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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3537 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est.
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 592/2023 R.G.A.C., riservata in decisione all'esito dell'udienza di trattazione del 17.12.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 4.2.2025, data di comunicazione dell'ordinanza di scioglimento della riserva assunta in detta udienza, fino al 7.4.2025 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 28.4.2025 per il deposito di memorie di replica, e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), in proprio e C.F._2 Parte_3 C.F._3 quali eredi di (nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Persona_1
24.10.2009), rappresentati e difesi, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di appello, dall'avvocato Antonino Garofalo (C.F. , e elettivamente domiciliati C.F._4 presso il suo studio in Pozzuoli (NA) alla via R. Annecchino n. 180 e presso il seguente indirizzo pec
Email_1
APPELLANTI
E
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù P.IVA_2 di procura rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Antonio
Iodice (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marcianise C.F._5
(CE) alla via Duomo n. 16, e presso il seguente indirizzo pec Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6686/2022 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 4.7.2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.5.2016, , e Parte_1 Parte_2 [...]
, in proprio e quali eredi di convenivano in giudizio l' Parte_3 Persona_1 [...] Cont
(d'ora in avanti , chiedendone la condanna al risarcimento di tutti Controparte_1
i danni patrimoniali e non patrimoniale dalle stesse subiti, iure hereditatis e iure proprio, in seguito al decesso del loro congiunto, dalle attrici eziologicamente collegato a condotte colpose dei sanitari del che lo avevano avuto in cura nel periodo dal Controparte_2
21.9.2009 (data del ricovero) al 24.10.2019 (data dell'exitus).
Le attrici esponevano in citazione che il loro congiunto veniva ricoverato presso il Persona_1
di Pozzuoli in data 21.9.2009 e sottoposto in data 14.10.2009, senza una Controparte_2 adeguata preparazione pre-operatria, ad un intervento chirurgico per la rimozione di una ciecostomia, aperta dagli stessi sanitari nel corso di un precedente ricovero nell'aprile del 2008.
L'intervento de quo veniva trasformato in sede operatoria in una resezione ileocolica, in seguito al riscontro di una zona di sospetta necrosi del cieco, successivamente non confermata dagli esiti dell'esame istologico.
In data 21.10.2009, il paziente veniva sottoposto ad un intervento di laparotomia esplorativa per addome acuto, che si concludeva con una diagnosi di peritonite causata dalla deiscenza dell'anastomosi ileocolica, emicolectomia destra seguita da nuova anastomosi.
Il paziente veniva, quindi, nella stessa giornata, trasferito presso il centro di Rianimazione della struttura convenuta, con diagnosi di ammissione di peritonite stercoracea.
In data 24.10.2009 decedeva in seguito a shock settico da peritonite stercoracea. Persona_1
Ricostruiti i fatti nei termini indicati, le attrici, sulla base di una consulenza medica di parte a firma del
Prof. allegata agli atti, ravvisavano nell'operato dei sanitari dell'azienda convenuta Persona_2 diversi profili di responsabilità.
In particolare, le attrici evidenziavano l'errata indicazione dell'intervento chirurgico di rimozione della ciecostomia, in mancanza di urgenza e di sintomi forieri di una evoluzione peggiorativa della
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 592/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 11 prognosi, in un soggetto anziano con importanti comorbilità e, quindi, a grave rischio chirurgico e anestesiologico.
Le attrici deducevano che una adeguata preparazione all'operazione de qua, mediante profilassi antibiotica e pulizia del tratto intestinale, congiuntamente al ricorso di una stomia di protezione a monte dell'anastomosi, avrebbero consentito di evitare la complicanza della deiscenza anastomotica
(diagnosticata all'esito del successivo intervento del 21.10.2009), che ha, in seguito, innescato il processo causale conclusosi con la morte del paziente per shock settico da peritonite stercoracea.
Con riferimento, inoltre, all'intervento laparoscopico del 21.10.2009, le attrici criticavano l'opzione chirurgica effettuata dai sanitari, ritenendo censurabile la scelta di procedere a una emicolectomia destra seguita da nuova anastomosi, anziché preferire l'abboccamento cutaneo dei capi di resezione, che avrebbe evitato il dannoso protrarsi dei tempi operatori. Attribuivano ancora ai sanitari un colpevole ritardo diagnostico e non tempestivo soccorso, testimoniato dalla riscontrata peritonite in fase avanzata.
Concludevano che in presenza di un quadro clinico fortemente compromesso a causa delle descritte condotte colpose, commissive e omissive, vano fu il trattamento rianimativo volto a contrastare il grave shock settico che condusse alla morte del paziente in data 24 ottobre 2009 (pag. 8 atto di citazione).
Ulteriori profili di responsabilità a carico dei sanitari venivano, infine, dalle attrici individuate nell'acquisizione del consenso informato fornito al paziente, al quale non erano stati rappresentati in maniera specifica i rischi e le conseguenze dell'intervento chirurgico, in considerazione della età avanzata e delle comorbilità di cui lo stesso era affetto.
In sede di comparsa conclusionale, le attrici precisavano gli importi richiesti a titolo risarcitorio, per tutte le causali allegate, in € 188.250,00 in favore di ciascuna di esse.
Cont Incardinatasi la lite, si costituiva l' convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata per la insussistenza di profili di responsabilità a carico dei sanitari del Controparte_2
e contestava in subordine il quantum della pretesa risarcitoria.
[...]
