7), 8) e
9) della propria relazione”
III.
3.14. Sul terzo punto il CTU ha replicato: “nella fattispecie in esame, secondo la classificazione effettuata dal sottoscritto, la prevalenza di rifiuti speciali nelle aree magazzino e vendita è evidente e non è necessaria la valutazione numerica”.
III.
3.15. Sul quarto ha osservato: “le immagini da AV-1 ad AV-4 sono rimaste per errore nella relazione ed il sottoscritto si scusa per l'errore. La presenza di tali immagini non ha comunque influito sullo svolgimento della relazione”.
III.
3.16. In secondo luogo, va osservato che la questione relativa alla distinzione tra rifiuti di imballaggi e imballaggi appare nel caso di specie superata alla luce di due ulteriori considerazioni.
III.
3.17. Per prima cosa, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio sono da considerarsi in ogni caso rifiuti speciali, come riconosciuto dalla stessa Cassazione nella sentenza 13455/2024:
pag. 15/19 in relazione alla distinzione tra imballaggi terziari, imballaggi secondari e rifiuti da imballaggio la Corte ha sottolineato come l'art. 218, comma1 lett. f) definisca come rifiuto da imballaggio f) rifiuto di imballaggio “ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione”, ritenendo “evidente come l'intera problematica della imponibilità degli imballaggi debba in effetti più propriamente riferirsi ai rifiuti da imballaggio .. per il confluire della nozione (anche) di rifiuto di imballaggio nelle definizione legale di cui all'art. 183 cit. con riguardo alla fase della loro dismissione ed indipendentemente dalla possibilità di recupero o riutilizzo ad opera di terzi”, e ciò per ribadire, con riferimento agli imballaggi terziari, il “principio per il quale per gli stessi opera il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta di rifiuti urbani, cioè in sostanza il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale (Cass. cit.).
III.
3.18. Il che conferma la correttezza delle valutazioni del CTU, il quale ha notato come
“gli imballaggi secondari visti nel corso dell'ispezione sono costituiti da contenitori in cartone opportunamente contrassegnati dalla adeguata simbologia e sarebbero pertanto utilizzabili anche come imballaggi terziari”, traendo la logica conclusione “che uno stesso imballaggio, in contesti diversi può essere classificabile come terziario o come secondario a seconda che si trovi impilato all'interno di un pallet o che venga utilizzato come isolato per una singola spedizione”.
III.
3.19. Pertanto, se gli imballaggi gestiti dalla società attrice possono essere classificati sia come imballaggi secondari che come imballaggi terziari, è corretto sostenere che essi siano rifiuti speciali sottratti al circuito di raccolta dei rifiuti urbani e debbano essere smaltiti a proprie spese dalla società produttrice, non potendosi aderire alla tesi della convenuta secondo cui “se imballaggio può essere classificato come imballaggio secondario il rifiuto generato da tale imballaggio debba forzatamente essere considerato rifiuto urbano” e che “i rifiuti di imballaggio terziario e secondario sono da considerarsi legittimamente urbani ex art. 184 TU Ambientale”.
III.
3.20. Da un secondo punto di vista, la tesi della convenuta non può essere condivisa per il fatto – già evidenziato - che le disposizioni racchiuse nel regolamento comunale relativamente alla assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani devono essere disapplicate, per i motivi sopra esposti, con ciò giungendosi alla medesima conclusione che i rifiuti della la società attrice costituiscono rifiuti speciali non conferibili nell'ambito della raccolta dei rifiuti urbani, e devono pertanto essere smaltiti autonomamente dalla stessa.
pag. 16/19 III.
3.21. In sintesi: (a) i rifiuti prodotti da nelle superfici sopra indicate sono, in Pt_1 grande prevalenza, rifiuti speciali, (b) in quanto rientranti – in base alle analisi peritali – sia nella classificazione di rifiuti di imballaggi secondari sia di rifiuti di imballaggi terziari essi non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta in virtù del divieto sancito dall'art. 226 comma 2, D.lgs. 152/2006, (c) non sarebbe in ogni caso possibile, nel caso di specie, assimilare detti rifiuti speciali, prodotti da utenze non domestiche, a quelli urbani, per difetto, in capo al del potere di assimilazione a seguito della mancata CP_2 adozione, come sopra evidenziato, dei criteri quantitativi di assimilazione previsti dalla normativa in materia.
******
III.
3.22. Infine, non merita di essere condiviso l'orientamento, richiamato dalla convenuta nella comparsa conclusionale, secondo il quale la parte fissa della tariffa sarebbe sempre interamente dovuta, anche qualora l'utente dimostri di produrre esclusivamente rifiuti speciali.
III.
3.23. Ad avviso di questo giudicante, infatti, il suddetto orientamento seppure sostenuto anche da parte della giurisprudenza di legittimità in alcune pronunce, è contraddetto dal dato normativo racchiuso nell'art. 1 comma 649 della legge 27.12.2013 n. 147, che esclude dalle superfici tassabili le aree dove si formano prevalentemente e continuativamente rifiuti speciali non assimilabili.
III.
3.24. In secondo luogo, la ricostruzione dei giudici citati non tiene conto di come, nell'attuale panorama legislativo, si sia accentuato il carattere di sinallagmaticità e corrispettività del prelievo correlato alla gestione del rifiuto, sottolineato anche dalla stessa
Cassazione nell'ordinanza n. 11290/2021, la quale, proprio sulla base di tale impostazione, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, anziché di quello tributario.
III.
3.25. Parimenti discutibile è la tesi che il produttore di rifiuti speciali trarrebbe comunque indubbia utilità dal servizio pubblico di raccolta, perché, per tale servizio, limitatamente alle aree tassabili in quanto suscettibili di generare rifiuti urbani, è già sottoposto a prelievo in misura proporzionale alle superfici interessate e, in diversa misura, alla quantità di rifiuto prodotta, mentre per le superfici in cui esercita attività inquinanti sostiene direttamente egli stesso i relativi costi di gestione e smaltimento dei rifiuti (speciali) ivi prodotti, senza pesare sul servizio pubblico.
pag. 17/19 III.
3.26. Infine, l'orientamento in esame si pone in evidente disarmonia rispetto al principio
“chi inquina paga” sancito dall'art. 191 comma 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia formatasi in materia: quest'ultima infatti - in tema di ripartizione dei costi dello smaltimento dei rifiuti in funzione della loro effettiva produzione e in un'ottica di bilanciamento con il principio citato - ha affermato che “allo stato attuale del diritto comunitario, esso non osta alla normativa nazionale che disponga la riscossione, per il finanziamento di un servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, di una tassa calcolata sulla base di una stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo di rifiuti da essi effettivamente prodotto e conferito. Spetta tuttavia al giudice a quo accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sottopostigli, se la tassa sui rifiuti su cui verte la causa principale non comporti l'accollo a taluni «detentori», nel caso di specie le aziende alberghiere, di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili” (Corte di Giustizia CE, Sez. II, 16/07/2009, Sentenza C-254/08).
