TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/12/2025, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
GR, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 207/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Responsabilità professionale”, vertente
TRA
(c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. De Bartolomeo Giuseppe, giusta mandato P.IVA_1 in atti, ed elettivamente domiciliata in Lecce al Viale Japigia n. 10, nonché presso il domicilio digitale del procuratore;
appellante
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
IC AN giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Latiano (Br) alla
Via Colombo, n. 17, nonché presso il domicilio digitale del procuratore;
appellata
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 15.12.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 26.10.2017, citava in giudizio il Controparte_1 [...]
(d'ora in poi Parte_1 Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Brindisi per chiedere il risarcimento dei danni patiti conseguenti all'inadempimento nell'espletamento dell'incarico professionale. A tal proposito deduceva: di aver conferito incarico professionale al “Centro studi” per la consulenza fiscale della omonima ditta individuale;
che il rapporto si è interrotto
1 allorquando le venivano notificate diverse cartelle esattoriali riconducibili a periodi di imposta durante i quali era vigente l'incarico professionale;
che le violazioni contestate nelle cartelle erano imputabili ad errori nell'iscrizione presso la CCIAA, nella compilazione del Modello Unico, del modello Irap, delle dichiarazioni Iva e nel mancato addebito di ed Irap;
che con pec del 06.12.2016 invitava la al CP_2 Parte_1 risarcimento dei danni patiti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.12.2017 si costituiva in giudizio Pt_1
, la quale nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree poiché infondate per
[...] aver espletato diligentemente l'incarico. Chiedeva, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicurativa, salvo poi rinunciarvi nel corso del giudizio.
Il Giudice di Pace di Brindisi, istruita la causa con prove orali e a mezzo di CTU, con sentenza n. 907/2021 depositata il 21.06.2021 accoglieva la domanda attorea e condannava il convenuto al pagamento della somma di € 3.066,51, oltre interessi e spese legali, ritenendo provato il dedotto inadempimento contrattuale.
Avverso tale pronuncia, il , con atto di citazione del 21.01.2022, proponeva Parte_1 appello deducendo, sostanzialmente, che l'attrice in primo grado non avesse assolto all'onere probatorio su di ella incombente, dovendosi ritenere nulla ovvero inutilizzabile la
CTU contabile disposta, per aver il consulente acquisito documentazione non ritualmente prodotta in giudizio dalle parti. Per tali motivi, chiedeva - previa eventuale rinnovazione della CTU, i cui esiti venivano in ogni caso ritenuti errati - la riforma della sentenza di prime cure con restituzione delle somme già versate a titolo di danni, come riconosciuti in sentenza.
Si costituiva nel presente giudizio la quale insisteva per la conferma Controparte_1 della sentenza impugnata con rigetto dei motivi di appello avversi.
All'udienza del 15.12.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ai quali le parti espressamente rinunciavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello prospettati dall'appellante sono meritevoli di accoglimento.
2 In primo luogo, si rende necessario analizzare le eccezioni di nullità e inutilizzabilità della
CTU espletata nel giudizio di primo grado per violazione del diritto del contraddittorio e dell'onere probandi.
Giova al riguardo richiamare i principi espressi dalle Sezioni Unite in merito all'acquisizione di documentazione da parte del consulente e secondo i quali: “In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” e ancora “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso” (Cass. civ., sez. unite, sent., 28 febbraio 2022, n.
6500).
Ciò posto, l'odierno appellante lamenta l'acquisizione, nel corso delle operazioni peritali di cui al giudizio di prime cure, di documentazione relativa a fatti principali della domanda attorea che, come rilevato dal consulente nel corso delle operazioni peritali (v. all. n. 5 della CTU, verbale del 04.02.2020), non era presente in atti (fatta eccezione per una sola cartella esattoriale, oggetto di successivo sgravio). Per tale motivo il consulente chiedeva alle parti di fornire copia della restante documentazione citata nell'atto introduttivo, tuttavia incontrando la netta opposizione della difesa di parte convenuta (odierna appellante). Ciononostante, la documentazione trasmessa a cura del difensore di parte attrice - avente ad oggetto fatti principali allegati dall'attrice nell'atto di citazione, quali il danno subito e il suo esatto ammontare - veniva erroneamente posta a fondamento
3 esclusivo del percorso argomentativo e tecnico dell'elaborato in violazione del principio dispositivo e del principio del contraddittorio.