Espletata l'istruttoria con l'acquisizione della consulenza tecnica di ufficio a firma del dott. Per_3
e del Prof. , stante l'esito negativo della proposta conciliativa formulata alle
[...] Persona_4 parti ex art. 185 bis c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il
Tribunale rigettava nel merito la domanda attorea, escludendo, sulla base della espletata c.t.u. e della documentazione medica acquisita agli atti, qualsivoglia condotta colposa a carico del personale medico della struttura convenuta nella produzione del lamentato danno. (pag. 12 sentenza impugnata).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 592/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 11 Inoltre, con riferimento al consenso informato, il Tribunale evidenziava che le attrici non avevano fornito la prova che il paziente nel caso di una corretta informazione avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (pag. 15 sentenza impugnata).
Con atto di citazione notificato in data 6.2.2023, , e Parte_1 Parte_2 [...]
, nelle indicate qualità, proponeva tempestivo appello avverso la citata pronuncia e, Parte_3 argomentando motivi a sostegno del gravame, ne chiedevano la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Con comparsa depositata il 15.6.2023, si costituiva l , resistendo al gravame, del quale CP_1 chiedeva il rigetto.
All'udienza del 28.1.2025, svolta con le modalità in epigrafe indicate, la causa, sulle rinnovate conclusioni delle parti, veniva riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
***
Nel merito si espone quanto segue.
Con il primo motivo di appello, le appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto insussistente la responsabilità dei sanitari della struttura ospedaliera convenuta, lamentando una violazione di legge in relazione agli artt. 1218 c.c. e seguenti e agli artt. 2697 c.c. e
115 e 116 c.p.c. e nonché dei principi che regolano la ripartizione degli oneri probatori gravanti sulle parti.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 592/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 11 In particolare, ad avviso delle appellanti, il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non raggiunta la prova della responsabilità medica, omettendo e/o errando nella valutazione degli elementi probatori acquisiti al processo in ordine alle cause del decesso ed all'adeguatezza delle misure terapeutiche per evitarlo nonché all'inadempimento dell'obbligo di informazione del paziente. (pag. 15 atto di appello)
Le odierne appallanti, infatti, deducono, a fondamento del motivo, di aver nel corso dell'istruttoria svolta in primo grado compiutamente assolto l'onere probatorio su di esse gravante, attraverso la copiosa documentazione medica allegata agli atti fin dall'introduzione del giudizio, che, unitamente agli esiti della consulenza di ufficio, al concorso di presunzioni semplici e alla mancata contestazione specifica dei fatti descritti in citazione da parte avversa, avevano confermato gli elementi costitutivi della domanda e quindi la sussistenza della responsabilità dei sanitari in ordine ai trattamenti terapeutici e chirurgici forniti al paziente e all'inadeguatezza del consenso informato Per_1 acquisito.
Con particolare riferimento al consenso informato, inoltre, ad avviso delle attrici, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere plausibile e verosimile, ex artt. 2727 e 2729 c.c., che il paziente Sig. Per_1
di anni 83, a causa della natura ed entità delle patologie presentate, quali diabete mellito,
[...] pregresso ictus cerebrale, ipertensione, importanti problematiche cardiologiche, insufficienza renale, laddove adeguatamente informato sulle complicanze e sui rischi in cui sarebbe incorso, in caso di intervento chirurgico, e che non si verteva di un intervento “salva vita”, sicuramente avrebbe scelto di non sottoporsi ai trattamenti chirurgici praticati, dai quali ne scaturì, in rapporto di causalità, il suo decesso (conclusioni C.T.U.). (pag. 22 atto di appello).
Con il secondo motivo di appello, le appellanti, lamentando un vizio di motivazione, deducono che il
Tribunale, nella sentenza impugnata, avrebbe erroneamente valutato gli esiti della consulenza di ufficio e omesso di esaminare le diverse censure medico legali mosse da parte attrice alle conclusioni del collegio peritale nominato di ufficio.
In particolare, l'appellante, riproducendo nel corpo dell'atto di appello (pag. da 23 a 30) le osservazioni alla bozza redatte dal consulente di parte Prof. , osserva che questi aveva Persona_2 mosso precise e puntuali contestazioni all'elaborato peritale, alle quali i consulenti di ufficio non avevano fornito una convincente ed esaustiva risposta.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale si era limitato ad aderire in maniera acritica alle conclusioni della consulenza di ufficio, omettendo sul punto una adeguata e puntuale motivazione, che tenesse in debito conto delle censure tecniche sollevate dal consulente di parte e non confutate in maniera specifica dei tecnici dell'ufficio.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 592/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 11 La sentenza, in sintesi, concludono le appellanti, risulta errata poiché il Tribunale non ha valutato correttamente i fatti risultati provati e non ha fornito una precisa risposta argomentativa alle specifiche critiche sollevate alla c.t.u..
I motivi, esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Appare opportuno, preliminarmente, rilevare che il Tribunale ha correttamente scrutinato la fattispecie in esame, verificatasi in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n.24/2017, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in precedenza diffusi, affermando di conseguenza la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria e applicando il relativo criterio di riparto dell'onere della prova a carico delle parti.
In particolare, come già ampiamente illustrato dal Tribunale, con specifico riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali, tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato (Cass. 07/12/2017, n.29315; Cass.
15/02/2018, n. 3704; Cass. 20/08/2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (Cass. ordinanza n.10050/2022; Cass. ordinanza n. 5808/2023; Cass. ordinanza n. 21511/2024).