III.
3.27. La tesi dell'assoggettamento alla quota fissa della tariffa delle aree in cui si producono prevalentemente rifiuti speciali – in altre parole - attiene alla definizione dello stesso presupposto oggettivo dell'imposta e, come tale, necessiterebbe di un preciso intervento legislativo o della Corte costituzionale, laddove si intendesse pervenire a esiti difformi da quelli sanciti dall'art. 1 comma 649 della legge 27.12.2013 n. 147 sopra citato.
******
IV. Conclusioni
IV.
1. Alla luce di quanto sopra esposto, l'azione proposta da i deve essere accolta. Pt_1
IV.
2. In particolare, pur dovendosi ribadire in via generale la legittimità del regolamento
TARIC approvato dal nella misura in cui prevede un sistema di Controparte_2 tariffazione puntuale, deve essere fatta disapplicazione dell'art. 8 del Regolamento stesso nella parte in cui richiede, ai fini dell'esclusione dal computo delle superfici imponibili, una produzione 'esclusiva o praticamente esclusiva' di rifiuti speciali in luogo della produzione
'continuativa e prevalente'.
IV.
3. Parimenti da disapplicare sono le disposizioni – di cui all'art. 3 del Reg. TARIC e degli art. 7, 25 e 26 (e allegata tabella n.1) del Regolamento per i Servizi Pubblici di Igiene
Ambientale – con le quali l'amministrazione comunale ha provveduto all'assimilazione dei pag. 18/19 rifiuti speciali a quelli urbani, per mancanza del criterio quantitativo di assimilazione, come sopra illustrato.
IV.
4. Gli importi indicati nella Fattura n. 231800224417 del 1 ottobre 2018 devono pertanto essere rideterminati applicando la tariffa a quelle sole porzioni di superficie individuate dal CTU come imponibili, ossia 421,77 mq in luogo dei 3.183 mq indicati nella fattura stessa.
IV.
5. Non possono essere accolte le domande riconvenzionali di parte convenuta, per le ragioni anzidette, nemmeno in via subordinata, posto che le pretese di pagamento dalla stessa azionate dovranno essere ricalcolate sulla scorta di quanto emerso dalla consulenza tecnica e dei principi illustrati nella motivazione del presente provvedimento.
IV.
6. Sono da ritenersi assorbite le altre questioni sollevate dalle parti.
IV.
7. La complessità anche sotto il profilo normativo della controversia, anche alla luce dei contrasti giurisprudenziali in materia, induce a compensare integralmente fra le parti le spese di lite;
quelle di consulenza tecnica vengono poste a carico di ciascuna parte in pari misura.
*****
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara non dovuto l'importo indicato nella fattura n. 231800224417 del 1 ottobre 2018 emessa da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 in particolare, dichiara non dovuto da parte dell'attrice l'importo di cui alla predetta fattura, nella misura in cui esso non tiene conto delle superfici imponibili, così come determinate e accertate nel corso di questo giudizio e illustrato in parte motiva;
rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta;
compensa integralmente fra le parti le spese di lite, ponendosi quelle di consulenza tecnica definitivamente a carico di ciascuna parte in pari quota.
Mantova, 12.5.2025
IL GIUDICE
Emanuele CROCI
pag. 19/19
TRIBUNALE DI MANTOVA SEZIONE CIVILE
***** in composizione monocratica in persona del dott. Emanuele CROCI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
P. VA ), con gli Avv.ti Giorgio Roderi ed Erica Santantonio;
Parte_1 P.IVA_1
PEC Email_1
-Attrice- contro (CF. ), con gli Avv.ti Giorgio Morotti e Controparte_1 P.IVA_2
Matteo Panni;
PEC: - Email_2 Email_3
-Convenuta-
(P.IVA ), in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_2 P.IVA_3
-Convenuto contumace-
Oggetto: Arricchimento senza causa
****** FATTO E DIRITTO
I. Conclusioni delle parti
I.
1. Conclusioni rassegnate da parte attrice in data 13.9.2024:
“in via preliminare, disapplicare
l'art. 3 del Reg. TARIC e gli art. 7, 25 e 26 (e allegata tabella n.1) del Regolamento per i Servizi Pubblici di Igiene Ambientale nella parte in cui prevedono l'assimilazione dei rifiuti speciali di imballaggio ai rifiuti urbani senza prevedere alcun criterio quantitativo di assimilazione in violazione degli artt. 195, 198 e 226 D.Lgs. n. 152/2006; - l'art. 8 comma 1 Reg. TARIC nella parte in cui subordina la possibilità di escludere dalle superfici imponibili alla produzione esclusiva o essenzialmente esclusiva dei rifiuti speciali in luogo della produzione continuativa e prevalente prevista dall'art. 1 comma 649 L.n. 147/2013; - l'art. 11 comma 3, 4 e 5 Reg. TARIC nella parte in cui indica, come criteri di calcolo della Tariffa corrispettiva, dati superficiari e non correla la Tariffa alla misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio comunale;
in via principale, nel merito: accertare e dichiarare che le aree del punto vendita producono in via Pt_1 continuativa e prevalente i rifiuti da imballo non assimilati ai RSU che la stessa avvia a recupero con Pt_1 propri mezzi, che dette aree vanno conseguentemente sottratte all'ambito di applicazione della Tariffa;
conseguentemente, accertare e dichiarare privo di causa e non dovuto l'importo indicato nella fattura n. 231800224417 del 1 ottobre 2018 in quanto non parametrato ai quantitativi di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ma riferito a un presupposto falso che è la tassazione di aree che andavano esenti;
in via principale, nel merito anche: accertare e dichiarare il diritto della società attrice alla esclusione dal computo della Con superficie imponibile delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili ai avviati in via autonoma a recupero (pari a complessivi 2.880 mq.) e di quelle produttive di scarti di origine animale (pari a 88 mq.) ai sensi dell'art. 1 commi 641 e 649 L. n. 147/2013 e dell'art. 8 del Regolamento comunale TARIC, e per l'effetto condannare e il a rideterminare l'ammontare della tariffa dovuta da Controparte_1 Controparte_2 ulla base della corretta superficie imponibile (183 mq.); Pt_1 in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di alla riduzione della Tariffa proporzionale alla Parte_1 quantità di rifiuti che ha dimostrato di avviare a recupero in via autonoma nell'anno 2018 oggetto di fatturazione ai sensi dell'art. 238 D.lgs. n. 152/2006; per l'effetto condannare a rideterminare Controparte_1 l'ammontare della Tariffa dovuta da applicando la riduzione prevista per l'autonomo avvio a recupero dei Pt_1 rifiuti prodotti;
In ogni caso, condannare e il al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 Controparte_2 presente giudizio, oltre alla refusione del contributo unificato versato”.