La CTU va, dunque, dichiarata nulla e come tale non utilizzabile a fini decisori.
Quanto al merito della controversia, la domanda proposta da nel Controparte_1 giudizio di prime cure non era meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Posto che il rapporto contrattuale tra le parti deve essere inquadrato nell'alveo dei contratti d'opera intellettuali, occorre premettere in tema di riparto dell'onere della prova che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione
e il risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe
l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cassazione civile SS.UU, 30/10/2001, n. 13533).
Quando è dedotta una responsabilità contrattuale per inesatto adempimento, grava sul danneggiato provare la fonte dell'obbligazione nonché dimostrare il danno subito e il nesso di derivazione causale tra danno e condotta inadempiente del contraente. Spetta, invece, a quest'ultimo dimostrare (ma solo dopo la dimostrazione del nesso causale da parte dell'attore) che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile (ex multis: Cass. n. 9721/2025; Cass. civ., sez. III, n.
8849/2021; Cass. civ., sez. III, n. 18392/2017).
Ora, nel caso in esame, l'attrice non ha dato prova del danno e della sua esatta quantificazione. Come eccepito, tanto in primo grado, quanto nei motivi di appello, dall'odierna appellante, infatti, non ha prodotto in primo grado la Controparte_1 documentazione fiscale e contabile cui si riferiva la mala gestio, asseritamente fonte di danno.
La giurisprudenza con orientamento unanime, dal quale questo Giudice non intende discostarsi, ha precisato che nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione per effetto dell'errore commesso dal commercialista.
4 La sig.ra non ha provato né di aver pagato le sanzioni di cui lamenta essere stata CP_1 destinataria per l'inesatto adempimento del professionista, né ha prodotto copia, nei termini di legge perentori, degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento.
Alla luce di tanto, non poteva e non può essere ammessa una CTU sul punto, in quanto la stessa sarebbe del tutto esplorativa, considerato che il consulente, al fine di elaborare eventuali calcoli, dovrebbe acquisire (come erroneamente fatto in primo grado) documentazione necessaria finalizzata a provare fatti principali e non secondari (come detto assente tra gli atti di causa).
In conclusione, la domanda risarcitoria proposta in primo grado da Controparte_1 andava respinta, mancando idonea prova dei danni subiti in conseguenza dell'allegato inadempimento.
L'appello deve essere accolto, la sentenza impugnata riformata;
per l'effetto, va dichiarato il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della impugnata sentenza.
All'accoglimento dell'appello e alla riforma della sentenza di primo grado consegue anche la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite, in ragione dei principi di causalità e soccombenza. Le spese della CTU espletata in primo grado andranno poste a carico della parte soccombente.
quanto al giudizio di primo grado, andrà condannata al pagamento delle Controparte_1 spese che vengono liquidate sulla base dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione da € 1.100 ad € 5.200, innanzi al
Giudice di Pace. Quanto al presente giudizio le spese vengono liquidate sulla base dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione da € 1.100 ad € 5.200, innanzi al Tribunale.
Alla liquidazione delle spese per l'intero si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina GR, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...] contro Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
- accerta e dichiara la nullità della CTU espletata nel giudizio di primo grado;
5 - accoglie l'appello e, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Brindisi n.
907/2021 depositata il 21.06.2021, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da
Controparte_1
- condanna, per l'effetto, a restituire la somma di € 3.102,45 ricevuta a Controparte_1 titolo di risarcimento danno riconosciuto nella riformata sentenza;
- condanna, altresì, l'Avv. AN IC a restituire la somma di € 2.338,68 ricevuta a titolo di spese legali riconosciute nella riformata sentenza;
- condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado in favore dell'appellante che si liquidano in complessive € 1.265,00 per competenze oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna, altresì, l'appellata al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore dell'appellante che si liquidano in complessive € 2.056,50 di cui € 355,50 per spese ed € 1.701,00 per competenze oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
- pone le spese di CTU a carico di Controparte_1
Brindisi, 15/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina GR
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
GR, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 207/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Responsabilità professionale”, vertente
TRA
(c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. De Bartolomeo Giuseppe, giusta mandato P.IVA_1 in atti, ed elettivamente domiciliata in Lecce al Viale Japigia n. 10, nonché presso il domicilio digitale del procuratore;
appellante
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
IC AN giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Latiano (Br) alla
Via Colombo, n. 17, nonché presso il domicilio digitale del procuratore;
appellata
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 15.12.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 26.10.2017, citava in giudizio il Controparte_1 [...]
