Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 31/03/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 15188 dell'anno 2023 promossa da
(avv. ZANCLA ERMANNO ); Parte_1
CONTRO
Controparte_1
(avv.
[...]
RIZZOTTO CATERINA );
E NEI CONFRONTI DI
Si da atto che sono presenti l'avv. Bonuso in sostituzione dell'avv. ZANCLA ERMANNO per
[...]
, l'avv. Cristofalo e l'avv. Pirrello in sostituzione dell'avv. Parte_1
RIZZOTTO CATERINA per
[...]
Controparte_1
[...]
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che viene depositata in Cancelleria stante l'assenza delle parti
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
1
Catanzaro, all'udienza del 31/03/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15188 dell'anno 2023 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
elettivamente domiciliato in VIA PIGNATELLI Parte_1
ARAGONA, 86 90141 PALERMO, presso l'Avv. ZANCLA ERMANNO che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
Controparte_1
elettivamente
[...]
domiciliata in PIAZZA NICOLA LEOTTA N. 4 PALERMO, presso l'Avv.
RIZZOTTO CATERINA che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuto –
–
OGGETTO: Responsabilita professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato citava Parte_1
in giudizio l' Controparte_1
(da ora
[...]
Azienda) esponendo che:
-in data 21 giugno 2013, a seguito di un sinistro stradale, veniva trasportato presso il P.S. dell'Ospedale Civico di Palermo;
-all'esito degli esami strumentali, veniva formulata una diagnosi di:
“frattura pluriframmentaria del calcagno dx con distacco osseo, frattura
composta del calcagno sinistro”;
-in data 28 giugno 2013 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione cruenta della frattura del calcagno destro con apposizione di innesto allogenico con osso “tecnoss” ed osteosintesi con due fili
Kirschner con un intervento di riduzione incruenta sul calcagno sinistro;
- in data 2 luglio 2013, veniva dimesso con ingessatura al piede sinistro e doccia gambale a destra e rinviato a successivi controlli ortopedici;
l'antibiogramma sul liquido della ferita chirurgica a destra,
effettuato in 28 agosto 2013, evidenziava un'infezione da
“ACINETOBACTER BAUMANII”;
- veniva intrapresa terapia antibiotica mirata ma tuttavia al controllo del 20 novembre 2013 il pz risultava positivo allo stafilococcus aureus e,
conseguentemente, si eseguiva una terapia antibiotica con doxiciclina;
- nel corso del successivo controllo del 28 marzo 2014, veniva rilevata una ulteriore secrezione del tramite fistoloso che imponeva l'esecuzione di un nuovo tampone, una consulenza infettivologica e una rigida terapia
3 antibiotica con rifadin, levoxacin e avalox;
- in data 16 aprile 2014, veniva eseguita RMN sul piede destro che consentiva di diagnosticare osteomelite, sostenuta da stafilococcus aureus;
- successivamente, in data 6 maggio 2014, veniva diagnosticata
“algodistrofia di Sudek” al piede destro;
- in data 7 agosto 2014, un esame scintigrafico documentava una osteomelite in fase attiva;
-in data 28 agosto 2014 l'attore si ricoverava presso la Casa di cura di Palermo, ove veniva sottoposto ad intervento di rimozione CP_2
della ferita ed innesto cutaneo che non era risolutivo;
-l'attore pertanto si ricoverava presso l'Ospedale di Friburgo nel periodo compreso tra l'8 e il 21 settembre 2017 ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “asposrtazione della fistola, rimozione del
materiale allogenico impiantato e della zona sclerotica contigua, ed
impianto di cemento del tipo palacos”, che riusciva perfettamente ponendo fine alle problematiche evidenziate.
Ritenendo che le infezioni patite e l'osteomelite a carico di diverse strutture ossee del piede destro derivassero da carenze igienico sanitarie della struttura convenuta, in data 28 settembre 2020 l'odierno attore esperiva l'azione giudiziaria di cui all'art. 696 bis c.p.c. contro la
[...]
Controparte_3
All'esito della CTU ivi svolta, l'attore decideva pertanto di intraprendere il presente giudizio chiedendo di:
- accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta
[...]
[...
[...] [...]
in persona del Direttore Controparte_4
e legale rapp.te pro-tempore ai sensi dell'art. 1218 c.c. per grave
inadempimento contrattuale e, per l'effetto, condannare la convenuta al
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'attore e,
segnatamente del danno biologico e del danno morale che si quantificano,
rispettivamente, in euro 58.633,00 e in euro 11.726,00 ed euro 976,00 per
le spese di CTP sostenute da parte attrice e così per complessivi euro
71.335,00 (settantamilatrecentocinquantanove/00) ovvero alla maggiore o
minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria sino al soddisfo.
Si costituiva l' contestando in toto le richieste attoree ritenute CP_1
in ogni caso eccessive rispetto al danno biologico accertato tenuto conto del differenziale col danno che sarebbe comunque residuato in seguito al sinistro stradale di cui l'attore fu vittima.