***** I.
2. Conclusioni rassegnate da parte convenuta in data 27.5.2024: nel merito: rigettare le domande avversarie in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, accertare la bontà del credito vantato da nei confronti di per complessivi € 20.863,34, di cui Controparte_1 Parte_1 alla fattura n. 231800224 ovvero alla div ggiore o minore che risulterà in corso di causa;
in via riconvenzionale: accertato il diritto di credito vantato da nei confronti di Controparte_1 Pt_1
per complessivi € 20.863,34, di cui alla fattura n. 231800224417 del 1.10.2018, condannare
[...] Pt_1
a corrispondere in favore di detto importo ovvero la diversa somma maggiore o minore
[...] Controparte_1 che risulterà in corso di causa;
*****
II. Fatto e svolgimento del processo II.
1. Con Sentenza n. 118/2/2021, depositata in data 4 giugno 2021, la
[...]
di dichiarava la propria carenza di giurisdizione, assegnando Controparte_4 CP_1 il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio avanti il Giudice ordinario, in relazione al ricorso proposto da (“ ) avente ad oggetto Parte_1 Pt_1
l'annullamento della fattura n. 231800224417 del 1.10.2018 emessa da Controparte_1
[...]
II.
2. Con tale fattura il società Controparte_5 concessionaria del servizio di Igiene Urbana, avevano chiesto il pagamento di 20.863,34 euro a titolo di tariffa corrispettiva sui rifiuti per l'annualità 2018.
II.
3.Più precisamente, con la fattura in contestazione, aveva addebitato Controparte_1 all'attrice i seguenti importi:
pag. 2/19 - € 12.317,85 per quota fissa TARIC;
- € 3.422,44 per quota variabile 1 – raccolta differenziata TARIC;
- € 2.371,33 per quota variabile 2 a misura TARIC;
oltre addizionale provinciale, bollo e IVA.
II.
3. Con atto di citazione in riassunzione notificato a ( Controparte_1 CP_1
) e al Di contestava il credito affermato dalle parti
[...] Controparte_2 Pt_1 convenute, sostenendo, in sintesi, (i) in via preliminare, l'illegittimità del Regolamento del
Comune di istitutivo della Taric;
(ii) nel merito, l'erroneo assoggettamento a Taric CP_1 delle aree del punto vendita adibite a laboratori di pescheria e macelleria (per 88 mq) e a superficie di vendita e magazzini (per 2.880 mq), asseritamente produttive di rifiuti speciali;
(iii) in via subordinata, il diritto di parte attrice ad una riduzione della tariffa proporzionale alla quantità di rifiuti avviati in via autonoma al recupero.
II.
4. si costituiva in giudizio per resistere all'azione e contestare la Controparte_1 fondatezza dell'iniziativa avversaria, evidenziando in particolare:
- quanto all'asserita illegittimità del Regolamento comunale, il contrasto di tale eccezione con la giurisprudenza formatasi sul punto;
- quanto al merito, la correttezza degli importi esposti nella fattura contestata, in virtù della necessità di tenere tipologicamente distinti gli “imballaggi” dai “rifiuti di imballaggio, questi ultimi da considerarsi assimilabili, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani.
II.
5. eccepiva in ogni caso che gli assunti secondo cui Controparte_1 Pt_1 produceva in via esclusiva imballaggi erano indimostrati: dai MUD e formulari depositati da controparte emergeva che presso il punto vendita di erano stati ritirati rifiuti da CP_1 imballaggi (e non imballaggi), di cui comunque non era dato conoscere la natura
(primari/secondari/terziari), fossero stati prodotti e se la loro produzione fosse avvenuta in via esclusiva/continuativa e prevalente.
II.
6. La convenuta, dunque, formulava domanda riconvenzionale per l'accertamento del proprio credito e di condanna dell'attrice al pagamento del dovuto.
II.
7. All'esito dell'udienza di comparizione, tenutasi in forma cartolare il 25.1.2022, il
Giudice dichiarava la contumacia del e concedeva alle parti i termini Controparte_2 per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
pag. 3/19 II.
8. Istruita la causa attraverso l'assunzione di prove orali e di una consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'ing. il giudice fissava successiva udienza al fine di Persona_1 convocare il CTU per chiarimenti.
II.
9. All'esito dell'udienza fissata per tali finalità, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13.6.2024, poi differita al 17.9.2024 per consentire l'immissione sul ruolo di nuovo giudice.
II.10. La causa veniva, dunque, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
III. Ragioni della decisione
L'azione proposta dalla società attrice è fondata, e deve pertanto essere accolta nei termini e per le motivazioni che seguono.
*****
III.
1. Breve ricostruzione della disciplina in materia
III.
1.1. Ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Codice dell'ambiente), per
“rifiuto” si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
III.
1.2. Il successivo art. 184 stabilisce che i rifiuti sono quindi classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
III.
1.3. Su tema, va tenuto presente che tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione
Europea e tutti i rifiuti di imballaggio, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello - qualunque siano i materiali che li compongono - ricadono nel campo di applicazione della direttiva
94/62 CE.
III.
1.4. Questa disciplina prevede un'articolata definizione della nozione di “imballaggio”, rimasta pressoché immutata nella legislazione nazionale di recepimento del testo comunitario: vi rientrano in particolare “tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore pag. 4/19 o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli “a perdere” usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi.
III.
1.5. L'imballaggio viene poi distinto in:
(a) imballaggio per la vendita o imballaggio o “primario, cioè l'imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
(b) imballaggio multiplo o imballaggio secondario, cioè l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all' utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
(c) imballaggio per il trasporto o imballaggio “terziario”, cioè l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto.
III.
1.6. I “rifiuti di imballaggio” sono ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuti della direttiva 75/442/CEE, esclusi i residui della produzione mentre la “gestione dei rifiuti di imballaggio è riferita alla la gestione dei rifiuti secondo la definizione della direttiva 75/442/ CEE.
III.
1.7. Come sopra anticipato le citate definizioni comunitarie sono riprese puntualmente dalla disciplina nazionale, e in particolare dal d.lgs. 22 del 1997 e successivamente dal d.lgs.