(d'ora in poi Parte_1 Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di Brindisi per chiedere il risarcimento dei danni patiti conseguenti all'inadempimento nell'espletamento dell'incarico professionale. A tal proposito deduceva: di aver conferito incarico professionale al “Centro studi” per la consulenza fiscale della omonima ditta individuale;
che il rapporto si è interrotto
1 allorquando le venivano notificate diverse cartelle esattoriali riconducibili a periodi di imposta durante i quali era vigente l'incarico professionale;
che le violazioni contestate nelle cartelle erano imputabili ad errori nell'iscrizione presso la CCIAA, nella compilazione del Modello Unico, del modello Irap, delle dichiarazioni Iva e nel mancato addebito di ed Irap;
che con pec del 06.12.2016 invitava la al CP_2 Parte_1 risarcimento dei danni patiti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.12.2017 si costituiva in giudizio Pt_1
, la quale nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree poiché infondate per
[...] aver espletato diligentemente l'incarico. Chiedeva, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicurativa, salvo poi rinunciarvi nel corso del giudizio.
Il Giudice di Pace di Brindisi, istruita la causa con prove orali e a mezzo di CTU, con sentenza n. 907/2021 depositata il 21.06.2021 accoglieva la domanda attorea e condannava il convenuto al pagamento della somma di € 3.066,51, oltre interessi e spese legali, ritenendo provato il dedotto inadempimento contrattuale.
Avverso tale pronuncia, il , con atto di citazione del 21.01.2022, proponeva Parte_1 appello deducendo, sostanzialmente, che l'attrice in primo grado non avesse assolto all'onere probatorio su di ella incombente, dovendosi ritenere nulla ovvero inutilizzabile la
CTU contabile disposta, per aver il consulente acquisito documentazione non ritualmente prodotta in giudizio dalle parti. Per tali motivi, chiedeva - previa eventuale rinnovazione della CTU, i cui esiti venivano in ogni caso ritenuti errati - la riforma della sentenza di prime cure con restituzione delle somme già versate a titolo di danni, come riconosciuti in sentenza.
Si costituiva nel presente giudizio la quale insisteva per la conferma Controparte_1 della sentenza impugnata con rigetto dei motivi di appello avversi.
All'udienza del 15.12.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ai quali le parti espressamente rinunciavano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello prospettati dall'appellante sono meritevoli di accoglimento.
2 In primo luogo, si rende necessario analizzare le eccezioni di nullità e inutilizzabilità della
CTU espletata nel giudizio di primo grado per violazione del diritto del contraddittorio e dell'onere probandi.
Giova al riguardo richiamare i principi espressi dalle Sezioni Unite in merito all'acquisizione di documentazione da parte del consulente e secondo i quali: “In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” e ancora “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso” (Cass. civ., sez. unite, sent., 28 febbraio 2022, n.
6500).
Ciò posto, l'odierno appellante lamenta l'acquisizione, nel corso delle operazioni peritali di cui al giudizio di prime cure, di documentazione relativa a fatti principali della domanda attorea che, come rilevato dal consulente nel corso delle operazioni peritali (v. all. n. 5 della CTU, verbale del 04.02.2020), non era presente in atti (fatta eccezione per una sola cartella esattoriale, oggetto di successivo sgravio). Per tale motivo il consulente chiedeva alle parti di fornire copia della restante documentazione citata nell'atto introduttivo, tuttavia incontrando la netta opposizione della difesa di parte convenuta (odierna appellante). Ciononostante, la documentazione trasmessa a cura del difensore di parte attrice - avente ad oggetto fatti principali allegati dall'attrice nell'atto di citazione, quali il danno subito e il suo esatto ammontare - veniva erroneamente posta a fondamento
3 esclusivo del percorso argomentativo e tecnico dell'elaborato in violazione del principio dispositivo e del principio del contraddittorio.
