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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 20/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 859/2023/
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 20 febbraio 2025 R.G.859/2023
Oggi 20 febbraio 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse dei ricorrenti l'avv. Emilia Fois in sostituzione degli avvocati Falchi Giovanni e Cossu Daniela la quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies e terdecies c.p.c. con lettura del dispositivo anche in assenza del procuratore delle parti.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 859/2023 di R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
Parcines (BZ), alla Via Cascata n. 3 – int. 4 e , nata a [...] il [...] residente in Parte_2
Siniscola alla Via Tirso snc, C.F. rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianni Falchi CodiceFiscale_2
(C.F. ) e Daniela Cossu, (C.F. ) giusta procura in CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 calce al ricorso introduttivo, nel cui Studio in Nuoro, via Guerrazzi 2 sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
CONTRO
nata a San Marco in [...] il [...], residente in [...], CP_1
nato a [...] il [...], residente in [...], CP_2 nata a [...] il [...], residente in [...], CP_3 CP_4
nato a [...] il [...], residente in [...]località Su Poiu De S'Ommine
[...]
Snc, nato a [...] il [...] residente in Siniscola località Arturulene Snc, CP_5 [...] nata a [...] il [...] residente in Cagliari alla via Ruggero Bagone 5 P3 , CP_6 [...]
nata in [...] ( Belgio) il 08.05.1955, residente a [...]vico secondo Dei Martiri n.4, CP_7
nata a [...] il [...] residente in [...], Controparte_6
nata a [...] il [...] residente in [...], Controparte_8
nata Siniscola il 27.09.1945 residente in [...], CP_9 [...]
nata a [...] il [...] residente in [...], CP_10 [...]
nata a [...] il [...] residente in [...], CP_11
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che , nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...] – int. 4 e , nata a [...] il [...] Parte_2 residente in Siniscola alla Via Tirso snc, C.F. hanno acquistato per intervenuta CodiceFiscale_2 usucapione ultraventennale la proprietà del bene immobile già distinto nel N.C.T. al Fg 26 mapp.105, attualmente censito nel N.C.E.U al Fg 26 mappale 1011 con annesso fabbricato censito nel N.C.E.U. al fg. 26 mapp. 1011 sub 1 sub.2 e sub.3 ubicato in Siniscola, loc. “Sa Petra Ruia” con ogni accessorio e pertinenza, a confini con proprietà di , per due lati con la strada Comunale, un lato Parte_3
Via Mar Egeo l'altro lato Via Bocche di Bonifacio, in favore di e Parte_1 Parte_2
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato i ricorrenti hanno citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essi ricorrenti dei beni indicati in dispositivo. I signori nato a [...] il [...] ivi deceduto il 08.09.2019, Persona_1
nata a [...] il [...], nato a [...] il Controparte_6 Persona_2
18.02.1942 ivi deceduto il 10.01.2013, nata a [...] il [...] ivi deceduta il Persona_3
21.03.2010, nata a [...] il [...], nata a [...] il CP_9 Controparte_10
23.06.1949, nato a [...] il [...] ivi deceduto il 06.02.1977, Persona_4 [...]
nata a [...] il [...], risultano intestatari e proprietari pro indiviso del terreno sito CP_11 nel comune di Siniscola, loc. “Sa Petra Ruia”, già distinto nel N.C.T. al Fg 26 mapp.105, attualmente censito nel N.C.E.U al Fg 26 mappale 1011 su cui insiste un fabbricato censito nel N.C.E.U. al fg. 26 mapp. 1011 sub 1 sub 2 e sub 3, confinante per un lato con la proprietà di , per due Parte_3 lati con la strada Comunale, un lato Via Mar Egeo l'altro lato Via Bocche di Bonifacio (all.1 e 2), terreno originariamente appartenuto ai genitori deceduto il 22.07.1998 e CP_5 Persona_5 deceduta il 03.11.2008. A AS Pasquale, sono succeduti la moglie e i figli CP_1 CP_2
, , e quest'ultimo deceduto
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5 Persona_6 celibe il 26.04.2000. A AS AR AL sono succeduti la moglie e i figli CP_7 [...]