152/2006.
******
III.
1.8. Ciò premesso, la legge 147/2013, all'art. 1, commi 667 e 668, ha riconosciuto ai
Comuni ampia discrezionalità in ordine alla struttura e all'organizzazione che gli stessi ritengono di attribuire al prelievo sui rifiuti, consentendo agli enti di “prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”.
III.
1.9. L'art. 1, comma 667, prevede, in particolare, che “al fine di dare attuazione al principio
"chi inquina paga", […] con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
pag. 5/19 sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea”. Mentre l'art. 1, comma 668, acconsente a che “i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il CP_2 regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.
III.
1.10. La normativa di riferimento stabilisce anche al comma 641 del citato art. 1: che “il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all' articolo
1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
E al comma 642 che “la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”.
III.
1.11. Sulla base della richiamata normativa il ha approvato il Controparte_2
Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI
(“Regolamento TARIC”) disciplinando il servizio di raccolta e trasporto rifiuti sulla base della Tariffa Corrispettiva prevista dall'art. 1, comma 668 legge 147/2013 sopra citato.
******
III.
2. Le questioni di legittimità del Reg. TARIC e del Regolamento per i Servizi
Pubblici di Igiene Ambientale
III.
2.1. Nel proprio atto di citazione, sostiene, in via preliminare, l'illegittimità del Pt_1
Regolamento TARIC del chiedendone la disapplicazione, in quanto: Controparte_2
a) avrebbe istituito una Tariffa che non tiene in considerazione la necessaria correlazione tra misura della raccolta e tariffa;
pag. 6/19 b) avrebbe assimilato i rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini del servizio di raccolta;
c) avrebbe subordinato la possibilità di escludere talune aree dalla superficie imponibile TARIC al requisito della produzione “esclusiva o essenzialmente esclusiva di rifiuti speciali” in luogo della produzione “continuativa e prevalente”, prevista dall'art, 1 comma 649 della legge 147/2013.
III.
2.2. Ciò sul presupposto che i rifiuti da imballaggio terziari non possono essere affidati al servizio pubblico di gestione, ma sono sottoposti a un regime diversificato, che impone al produttore dei predetti rifiuti il dovere di provvedere in proprio al relativo avvio a recupero o smaltimento, come appunto ha dimostrato di fare l'attrice: la norma contenuta nell'art. 1 comma 649 della legge 147/2013 (Legge istitutiva della TARI) stabilisce infatti che le superfici produttive di rifiuti speciali siano esenti da TARI, che trova invece applicazione sulle superfici dove sia effettivamente configurabile la produzione di rifiuti solidi urbani, confermando così il principio secondo cui per la determinazione della superficie assoggettabile a Tassa Rifiuti/Tariffa 'non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente'.
III.
2.3. aveva invece giustificato la propria pretesa in ragione Controparte_1 dell'assimilazione dei rifiuti prodotti speciali non pericolosi a quelli urbani dalla stessa effettuata con il citato regolamento, assimilazione che sarebbe peraltro illegittima in quanto basata soltanto su criteri qualitativi e non anche quantitativi, ponendosi così al di fuori di una logica di corrispettività del servizio oltre che in disarmonia rispetto alle disposizioni di legge vigenti.
(a).
III.
2.4. Sul primo punto, va detto che la questione della legittimità del citato regolamento comunale è già stata esaminata e risolta in senso positivo da parte della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, anche da parte di questo Tribunale.
III.
2.5. Innanzitutto, va ricordato che la Cassazione - nello statuire il principio che “la tariffa
c.d. puntuale (o corrispettivo) sui rifiuti, di cui all'art. 1, comma 668, della l. n. 147 del 2013, prevista, quale alternativa alla TARI, per i comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della
pag. 7/19 quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ha natura privatistica e che le relative controversie sono, pertanto, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario” - ha infatti preventivamente vagliato la legittimità di un regolamento con il quale il aveva esercitato l'opzione alternativa al CP_2 medesimo concessa dal legislatore, ragguagliando la tariffa corrispettivo alla quantità di rifiuto indifferenziato prodotto, oggetto di specifica misurazione.
III.
2.6. Si trattava, nella fattispecie, di un regolamento in sostanza speculare rispetto a quello per cui è causa, e rispetto al quale la Cassazione citata precisava che “se è pur vero che resta immutato il presupposto oggettivo del corrispettivo per i rifiuti […] presupposto che l'art. 5 comma 1 del regolamento individua nel possesso o nella detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, cui consegue, secondo l'art. 13, comma 3, del regolamento medesimo, che «la non utilizzazione del servizio, ovvero il mancato ritiro dei dispositivi per il conferimento dei rifiuti non comportano alcun esonero o riduzione della tariffa corrispettiva, che viene applicata per la presenza dei presupposti», nondimeno esso si inserisce in un sistema il cui cardine
è costituito dal rapportare la prestazione alla quantità dei rifiuti conferiti dall'utente del servizio. Valenza decisiva va attribuita, segnatamente, all'art. 2, comma 3 del citato regolamento, che prevede che «il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare in peso o in volume, la quantità di rifiuto secco conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo» ed all'art. 11, sulle modalità di calcolo della varie componenti della tariffa, che, nel disciplinare due quote variabili accanto alla c.d. quota fissa, la prima relativa alla raccolta differenziata, in particolare con la seconda prevede “la quota variabile a misura”, ragguagliata alla quantità di rifiuto secco indifferenziato prodotto dalla singola utenza e oggetto di specifica misurazione, secondo i criteri di cui all'art. 4 del d.m. 20 aprile 2017” Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 13455 del
15/05/2024 (Rv. 671238 - 01).
III.
2.7. Nello stesso senso si è pronunciato il Tribunale di Mantova, che, in un caso simmetrico a quello di specie, ha affermato, circa il medesimo profilo, che “”nel merito non può condividersi l'assunto secondo cui la disciplina regolamentare del concernente la Controparte_6
TARIC sarebbe illegittima in quanto ai sensi dell'art. 1 co. 688 della legge n. 147/2013 presupposto necessario per adottare il regime di prelievo sui rifiuti secondo la forma della tariffa corrispettiva è la previsione da parte del di “sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al CP_2 servizio pubblico” per la cui determinazione si deve avere riguardo al decreto del Ministero dell'Ambiente del 20-4-2017 laddove si consideri, per un verso, che l'art. 2 del decreto in esame definisce come utenza, ai fini della tariffa in questione, le “unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti,
pag. 8/19 suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica” (sicché viene in rilevo la astratta potenzialità delle superfici alla produzione di rifiuti) e, per un altro, che il successivo art. 9 prevede che nella parte variabile della tariffa il possa adottare oltre al CP_2 criterio della misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti anche criteri legati alla qualità del servizio reso alla singola utenza nonché al numero dei servizi messi a disposizione “anche se questa non li utilizzi”; va aggiunto che l'art. 1 co. 667 della legge n. 147/2013 prevede che la tariffa debba coprire per intero i costi di gestione dei rifiuti che concerne anche quelli (come ad es. lo spazzamento e la pulizia delle strade;
vanno compresi anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili: v. art. 1 co.