La CTU va, dunque, dichiarata nulla e come tale non utilizzabile a fini decisori.
Quanto al merito della controversia, la domanda proposta da nel Controparte_1 giudizio di prime cure non era meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Posto che il rapporto contrattuale tra le parti deve essere inquadrato nell'alveo dei contratti d'opera intellettuali, occorre premettere in tema di riparto dell'onere della prova che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione
e il risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe
l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cassazione civile SS.UU, 30/10/2001, n. 13533).
Quando è dedotta una responsabilità contrattuale per inesatto adempimento, grava sul danneggiato provare la fonte dell'obbligazione nonché dimostrare il danno subito e il nesso di derivazione causale tra danno e condotta inadempiente del contraente. Spetta, invece, a quest'ultimo dimostrare (ma solo dopo la dimostrazione del nesso causale da parte dell'attore) che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile (ex multis: Cass. n. 9721/2025; Cass. civ., sez. III, n.
8849/2021; Cass. civ., sez. III, n. 18392/2017).
Ora, nel caso in esame, l'attrice non ha dato prova del danno e della sua esatta quantificazione. Come eccepito, tanto in primo grado, quanto nei motivi di appello, dall'odierna appellante, infatti, non ha prodotto in primo grado la Controparte_1 documentazione fiscale e contabile cui si riferiva la mala gestio, asseritamente fonte di danno.
La giurisprudenza con orientamento unanime, dal quale questo Giudice non intende discostarsi, ha precisato che nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione per effetto dell'errore commesso dal commercialista.
4 La sig.ra non ha provato né di aver pagato le sanzioni di cui lamenta essere stata CP_1 destinataria per l'inesatto adempimento del professionista, né ha prodotto copia, nei termini di legge perentori, degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento.
Alla luce di tanto, non poteva e non può essere ammessa una CTU sul punto, in quanto la stessa sarebbe del tutto esplorativa, considerato che il consulente, al fine di elaborare eventuali calcoli, dovrebbe acquisire (come erroneamente fatto in primo grado) documentazione necessaria finalizzata a provare fatti principali e non secondari (come detto assente tra gli atti di causa).
In conclusione, la domanda risarcitoria proposta in primo grado da Controparte_1 andava respinta, mancando idonea prova dei danni subiti in conseguenza dell'allegato inadempimento.
L'appello deve essere accolto, la sentenza impugnata riformata;
per l'effetto, va dichiarato il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della impugnata sentenza.
All'accoglimento dell'appello e alla riforma della sentenza di primo grado consegue anche la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite, in ragione dei principi di causalità e soccombenza. Le spese della CTU espletata in primo grado andranno poste a carico della parte soccombente.
quanto al giudizio di primo grado, andrà condannata al pagamento delle Controparte_1 spese che vengono liquidate sulla base dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione da € 1.100 ad € 5.200, innanzi al
Giudice di Pace. Quanto al presente giudizio le spese vengono liquidate sulla base dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione da € 1.100 ad € 5.200, innanzi al Tribunale.
Alla liquidazione delle spese per l'intero si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina GR, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...] contro Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
- accerta e dichiara la nullità della CTU espletata nel giudizio di primo grado;
5 - accoglie l'appello e, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Brindisi n.
907/2021 depositata il 21.06.2021, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da
Controparte_1
- condanna, per l'effetto, a restituire la somma di € 3.102,45 ricevuta a Controparte_1 titolo di risarcimento danno riconosciuto nella riformata sentenza;
- condanna, altresì, l'Avv. AN IC a restituire la somma di € 2.338,68 ricevuta a titolo di spese legali riconosciute nella riformata sentenza;
- condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado in favore dell'appellante che si liquidano in complessive € 1.265,00 per competenze oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna, altresì, l'appellata al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore dell'appellante che si liquidano in complessive € 2.056,50 di cui € 355,50 per spese ed € 1.701,00 per competenze oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
- pone le spese di CTU a carico di Controparte_1
Brindisi, 15/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina GR
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
6