e A sono succeduti il marito deceduto CP_6 Controparte_8 Persona_3 Persona_7 il 08.11.2015 e gli odierni ricorrenti e . Tuttavia, dal momento del Parte_2 Parte_4 decesso in forza di intercorsa divisione verbale intervenuta tra i coeredi tutti, la Sig.ra CP_5
e il marito hanno posseduto in via esclusiva, pubblicamente, Persona_3 Persona_7 pacificamente e continuativamente, animo domini, da oltre vent'anni, il predetto terreno sito nel comune di Siniscola, loc. “Sa Petra Ruiua”, già distinto nel N.C.T. al Fg 26 mapp.105, poi passato al N.C.E.U al Fg 26 mappale 1011, per aver provveduto alla sua cura, pulizia e manutenzione, nonché per avervi costruito un immobile adibito a dimora per la villeggiatura estiva attualmente censito
N.C.E.U. al Fg. 26 part.1011sub 1, sub.2 e sub.3 e intestato al A seguito del decesso Persona_7 di - avvenuto in data 21.03.2010 - e di - deceduto in data 08.11.2015 - Persona_3 Persona_7
i figli e hanno continuato a possedere in via esclusiva, pacificamente, Parte_4 Parte_2 pubblicamente e continuamente animo domini il terreno de quo con annesso fabbricato, provvedendo a loro volta alla sua cura, pulizia, manutenzione, ordinaria e straordinaria, compresa l'ultimazione delle rifiniture dell'immobile costruito dai genitori, adibendolo a propria dimora estiva, nonché provvedendo alla cura e manutenzione del terreno circostante, alla messa a dimora di piante da giardino e alla cura degli olivastri ivi posti a dimora.
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 20.2.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies e terdeciesc.p.c.
******
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati dai ricorrente e dai suoi danti causa da oltre vent'anni: gli stessi, nel corso del tempo, hanno provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, hanno realizzato un fabbricato abitativo adibito a casa di villeggiatura, hanno realizzato le rifiniture dell'immobile, hanno provveduto alla cura del terreno, hanno messo a dimora piante da giardino e olivastri (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 7.1.2025 ).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c.
a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 20 febbraio 2025 R.G.859/2023
Oggi 20 febbraio 2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Nina Pinna è comparso nell'interesse dei ricorrenti l'avv. Emilia Fois in sostituzione degli avvocati Falchi Giovanni e Cossu Daniela la quale conferma le conclusioni in conformità all'atto introduttivo e chiede che il giudice tenga la causa in decisione ai sensi di cui all'art.281 sexies e terdecies c.p.c. con lettura del dispositivo anche in assenza del procuratore delle parti.
Il Giudice tiene la causa in decisione e pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Nina Pinna, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 859/2023 di R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. , residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
Parcines (BZ), alla Via Cascata n. 3 – int. 4 e , nata a [...] il [...] residente in Parte_2
Siniscola alla Via Tirso snc, C.F. rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianni Falchi CodiceFiscale_2
(C.F. ) e Daniela Cossu, (C.F. ) giusta procura in CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 calce al ricorso introduttivo, nel cui Studio in Nuoro, via Guerrazzi 2 sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
CONTRO
nata a San Marco in [...] il [...], residente in [...], CP_1
nato a [...] il [...], residente in [...], CP_2 nata a [...] il [...], residente in [...], CP_3 CP_4
nato a [...] il [...], residente in [...]località Su Poiu De S'Ommine
[...]
Snc, nato a [...] il [...] residente in Siniscola località Arturulene Snc, CP_5 [...] nata a [...] il [...] residente in Cagliari alla via Ruggero Bagone 5 P3 , CP_6 [...]
nata in [...] ( Belgio) il 08.05.1955, residente a [...]vico secondo Dei Martiri n.4, CP_7
nata a [...] il [...] residente in [...], Controparte_6
nata a [...] il [...] residente in [...], Controparte_8
nata Siniscola il 27.09.1945 residente in [...], CP_9 [...]
nata a [...] il [...] residente in [...], CP_10 [...]
nata a [...] il [...] residente in [...], CP_11
CONVENUTI CONTUMACI
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara che , nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...] – int. 4 e , nata a [...] il [...] Parte_2 residente in Siniscola alla Via Tirso snc, C.F. hanno acquistato per intervenuta CodiceFiscale_2 usucapione ultraventennale la proprietà del bene immobile già distinto nel N.C.T. al Fg 26 mapp.105, attualmente censito nel N.C.E.U al Fg 26 mappale 1011 con annesso fabbricato censito nel N.C.E.U. al fg. 26 mapp. 1011 sub 1 sub.2 e sub.3 ubicato in Siniscola, loc. “Sa Petra Ruia” con ogni accessorio e pertinenza, a confini con proprietà di , per due lati con la strada Comunale, un lato Parte_3
Via Mar Egeo l'altro lato Via Bocche di Bonifacio, in favore di e Parte_1 Parte_2
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato i ricorrenti hanno citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione a favore di essi ricorrenti dei beni indicati in dispositivo. I signori nato a [...] il [...] ivi deceduto il 08.09.2019, Persona_1
nata a [...] il [...], nato a [...] il Controparte_6 Persona_2
18.02.1942 ivi deceduto il 10.01.2013, nata a [...] il [...] ivi deceduta il Persona_3
21.03.2010, nata a [...] il [...], nata a [...] il CP_9 Controparte_10
23.06.1949, nato a [...] il [...] ivi deceduto il 06.02.1977, Persona_4 [...]