654 bis della legge 147/2013 introdotto dall'art. 7 del d.l. 78/2015), estranei al conferimento della singola utenza.
Quanto al regolamento in esame va evidenziato che esso (v. art. 11 co. 5 lett. a) contempla anche una quota variabile a misura e cioè rapportata alla quantità di rifiuti conferiti dall'utente (espressi in unità di volume
-litro- sulla base del peso specifico medio dei rifiuti secondo criteri che appaiono conformi alla previsione contenuta nell'art. 6 del d.m. 20-4-2017) (Trib. Mantova sentenza del 17.6.2024)
III.
2.8. Sulla scorta di tali principi, dunque, l'eccezione di parte attrice di illegittimità del regolamento per cui è causa per violazione del principio di corrispettività tra tariffa e rifiuti conferiti deve essere disattesa.
III.
2.9. Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla violazione del dovere di chiarezza e trasparenza in relazione alla fattura emessa da sulla base del citato Controparte_1 regolamento, e ciò sia in virtù dei principi giurisprudenziali sopra citati, che hanno risolto implicitamente anche tale questione, sia in quanto, come già enunciato da questo Tribunale
a proposito della fattura, “non si tratta di atto amministrativo e non è pertanto soggetta ai requisiti per esso richiesti, bensì un atto negoziale unilaterale, dal suo contenuto sono evincibili la tipologia di attività esercitata, la superficie rilevante ai fini del computo della pretesa ed infine la quantità di rifiuti indifferenziati conferiti dall'utente, sicché quest'ultimo è in grado di verificare la esattezza della pretesa come chiaramente peraltro emerge dal contenuto dell'atto di citazione” (Trib. Mantova cit.).
******
(b).
III.
2.10. Quanto all'eccezione secondo cui il avrebbe illegittimamente assimilato i CP_2 rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini del servizio di raccolta, va osservato che la stessa risulta fondata sulla base delle argomentazioni che seguono.
pag. 9/19 III.
2.11. In sintesi, l'attrice sostiene che l'art. 3 del Reg. TARIC e degli art. 7, 25 e 26 (e allegata tabella n.1) del Regolamento per i Servizi Pubblici di Igiene Ambientale - Divieto di assimilazione sia illegittimo per mancanza del criterio quantitativo di assimilazione.
III.
2.12. Ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g) del D.lgs. n. 152/2006 – nella versione vigente all'epoca dei fatti - i Comuni hanno il potere di assimilare i rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani per qualità e quantità determinate e sulla base dei criteri fissati con apposito decreto.
III.
2.13. In particolare, nell'interpretazione data dalla giurisprudenza, tali criteri, facenti riferimento a entrambi i profili della qualità e della quantità del rifiuto – costituiscono le condizioni e i limiti del citato potere di assimilazione, e pertanto sono ritenuti indefettibili ai fini di un uso legittimo del potere stesso: “in tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), la delibera comunale che disponga l'assimilazione sulla base del solo criterio qualitativo, e non anche di quello quantitativo, va disapplicata, per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997 con conseguente applicazione della disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n.
507 del 1993 (applicabile ratione temporis), che consente l'esclusione di quella parte di superficie nella quale, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n.
17123 del 20/06/2024 (Rv. 671609 - 01)).
III.
2.14. Da quanto osservato consegue che l'art. 3 del Reg. TARIC e gli art. 7, 25 e 26 (e allegata tabella n.1) del Regolamento per i Servizi Pubblici di Igiene Ambientale - non contemplando ai fini dell'assimilazione l'adozione di un criterio quantitativo oltre a quello qualitativo - si pongono in contrasto con la disciplina di legge, e in particolare con il citato art. 198 comma 2 lett. g) D.lgs. 152/2006 vigente ratione temporis, e come tali devono essere disapplicati.
III.
2.15. Sotto tale profilo non meritano di essere condivise le argomentazioni spese dalla convenuta, secondo cui, in mancanza del predetto decreto ministeriale, “continuano ad applicarsi le previgenti norme regolamentari e tecniche (come specifica l'art. 265, comma 1, d.lgs.
152/2006), che – in ordine all'assimilazione dei rifiuti non domestici – sono tutt'ora contenute al punto
1.1.1. della Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984, emanata in attuazione dell'art. 4, d.P.R.
915/82”.
pag. 10/19 III.
2.16. E ciò in quanto simile interpretazione, come messo in luce dalla stessa Cassazione, contrasterebbe con sia con la lettera che con la ratio della disciplina in esame: “l'utilizzo del criterio combinato della qualità e della quantità trova il suo principale argomento giustificativo nella lettera dell'art. 21 del d.lgs. 22 del 1997 che, nel definire le competenze dei Comuni in materia, al comma 2 lett.
g) fa riferimento ad una assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini d ella raccolta e dello smaltimento, e tale doppio criterio corrisponde anche alla ratio legis, da individuarsi sia nella necessità di escludere ogni ipotesi di danno ambientale correlato alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto assimilato, sia in quella di assicurare una gestione dei rifiuti urbani da parte dei
Comuni ispirati ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, essendo evidenze che tali finalità possono essere garantite solo predeterminando almeno astrattamente la quantità di rifiutp assimilabile conferibile, non essendo ipotizzabile un servizio pubblico di smaltimento di potenzialità illimitata rispetto a un rifiuto per definizione non uguale a quello urbano, seppure ad esso assimilabile perché non pericoloso”. Tutto questo sul presupposto – anch'esso evidenziato nella pronuncia in esame – che “la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 21 comma
2 del d.lgs. 22 del 1997, presuppone necessariamente la concreta individuazione delle caratteristiche non solo qualitative ma anche quantitative dei rifiuti speciali, atteso che l'impatto igienico e ambientale di un materiale di scarto non può essere valutato a prescindere dalla sua quantità” (Cass. ord. 17123/2024 del 20.6.2024).
(c).
III.