Ancora in linea generale con riferimento al lamentato vizio di motivazione per omesso esame delle critiche alla c.t.u., va innanzitutto evidenziato che le contestazioni e i rilievi critici di natura medico legale, utilizzati dalle appellanti nell'argomentazione del secondo motivo, sono sostanzialmente ripetitivi di quelli già formulati in sede di osservazioni alla bozza e di difese conclusive.
Dette contestazioni hanno ricevuto adeguato e puntuale riscontro nell'elaborato peritale di ufficio (cfr. pagg. da 8 a 11).
E' noto che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 592/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 11 Sez. 1 -, Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015; Sez. 3,
Sentenza n. 12703 del 19/06/2015).
Nel caso di specie, il contraddittorio tecnico realizzato dagli ausiliari del giudice ex art. 195 co. 3
c.p.c., e il puntuale riscontro, da parte di costoro, alle osservazioni del consulente di parte delle attrici, ha consentito al giudice di fondare il proprio convincimento sulle risultanze dell'indagine peritale senza dover esplicitare le ragioni del proprio dissenso rispetto alle valutazioni del consulente di parte, da reputarsi implicitamente disattese, perché con le prime incompatibili.
Non sussiste, pertanto, il denunciato difetto di motivazione avendo il Tribunale rigettato la domanda proposta dalle attrici, richiamando espressamente le conclusioni del CTU e per relationem le repliche fornite dall'ausiliario alle osservazioni mosse dal ct di parte (Tali valutazioni sono state confermate anche dopo le osservazioni del CTP, cui i nominati CCTTUU hanno risposto in modo dettagliato - cfr. pag. 14 atto di appello).
Nel merito della vicenda dedotta in lite, all'esito del compiuto esame della documentazione clinica in atti e dell'elaborato peritale, ritiene la Corte che non emergano condotte colpose in ordine all'approccio chirurgico e terapeutico offerto a dai sanitari dell'azienda convenuta e Persona_1 che lo ebbero in cura nella vicenda clinica oggetto di causa.
Gli accertamenti tecnici, compiutamente eseguiti, appaio esenti da censure, esaustivi e condivisibili.
In particolare, i consulenti di ufficio, dopo aver ripercorso la storia clinica di e Persona_1 descritto le diverse comorbilità di cui lo stesso era affetto (Anni 83. Pregressa storia clinica: diabete mellito tipo 2, ictus cerebrale, ipertensione arteriosa, insufficienza renale, tiroidectomia subtotale, colecistectomia – pag. 1 c.t.u.), hanno concluso, anche a fronte delle osservazioni di parte, che:
A - l'indicazione all'intervento sussisteva in quanto una “colostomia temporanea”, per sua stessa natura, è programmata per essere chiusa, salvo motivi di forza maggiore. Nel caso di specie la
“chiusura” della colostomia è in realtà divenuta una “resezione di minima”, con conseguente anastomosi ileo-colica. Tale fatto può correttamente essere considerato come necessaria conseguenza di una complicazione intercorsa durante la chiusura, anche in relazione al fatto che all'atto di confezione della (intervento del 17-04-2008) era stata messa in evidenza una “gangrena Parte_4 parete antero-laterale del ceco”.
B - può essere considerata come “complicanza” una deiscenza della anastomosi ileo-colica
(intervento del 14-10-2009), non imputabile ad un difetto tecnico, in quanto essa si è verificata con ogni probabilità in 7a giornata (21-10-2009) post operatoria (decorso post operatorio regolare e il
19-10-2009: paziente canalizzato a feci e gas;
20-10-2009: condizioni stazionarie;
21-10-2009: alvo diarroico). La deiscenza da difetto di tecnica chirurgica si manifesta, nella pressoché totalità dei casi
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 592/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 11 molto più precocemente (2a- 3a giornata post operatoria). Nel caso di specie la deiscenza, più probabilmente, va imputata ad una insufficiente sanguificazione del tessuto sede della anastomosi.
C - La diagnosi ed il trattamento della avvenuta complicanza (deiscenza e peritonite), come desunto dal diario clinico, presente in atti, sono stati adeguati ed attuati con tempestività: in un arco di tempo di meno di 12 ore si è passato dal sospetto clinico (alvo diarroico) alla evidenza diagnostica ed al suo trattamento (reintervento).
D – Il trattamento della peritonite, conseguente alla deiscenza, risulta adeguato anche se ne è conseguito un exitus, che deve essere considerato una diretta conseguenza di questa complicanza.
(pag. 4 e 5 c.t.u.)
In conclusione, i consulenti nominati di ufficio escludono che le complicanze verificatesi a carico del paziente (deiescenza e peritonite) siano conseguenza di comportamenti censurabili dei sanitari e precisano che Gli eventi costituenti complicanze nel caso del quale è causa, erano tutti astrattamente
“prevedibili” ma non evitabili (in risposta alle osservazioni del ctp di parte attrice - pag.10 c.t.u. )
Sebbene i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria siano risultati provati in corso di causa e Cont non contestati dall' la ricorrenza delle suddette complicanze, descritte come conseguenze prevedibili ma non evitabili dai sanitari con l'utilizzo della diligenza professionale, integra nel caso di specie di una causa non imputabile di cui all'art. 1218 c.c..
Al riguardo va ricordato il principio, ormai acquisito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso la responsabilità del medico per la paresi dei nervi laringei e per una transitoria ipocalcemia sofferte dal paziente in esito ad un intervento di tiroidectomia, perché dall'accertamento compiuto era emerso che i menzionati esiti peggiorativi, seppur prevedibili, non erano evitabili, a nulla rilevando la loro teorica classificazione clinica - irrilevante sotto il profilo giuridico - come "complicanze").(Cass. sentenza n. 35024/2022).
