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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/12/2024, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 656/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente
Dott.ssa MARIA ROSARIA CUOMO Consigliere
Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di ST RS n. 341/24 (dr. Molinaro), discussa all'udienza collegiale del 3.10.2024 e promossa
DA
(c.f. . ),rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
MARCO BOCCETTI (C.F. ed elettivamente domiciliata in C.F._2
CATANZARO, VIA BALAARM DA SEMINARA 139/e, presso lo studio del difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
Il procuratore dell'appellante, come sopra costituito, così precisava le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “in riforma dell'impugnata sentenza n. 341/2024, emessa dal Tribunale di
ST RS – sez. lavoro - nella persona del giudice, dott.ssa Franca Molinari, in data
22/05/2024 ed in data 23/05/2024 pubblicata mediante deposito in cancelleria, nell'ambito del procedimento n. 495/2023 r.g.:
1 • Accogliere il presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della parte appellante al riconoscimento del proprio diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per
l'aggiornamento e la formazione del docente al pari degli insegnanti di ruolo;
Per l'effetto, condannare il , in persona del tempore, a Controparte_1 CP_2 corrispondere alla docente la somma totale di € 1.500,00 per gli anni scolastici Pt_1
2017/20218-2018/2019-2019/2020;
• in ogni caso, condannare il e/o comunque gli Uffici periferici dello stesso al CP_3 CP_4 pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, nonché a quelle del primo grado di giudizio, da distrarsi ex art 93 cpc in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario”
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di ST RS ha respinto la domanda con la quale nella qualità di docente in servizio con contratto a termine presso istituti Parte_1 scolastici pubblici ubicati nel circondario del Tribunale di ST RS, aveva convenuto in giudizio il reclamando, per gli a.s. 2017/2018, 2018/2019, Controparte_1
2019/2020, l'attribuzione della Carta Docenti riconosciuta dall'art. 1 comma 121, legge n.
107/2015 ai docenti a tempo indeterminato.
A fondamento del rigetto della domanda il primo giudice ha assunto che “non risulta, infatti, integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 co. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 che dispone “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” al momento del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio”
Con ricorso depositato in data 18.6.2024 ha interposto appello avverso la Parte_1 decisione del Tribunale di ST RS, all'uopo premettendo che il giudizio era stato introdotto nell'anno 2022 innanzi al Tribunale di Milano, il quale aveva rilevato la propria incompetenza territoriale;
il giudizio era dunque stato riassunto innanzi al competente Tribunale di ST RS, che aveva deciso la causa con la sentenza impugnata.
Ciò premesso, l'appellante ha sostenuto che decisione era frutto di un mero errore del giudice il quale non si era avveduto della produzione in atti del contratto di assunzione a tempo indeterminato della ricorrente, formalizzato in data 10.9.2020.
L'appellante ha inoltre sostenuto che lo stesso , con la comparsa di risposta, aveva CP_1 allegato lo stato matricolare completo della docente, dal quale risultava come la stessa fosse stata immessa in ruolo come insegnante per la scuola dell' infanzia e primaria.
Sotto altro profilo, l'appellante ha ribadito che il diritto all'attribuzione della Carta docenti è accordato sia al docente di ruolo che a quello a termine e che, in caso di cessazione dal servizio, spettava il risarcimento del danno.
2 Benchè ritualmente evocato in giudizio -mediante notificazione del ricorso in data 16.8.2024 – il appellato non si è costituito e, pertanto, il Collegio ne ha dichiarato la contumacia CP_1 all'udienza del 3.10.2024, all'esito della quale, udite le conclusioni dell'appellante, ha deciso la causa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Ai fini della delibazione del gravame il Collegio richiama l'orientamento di questa Corte in merito alla domanda azionata dalla docente appellante - avente ad oggetto l'attribuzione della Carta del docente prevista dalla L. 107/2015-, come espresso dalla decisione n. 325/24, la quale di seguito si richiama ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
“Sulla questione relativa al riconoscimento della carta docente a favore degli insegnanti a tempo determinato anche per le annualità pregresse è intervenuta la CORTE di CASSAZIONE con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 che in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha enunciato, per quanto rileva ai fini del gravame, i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
In motivazione la Suprema Corte ha precisato
“16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
…
17.1. … è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.
3 È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM).
Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in proposito. CP_1
17.2. Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore.
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Ciò premesso, in fatto, il Collegio rileva che la docente appellante ha documentato la sussistenza dei contratti per docenza a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche per tutti gli anni oggetto di rivendicazione e, inoltre, ha altresì documentato l'assunzione in ruolo, giusta il contratto siglato con il in data 10.9.2020, il quale risulta ritualmente allegato al ricorso ex CP_1 art. 414 c.p.c. spiegato innanzi al Tribunale di Milano (doc. 1 fasc. I° grado); peraltro, integra la descritta produzione l'allegazione del foglio matricolare completo della docente da parte del convenuto, il quale riscontra l'intervenuta immissione in ruolo della sig.ra con CP_1 Pt_1 decorrenza 1.9.2020 (doc. 11 fasc. I° grado ). CP_1
Alla luce della predetta documentazione, tempestivamente depositata, risulta la sussistenza dei requisiti legittimanti al riconoscimento del diritto domandato e, in particolare, del requisito che vuole che i docenti pretendenti il bonus “al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”.
Ciò posto, in definitiva, deve riconoscersi, a favore dell'appellante il diritto Pt_1 all'attribuzione della Carta del Docente del valore nominale di €. 500,00 relativamente agli a.s. dal 2017/2018 all'.a.s. 2019/2020, oltre interessi come da dispositivo.
L'esito del giudizio e l'integrale soccombenza del convenuto comportano che anche le CP_1 spese del doppio grado di giudizio siano interamente poste a carico dell'amministrazione appellata.
Esse, in applicazione del D.M. 55/14, come successivamente modificato, stante l'assenza di attività istruttoria, si liquidano in €. 1.000,00 per il giudizio di primo grado e in €. 1.000,00 per il presente grado.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 341/24 del Tribunale di ST RS , accerta il diritto dell'appellante all'attribuzione della “Carta elettronica nominale del valore di euro 500,00 annui per gli anni
4 scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22 co
36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al saldo.
Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore dell'appellante, che liquida nella complessiva somma di €. 2.000,00, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Milano, 3.10.2024
LA GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE
FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente
Dott.ssa MARIA ROSARIA CUOMO Consigliere
Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di ST RS n. 341/24 (dr. Molinaro), discussa all'udienza collegiale del 3.10.2024 e promossa
DA
(c.f. . ),rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
MARCO BOCCETTI (C.F. ed elettivamente domiciliata in C.F._2
CATANZARO, VIA BALAARM DA SEMINARA 139/e, presso lo studio del difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
Il procuratore dell'appellante, come sopra costituito, così precisava le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “in riforma dell'impugnata sentenza n. 341/2024, emessa dal Tribunale di
ST RS – sez. lavoro - nella persona del giudice, dott.ssa Franca Molinari, in data
22/05/2024 ed in data 23/05/2024 pubblicata mediante deposito in cancelleria, nell'ambito del procedimento n. 495/2023 r.g.:
1 • Accogliere il presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della parte appellante al riconoscimento del proprio diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per
l'aggiornamento e la formazione del docente al pari degli insegnanti di ruolo;
Per l'effetto, condannare il , in persona del tempore, a Controparte_1 CP_2 corrispondere alla docente la somma totale di € 1.500,00 per gli anni scolastici Pt_1
2017/20218-2018/2019-2019/2020;
• in ogni caso, condannare il e/o comunque gli Uffici periferici dello stesso al CP_3 CP_4 pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, nonché a quelle del primo grado di giudizio, da distrarsi ex art 93 cpc in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario”
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di ST RS ha respinto la domanda con la quale nella qualità di docente in servizio con contratto a termine presso istituti Parte_1 scolastici pubblici ubicati nel circondario del Tribunale di ST RS, aveva convenuto in giudizio il reclamando, per gli a.s. 2017/2018, 2018/2019, Controparte_1
2019/2020, l'attribuzione della Carta Docenti riconosciuta dall'art. 1 comma 121, legge n.
107/2015 ai docenti a tempo indeterminato.
