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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/06/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3783 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Garofalo ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore alla Via Barbarulo n. 105;
-parte ricorrente-
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Di Stasio ed CP_1 elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla Via Raffaele Vitolo n.24;
-parte resistente-
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.10.2024, esponeva di Parte_1 aver contratto matrimonio con in data 13.08.1992 e che, CP_1 dall'unione coniugale, era nato il figlio (in data 24.06.1993), che era Per_1 economicamente autosufficiente. Esponeva, inoltre, che la convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile e, pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con memoria difensiva depositata in data 11.03.2025, si CP_1 costituiva in giudizio e non si opponeva alla domanda di separazione ma chiedeva accogliersi le condizioni indicate nel proprio scritto difensivo.
All'udienza del 28.05.2025 (celebrata con lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti deducevano di aver raggiunto un accordo su tutti i punti della controversia e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nell'atto sottoscritto in data
26.05.2025 (e depositato nel fascicolo telematico di causa in pari data), risultando dette condizioni adeguate a regolare i rapporti tra le parti.
Le spese di lite vengono compensate in ragione della natura delle questioni trattate e tenuto conto dei rapporti esistenti tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione tra e , Parte_1 CP_1 coniugi per matrimonio celebrato in Nocera Inferiore in data 13.08.1992 (atto n.139, parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 1992);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att.
c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti (e depositato nel fascicolo telematico di causa in data 26.05.2025), da intendersi qui integralmente richiamato per relationem; 4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 05.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3783 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Garofalo ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore alla Via Barbarulo n. 105;
-parte ricorrente-
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Di Stasio ed CP_1 elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla Via Raffaele Vitolo n.24;
-parte resistente-
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.10.2024, esponeva di Parte_1 aver contratto matrimonio con in data 13.08.1992 e che, CP_1 dall'unione coniugale, era nato il figlio (in data 24.06.1993), che era Per_1 economicamente autosufficiente. Esponeva, inoltre, che la convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile e, pertanto, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con memoria difensiva depositata in data 11.03.2025, si CP_1 costituiva in giudizio e non si opponeva alla domanda di separazione ma chiedeva accogliersi le condizioni indicate nel proprio scritto difensivo.
All'udienza del 28.05.2025 (celebrata con lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti deducevano di aver raggiunto un accordo su tutti i punti della controversia e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nell'atto sottoscritto in data
26.05.2025 (e depositato nel fascicolo telematico di causa in pari data), risultando dette condizioni adeguate a regolare i rapporti tra le parti.
Le spese di lite vengono compensate in ragione della natura delle questioni trattate e tenuto conto dei rapporti esistenti tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione tra e , Parte_1 CP_1 coniugi per matrimonio celebrato in Nocera Inferiore in data 13.08.1992 (atto n.139, parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 1992);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att.
c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti (e depositato nel fascicolo telematico di causa in data 26.05.2025), da intendersi qui integralmente richiamato per relationem; 4. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 05.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire