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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N.16974/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
dott.ssa Serafina Aceto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.16974/2024 V.G. promossa da:
Parte_1
e
P_
Entrambi con il patrocinio dell'avv. MASSIMO PASTRONE, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note del 15.04.2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I Signori e contraevano matrimonio in PRIZZI Parte_1 P_ il 19/8/2000.
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 11/6/2004 maggiorenne ma economicamente non R_ autosufficiente e , il 17/9/2013. Per_2
Con ricorso depositato il 11/7/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 5 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Giudice con ordinanza, ritenuto che l'autosufficienza economica di un figlio non potesse essere preventivamente individuata nella percezione di una determinata somma di denaro, trattandosi di valutazione ben più complessa, tenuto anche conto, nel caso di specie, dell'età della figlia (cl. R_
2004), fissava udienza a chiarimenti.
Le parti all'udienza del 10/04/2025 trovavano un nuovo accordo e il giudice assegnava termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni.
I ricorrenti depositavano nel termine loro assegnato.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 [...]
. P_
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: ASSEGNA l'immobile del corso Molise 84 in Torino, alla IG anche nell'interesse delle Pt_1 figlie, e così sino a quando le stesse non saranno economicamente autosufficienti ovvero decidano di trasferirsi presso il padre oppure altrove.
DA' ATTO che la IG ed il Signor dichiarano che non sussistono reciproche Pt_1 P_ pretese in relazione al pagamento delle rate di mutuo gravante sull'immobile di corso Molise 84 in Torino ad oggi maturate, mentre in relazione a quelle a venire entrambe le parti contribuiranno in eguale misura a corrispondere le rate di mutuo all'istituto bancario sino all'estinzione del prestito ed a sostenere le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile in eguale misura. In relazione alle spese di manutenzione ordinaria, gestione condominiale, riscaldamento, utenze varie (nessuna esclusa), le stesse saranno sostenute in via esclusiva dalla IG , in quanto utilizzatrice diretta dell'immobile. In Pt_1 relazione al mutuo gravante sull'immobile, le parti provvederanno in eguale misura mediante il versamento dell'importo mensile di 240,00 (euro duecentoquaranta,00) ciascuno sul c/c comune acceso presso la Banca Intesa San Paolo n. 00514/1000/00068288 su cui viene addebitato il rimborso del mutuo. Eventuali ulteriori spese connesse con il finanziamento (assicurazione etc.) saranno sostenute dalle parti in eguale misura.
DA' ATTO che le parti dichiarano che, cessate le esigenze abitative di e di , l'immobile R_ Per_2 comune potrà essere posto in vendita (o eventualmente consolidato in capo ad uno dei comproprietari) e pagina 2 di 5 il corrispettivo così ottenuto sarà suddiviso in eguale misura tra i comproprietari. Fermo quanto sopra, le parti potranno in ogni momento concordare di procedere alla vendita ovvero alla divisione dell'immobile, fatte salve le esigenze della prole.
DA' ATTO che le parti dichiarano che fermo quanto sopra, in caso di futuro utilizzo esclusivo dell'immobile da parte della IG la stessa sarà tenuta a versare al Signor una Pt_1 P_ somma mensile a titolo di indennizzo per l'utilizzo dell'immobile, quantificata nel 50% del valore locativo dell'immobile, desunto dai valori OMI medi di zona. DA' ATTO che le parti dichiarano che gli arredi e le suppellettili attualmente presenti presso l'abitazione coniugale rimarranno in tale sede, al fine di soddisfare le esigenze delle figlie. Il Signor ove P_ non abbia prima d'ora già provveduto, asporterà entro trenta giorni i propri beni personali. Le parti provvederanno in separata sede a stabilire una congrua ed equa suddivisione di stoviglie, tessili ed eventuali arredi non funzionali agli interessi dei figli ed a suddividere sin da ora gli arredi per l'ipotesi della vendita dell'immobile. DA' ATTO che il Signor che si è prima d'ora trasferito in altra abitazione con il consenso della P_
IG , trasferirà la propria formale residenza in tale nuova collocazione entro sessanta giorni Pt_1 dal deposito della presente, dandone comunicazione alla IG.