2.17. Per quanto concerne l'eccezione di illegittimità e di disapplicazione dell'art. 8 comma del Regolamento comunale TARIC nella parte in cui richiede, ai fini dell'esclusione dal computo delle superfici imponibili, una produzione 'esclusiva o praticamente esclusiva' di rifiuti speciali in luogo della produzione 'continuativa e prevalente', si deve ritenere fondata anche tale eccezione.
III.
2.18. Va osservato, in proposito, che essa è già stata valutata, e accolta, dalla giurisprudenza di questo Tribunale, posto che la disciplina fissata dal attraverso le CP_2 disposizioni censurate risulta difforme da quella della fonte legislativa statale: con l'art. 1 comma 649 della legge. 147/2013, infatti, il legislatore ha stabilito che “nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa
pag. 11/19 vigente, mentre il citato regolamento TARIC fa riferimento al presupposto – più rigido e limitato – della “esclusività”.
III.
2.19. Questa discrepanza è stata risolta dando applicazione alla meno restrittiva disciplina statale e disapplicando quella fissata dall'amministrazione, in ossequio al principio di gerarchia delle fonti stabilito dall'art. 1 delle preleggi: “In ordine alla norma regolamentare
TARIC di cui all'art. 8 co. 1 in cui la possibilità di escludere dalle superfici imponibili risulta subordinata al requisito della “produzione esclusiva o essenzialmente esclusiva di rifiuti speciali” in luogo della
“produzione continuativa e prevalente” prevista invece dall'art. 1 co. 649 della legge n. 147/2013, va rilevato che, secondo la giurisprudenza formatasi sull'imposta TARI ma che esprime principi valevoli anche per la fattispecie in esame, ciò che assume rilevanza è la astratta potenzialità di superfici commerciali alla produzione di rifiuti urbani e ciò a prescindere dalla mancata produzione in concreto degli stessi e dalla mancata fruizione del servizio pubblico ad essi dedicato e che tuttavia è ammissibile l'esclusione del versamento ove il contribuente sia in grado di dimostrare la mancata produzione su quella determinata superficie di rifiuti conferibili a smaltimento o la produzione esclusiva di rifiuti speciali, non assimilati o assimilabili (cfr. sul tema Cass. 23-4-2020 n. 8089; Cass. 15-5-2019 n. 12979; Cass. 22-9-2017 n.
22130), atteso che il diritto a ottenere una riduzione o l'esenzione costituisce una eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale. In proposito va rilevato che la norma regolamentare, essendo maggiormente restrittiva, contrasta con la disciplina statale e deve pertanto essere disapplicata” (Trib. Mantova sent. cit.).
III.
2.20. Coerentemente con tali principi, pertanto, la determinazione delle superficie tassabili e della relativa tariffa dovrà essere individuata facendo riferimento alla disciplina fissata dal legislatore nel citato art. 1 comma 649 della legge. 147/2013, disapplicando la norma fissata dal Comune nel regolamento TARIC nella misura in cui è difforme dalla fonte primaria.
*****
III.
3. La determinazione delle superfici imponibili all'esito dell'istruttoria di causa
III.
3.1. Ricostruito dunque il quadro normativo applicabile alla fattispecie, con specifico riguardo alla tipologia di rifiuti prodotti da alla superficie imponibile delle aree in Pt_1 cui essa esercita la propria attività commerciale, occorre assumere come punto di riferimento la CTU disposta in corso di causa e redatta dall'ing. Per_1
pag. 12/19 III.
3.2. In particolare, al CTU sono stati demandati i seguenti quesiti: “esaminati gli atti e i documenti di causa, acquisite le informazioni necessarie entro i limiti di cui agli artt. 194 e ss. c.p.c., effettuati i sopralluoghi che si renderanno necessari, verifichi il CTU, ove possibile:
1) le tipologie e quantità di rifiuti prodotti da nel punto vendita per cui è causa nonché le Pt_1 aree ove detti rifiuti sono prodotti, (indicandone le rispettive superfici) precisando la funzione svolta all'interno del punto vendita dagli imballaggi;
2) quale sia la superficie imponibile del punto vendita di parte attrice caratterizzata da produzione esclusiva o essenzialmente esclusiva di rifiuti speciali e quale sia la superficie del punto vendita di parte attrice caratterizzata da produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali;
3) quale sia la superficie caratterizzata da produzione prevalente di rifiuti speciali e quella caratterizzata da produzione promiscua di rifiuti speciali o di sostanze non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti e di rifiuti assimilati (indicandone le rispettive percentuali ove possibile) e determini la riduzione percentuale ai sensi dell'art. 8/2 regolamento TARIC in atti”;
4) quale sia la superficie del punto vendita caratterizzata dalla produzione di rifiuti di 'categoria 3'
(sottoprodotti di origine animale);
5) tenti la conciliazione della lite dando conto dei motivi di eventuale mancato raggiungimento di un accordo”.
III.
3.3. All'esito delle indagini e degli accertamenti svolti, il CTU ha concluso:
“Sulla base di quanto accertato durante il sopralluogo si possono effettuare le seguenti considerazioni:
• Non esiste una zona del punto vendita dove viene prodotta esclusivamente una unica tipologia di rifiuto.
• Esistono aree dove è sicuramente prevalente la produzione di una tipologia di rifiuto rispetto ad altre.
Nel seguito si riepilogano le varie aree in relazione alle superfici coperte ed alla prevalenza di tipologia di rifiuto.
15.1) e Parte_2 Parte_3
Superficie totale coperta: 358,972 m2 + 139,517 m2 + 1.702,83 m2 = 2.201,319 m2
In queste aree è sicuramente prevalente la produzione di rifiuto speciale
15.2) , e Parte_4 Parte_5 Parte_6
Superficie totale coperta: 117,596 m2 + 32,4884 m2 + 91,3197 m2 = 241,4041 m2
Di cui
pag. 13/19 Adibita a laboratori: 104,2144
Produzione prevalente di rifiuti di categoria 3
Adibita ad area vendita: 137,1901
In queste aree non si è notata produzione di rifiuto speciale proveniente da imballi terziari o secondari.
15.3) SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI e Controparte_7
[...]
Superficie totale coperta: 38,7201 m2 + 145,666 m2 + 100,198 m2 = 284,5841 m2
In queste aree viene prodotto solo rifiuto urbano.
15.4) Parte_7
Superficie totale coperta: 77,34 m2
Si tratta di vani tecnici non computabili”.
III.
3.4. Alla luce delle indagini peritali si può quindi affermare che l'area magazzino e l'area vendita Superficie per un totale di mq. 2.201,32 siano esenti da TARIC, in quanto in esse “è sicuramente prevalente la produzione di rifiuto speciale”, categoria di rifiuti che la società attrice ha dimostrato di avviare autonomamente e a proprie spese al recupero / smaltimento, e che è sottratta dal campo di applicazione della tariffa in forza delle disposizioni normative citate.
