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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/04/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2715/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2715/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGNI CLAUDIA Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Posta in decisione all'udienza del 6.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente atto di citazione: accertare e dichiarare il in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, responsabile del sinistro occorso alla IG.ra in data 26.01.2020 per i titoli Parte_1 di cui nella parte in fatto ed in diritto;
e per l'effetto condannare il in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore - al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla
IG.ra , in particolare al risarcimento del danno biologico nonché al rimborso delle Parte_1 spese mediche e legali documentate, liquidando le componenti predette nella misura complessiva di
Euro 21.331,51, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, ovvero nel diverso maggiore o minore importo che sarà determinato, all'esito del presente giudizio.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 31.8.2022 conveniva innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il per sentirlo condannare quale custode del Controparte_1 parcheggio sotterraneo del Centro Commerciale , e come tale CP_1 Controparte_1
responsabile ex art 2051 c.c. a risarcirle tutti i danni da lei patiti in conseguenza della caduta occorsale in data 26.01.2020 alle ore 15.30 circa.
A fondamento di tale domanda deduceva che dopo avere posteggiato la propria auto nel suddetto parcheggio, mentre si stava dirigendo a piedi verso la porta per accedere alla Coop presente al piano superiore, inciampava su un dislivello ad andamento ascendente di circa trenta gradi, presente nella pavimentazione, probabilmente creato per evitare la realizzazione di uno scalino che avrebbe rappresentato una barriera architettonica, che non era segnalato né visibile attesa la poca illuminazione, quasi esclusivamente a neon, presente nel parcheggio.
Il convenuto, benché ritualmente evocato in giudizio con notifica a mezzo PEC, non si CP_1
costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarato contumace.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza medico legale.
2. La domanda non può essere accolta.
In primo luogo non vi è prova che al momento del fatto per cui è causa (26.01.2020) custode del parcheggio per cui è causa fosse il convenuto. CP_1
Prova di ciò non è dato dal biglietto prodotto da parte attrice come doc. 15, ove si legge
[...]
essendo tale biglietto dell'11.1.2021 e dunque nulla provando circa la custodia del CP_1
parcheggio di un anno prima. Né la prova della custodia in capo al convenuto può essere CP_1
tratta dal doc. 13 di parte attrice (risposta del convenuto in data 9.1.2021), in quanto nella CP_1
stessa si legge che rispetto al sinistro in oggetto è stata aperta una pratica presso Unipolsai che assicura il “Condominio Porta a Mare” e si invita la attrice a rivolgersi all'amministratore del condominio, né dalla comunicazione di Unipolsai del 31.8.2020 (doc. 11 di parte attrice) che parimenti respinge la responsabilità dell'assicurato “Condominio Porta a Mare” nel merito e non negando che lo stesso sia custode.
3. In ogni caso, anche a voler ritenere che sia stato provato il rapporto di custodia al momento del fatto in capo al convenuto, la domanda non potrebbe comunque essere accolta non avendo la CP_1
attrice provato, come era suo onere fare (cfr. tra le altre Cass. 1 febbraio 2018, nn. 2480 e 2481; Cass.
n.2477/2018, Cass. n. 27724/2018, Cass. n. 4588/2022, Cass.SU 20943/2022, Cass.. n. 11152/2023) il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso. pagina 2 di 7 La teste sentita all'udienza del 31.1.2024 ha riferito di essere dietro all'attrice Testimone_1
quando vide inciampare e cadere, notando poi che nel pavimento vi era una sorta di rampa con uno scalino in rilievo che non era ben visibile ed aveva un angolo acuto, non smussato.
La teste rispondendo al capitolo 4 di parte attrice ha dichiarato di riconoscere il luogo dove avvenne il fatto per cui è causa nelle tre foto che le sono state mostrate (doc. 1 di parte attrice) e che il posto cerchiato è proprio quello dove inciampò l'attrice.
Le tre fotografie che la teste ha riconosciuto rappresentare lo stato dei luoghi sono le seguenti:
pagina 3 di 7 pagina 4 di 7 pagina 5 di 7 Dalle stesse appare evidente che la pavimentazione fosse perfettamente integra, che non vi fossero pericolosi scalini, ma solo un modesto andamento ascendente della pavimentazione.
Del resto la stessa nella dichiarazione resa 26.8.2020 prodotta come doc. 2 di parte Testimone_1
attrice aveva indicato non la presenza di uno scalino ma di un dislivello.
Peraltro come detto la stessa attrice aveva allegato di essere inciampata su un dislivello ad andamento ascendente di circa trenta gradi, presente nella pavimentazione, probabilmente creato per evitare la realizzazione di uno scalino che avrebbe rappresentato una barriera architettonica.
Ne consegue quindi che non è stata la cosa de qua (la pavimentazione) la causa della caduta della attrice, ma è stata solo l'occasione della stessa.
In difetto di prova del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso la domanda attrice dovrebbe pertanto, in ogni caso, essere rigettata a prescindere da quanto rilevato al punto che precede.
4. In definitiva dunque la domanda attrice deve essere rigettata.
pagina 6 di 7 5. Nulla deve essere disposto in punto di spese non essendosi la parte convenuta vittoriosa costituita e dunque non avendo affrontato spese rimborsabili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda proposta da Parte_1
Nulla sulle spese.
