Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01034/2025REG.PROV.COLL.
N. 01130/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2023, proposto dal Comune di Licata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Annamaria Carlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NT AN, rappresentato e difeso dall’Avv. Rosario Magliarisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza n. 2306/2023 R.G. pubblicata il 10 luglio 2023 non notificata, emessa dal T.A.R. Palermo sez. II, che ha accolto il ricorso proposto dal signor AN NT n. 876/2019 R.G.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di NT AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 la Consigliera OL La NG e per le parti nessuno degli avvocati essendo presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Licata appella la sentenza in epigrafe con la quale il T.a.r. ha accolto il ricorso proposto dal signor NT AN e per l’effetto ha annullato la determina dirigenziale n. 23 del 4 febbraio 2019, avente prot. n. 7359 del 5 febbraio 2019, e l’ingiunzione di demolizione nei limiti di quanto di interesse del ricorrente.
2. Il T.a.r. ha riconosciuto l’erroneità della notifica accogliendo il ricorso nei limiti suddetti.
3. Il Comune impugna la sentenza per « Infondatezza dei motivi del ricorso n. 876/2019 ».
Parte appellante spiega che la mancata costituzione dell’Ente è stata una conseguenza di un comportamento anomalo del ricorrente che ha notificato due ricorsi di identico contenuto avverso gli stessi atti a cui sono stati attribuiti, a seguito del deposito in segreteria, due numeri di ruolo differenti.
Più esattamente il primo ricorso è stato notificato, via PEC all’ente in data 8 aprile 2021, ed è contraddistinto col n. 874/2019 R.G.; detto procedimento è stato dichiarato perento con decreto del 24 settembre 2020, pubblicato il 30 settembre 2020.
Il secondo ricorso avente medesimo contenuto è stato notificato il 9 aprile 2019 tramite ufficiale giudiziario, è contraddistinto dal n. 876/2019 R.G. ed è stato definito con la sentenza oggetto del presente appello.
Il Comune, preso atto della mancata presentazione dell’istanza di fissazione di udienza del primo ricorso e del successivo decreto di perenzione, ha ritenuto definita la procedura non ritenendo possibile il deposito di due procedimenti differenti per lo stesso ricorso.
Nel merito il Comune rileva la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell’art 140 c.p.c. spiegando che il messo notificatore, non avendo rinvenuto il signor NT AN all'indirizzo della sua residenza anagrafica di via Santafè n°13 (come da certificato di residenza riportato nel ricorso in appello) e avuta notizia da informazioni assunte in loco che di fatto lo stesso risiede in contrada San Michele s.n., ha fatto un tentativo di notifica presso quest'ultimo indirizzo per ben due volte senza tuttavia trovarlo, per cui ha proceduto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. all'indirizzo in cui risultava residente anagraficamente.
Il notificatore ha anche provveduto a immettere sotto la porta dell’abitazione (anagrafica) l’avvio del deposito presso la casa comunale e ha spedito la raccomandata R.R. n. 15204801442-4, contenente l’avviso (prot. n. 35714) che è stata restituita al mittente in quanto non ne è stato curato il ritiro.
Tutta la documentazione a supporto del procedimento di notifica viene prodotta per la prima volta in appello.
4. L’appellato NT ZZ, si è costituito eccependo l’inammissibilità e l’inutilizzabilità di tutta la produzione operata da controparte, per essere tardiva.
5. All’udienza pubblica del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è infondato.
6.1. La produzione documentale effettuata dall’Ente per la prima volta in appello non può essere utilizzata.
Invero, il Comune, pur libero di non costituirsi, avrebbe dovuto produrre, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a. il provvedimento impugnato con la documentazione attestante la regolarità della notifica.
Sebbene i fatti esposti possano astrattamente far ritenere una situazione di confusione generata dal ricorrente che ha notificato due ricorsi depositandoli entrambi presso la segreteria del T.a.r., non v’è dubbio che comunque un comportamento diligente avrebbe imposto all’Ente di verificare presso la segreteria del T.a.r. l’eventuale deposito e solo dopo decidere di non costituirsi o di non ottemperare neanche a quanto disposto dal citato comma 2 dell’art. 46 c.p.a..
In questa sede, pertanto, la produzione degli atti risulta preclusa, non adducendo l’appellante elementi idonei a integrare un errore scusabile, né sussistendo i presupposti per effettuare detta produzione per la prima volta in appello.
6.2. Solo per completezza si evidenzia, comunque, che la notifica effettuata dall’Ente ai sensi dell’art. 140 c.p.c non è andata a buon fine e ciò perché la raccomandata spedita, in data 15 giugno 2018, contenente l’avviso di deposito dell’atto presso la casa comunale, restituita al mittente in quanto non è stata curato il ritiro, non è stata ritirata in quanto il destinatario era deceduto in data 17 giugno 2018, appena due giorni dopo l’invio della stessa senza ritirare la raccomanda e, dunque, prima ancora che si fosse perfezionata la notificazione con lo spirare del decimo giorno successivo al deposito in giacenza dell’atto presso l’ufficio postale di destinazione: la premorienza del destinatario rispetto al momento di formale efficacia della notificazione per il destinatario avendone reso definitivamente impossibile il perfezionamento.
7. L’appello, pertanto, va respinto.
7. Il Collegio ritiene di compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA de SC, Presidente
Giuseppe Chinè, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
OL La NG, Consigliere, Estensore
NT Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL La NG | MA de SC |
IL SEGRETARIO