Per quanto esposto, correttamente il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria in mancanza di profili di responsabilità della odierna appellata in ordine ai trattamenti sanitari riservati a CP_1 [...]
Persona_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 592/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 11 I motivi di appello in esame vanno, pertanto, disattesi.
****
Con il terzo motivo di appello, le appellanti censurano la sentenza impugnata, nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria in ordine all'inadempimento dell'obbligo di informazione del paziente ritenendo che non fosse stata fornita la prova in ordine al dissenso del de cuius Per_1 all'intervento all'esito di una corretta informazione sui rischi degli interventi chirurgici da
[...] praticare lo stesso avrebbe rifiutato.
La violazione dell'obbligo di informazione, sottolineano le appellanti, era risultata confermata dagli stessi consulenti di ufficio, i quali così concludevano sul punto: il comportamento dei sanitari in questione risulta negligente, in quanto non ha offerto al paziente gli elementi per addivenire ad una corretta e doverosa valutazione dei rischi inerenti agli atti terapeutici proposti e quindi non gli ha consentito di effettuare una scelta terapeutica correttamente “informata”, soprattutto il relazione al non essere l'atto stesso un intervento “salva vita”. Dall'intervento del 14/10/2009 – per il quale, a nostro parere e sulla scorta della documentazione esaminata, non fu prestato un valido consenso - ne scaturì, in rapporto di causalità, il decesso del Sig. , avvenuto in data 24/10/2009 Persona_1
(pag. 7 c.t.u. riprodotta in pag. 35 atto di appello).
La consulenza tecnica di ufficio, osservano, aveva confermato il rapporto causale tra il negligente comportamento dei sanitari curanti. Ne consegue che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere il diritto delle attuali appellanti al risarcimento invocato.
In ordine alla prova che il de cuius avrebbe rifiutato l'intervento se correttamente informato, le appellanti deducono di aver, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, fornito la prova della circostanza attraverso presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., non valutate nella decisione impugnata.
Nello specifico, le appellanti affermano che la presenza di comorbilità, l'età avanzata (anni 83), e la natura dell'intervento non salva vita, circostanze di fatto acquisita nell'istruttoria, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere provato anche solo in via presuntiva che il de cuius Persona_1 laddove correttamente e adeguatamente informato, sicuramente avrebbe scelto di non sottoporsi ai trattamenti chirurgici praticati. (pag. 38 atto di appello).
Il motivo è infondato e la sentenza impugnata in parte qua non merita censure in quanto conforme ai recenti e consolidati arresti giurisprudenziali in materia di consenso informato.
In linea generale, in conformità con l'orientamento giurisprudenziale prevalente e consolidato, la
Corte di Cassazione ha espresso i seguenti principi di diritto:
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 592/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 11 - la manifestazione del consenso da parte del paziente alla prestazione sanitaria costituisce espressione del fondamentale diritto all'autodeterminazione in relazione al trattamento medico che gli viene proposto;
in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento direttamente in quanto disposto negli artt. 2, 13 e 32 della Cost.;
-in materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa" (Cass. ord. nn. 2471/2020 e 9706/2020).
Pertanto, la omessa informazione assume di per sé carattere neutro sul piano eziologico rispetto al danno da lesione del diritto alla salute, quale esito negativo prevedibile dell'atto operatorio eseguito secundum leges artis, atteso che la rilevanza causale dell'inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa "consenso/dissenso" che qualifica detta omissione, laddove, in caso di presunto consenso, l'inadempimento, pur esistente, risulterebbe privo di alcuna incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento, in quanto comunque voluto dal paziente;
diversamente, in caso di presunto dissenso, assumendo invece efficienza causale sul risultato pregiudizievole, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente (in parte motiva Cass. ord. n. 19199/2018)
, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.
Nel caso di specie, va osservato che le appellanti hanno dedotto in citazione come conseguenza della violazione del dovere di informare il paziente il danno alla salute, senza tuttavia allegare il dissenso del de cuius, che sarebbe derivato dalla corretta informazione, né tanto meno provare i fatti dimostrativi di tale eventuale scelta.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 592/2023 r.g. – sentenza – pagina 10 di 11 Condividendo sul punto la decisione del Tribunale, non può ritenersi raggiunta la prova che ER
se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento.
[...]
Detta prova non può ritenersi raggiunta neanche in via presuntiva, in mancanza di elementi precisi e concordanti. Invero, la complicanza verificatasi a carico del paziente non era certa, bensì solo più probabile a causa delle comorbilità e dell'età avanzata, a fronte di un intervento prospettato da oltre un anno ovvero dalla colostomia provvisoria dell'aprile 2008, più rischioso ma non controindicato, e, in ogni caso, finalizzato a migliorare la qualità della vita del paziente.
In conclusione, l'appello va integralmente rigettato, con assorbimento, nel rigetto, del motivo di appello sulla condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio, di cui le appellanti chiedono la riforma in conseguenza dell'asserita fondatezza dei motivi di gravame.
****
Le spese del presente grado di giudizio vanno interamente compensate tra le parti in ragione dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali riscontrati negli ultimi anni in tema di consenso informato.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_5
nei confronti dell' avverso la sentenza in epigrafe indicata,
[...] Controparte_1 così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti;
c) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico delle appellanti di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 1 luglio 2025
Il Presidente Est.
dott. Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 592/2023 r.g. – sentenza – pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel./est.
