Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1146/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Alberto Rizzo Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1146/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. BULGARELLI DAVIDE C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza ed il loro domicilio, fermo l'obbligo per pagina 1 di 9
2. La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali, Per_1 avendo riguardo all'esclusivo interesse della minore, si adopereranno al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia, provvederanno alla sua cura, educazione ed istruzione, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa. I genitori precisano che eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine a decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, che pertanto verranno assunte autonomamente dal genitore durante il tempo di permanenza della figlia presso di sé; al contrario, i genitori assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'educazione, alla istruzione ed alla salute della medesima. Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro genitore di ogni aspetto relativo alla vita della figlia, ivi compresi il suo andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola, la sua salute e vita sociale.
Ciascun genitore quando avrà la figlia presso di sé collocata si obbliga ad accompagnarla e ad andare a riprenderla da tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche ed a farle svolgere tutti i compiti che le verranno assegnati nel corso del pomeriggio o del week-end di rispettiva spettanza e dunque a non riconsegnare la figlia all'altro genitore senza che tutti i compiti siano stati svolti.
Ai soli fini anagrafici, avrà la propria residenza insieme alla madre presso Per_1
l'immobile sito in 41012 Carpi (Mo) via del Cantone n. 17 / 2 fino al 31.07.2025 e successivamente seguirà la prossima residenza materna in 41122 Modena, via
Emilia Est n. 667.
3. Il padre avrà il diritto / dovere di tenere con sé la figlia quando vorrà previo accordo scritto con la madre e comunque i coniugi concordano le seguenti modalità di frequentazione della figlia.
A. Prima settimana: nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì la figlia sarà presso la madre, che avrà cura di accompagnarla a scuola la mattina pagina 2 di 9 successiva, il venerdì, sabato e domenica presso il padre, che avrà cura di accompagnarla a scuola la mattina successiva.
Seconda settimana: nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì la figlia sarà presso il padre, che avrà cura di accompagnarla a scuola la mattina successiva, il venerdì, sabato e domenica presso la madre, che avrà cura di accompagnarla a scuola la mattina successiva;
B. durante le vacanze scolastiche invernali, ad anni alternati trascorrerà la Vigilia di Natale presso la madre ed il giorno di Natale presso il padre, l'anno successivo la Vigilia di Natale presso il padre ed il giorno di Natale presso la madre;
C. durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alternati trascorrerà il giorno di Pasqua presso la madre ed il Lunedì dell'Angelo presso il padre;
l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo presso la madre ed il giorno di Pasqua presso il padre;
D. durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà con ciascun genitore almeno n. 3 settimane, anche non consecutive ed anche in località di villeggiatura, da concordarsi preventivamente entro il 31.05 di ogni anno;
i coniugi si autorizzano espressamente a far sì che la figlia possa trascorrere il tempo a ciascuno attribuito con i rispettivi nonni, che sono altresì autorizzati ad accompagnarla ed a prenderla da scuola. I genitori concordano sin da ora che qualora ciascuno di loro volesse organizzare una vacanza con la figlia durante le vacanze scolastiche natalizie e/o pasquali dovrà preventivamente concordarlo per iscritto (anche a mezzo sms o WhatsApp) con l'altro genitore ed a quest'ultimo dovrà essere garantita la possibilità di recuperare i giorni di frequentazione con la figlia persi secondo tempi e modalità da concordarsi sempre per iscritto tra loro. Nel corso delle altre festività dell'anno diverse da quelle sopra indicate, ivi compresi eventuali ponti, la frequentazione di con ciascun genitore seguirà la Per_1 normale calendarizzazione. Le parti concordano che il genitore presso il quale la figlia è collocata si impegna a garantire un contatto telefonico o video-telefonico
(anche via Facetime o WhatsApp) quotidiano con l'altro genitore. Il giorno del compleanno di i genitori si impegnano ad essere presenti entrambi ed a Per_1 festeggiare insieme il compleanno della figlia e concordano sin da ora che, in caso pagina 3 di 9 di mancato accordo, la minore trascorrerà, ad anni alterni, la sera del 26.01 ed il
27.01 sino a dopo pranzo alle ore 15,00 con un genitore e dalle ore 15,00 del
27.01 al mattino successivo con l'altro. In caso di particolari necessità, determinate dall'attività lavorativa dei ricorrenti, gli stessi coopereranno fattivamente, ove necessario, per consentire l'uno all'altro di ottemperare alle rispettive esigenze, senza che ciò possa comportare violazioni della regolamentazione come sopra precisata. Per tutto quanto qui non espressamente previsto gli accordi dei genitori relativi alla frequentazione con e la loro Per_1 attuazione dovranno essere ispirati al pieno rispetto sia del diritto del minore ad un ordinato e sereno programma di vita confacente alla sua età, sia dei suoi impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi e formativi, sia dei suoi ritmi ed abitudini esistenziali.
4. A titolo di contributo al mantenimento della figlia , studentessa, il sig. Per_1 verserà a far tempo dal mese di agosto 2025 alla moglie sino al Pt_2 conseguimento della indipendenza economica da parte della medesima, la somma mensile di €. 250,00 (duecentocinquanta/00) da versarsi per n. 12 mensilità annue ed a mezzo bonifico bancario sul conto corrente alla medesima intestato acceso presso - filiale di Carpi (Mo) -, con valuta fissa di accredito Controparte_1 il giorno 30 (trenta) di ogni mese. A decorrere dal mese di gennaio 2026 tale somma mensile dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello del mese di gennaio 2025; Le parti danno atto e riconoscono che nella quantificazione degli importi stabiliti a titolo di contributo di mantenimento si sono considerate le attuali esigenze della minore, la attuale situazione reddituale dei genitori e la conseguente capacità contributiva di ciascuno di essi.