III.
3.5. Sono inoltre esenti da imposizione le superfici adibite a laboratori per le aree macelleria pescheria gastronomia, per mq. 104,21 (per produzione prevalente di rifiuti di categoria 3”), nonché le celle (mq 77,34), in quanto vani tecnici.
III.
3.6. Residuano invece come assoggettabili a tariffa le aree vendita per mq. 137,19, i servizi igienici, spogliatoi area case per mq. 284,5.
III.
3.7 Le conclusioni del CTU sono esaustive e congruamente motivate alla luce dei rilievi e della documentazione in atti, e sono coerenti con i dati emersi nel corso delle indagini e le metodologie applicate. Esse sono dunque del tutto condivisibili e possono essere utilizzate ai fini di decidere la controversia.
III.
3.8. Non sono invece dirimenti le contestazioni della convenuta circa il numero degli svuotamenti effettuati sui cassonetti/bidoni, che, moltiplicato per il volume espresso in litri dei contenitori stessi, computa il volume totale vuoto per pieno, e ciò perché “non si tratta di una misurazione puntuale del rifiuto raccolto, ma solo della quantificazione del numero di interventi effettuati presso il punto vendita”.
pag. 14/19 III.
3.9. E' quindi corretto concludere che l'importo indicato nella Fattura n. 231800224417 del 1 ottobre 2018 debba essere rideterminato applicando la tariffa a quella sola porzione di superficie indicata dal CTU, ossia 421,77 mq in luogo dei 3.183 mq indicati nella fattura stessa.
******
III.
3.10. Non meritano, d'altra parte, di essere condivisi i rilievi critici mossi dalla difesa della convenuta rispetto alle citate conclusioni peritali.
III.
3.11. Innanzitutto, va osservato che il CTU nelle integrazioni e nei chiarimenti forniti nel corso del giudizio, ha puntualmente preso posizione circa i predetti rilievi, confermando integralmente le proprie precedenti valutazioni.
III.
3.12. In particolare, egli ha confermato la correttezza della classificazione dei rifiuti di imballaggio delineata nella propria relazione, precisando tra l'altro che “la scomposizione del pallet e lo svuotamento delle scatole di cartone, sono attività che sono assolutamente necessarie per il corretto funzionamento del punto vendita. Ne consegue che il pallet ed i suoi componenti e le scatole di cartone, diventano rifiuti di imballaggio durante l'attività lavorativa degli addetti, dipendenti della Tale Pt_1 attività è assolutamente necessaria al funzionamento del punto vendita. A parere del sottoscritto, pertanto, a norma dell'Art. 184 - comma 3 - e), sono da considerarsi rifiuti speciali”.
III.
3.13. Circa la seconda contestazione il CTU ha risposto “di aver specificato la suddivisione tra laboratorio e vendita relativamente alle aree destinate a macelleria, pescheria e gastronomia ai punti 7), 8) e
9) della propria relazione”
III.
3.14. Sul terzo punto il CTU ha replicato: “nella fattispecie in esame, secondo la classificazione effettuata dal sottoscritto, la prevalenza di rifiuti speciali nelle aree magazzino e vendita è evidente e non è necessaria la valutazione numerica”.
III.
3.15. Sul quarto ha osservato: “le immagini da AV-1 ad AV-4 sono rimaste per errore nella relazione ed il sottoscritto si scusa per l'errore. La presenza di tali immagini non ha comunque influito sullo svolgimento della relazione”.
III.
3.16. In secondo luogo, va osservato che la questione relativa alla distinzione tra rifiuti di imballaggi e imballaggi appare nel caso di specie superata alla luce di due ulteriori considerazioni.
III.
3.17. Per prima cosa, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio sono da considerarsi in ogni caso rifiuti speciali, come riconosciuto dalla stessa Cassazione nella sentenza 13455/2024:
pag. 15/19 in relazione alla distinzione tra imballaggi terziari, imballaggi secondari e rifiuti da imballaggio la Corte ha sottolineato come l'art. 218, comma1 lett. f) definisca come rifiuto da imballaggio f) rifiuto di imballaggio “ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione”, ritenendo “evidente come l'intera problematica della imponibilità degli imballaggi debba in effetti più propriamente riferirsi ai rifiuti da imballaggio .. per il confluire della nozione (anche) di rifiuto di imballaggio nelle definizione legale di cui all'art. 183 cit. con riguardo alla fase della loro dismissione ed indipendentemente dalla possibilità di recupero o riutilizzo ad opera di terzi”, e ciò per ribadire, con riferimento agli imballaggi terziari, il “principio per il quale per gli stessi opera il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta di rifiuti urbani, cioè in sostanza il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale (Cass. cit.).
III.
3.18. Il che conferma la correttezza delle valutazioni del CTU, il quale ha notato come
“gli imballaggi secondari visti nel corso dell'ispezione sono costituiti da contenitori in cartone opportunamente contrassegnati dalla adeguata simbologia e sarebbero pertanto utilizzabili anche come imballaggi terziari”, traendo la logica conclusione “che uno stesso imballaggio, in contesti diversi può essere classificabile come terziario o come secondario a seconda che si trovi impilato all'interno di un pallet o che venga utilizzato come isolato per una singola spedizione”.
III.
3.19. Pertanto, se gli imballaggi gestiti dalla società attrice possono essere classificati sia come imballaggi secondari che come imballaggi terziari, è corretto sostenere che essi siano rifiuti speciali sottratti al circuito di raccolta dei rifiuti urbani e debbano essere smaltiti a proprie spese dalla società produttrice, non potendosi aderire alla tesi della convenuta secondo cui “se imballaggio può essere classificato come imballaggio secondario il rifiuto generato da tale imballaggio debba forzatamente essere considerato rifiuto urbano” e che “i rifiuti di imballaggio terziario e secondario sono da considerarsi legittimamente urbani ex art. 184 TU Ambientale”.
III.
3.20. Da un secondo punto di vista, la tesi della convenuta non può essere condivisa per il fatto – già evidenziato - che le disposizioni racchiuse nel regolamento comunale relativamente alla assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani devono essere disapplicate, per i motivi sopra esposti, con ciò giungendosi alla medesima conclusione che i rifiuti della la società attrice costituiscono rifiuti speciali non conferibili nell'ambito della raccolta dei rifiuti urbani, e devono pertanto essere smaltiti autonomamente dalla stessa.
pag. 16/19 III.