In corso di causa veniva proposta ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. per la transazione-conciliazione della causa sulla quale però la parte convenuta non aderiva in quanto la somma ivi indicata veniva ritenuta eccessiva rispetto agli esiti della CCTTUU.
La causa, senza incombenti istruttori, veniva infine discussa e decisa all'udienza odierna.
La domanda è parzialmente fondata.
Va intanto rilevato che i CCTTUU nel prodromico procedimento per
ATP hanno censurato sia la condotta dei sanitari nella gestione ambulatoriale del paziente successiva alle dimissioni, “… non avendo
praticato l'adeguata terapia antibiotica prevista dalle buone pratiche
5 cliniche”, sia la scelta, dopo la diagnosi di osteomielite, di seguire una terapia antibiotica piuttosto che praticare un debridement chirurgico della ferita.
Il giudicante condivide le motivazioni a sostegno di tali conclusioni che appaiono convincenti e logiche sicché – data la mancanza di elementi che possano metterne in dubbio la correttezza – esse sono fatte proprie dal decidente.
In proposito mette conto osservare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte” (Cass. civ. n.
10123/2009, n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Né d'altra parte possono in sede di conclusionale essere sollevati profili di critica nuovi o diversi rispetto all'elaborato dell'ausiliare che potevano essere dedotti durante la consulenza tecnica.
E' pertanto accertata la responsabilità dell' che ha prodotto, CP_1
sempre secondo quanto accertato tramite la CTU, un “…danno biologico
differenziale (o maggior danno) pari al 4%, tra i postumi permanenti
secondari al sinistro della strada che interessò il sig. quantificabili Pt_1
in misura non inferiore al 7%, e gli esiti secondari all'errato management
sanitario, quantificabili, complessivamente, nella misura dell'11%”.
Il calcolo del maggior danno (4%) avviene per differenza tra quanto è
liquidabile con una invalidità dell'11% e quanto con una invalidità del
6 7%.
Appare preferibile infatti procedere al calcolo differenziale del danno iatrogeno non confrontando le percentuali di invalidità, ma piuttosto i valori monetari che corrispondono a tali gradi percentuali.
La Corte di Cassazione ha a tal proposito spiegato che la quantificazione del risarcimento basata esclusivamente sulla differenza tra le percentuali di invalidità senza conversione in somme di denaro è da ritenersi viziata, causando una sottostima del danno in violazione dell'articolo 1223 c.c. (Cass. n. 18442/2023).
Procedendo dunque nel senso anzidetto per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto - e cioè del danno “biologico” inteso quale danno all'integrità psico-fisica del soggetto ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea - questo
Giudice si uniforma agli orientamenti espressi dalla sent. n° 12408/2001 che ha individuato nelle tabelle milanesi, in uso nella gran parte dei Tribunale
d'Italia, un valido criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, riconoscendone una vocazione nazionale (si veda anche Cass.
n° 14402/2011). Indi, questo Tribunale, prende atto dello sviluppo giurisprudenziale degli ultimi anni in materia di risarcimento del danno e dell'indicazione delle tabelle milanesi, quale valido criterio di liquidazione del danno, e le applica nell'ultima versione di essa approvata dall'
[...]
. Controparte_5
Pertanto, tenendo conto dei parametri ivi previsti, all'attore, il quale all'epoca dell'evento aveva 19 anni, spetterà un risarcimento pari ad euro
18.097,00 in valori attuali a titolo di danno biologico, il cui punto risulta, nelle
7 tabelle, già aumentato ai fini della necessaria personalizzazione, che tenga conto dei profili di patimento e di sofferenza morale, ascrivibile alla sfera dinamico-relazionale dei danneggiati.
Tale importo è come detto la differenza tra il valore monetario spettante al danneggiato con l'invalidità complessiva attuale dell'11%, e quello spettante con l'ipotetica invalidità del 7% che sarebbe residuata in assenza di errori medici.
Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma di euro 13.800,00 in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 22.7.2019.
Il risarcimento complessivo dovuto, a titolo di danno non patrimoniale, è, dunque, pari ad euro 31.897,00.
Sulle somme così individuate dovranno poi essere liquidati gli interessi da
“ritardato pagamento” o interessi compensativi.
A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali, e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
8 Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995
n° 1712, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno.
Il risarcimento complessivo che l' dovrà essere condannata a CP_1
corrispondere ad è pertanto di euro 36.241,63 oltre gli Parte_1
interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenendo conto anche della fase di ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie le domande di e per l'effetto condanna Parte_1
l Controparte_1
al
[...]
pagamento in favore dell'attore di euro 36.241,63 oltre gli interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo.
Condanna inoltre la convenuta al pagamento delle spese di lite (ivi inclusa la procedura di ATP) che liquida in complessivi euro 5.337,00
oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfetarie.
Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio, e condanna la parte soccombente al rimborso in favore della parte vittoriosa delle somme a tale titolo versate.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 31/03/2025.
Il Giudice
9 dott. Enrico Catanzaro
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