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 592/2023 R.G.A.C., riservata in decisione all'esito dell'udienza di trattazione del 17.12.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 4.2.2025, data di comunicazione dell'ordinanza di scioglimento della riserva assunta in detta udienza, fino al 7.4.2025 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 28.4.2025 per il deposito di memorie di replica, e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), in proprio e C.F._2 Parte_3 C.F._3 quali eredi di (nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il Persona_1
24.10.2009), rappresentati e difesi, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di appello, dall'avvocato Antonino Garofalo (C.F. , e elettivamente domiciliati C.F._4 presso il suo studio in Pozzuoli (NA) alla via R. Annecchino n. 180 e presso il seguente indirizzo pec
Email_1
APPELLANTI
E
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù P.IVA_2 di procura rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Antonio
Iodice (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marcianise C.F._5
(CE) alla via Duomo n. 16, e presso il seguente indirizzo pec Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6686/2022 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 4.7.2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.5.2016, , e Parte_1 Parte_2 [...]
, in proprio e quali eredi di convenivano in giudizio l' Parte_3 Persona_1 [...] Cont
(d'ora in avanti , chiedendone la condanna al risarcimento di tutti Controparte_1
i danni patrimoniali e non patrimoniale dalle stesse subiti, iure hereditatis e iure proprio, in seguito al decesso del loro congiunto, dalle attrici eziologicamente collegato a condotte colpose dei sanitari del che lo avevano avuto in cura nel periodo dal Controparte_2
21.9.2009 (data del ricovero) al 24.10.2019 (data dell'exitus).
Le attrici esponevano in citazione che il loro congiunto veniva ricoverato presso il Persona_1
di Pozzuoli in data 21.9.2009 e sottoposto in data 14.10.2009, senza una Controparte_2 adeguata preparazione pre-operatria, ad un intervento chirurgico per la rimozione di una ciecostomia, aperta dagli stessi sanitari nel corso di un precedente ricovero nell'aprile del 2008.
L'intervento de quo veniva trasformato in sede operatoria in una resezione ileocolica, in seguito al riscontro di una zona di sospetta necrosi del cieco, successivamente non confermata dagli esiti dell'esame istologico.
In data 21.10.2009, il paziente veniva sottoposto ad un intervento di laparotomia esplorativa per addome acuto, che si concludeva con una diagnosi di peritonite causata dalla deiscenza dell'anastomosi ileocolica, emicolectomia destra seguita da nuova anastomosi.
Il paziente veniva, quindi, nella stessa giornata, trasferito presso il centro di Rianimazione della struttura convenuta, con diagnosi di ammissione di peritonite stercoracea.
In data 24.10.2009 decedeva in seguito a shock settico da peritonite stercoracea. Persona_1
Ricostruiti i fatti nei termini indicati, le attrici, sulla base di una consulenza medica di parte a firma del
Prof. allegata agli atti, ravvisavano nell'operato dei sanitari dell'azienda convenuta Persona_2 diversi profili di responsabilità.
In particolare, le attrici evidenziavano l'errata indicazione dell'intervento chirurgico di rimozione della ciecostomia, in mancanza di urgenza e di sintomi forieri di una evoluzione peggiorativa della
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 592/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 11 prognosi, in un soggetto anziano con importanti comorbilità e, quindi, a grave rischio chirurgico e anestesiologico.
Le attrici deducevano che una adeguata preparazione all'operazione de qua, mediante profilassi antibiotica e pulizia del tratto intestinale, congiuntamente al ricorso di una stomia di protezione a monte dell'anastomosi, avrebbero consentito di evitare la complicanza della deiscenza anastomotica
(diagnosticata all'esito del successivo intervento del 21.10.2009), che ha, in seguito, innescato il processo causale conclusosi con la morte del paziente per shock settico da peritonite stercoracea.
Con riferimento, inoltre, all'intervento laparoscopico del 21.10.2009, le attrici criticavano l'opzione chirurgica effettuata dai sanitari, ritenendo censurabile la scelta di procedere a una emicolectomia destra seguita da nuova anastomosi, anziché preferire l'abboccamento cutaneo dei capi di resezione, che avrebbe evitato il dannoso protrarsi dei tempi operatori. Attribuivano ancora ai sanitari un colpevole ritardo diagnostico e non tempestivo soccorso, testimoniato dalla riscontrata peritonite in fase avanzata.
Concludevano che in presenza di un quadro clinico fortemente compromesso a causa delle descritte condotte colpose, commissive e omissive, vano fu il trattamento rianimativo volto a contrastare il grave shock settico che condusse alla morte del paziente in data 24 ottobre 2009 (pag. 8 atto di citazione).
Ulteriori profili di responsabilità a carico dei sanitari venivano, infine, dalle attrici individuate nell'acquisizione del consenso informato fornito al paziente, al quale non erano stati rappresentati in maniera specifica i rischi e le conseguenze dell'intervento chirurgico, in considerazione della età avanzata e delle comorbilità di cui lo stesso era affetto.
In sede di comparsa conclusionale, le attrici precisavano gli importi richiesti a titolo risarcitorio, per tutte le causali allegate, in € 188.250,00 in favore di ciascuna di esse.
Cont Incardinatasi la lite, si costituiva l' convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata per la insussistenza di profili di responsabilità a carico dei sanitari del Controparte_2
e contestava in subordine il quantum della pretesa risarcitoria.
[...]