nata a [...] il [...], risultano intestatari e proprietari pro indiviso del terreno sito CP_11 nel comune di Siniscola, loc. “Sa Petra Ruia”, già distinto nel N.C.T. al Fg 26 mapp.105, attualmente censito nel N.C.E.U al Fg 26 mappale 1011 su cui insiste un fabbricato censito nel N.C.E.U. al fg. 26 mapp. 1011 sub 1 sub 2 e sub 3, confinante per un lato con la proprietà di , per due Parte_3 lati con la strada Comunale, un lato Via Mar Egeo l'altro lato Via Bocche di Bonifacio (all.1 e 2), terreno originariamente appartenuto ai genitori deceduto il 22.07.1998 e CP_5 Persona_5 deceduta il 03.11.2008. A AS Pasquale, sono succeduti la moglie e i figli CP_1 CP_2
, , e quest'ultimo deceduto
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5 Persona_6 celibe il 26.04.2000. A AS AR AL sono succeduti la moglie e i figli CP_7 [...]
e A sono succeduti il marito deceduto CP_6 Controparte_8 Persona_3 Persona_7 il 08.11.2015 e gli odierni ricorrenti e . Tuttavia, dal momento del Parte_2 Parte_4 decesso in forza di intercorsa divisione verbale intervenuta tra i coeredi tutti, la Sig.ra CP_5
e il marito hanno posseduto in via esclusiva, pubblicamente, Persona_3 Persona_7 pacificamente e continuativamente, animo domini, da oltre vent'anni, il predetto terreno sito nel comune di Siniscola, loc. “Sa Petra Ruiua”, già distinto nel N.C.T. al Fg 26 mapp.105, poi passato al N.C.E.U al Fg 26 mappale 1011, per aver provveduto alla sua cura, pulizia e manutenzione, nonché per avervi costruito un immobile adibito a dimora per la villeggiatura estiva attualmente censito
N.C.E.U. al Fg. 26 part.1011sub 1, sub.2 e sub.3 e intestato al A seguito del decesso Persona_7 di - avvenuto in data 21.03.2010 - e di - deceduto in data 08.11.2015 - Persona_3 Persona_7
i figli e hanno continuato a possedere in via esclusiva, pacificamente, Parte_4 Parte_2 pubblicamente e continuamente animo domini il terreno de quo con annesso fabbricato, provvedendo a loro volta alla sua cura, pulizia, manutenzione, ordinaria e straordinaria, compresa l'ultimazione delle rifiniture dell'immobile costruito dai genitori, adibendolo a propria dimora estiva, nonché provvedendo alla cura e manutenzione del terreno circostante, alla messa a dimora di piante da giardino e alla cura degli olivastri ivi posti a dimora.
Verificata la regolarità del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, sono stati prodotti documenti ed è stata assunta prova testimoniale.
All'udienza del 20.2.2025 la causa è stata tenuta in decisione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies e terdeciesc.p.c.
******
La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, dall'espletata istruttoria, è emerso che i beni oggetto di causa sono stati utilizzati dai ricorrente e dai suoi danti causa da oltre vent'anni: gli stessi, nel corso del tempo, hanno provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, hanno realizzato un fabbricato abitativo adibito a casa di villeggiatura, hanno realizzato le rifiniture dell'immobile, hanno provveduto alla cura del terreno, hanno messo a dimora piante da giardino e olivastri (cfr le concordi dichiarazioni rese dai testi escussi alle udienze del 7.1.2025 ).
Per quanto riguarda la regolarità del contraddittorio, occorre evidenziare come la domanda di usucapione debba essere proposta nei confronti di tutti gli originari comproprietari del bene, in danno dei quali si sarebbe poi verificata la dedotta usucapione, da considerarsi litisconsorti necessari (cfr., per tutte, Cass. n. 2438/1988 e Cass. n. 966/1983). Al riguardo, nel caso di specie, risulta: che intestatari catastali dell'immobile per cui è causa risultano gli odierni convenuti e i loro danti causa in danno dei quali si è poi verificata l'usucapione: pertanto, il contraddittorio può ritenersi regolarmente instaurato.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e stante la mancata opposizione dei convenuti, la domanda di parte attrice può ritenersi fondata e, dunque, va accolta ai sensi degli artt. 1158 e segg. c.c.
a trascrizione della sentenza è obbligo nascente direttamente dalla legge in capo al Conservatore, la cui attuazione non richiede uno specifico ordine del giudice. Lo stesso dicasi per le volture catastali da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Erariale.
Quanto alle spese del giudizio, poiché la condanna alla rifusione di esse è stata richiesta soltanto in caso di contestazione, e poiché i convenuti non si sono opposti alla domanda ma sono rimasti contumaci, sussistono giusti motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
La sentenza resa ex articolo 281 sexies e terdecies c.p.c., si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del presente verbale che la contiene
Così deciso in Nuoro, addì 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Nina Pinna