DA' ATTO che che ha raggiunto la maggiore età ma non è autonoma sotto il profilo economico, R_ sarà libera di frequentare i genitori secondo i suoi desiderata. Salvo diversa sua determinazione, manterrà la residenza presso la madre.
AFFIDA la minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, presso la Per_2 quale manterrà la residenza.
DISPONE che tutte le decisioni di maggiore interesse per vengano adottate dai genitori di Per_2 comune accordo, salvo in casi di improcrastinabile urgenza.
DA' ATTO che, fermo restando l'impegno di entrambi i genitori di favorire la più ampia frequentazione di entrambi da parte della minore, e fatta salva la regolamentazione qui concordata, i genitori di Per_2 si impegnano a consentire che la figlia, raggiunta l'età di anni 16, abbia la facoltà di autodeterminarsi in merito alle frequentazioni.
DISPONE che le frequentazioni con la minore siano organizzate secondo le modalità che Per_2 seguono:
- al mattino la minore verrà accompagnata a scuola da uno dei genitori;
all'uscita da scuola Per_2 Per_2 verrà accompagnata a casa dall'altro genitore;
- potrà pernottare presso il papà per tre giorni infrasettimanali nella settimana in cui non trascorre Per_2 con il medesimo il fine settimana, e due notti nella settimana in cui trascorre il fine settimana con il padre.
In tutti questi casi il padre la riaccompagnerà a scuola il giorno successivo;
- ogni 15 giorni trascorrerà il fine settimana (dal venerdì sera al lunedì mattina) con il papà, che la Per_2 accompagnerà direttamente a scuola o a casa nel periodo delle vacanze estive;
- le vacanze di Natale, di Capodanno e di Carnevale saranno suddivise in periodi di analoga durata, che trascorrerà con il padre o con la madre ad anni alterni (per il 2024 la decisione per vacanze di Per_2
Natale compete alla mamma, per gli anni a venire in via alternata);
- il giorno di Pasqua, del compleanno, dell'onomastico di ad anni alterni dalle ore 9 alla sera alle Per_2 ore 21;
- nelle vacanze estive trascorrerà almeno 15 giorni, possibilmente consecutivi, con ciascuno dei Per_2
pagina 3 di 5 genitori, che dovranno concordare tra loro il periodo di frequentazione entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. Resta inteso che durante tale periodo il padre non potrà sospendere il proprio contributo.
DISPONE che il Signor corrisponda alla IG quale contributo al mantenimento, P_ Pt_1 cura, istruzione ed educazione della figlia minore e di l'importo di € 450,00 (euro Per_2 R_ quattrocentocinquanta,00) mensili, in ragione di € 225,00 per ciascuna figlia, netti da imposte, rivalutabili secondo i parametri ISTAT, da versarsi alla madre mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sino alla piena autonomia economica di ciascuna figlia. Il contributo destinato ad ed a Per_2 cesserà pro quota al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuna figlia. R_
DA' ATTO che l'entità del citato contributo tiene già conto della parte di mantenimento sostenuta in proprio dalla madre e dal padre quando e si trovano presso di loro, e ciò in conformità Per_2 R_ alla formulazione dell'art. 155 cod. civ. Le parti concordano che l'entità del contributo al mantenimento, così come determinato, non potrà essere compensata con eventuali contribuzioni volontarie da parte di uno dei genitori alle figlie.
DISPONE che il Signor e la IG si attengano alle determinazioni contenute nel P_ Pt_1
Protocollo 15 marzo 2016 del Tribunale di Torino in materia di spese per la prole. In ossequio a tale protocollo sono quindi ricomprese nell'assegno di mantenimento di cui al punto che precede, a titolo esemplificativo: il vitto, il concorso alle spese di casa (spese condominiali, utenze, consumi),
l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco e, in genere, quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità,
e, come requisito quantitativo, la non gravosità e per requisito funzionale, la necessarietà.