5. I coniugi concordano di concorrere alle spese straordinarie per la figlia nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuna e specificano come segue i generi di spese straordinarie alle quali dovranno concorrere per le predette quote ed il relativo obbligo del preventivo accordo: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante ivi comprese le pagina 4 di 9 visite e prescrizioni della nutrizionista già individuata di comune accordo tra le parti;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal pediatra, medico di base / specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) spese mediche urgenti;
f) occhiali e/o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
f) farmaci tradizionali da banco e non prescritti dal medico curante e/o pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure specialistiche quali, a mero titolo esemplificativo, quelle dentistiche, ortodontiche, oculistiche, etc.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari presso privati anche se erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari (es: farmaci omeopatici, etc.); spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica e libri di testo universitari;
c) dotazione informatica (es: pc, tablet, etc.) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) trasposto pubblico;
h) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) spese per la preparazione/iscrizione agli esami di abilitazione o ai concorsi;
g) corsi di lingua straniera e/o di informatica;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo, campo estivo e gruppo estivo;
c) spese per il rilascio ed il rinnovo della carta d'identità e del passaporto;
d) spese per il conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed iscrizione all'esame);
pagina 5 di 9 spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione;
b) corsi di lingue;
c) corsi di musica e strumenti musicali;
d) attività sportive e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese la tassa d'iscrizione e di abbonamento, il certificato medico, le spese per iscrizioni a gare e tornei); e) spese per attività ludiche e ricreative (es: pittura, teatro, boyscout, etc.); f) corsi di informatica;
g) spese per le feste di compleanno di e per Per_1 quelle alle quali la bambina sarà invitata, comunione, cresima, fine d'anno scolastico ed altre simili ricorrenze;
i) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo ed assicurazione) per il mezzo di trasporto (es: bicicletta, motorino, macchina, etc.).
Le spese per i viaggi e le vacanze della figlia saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con lei, mentre saranno a carico del padre e della madre, nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, quelle relative alle vacanze / viaggi che la figlia trascorrerà con terzi (es. amiche/i, etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
La documentazione giustificativa delle spese mediche, farmaceutiche, scolastiche e sportive dovrà essere intestata alla figlia onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno.
6. Le parti riconoscono che per l'immobile assegnato come casa coniugale, sito in
41012 Carpi (Mo), via del Cantone n. 17 / 2 di proprietà della sig.ra Pt_1 acquistato per totali €. 180.000,00 con esborso di entrambi i coniugi e contestuale stipula del mutuo, è già stato stipulato contratto preliminare di compravendita per €. 265.00,00 ed il definitivo verrà rogato entro il 31.07.2025.
pagina 6 di 9 I coniugi concordano che la suddetta somma ricavata sarà suddivisa nel seguente modo: €. 40.000,00 in favore del sig. ; €. 225.000,00 in favore della sig. Pt_2 ra Pt_1
7. Le parti riconoscono di essere economicamente autosufficienti, godendo entrambe di redditi adeguati al soddisfacimento delle loro personali esigenze di vita. Esse, pertanto, rinunciano reciprocamente a richiedere la corresponsione di assegni a titolo di contributo al proprio mantenimento e / o di assegni di separazione.
8. I coniugi danno atto di essere cointestatari del conto corrente bancario acceso presso Credem - filiale di Soliera (Mo) - sul quale, tra l'altro, sono addebitate mensilmente le utenze relative alla casa coniugale e concordano che il suddetto conto corrente verrà estinto quanto prima, con relativo conguaglio delle somme presenti sul conto corrente stesso.
9. L'Assegno Unico Universale è attribuito in via esclusiva alla sig. ra e, a Pt_1 tal fine, il sig. si obbliga a prestare senza alcun ritardo la necessaria Pt_2 collaborazione, a consegnare tutta la documentazione richiesta, a sottoscrivere eventuali moduli (anche ai fini Isee) ed a svolgere qualsiasi altra attività si renda necessaria al suddetto scopo.
10. La sig. ra si impegna a trasferire la propria residenza presso Pt_1
l'immobile di proprietà dei suoi genitori, sito in Modena, via Emilia Est n. 667 entro il 31.07.2025 ed il sig. si impegna a trasferire la propria residenza Pt_2 presso l'immobile di sua proprietà sito in 41012 Carpi (Mo), via Fornaci n. 34 / D entro il 31.07.2025.
11. I coniugi danno atto di aver già provveduto a definire tutti i pregressi rapporti di carattere economico e patrimoniale e di nulla avere reciprocamente a pretendere per alcun titolo o ragione in relazione alla cessata convivenza e comune conduzione del nucleo famigliare, fatto salvo l'adempimento delle obbligazioni tutte scaturenti dal presente atto.
13. I coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio/rinnovo per sé e per la figlia delle carte d'identità valide per l'espatrio e / o dei passaporti. Per_1
pagina 7 di 9 14. I ricorrenti convengono che le spese legali relative al presente procedimento sono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
15. Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso per separazione personale consensuale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
16. I coniugi sin da ora chiedono che il verbale venga omologato, disponendo per l'annotazione dello stesso a margine dell'atto di matrimonio”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...] si sono separati consensualmente
[...] come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 3/6/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 8 di 9 Anno 2009 Atto n. 78 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 5/6/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Alberto Rizzo
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