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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 2884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2884 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2884/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SPIRITO ANGELO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 22583/2025 depositato il 23/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514-5892 IMU 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2309/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Il contribuente impugna l'avviso d'accertamento IMU n. 16654/5892 del 26/06/2025, anno d'imposta 2020, notificatogli il 22/10/2025, avente ad oggetto l'immobile sito in Napoli Indirizzo_1 proponendo, altresì, istanza di sospensione. Sostiene di avere diritto all'esenzione dall'imposta in questione, siccome proprietario ivi residente, e che l'ente impositore gli ha negato il diritto in considerazione del “consumo irrisorio delle utenze di luce, acqua e gas …”. Allega, tra l'altro, il proprio certificato di residenza storico, nonché
l'istanza d'autotutela e la relativa risposta. NOV, benché ritualmente e tempestivamente notificatole il ricorso, non s'è costituita.
Il ricorso deve essere accolto siccome il contribuente (attraverso il deposito dei propri dati anagrafici e del certificato storico di residenza) di essere residente sin dal 16/04/2019 nell'immobile in questione. Le ragioni addotte da NOV per negare l'esenzione (“consumi non compatibili con il nucleo familiare residente”) non trovano alcuna giustificazione normativa e fattuale.
Pertanto, l'atto impugnato deve essere annullato. Le spese del giudizio, come liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. annulla l'atto impugnato e condanna la Resistente_1 S.r.l. al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, che vengono liquidati in euro 600,00.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SPIRITO ANGELO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 22583/2025 depositato il 23/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514-5892 IMU 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2309/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Il contribuente impugna l'avviso d'accertamento IMU n. 16654/5892 del 26/06/2025, anno d'imposta 2020, notificatogli il 22/10/2025, avente ad oggetto l'immobile sito in Napoli Indirizzo_1 proponendo, altresì, istanza di sospensione. Sostiene di avere diritto all'esenzione dall'imposta in questione, siccome proprietario ivi residente, e che l'ente impositore gli ha negato il diritto in considerazione del “consumo irrisorio delle utenze di luce, acqua e gas …”. Allega, tra l'altro, il proprio certificato di residenza storico, nonché
l'istanza d'autotutela e la relativa risposta. NOV, benché ritualmente e tempestivamente notificatole il ricorso, non s'è costituita.
Il ricorso deve essere accolto siccome il contribuente (attraverso il deposito dei propri dati anagrafici e del certificato storico di residenza) di essere residente sin dal 16/04/2019 nell'immobile in questione. Le ragioni addotte da NOV per negare l'esenzione (“consumi non compatibili con il nucleo familiare residente”) non trovano alcuna giustificazione normativa e fattuale.
Pertanto, l'atto impugnato deve essere annullato. Le spese del giudizio, come liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. annulla l'atto impugnato e condanna la Resistente_1 S.r.l. al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, che vengono liquidati in euro 600,00.