DISPONE che i genitori di e sostengano ciascuno nella misura del 50% tutte le altre R_ Per_2 spese, e segnatamente le spese mediche non coperte dal SSN, le tasse scolastiche o parascolastiche, le spese ludiche e sportive delle figlie compresi i corsi sportivi e gli abbonamenti al nuoto o ad altre discipline sportive, il tutto con le modalità, anche di concertazione e di rimborso, definite dal già citato
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino fra Magistrati e Avvocati e dal Piano Genitoriale. Le spese non concordate, purché non indifferibili, rimarranno a carico del genitore che le ha sostenute. In ogni caso dovrà essere fornito idoneo supporto giustificativo, ed il rimborso dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data della richiesta.
DA' ATTO che i genitori di prestano sin da ora vicendevole consenso all'esecuzione di Per_2 trattamenti sanitari urgenti ed alla comunicazione dei dati sanitari della minore, ove necessario per esigenze di carattere medico.
DISPONE che entrambi i genitori siano tenuti a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio ed a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi ove la bambina sta con loro durante le vacanze.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno universale, ammontante a circa € 220,00 circa mensili, continui ad essere percepito dalla IG . Le parti dichiarano di aver tenuto conto di tale Pt_1 circostanza nella determinazione degli aspetti economici della separazione.
DA' ATTO che i genitori si concedono reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità di valida anche per l'espatrio. Per_2
DA' ATTO che in relazione alle future frequentazioni scolastiche di , i genitori concordano di Per_2 assumere ogni decisione congiuntamente e di prestare ora per allora il pieno consenso a che entrambi possano interloquire con insegnanti ed educatori di . Per_2
NULLA sulle spese.
pagina 4 di 5 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
dott.ssa Serafina Aceto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.16974/2024 V.G. promossa da:
Parte_1
e
P_
Entrambi con il patrocinio dell'avv. MASSIMO PASTRONE, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note del 15.04.2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I Signori e contraevano matrimonio in PRIZZI Parte_1 P_ il 19/8/2000.
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 11/6/2004 maggiorenne ma economicamente non R_ autosufficiente e , il 17/9/2013. Per_2
Con ricorso depositato il 11/7/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 5 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Giudice con ordinanza, ritenuto che l'autosufficienza economica di un figlio non potesse essere preventivamente individuata nella percezione di una determinata somma di denaro, trattandosi di valutazione ben più complessa, tenuto anche conto, nel caso di specie, dell'età della figlia (cl. R_
2004), fissava udienza a chiarimenti.
Le parti all'udienza del 10/04/2025 trovavano un nuovo accordo e il giudice assegnava termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte contenenti le conclusioni.
I ricorrenti depositavano nel termine loro assegnato.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 [...]
. P_
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: ASSEGNA l'immobile del corso Molise 84 in Torino, alla IG anche nell'interesse delle Pt_1 figlie, e così sino a quando le stesse non saranno economicamente autosufficienti ovvero decidano di trasferirsi presso il padre oppure altrove.
DA' ATTO che la IG ed il Signor dichiarano che non sussistono reciproche Pt_1 P_ pretese in relazione al pagamento delle rate di mutuo gravante sull'immobile di corso Molise 84 in Torino ad oggi maturate, mentre in relazione a quelle a venire entrambe le parti contribuiranno in eguale misura a corrispondere le rate di mutuo all'istituto bancario sino all'estinzione del prestito ed a sostenere le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile in eguale misura. In relazione alle spese di manutenzione ordinaria, gestione condominiale, riscaldamento, utenze varie (nessuna esclusa), le stesse saranno sostenute in via esclusiva dalla IG , in quanto utilizzatrice diretta dell'immobile. In Pt_1 relazione al mutuo gravante sull'immobile, le parti provvederanno in eguale misura mediante il versamento dell'importo mensile di 240,00 (euro duecentoquaranta,00) ciascuno sul c/c comune acceso presso la Banca Intesa San Paolo n. 00514/1000/00068288 su cui viene addebitato il rimborso del mutuo. Eventuali ulteriori spese connesse con il finanziamento (assicurazione etc.) saranno sostenute dalle parti in eguale misura.