Espletata l'istruttoria con l'acquisizione della consulenza tecnica di ufficio a firma del dott. Per_3
e del Prof. , stante l'esito negativo della proposta conciliativa formulata alle
[...] Persona_4 parti ex art. 185 bis c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il
Tribunale rigettava nel merito la domanda attorea, escludendo, sulla base della espletata c.t.u. e della documentazione medica acquisita agli atti, qualsivoglia condotta colposa a carico del personale medico della struttura convenuta nella produzione del lamentato danno. (pag. 12 sentenza impugnata).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 592/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 11 Inoltre, con riferimento al consenso informato, il Tribunale evidenziava che le attrici non avevano fornito la prova che il paziente nel caso di una corretta informazione avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (pag. 15 sentenza impugnata).
Con atto di citazione notificato in data 6.2.2023, , e Parte_1 Parte_2 [...]
, nelle indicate qualità, proponeva tempestivo appello avverso la citata pronuncia e, Parte_3 argomentando motivi a sostegno del gravame, ne chiedevano la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Con comparsa depositata il 15.6.2023, si costituiva l , resistendo al gravame, del quale CP_1 chiedeva il rigetto.
All'udienza del 28.1.2025, svolta con le modalità in epigrafe indicate, la causa, sulle rinnovate conclusioni delle parti, veniva riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
***
Nel merito si espone quanto segue.
Con il primo motivo di appello, le appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto insussistente la responsabilità dei sanitari della struttura ospedaliera convenuta, lamentando una violazione di legge in relazione agli artt. 1218 c.c. e seguenti e agli artt. 2697 c.c. e
115 e 116 c.p.c. e nonché dei principi che regolano la ripartizione degli oneri probatori gravanti sulle parti.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 592/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 11 In particolare, ad avviso delle appellanti, il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non raggiunta la prova della responsabilità medica, omettendo e/o errando nella valutazione degli elementi probatori acquisiti al processo in ordine alle cause del decesso ed all'adeguatezza delle misure terapeutiche per evitarlo nonché all'inadempimento dell'obbligo di informazione del paziente. (pag. 15 atto di appello)
Le odierne appallanti, infatti, deducono, a fondamento del motivo, di aver nel corso dell'istruttoria svolta in primo grado compiutamente assolto l'onere probatorio su di esse gravante, attraverso la copiosa documentazione medica allegata agli atti fin dall'introduzione del giudizio, che, unitamente agli esiti della consulenza di ufficio, al concorso di presunzioni semplici e alla mancata contestazione specifica dei fatti descritti in citazione da parte avversa, avevano confermato gli elementi costitutivi della domanda e quindi la sussistenza della responsabilità dei sanitari in ordine ai trattamenti terapeutici e chirurgici forniti al paziente e all'inadeguatezza del consenso informato Per_1 acquisito.
Con particolare riferimento al consenso informato, inoltre, ad avviso delle attrici, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere plausibile e verosimile, ex artt. 2727 e 2729 c.c., che il paziente Sig. Per_1
di anni 83, a causa della natura ed entità delle patologie presentate, quali diabete mellito,
[...] pregresso ictus cerebrale, ipertensione, importanti problematiche cardiologiche, insufficienza renale, laddove adeguatamente informato sulle complicanze e sui rischi in cui sarebbe incorso, in caso di intervento chirurgico, e che non si verteva di un intervento “salva vita”, sicuramente avrebbe scelto di non sottoporsi ai trattamenti chirurgici praticati, dai quali ne scaturì, in rapporto di causalità, il suo decesso (conclusioni C.T.U.). (pag. 22 atto di appello).
Con il secondo motivo di appello, le appellanti, lamentando un vizio di motivazione, deducono che il
Tribunale, nella sentenza impugnata, avrebbe erroneamente valutato gli esiti della consulenza di ufficio e omesso di esaminare le diverse censure medico legali mosse da parte attrice alle conclusioni del collegio peritale nominato di ufficio.
In particolare, l'appellante, riproducendo nel corpo dell'atto di appello (pag. da 23 a 30) le osservazioni alla bozza redatte dal consulente di parte Prof. , osserva che questi aveva Persona_2 mosso precise e puntuali contestazioni all'elaborato peritale, alle quali i consulenti di ufficio non avevano fornito una convincente ed esaustiva risposta.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale si era limitato ad aderire in maniera acritica alle conclusioni della consulenza di ufficio, omettendo sul punto una adeguata e puntuale motivazione, che tenesse in debito conto delle censure tecniche sollevate dal consulente di parte e non confutate in maniera specifica dei tecnici dell'ufficio.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 592/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 11 La sentenza, in sintesi, concludono le appellanti, risulta errata poiché il Tribunale non ha valutato correttamente i fatti risultati provati e non ha fornito una precisa risposta argomentativa alle specifiche critiche sollevate alla c.t.u..
I motivi, esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Appare opportuno, preliminarmente, rilevare che il Tribunale ha correttamente scrutinato la fattispecie in esame, verificatasi in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n.24/2017, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in precedenza diffusi, affermando di conseguenza la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria e applicando il relativo criterio di riparto dell'onere della prova a carico delle parti.
In particolare, come già ampiamente illustrato dal Tribunale, con specifico riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali, tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato (Cass. 07/12/2017, n.29315; Cass.
15/02/2018, n. 3704; Cass. 20/08/2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (Cass. ordinanza n.10050/2022; Cass. ordinanza n. 5808/2023; Cass. ordinanza n. 21511/2024).