Livorno, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2715/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGNI CLAUDIA Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Posta in decisione all'udienza del 6.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente atto di citazione: accertare e dichiarare il in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, responsabile del sinistro occorso alla IG.ra in data 26.01.2020 per i titoli Parte_1 di cui nella parte in fatto ed in diritto;
e per l'effetto condannare il in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore - al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla
IG.ra , in particolare al risarcimento del danno biologico nonché al rimborso delle Parte_1 spese mediche e legali documentate, liquidando le componenti predette nella misura complessiva di
Euro 21.331,51, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, ovvero nel diverso maggiore o minore importo che sarà determinato, all'esito del presente giudizio.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 31.8.2022 conveniva innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il per sentirlo condannare quale custode del Controparte_1 parcheggio sotterraneo del Centro Commerciale , e come tale CP_1 Controparte_1
responsabile ex art 2051 c.c. a risarcirle tutti i danni da lei patiti in conseguenza della caduta occorsale in data 26.01.2020 alle ore 15.30 circa.
A fondamento di tale domanda deduceva che dopo avere posteggiato la propria auto nel suddetto parcheggio, mentre si stava dirigendo a piedi verso la porta per accedere alla Coop presente al piano superiore, inciampava su un dislivello ad andamento ascendente di circa trenta gradi, presente nella pavimentazione, probabilmente creato per evitare la realizzazione di uno scalino che avrebbe rappresentato una barriera architettonica, che non era segnalato né visibile attesa la poca illuminazione, quasi esclusivamente a neon, presente nel parcheggio.
Il convenuto, benché ritualmente evocato in giudizio con notifica a mezzo PEC, non si CP_1
costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarato contumace.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza medico legale.
2. La domanda non può essere accolta.
In primo luogo non vi è prova che al momento del fatto per cui è causa (26.01.2020) custode del parcheggio per cui è causa fosse il convenuto. CP_1
Prova di ciò non è dato dal biglietto prodotto da parte attrice come doc. 15, ove si legge
[...]
essendo tale biglietto dell'11.1.2021 e dunque nulla provando circa la custodia del CP_1
parcheggio di un anno prima. Né la prova della custodia in capo al convenuto può essere CP_1
tratta dal doc. 13 di parte attrice (risposta del convenuto in data 9.1.2021), in quanto nella CP_1
stessa si legge che rispetto al sinistro in oggetto è stata aperta una pratica presso Unipolsai che assicura il “Condominio Porta a Mare” e si invita la attrice a rivolgersi all'amministratore del condominio, né dalla comunicazione di Unipolsai del 31.8.2020 (doc. 11 di parte attrice) che parimenti respinge la responsabilità dell'assicurato “Condominio Porta a Mare” nel merito e non negando che lo stesso sia custode.
3. In ogni caso, anche a voler ritenere che sia stato provato il rapporto di custodia al momento del fatto in capo al convenuto, la domanda non potrebbe comunque essere accolta non avendo la CP_1
attrice provato, come era suo onere fare (cfr. tra le altre Cass. 1 febbraio 2018, nn. 2480 e 2481; Cass.
n.2477/2018, Cass. n. 27724/2018, Cass. n. 4588/2022, Cass.SU 20943/2022, Cass.. n. 11152/2023) il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso. pagina 2 di 7 La teste sentita all'udienza del 31.1.2024 ha riferito di essere dietro all'attrice Testimone_1
quando vide inciampare e cadere, notando poi che nel pavimento vi era una sorta di rampa con uno scalino in rilievo che non era ben visibile ed aveva un angolo acuto, non smussato.
La teste rispondendo al capitolo 4 di parte attrice ha dichiarato di riconoscere il luogo dove avvenne il fatto per cui è causa nelle tre foto che le sono state mostrate (doc. 1 di parte attrice) e che il posto cerchiato è proprio quello dove inciampò l'attrice.
Le tre fotografie che la teste ha riconosciuto rappresentare lo stato dei luoghi sono le seguenti:
pagina 3 di 7 pagina 4 di 7 pagina 5 di 7 Dalle stesse appare evidente che la pavimentazione fosse perfettamente integra, che non vi fossero pericolosi scalini, ma solo un modesto andamento ascendente della pavimentazione.
Del resto la stessa nella dichiarazione resa 26.8.2020 prodotta come doc. 2 di parte Testimone_1
attrice aveva indicato non la presenza di uno scalino ma di un dislivello.
Peraltro come detto la stessa attrice aveva allegato di essere inciampata su un dislivello ad andamento ascendente di circa trenta gradi, presente nella pavimentazione, probabilmente creato per evitare la realizzazione di uno scalino che avrebbe rappresentato una barriera architettonica.
Ne consegue quindi che non è stata la cosa de qua (la pavimentazione) la causa della caduta della attrice, ma è stata solo l'occasione della stessa.
In difetto di prova del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso la domanda attrice dovrebbe pertanto, in ogni caso, essere rigettata a prescindere da quanto rilevato al punto che precede.
4. In definitiva dunque la domanda attrice deve essere rigettata.
pagina 6 di 7 5. Nulla deve essere disposto in punto di spese non essendosi la parte convenuta vittoriosa costituita e dunque non avendo affrontato spese rimborsabili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda proposta da Parte_1
Nulla sulle spese.
Livorno, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 7 di 7