DA' ATTO che le parti dichiarano che, cessate le esigenze abitative di e di , l'immobile R_ Per_2 comune potrà essere posto in vendita (o eventualmente consolidato in capo ad uno dei comproprietari) e pagina 2 di 5 il corrispettivo così ottenuto sarà suddiviso in eguale misura tra i comproprietari. Fermo quanto sopra, le parti potranno in ogni momento concordare di procedere alla vendita ovvero alla divisione dell'immobile, fatte salve le esigenze della prole.
DA' ATTO che le parti dichiarano che fermo quanto sopra, in caso di futuro utilizzo esclusivo dell'immobile da parte della IG la stessa sarà tenuta a versare al Signor una Pt_1 P_ somma mensile a titolo di indennizzo per l'utilizzo dell'immobile, quantificata nel 50% del valore locativo dell'immobile, desunto dai valori OMI medi di zona. DA' ATTO che le parti dichiarano che gli arredi e le suppellettili attualmente presenti presso l'abitazione coniugale rimarranno in tale sede, al fine di soddisfare le esigenze delle figlie. Il Signor ove P_ non abbia prima d'ora già provveduto, asporterà entro trenta giorni i propri beni personali. Le parti provvederanno in separata sede a stabilire una congrua ed equa suddivisione di stoviglie, tessili ed eventuali arredi non funzionali agli interessi dei figli ed a suddividere sin da ora gli arredi per l'ipotesi della vendita dell'immobile. DA' ATTO che il Signor che si è prima d'ora trasferito in altra abitazione con il consenso della P_
IG , trasferirà la propria formale residenza in tale nuova collocazione entro sessanta giorni Pt_1 dal deposito della presente, dandone comunicazione alla IG.
DA' ATTO che che ha raggiunto la maggiore età ma non è autonoma sotto il profilo economico, R_ sarà libera di frequentare i genitori secondo i suoi desiderata. Salvo diversa sua determinazione, manterrà la residenza presso la madre.
AFFIDA la minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, presso la Per_2 quale manterrà la residenza.
DISPONE che tutte le decisioni di maggiore interesse per vengano adottate dai genitori di Per_2 comune accordo, salvo in casi di improcrastinabile urgenza.
DA' ATTO che, fermo restando l'impegno di entrambi i genitori di favorire la più ampia frequentazione di entrambi da parte della minore, e fatta salva la regolamentazione qui concordata, i genitori di Per_2 si impegnano a consentire che la figlia, raggiunta l'età di anni 16, abbia la facoltà di autodeterminarsi in merito alle frequentazioni.
DISPONE che le frequentazioni con la minore siano organizzate secondo le modalità che Per_2 seguono:
- al mattino la minore verrà accompagnata a scuola da uno dei genitori;
all'uscita da scuola Per_2 Per_2 verrà accompagnata a casa dall'altro genitore;
- potrà pernottare presso il papà per tre giorni infrasettimanali nella settimana in cui non trascorre Per_2 con il medesimo il fine settimana, e due notti nella settimana in cui trascorre il fine settimana con il padre.