Ancora in linea generale con riferimento al lamentato vizio di motivazione per omesso esame delle critiche alla c.t.u., va innanzitutto evidenziato che le contestazioni e i rilievi critici di natura medico legale, utilizzati dalle appellanti nell'argomentazione del secondo motivo, sono sostanzialmente ripetitivi di quelli già formulati in sede di osservazioni alla bozza e di difese conclusive.
Dette contestazioni hanno ricevuto adeguato e puntuale riscontro nell'elaborato peritale di ufficio (cfr. pagg. da 8 a 11).
E' noto che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 592/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 11 Sez. 1 -, Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015; Sez. 3,
Sentenza n. 12703 del 19/06/2015).
Nel caso di specie, il contraddittorio tecnico realizzato dagli ausiliari del giudice ex art. 195 co. 3
c.p.c., e il puntuale riscontro, da parte di costoro, alle osservazioni del consulente di parte delle attrici, ha consentito al giudice di fondare il proprio convincimento sulle risultanze dell'indagine peritale senza dover esplicitare le ragioni del proprio dissenso rispetto alle valutazioni del consulente di parte, da reputarsi implicitamente disattese, perché con le prime incompatibili.
Non sussiste, pertanto, il denunciato difetto di motivazione avendo il Tribunale rigettato la domanda proposta dalle attrici, richiamando espressamente le conclusioni del CTU e per relationem le repliche fornite dall'ausiliario alle osservazioni mosse dal ct di parte (Tali valutazioni sono state confermate anche dopo le osservazioni del CTP, cui i nominati CCTTUU hanno risposto in modo dettagliato - cfr. pag. 14 atto di appello).
Nel merito della vicenda dedotta in lite, all'esito del compiuto esame della documentazione clinica in atti e dell'elaborato peritale, ritiene la Corte che non emergano condotte colpose in ordine all'approccio chirurgico e terapeutico offerto a dai sanitari dell'azienda convenuta e Persona_1 che lo ebbero in cura nella vicenda clinica oggetto di causa.
Gli accertamenti tecnici, compiutamente eseguiti, appaio esenti da censure, esaustivi e condivisibili.
In particolare, i consulenti di ufficio, dopo aver ripercorso la storia clinica di e Persona_1 descritto le diverse comorbilità di cui lo stesso era affetto (Anni 83. Pregressa storia clinica: diabete mellito tipo 2, ictus cerebrale, ipertensione arteriosa, insufficienza renale, tiroidectomia subtotale, colecistectomia – pag. 1 c.t.u.), hanno concluso, anche a fronte delle osservazioni di parte, che:
A - l'indicazione all'intervento sussisteva in quanto una “colostomia temporanea”, per sua stessa natura, è programmata per essere chiusa, salvo motivi di forza maggiore. Nel caso di specie la
“chiusura” della colostomia è in realtà divenuta una “resezione di minima”, con conseguente anastomosi ileo-colica. Tale fatto può correttamente essere considerato come necessaria conseguenza di una complicazione intercorsa durante la chiusura, anche in relazione al fatto che all'atto di confezione della (intervento del 17-04-2008) era stata messa in evidenza una “gangrena Parte_4 parete antero-laterale del ceco”.
B - può essere considerata come “complicanza” una deiscenza della anastomosi ileo-colica
(intervento del 14-10-2009), non imputabile ad un difetto tecnico, in quanto essa si è verificata con ogni probabilità in 7a giornata (21-10-2009) post operatoria (decorso post operatorio regolare e il
19-10-2009: paziente canalizzato a feci e gas;
20-10-2009: condizioni stazionarie;
21-10-2009: alvo diarroico). La deiscenza da difetto di tecnica chirurgica si manifesta, nella pressoché totalità dei casi
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 592/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 11 molto più precocemente (2a- 3a giornata post operatoria). Nel caso di specie la deiscenza, più probabilmente, va imputata ad una insufficiente sanguificazione del tessuto sede della anastomosi.
C - La diagnosi ed il trattamento della avvenuta complicanza (deiscenza e peritonite), come desunto dal diario clinico, presente in atti, sono stati adeguati ed attuati con tempestività: in un arco di tempo di meno di 12 ore si è passato dal sospetto clinico (alvo diarroico) alla evidenza diagnostica ed al suo trattamento (reintervento).
D – Il trattamento della peritonite, conseguente alla deiscenza, risulta adeguato anche se ne è conseguito un exitus, che deve essere considerato una diretta conseguenza di questa complicanza.
(pag. 4 e 5 c.t.u.)
In conclusione, i consulenti nominati di ufficio escludono che le complicanze verificatesi a carico del paziente (deiescenza e peritonite) siano conseguenza di comportamenti censurabili dei sanitari e precisano che Gli eventi costituenti complicanze nel caso del quale è causa, erano tutti astrattamente
“prevedibili” ma non evitabili (in risposta alle osservazioni del ctp di parte attrice - pag.10 c.t.u. )
Sebbene i fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria siano risultati provati in corso di causa e Cont non contestati dall' la ricorrenza delle suddette complicanze, descritte come conseguenze prevedibili ma non evitabili dai sanitari con l'utilizzo della diligenza professionale, integra nel caso di specie di una causa non imputabile di cui all'art. 1218 c.c..
Al riguardo va ricordato il principio, ormai acquisito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso la responsabilità del medico per la paresi dei nervi laringei e per una transitoria ipocalcemia sofferte dal paziente in esito ad un intervento di tiroidectomia, perché dall'accertamento compiuto era emerso che i menzionati esiti peggiorativi, seppur prevedibili, non erano evitabili, a nulla rilevando la loro teorica classificazione clinica - irrilevante sotto il profilo giuridico - come "complicanze").(Cass. sentenza n. 35024/2022).