3.21. In sintesi: (a) i rifiuti prodotti da nelle superfici sopra indicate sono, in Pt_1 grande prevalenza, rifiuti speciali, (b) in quanto rientranti – in base alle analisi peritali – sia nella classificazione di rifiuti di imballaggi secondari sia di rifiuti di imballaggi terziari essi non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta in virtù del divieto sancito dall'art. 226 comma 2, D.lgs. 152/2006, (c) non sarebbe in ogni caso possibile, nel caso di specie, assimilare detti rifiuti speciali, prodotti da utenze non domestiche, a quelli urbani, per difetto, in capo al del potere di assimilazione a seguito della mancata CP_2 adozione, come sopra evidenziato, dei criteri quantitativi di assimilazione previsti dalla normativa in materia.
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III.
3.22. Infine, non merita di essere condiviso l'orientamento, richiamato dalla convenuta nella comparsa conclusionale, secondo il quale la parte fissa della tariffa sarebbe sempre interamente dovuta, anche qualora l'utente dimostri di produrre esclusivamente rifiuti speciali.
III.
3.23. Ad avviso di questo giudicante, infatti, il suddetto orientamento seppure sostenuto anche da parte della giurisprudenza di legittimità in alcune pronunce, è contraddetto dal dato normativo racchiuso nell'art. 1 comma 649 della legge 27.12.2013 n. 147, che esclude dalle superfici tassabili le aree dove si formano prevalentemente e continuativamente rifiuti speciali non assimilabili.
III.
3.24. In secondo luogo, la ricostruzione dei giudici citati non tiene conto di come, nell'attuale panorama legislativo, si sia accentuato il carattere di sinallagmaticità e corrispettività del prelievo correlato alla gestione del rifiuto, sottolineato anche dalla stessa
Cassazione nell'ordinanza n. 11290/2021, la quale, proprio sulla base di tale impostazione, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, anziché di quello tributario.
III.
3.25. Parimenti discutibile è la tesi che il produttore di rifiuti speciali trarrebbe comunque indubbia utilità dal servizio pubblico di raccolta, perché, per tale servizio, limitatamente alle aree tassabili in quanto suscettibili di generare rifiuti urbani, è già sottoposto a prelievo in misura proporzionale alle superfici interessate e, in diversa misura, alla quantità di rifiuto prodotta, mentre per le superfici in cui esercita attività inquinanti sostiene direttamente egli stesso i relativi costi di gestione e smaltimento dei rifiuti (speciali) ivi prodotti, senza pesare sul servizio pubblico.
pag. 17/19 III.
3.26. Infine, l'orientamento in esame si pone in evidente disarmonia rispetto al principio
“chi inquina paga” sancito dall'art. 191 comma 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia formatasi in materia: quest'ultima infatti - in tema di ripartizione dei costi dello smaltimento dei rifiuti in funzione della loro effettiva produzione e in un'ottica di bilanciamento con il principio citato - ha affermato che “allo stato attuale del diritto comunitario, esso non osta alla normativa nazionale che disponga la riscossione, per il finanziamento di un servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, di una tassa calcolata sulla base di una stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo di rifiuti da essi effettivamente prodotto e conferito. Spetta tuttavia al giudice a quo accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sottopostigli, se la tassa sui rifiuti su cui verte la causa principale non comporti l'accollo a taluni «detentori», nel caso di specie le aziende alberghiere, di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili” (Corte di Giustizia CE, Sez. II, 16/07/2009, Sentenza C-254/08).
III.
3.27. La tesi dell'assoggettamento alla quota fissa della tariffa delle aree in cui si producono prevalentemente rifiuti speciali – in altre parole - attiene alla definizione dello stesso presupposto oggettivo dell'imposta e, come tale, necessiterebbe di un preciso intervento legislativo o della Corte costituzionale, laddove si intendesse pervenire a esiti difformi da quelli sanciti dall'art. 1 comma 649 della legge 27.12.2013 n. 147 sopra citato.
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IV. Conclusioni
IV.
1. Alla luce di quanto sopra esposto, l'azione proposta da i deve essere accolta. Pt_1
IV.
2. In particolare, pur dovendosi ribadire in via generale la legittimità del regolamento
TARIC approvato dal nella misura in cui prevede un sistema di Controparte_2 tariffazione puntuale, deve essere fatta disapplicazione dell'art. 8 del Regolamento stesso nella parte in cui richiede, ai fini dell'esclusione dal computo delle superfici imponibili, una produzione 'esclusiva o praticamente esclusiva' di rifiuti speciali in luogo della produzione
'continuativa e prevalente'.
IV.
3. Parimenti da disapplicare sono le disposizioni – di cui all'art. 3 del Reg. TARIC e degli art. 7, 25 e 26 (e allegata tabella n.1) del Regolamento per i Servizi Pubblici di Igiene
Ambientale – con le quali l'amministrazione comunale ha provveduto all'assimilazione dei pag. 18/19 rifiuti speciali a quelli urbani, per mancanza del criterio quantitativo di assimilazione, come sopra illustrato.
IV.
4. Gli importi indicati nella Fattura n. 231800224417 del 1 ottobre 2018 devono pertanto essere rideterminati applicando la tariffa a quelle sole porzioni di superficie individuate dal CTU come imponibili, ossia 421,77 mq in luogo dei 3.183 mq indicati nella fattura stessa.
IV.
5. Non possono essere accolte le domande riconvenzionali di parte convenuta, per le ragioni anzidette, nemmeno in via subordinata, posto che le pretese di pagamento dalla stessa azionate dovranno essere ricalcolate sulla scorta di quanto emerso dalla consulenza tecnica e dei principi illustrati nella motivazione del presente provvedimento.
IV.
6. Sono da ritenersi assorbite le altre questioni sollevate dalle parti.
IV.
7. La complessità anche sotto il profilo normativo della controversia, anche alla luce dei contrasti giurisprudenziali in materia, induce a compensare integralmente fra le parti le spese di lite;
quelle di consulenza tecnica vengono poste a carico di ciascuna parte in pari misura.
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P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara non dovuto l'importo indicato nella fattura n. 231800224417 del 1 ottobre 2018 emessa da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 in particolare, dichiara non dovuto da parte dell'attrice l'importo di cui alla predetta fattura, nella misura in cui esso non tiene conto delle superfici imponibili, così come determinate e accertate nel corso di questo giudizio e illustrato in parte motiva;
rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta;
compensa integralmente fra le parti le spese di lite, ponendosi quelle di consulenza tecnica definitivamente a carico di ciascuna parte in pari quota.
Mantova, 12.5.2025
IL GIUDICE
Emanuele CROCI
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