In tutti questi casi il padre la riaccompagnerà a scuola il giorno successivo;
- ogni 15 giorni trascorrerà il fine settimana (dal venerdì sera al lunedì mattina) con il papà, che la Per_2 accompagnerà direttamente a scuola o a casa nel periodo delle vacanze estive;
- le vacanze di Natale, di Capodanno e di Carnevale saranno suddivise in periodi di analoga durata, che trascorrerà con il padre o con la madre ad anni alterni (per il 2024 la decisione per vacanze di Per_2
Natale compete alla mamma, per gli anni a venire in via alternata);
- il giorno di Pasqua, del compleanno, dell'onomastico di ad anni alterni dalle ore 9 alla sera alle Per_2 ore 21;
- nelle vacanze estive trascorrerà almeno 15 giorni, possibilmente consecutivi, con ciascuno dei Per_2
pagina 3 di 5 genitori, che dovranno concordare tra loro il periodo di frequentazione entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. Resta inteso che durante tale periodo il padre non potrà sospendere il proprio contributo.
DISPONE che il Signor corrisponda alla IG quale contributo al mantenimento, P_ Pt_1 cura, istruzione ed educazione della figlia minore e di l'importo di € 450,00 (euro Per_2 R_ quattrocentocinquanta,00) mensili, in ragione di € 225,00 per ciascuna figlia, netti da imposte, rivalutabili secondo i parametri ISTAT, da versarsi alla madre mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sino alla piena autonomia economica di ciascuna figlia. Il contributo destinato ad ed a Per_2 cesserà pro quota al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuna figlia. R_
DA' ATTO che l'entità del citato contributo tiene già conto della parte di mantenimento sostenuta in proprio dalla madre e dal padre quando e si trovano presso di loro, e ciò in conformità Per_2 R_ alla formulazione dell'art. 155 cod. civ. Le parti concordano che l'entità del contributo al mantenimento, così come determinato, non potrà essere compensata con eventuali contribuzioni volontarie da parte di uno dei genitori alle figlie.
DISPONE che il Signor e la IG si attengano alle determinazioni contenute nel P_ Pt_1
Protocollo 15 marzo 2016 del Tribunale di Torino in materia di spese per la prole. In ossequio a tale protocollo sono quindi ricomprese nell'assegno di mantenimento di cui al punto che precede, a titolo esemplificativo: il vitto, il concorso alle spese di casa (spese condominiali, utenze, consumi),
l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco e, in genere, quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità,
e, come requisito quantitativo, la non gravosità e per requisito funzionale, la necessarietà.
DISPONE che i genitori di e sostengano ciascuno nella misura del 50% tutte le altre R_ Per_2 spese, e segnatamente le spese mediche non coperte dal SSN, le tasse scolastiche o parascolastiche, le spese ludiche e sportive delle figlie compresi i corsi sportivi e gli abbonamenti al nuoto o ad altre discipline sportive, il tutto con le modalità, anche di concertazione e di rimborso, definite dal già citato
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino fra Magistrati e Avvocati e dal Piano Genitoriale. Le spese non concordate, purché non indifferibili, rimarranno a carico del genitore che le ha sostenute. In ogni caso dovrà essere fornito idoneo supporto giustificativo, ed il rimborso dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data della richiesta.
DA' ATTO che i genitori di prestano sin da ora vicendevole consenso all'esecuzione di Per_2 trattamenti sanitari urgenti ed alla comunicazione dei dati sanitari della minore, ove necessario per esigenze di carattere medico.
DISPONE che entrambi i genitori siano tenuti a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio ed a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi ove la bambina sta con loro durante le vacanze.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno universale, ammontante a circa € 220,00 circa mensili, continui ad essere percepito dalla IG . Le parti dichiarano di aver tenuto conto di tale Pt_1 circostanza nella determinazione degli aspetti economici della separazione.
DA' ATTO che i genitori si concedono reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità di valida anche per l'espatrio. Per_2
DA' ATTO che in relazione alle future frequentazioni scolastiche di , i genitori concordano di Per_2 assumere ogni decisione congiuntamente e di prestare ora per allora il pieno consenso a che entrambi possano interloquire con insegnanti ed educatori di . Per_2
NULLA sulle spese.
pagina 4 di 5 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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