Per quanto esposto, correttamente il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria in mancanza di profili di responsabilità della odierna appellata in ordine ai trattamenti sanitari riservati a CP_1 [...]
Persona_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 592/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 11 I motivi di appello in esame vanno, pertanto, disattesi.
****
Con il terzo motivo di appello, le appellanti censurano la sentenza impugnata, nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria in ordine all'inadempimento dell'obbligo di informazione del paziente ritenendo che non fosse stata fornita la prova in ordine al dissenso del de cuius Per_1 all'intervento all'esito di una corretta informazione sui rischi degli interventi chirurgici da
[...] praticare lo stesso avrebbe rifiutato.
La violazione dell'obbligo di informazione, sottolineano le appellanti, era risultata confermata dagli stessi consulenti di ufficio, i quali così concludevano sul punto: il comportamento dei sanitari in questione risulta negligente, in quanto non ha offerto al paziente gli elementi per addivenire ad una corretta e doverosa valutazione dei rischi inerenti agli atti terapeutici proposti e quindi non gli ha consentito di effettuare una scelta terapeutica correttamente “informata”, soprattutto il relazione al non essere l'atto stesso un intervento “salva vita”. Dall'intervento del 14/10/2009 – per il quale, a nostro parere e sulla scorta della documentazione esaminata, non fu prestato un valido consenso - ne scaturì, in rapporto di causalità, il decesso del Sig. , avvenuto in data 24/10/2009 Persona_1
(pag. 7 c.t.u. riprodotta in pag. 35 atto di appello).
La consulenza tecnica di ufficio, osservano, aveva confermato il rapporto causale tra il negligente comportamento dei sanitari curanti. Ne consegue che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere il diritto delle attuali appellanti al risarcimento invocato.
In ordine alla prova che il de cuius avrebbe rifiutato l'intervento se correttamente informato, le appellanti deducono di aver, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, fornito la prova della circostanza attraverso presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., non valutate nella decisione impugnata.
Nello specifico, le appellanti affermano che la presenza di comorbilità, l'età avanzata (anni 83), e la natura dell'intervento non salva vita, circostanze di fatto acquisita nell'istruttoria, avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere provato anche solo in via presuntiva che il de cuius Persona_1 laddove correttamente e adeguatamente informato, sicuramente avrebbe scelto di non sottoporsi ai trattamenti chirurgici praticati. (pag. 38 atto di appello).
Il motivo è infondato e la sentenza impugnata in parte qua non merita censure in quanto conforme ai recenti e consolidati arresti giurisprudenziali in materia di consenso informato.
In linea generale, in conformità con l'orientamento giurisprudenziale prevalente e consolidato, la
Corte di Cassazione ha espresso i seguenti principi di diritto:
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 592/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 11 - la manifestazione del consenso da parte del paziente alla prestazione sanitaria costituisce espressione del fondamentale diritto all'autodeterminazione in relazione al trattamento medico che gli viene proposto;
in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento direttamente in quanto disposto negli artt. 2, 13 e 32 della Cost.;
-in materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa" (Cass. ord. nn. 2471/2020 e 9706/2020).
Pertanto, la omessa informazione assume di per sé carattere neutro sul piano eziologico rispetto al danno da lesione del diritto alla salute, quale esito negativo prevedibile dell'atto operatorio eseguito secundum leges artis, atteso che la rilevanza causale dell'inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa "consenso/dissenso" che qualifica detta omissione, laddove, in caso di presunto consenso, l'inadempimento, pur esistente, risulterebbe privo di alcuna incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento, in quanto comunque voluto dal paziente;
diversamente, in caso di presunto dissenso, assumendo invece efficienza causale sul risultato pregiudizievole, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente (in parte motiva Cass. ord. n. 19199/2018)
, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.
Nel caso di specie, va osservato che le appellanti hanno dedotto in citazione come conseguenza della violazione del dovere di informare il paziente il danno alla salute, senza tuttavia allegare il dissenso del de cuius, che sarebbe derivato dalla corretta informazione, né tanto meno provare i fatti dimostrativi di tale eventuale scelta.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 592/2023 r.g. – sentenza – pagina 10 di 11 Condividendo sul punto la decisione del Tribunale, non può ritenersi raggiunta la prova che ER
se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento.
[...]
Detta prova non può ritenersi raggiunta neanche in via presuntiva, in mancanza di elementi precisi e concordanti. Invero, la complicanza verificatasi a carico del paziente non era certa, bensì solo più probabile a causa delle comorbilità e dell'età avanzata, a fronte di un intervento prospettato da oltre un anno ovvero dalla colostomia provvisoria dell'aprile 2008, più rischioso ma non controindicato, e, in ogni caso, finalizzato a migliorare la qualità della vita del paziente.
In conclusione, l'appello va integralmente rigettato, con assorbimento, nel rigetto, del motivo di appello sulla condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio, di cui le appellanti chiedono la riforma in conseguenza dell'asserita fondatezza dei motivi di gravame.
****
Le spese del presente grado di giudizio vanno interamente compensate tra le parti in ragione dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali riscontrati negli ultimi anni in tema di consenso informato.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_5
nei confronti dell' avverso la sentenza in epigrafe indicata,
[...] Controparte_1 così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti;
c) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico delle appellanti di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 1 luglio 2025
Il Presidente Est.
dott. Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 592/2023 r.g. – sentenza – pagina 11 di 11