A fondamento del rigetto della domanda il primo giudice ha assunto che “non risulta, infatti, integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 co. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 che dispone “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” al momento del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio”
Con ricorso depositato in data 18.6.2024 ha interposto appello avverso la Parte_1 decisione del Tribunale di ST RS, all'uopo premettendo che il giudizio era stato introdotto nell'anno 2022 innanzi al Tribunale di Milano, il quale aveva rilevato la propria incompetenza territoriale;
il giudizio era dunque stato riassunto innanzi al competente Tribunale di ST RS, che aveva deciso la causa con la sentenza impugnata.
Ciò premesso, l'appellante ha sostenuto che decisione era frutto di un mero errore del giudice il quale non si era avveduto della produzione in atti del contratto di assunzione a tempo indeterminato della ricorrente, formalizzato in data 10.9.2020.
L'appellante ha inoltre sostenuto che lo stesso , con la comparsa di risposta, aveva CP_1 allegato lo stato matricolare completo della docente, dal quale risultava come la stessa fosse stata immessa in ruolo come insegnante per la scuola dell' infanzia e primaria.
Sotto altro profilo, l'appellante ha ribadito che il diritto all'attribuzione della Carta docenti è accordato sia al docente di ruolo che a quello a termine e che, in caso di cessazione dal servizio, spettava il risarcimento del danno.
2 Benchè ritualmente evocato in giudizio -mediante notificazione del ricorso in data 16.8.2024 – il appellato non si è costituito e, pertanto, il Collegio ne ha dichiarato la contumacia CP_1 all'udienza del 3.10.2024, all'esito della quale, udite le conclusioni dell'appellante, ha deciso la causa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Ai fini della delibazione del gravame il Collegio richiama l'orientamento di questa Corte in merito alla domanda azionata dalla docente appellante - avente ad oggetto l'attribuzione della Carta del docente prevista dalla L. 107/2015-, come espresso dalla decisione n. 325/24, la quale di seguito si richiama ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
“Sulla questione relativa al riconoscimento della carta docente a favore degli insegnanti a tempo determinato anche per le annualità pregresse è intervenuta la CORTE di CASSAZIONE con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 che in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha enunciato, per quanto rileva ai fini del gravame, i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
In motivazione la Suprema Corte ha precisato
“16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
…
17.1. … è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.
3 È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM).
Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in proposito. CP_1
17.2. Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore.
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Ciò premesso, in fatto, il Collegio rileva che la docente appellante ha documentato la sussistenza dei contratti per docenza a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche per tutti gli anni oggetto di rivendicazione e, inoltre, ha altresì documentato l'assunzione in ruolo, giusta il contratto siglato con il in data 10.9.2020, il quale risulta ritualmente allegato al ricorso ex CP_1 art. 414 c.p.c. spiegato innanzi al Tribunale di Milano (doc. 1 fasc. I° grado); peraltro, integra la descritta produzione l'allegazione del foglio matricolare completo della docente da parte del convenuto, il quale riscontra l'intervenuta immissione in ruolo della sig.ra con CP_1 Pt_1 decorrenza 1.9.2020 (doc. 11 fasc. I° grado ). CP_1
Alla luce della predetta documentazione, tempestivamente depositata, risulta la sussistenza dei requisiti legittimanti al riconoscimento del diritto domandato e, in particolare, del requisito che vuole che i docenti pretendenti il bonus “al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”.
Ciò posto, in definitiva, deve riconoscersi, a favore dell'appellante il diritto Pt_1 all'attribuzione della Carta del Docente del valore nominale di €. 500,00 relativamente agli a.s. dal 2017/2018 all'.a.s. 2019/2020, oltre interessi come da dispositivo.
L'esito del giudizio e l'integrale soccombenza del convenuto comportano che anche le CP_1 spese del doppio grado di giudizio siano interamente poste a carico dell'amministrazione appellata.
Esse, in applicazione del D.M. 55/14, come successivamente modificato, stante l'assenza di attività istruttoria, si liquidano in €. 1.000,00 per il giudizio di primo grado e in €. 1.000,00 per il presente grado.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 341/24 del Tribunale di ST RS , accerta il diritto dell'appellante all'attribuzione della “Carta elettronica nominale del valore di euro 500,00 annui per gli anni
4 scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22 co
36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al saldo.
Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore dell'appellante, che liquida nella complessiva somma di €. 2.000,00, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Milano, 3.10.2024
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