TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/12/2024, n. 4348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4348 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi - Presidente dott.ssa Chiara Campagner - Giudice, relatore, estensore dott.ssa Lisa Torresan - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 9107/2021 R.G. promosso da:
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e Parte_1 difeso dagli avv. Andrea Minozzi, Nicola Cavaliere e Silvia Moro del Foro di Padova ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Padova, via Longhin n. 11, come da procura in calce all'atto di citazione di citazione depositato telematicamente
- attore
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., , ,
[...] Parte_3 CP_2
, , rappresentati e difesi dagli avv. Paola CP_3 Parte_4
Nunziata del Foro di Roma, Carlo Russo del Foro di Lecce e Alvise Bragadin ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Dorsoduro 3540, Venezia, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
- convenuti
1 Avente ad oggetto: inadempimento contrattuale, concorrenza sleale e risarcimento danni
CONCLUSIONI
Parte attrice così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente:
“NEL MERITO
accertato che quanto contenuto nelle domande di brevetto depositate da (domanda di Controparte_1 brevetto GB 201913700 del 23.09.2019 e domanda di brevetto europeo n. EP20197915A del 23.9.2020;
inventori: e , con particolare riferimento al Parte_4 CP_2 CP_3 Parte_3
container e alla sua specifica configurazione come illustrata nelle figure 7 e 8 e come riportata in
descrizione, derivi direttamente da informazioni tecniche trasmesse da con il contratto di fornitura di _1 data 7.3.2018 alla società ; Pt_2 Parte_2
1) Accertare e dichiarare l'inadempimento della società rispetto al contratto di fornitura Parte_2 della unit “FUEL TANK CLEANING – NO MAN ENTRY” ( - 0, big robot e FTC-NME, small Parte_5 robot) stipulato con il 7 marzo 2018, per i motivi esposti in narrativa ed anche con Controparte_4 riferimento alla violazione di eseguire le obbligazioni secondo correttezza e buona fede;
2) Accertare e dichiarare che ha violato l'obbligo di comportarsi con buona fede e Controparte_1 correttezza nelle trattative che hanno portato alla stipula del contratto di fornitura del robot - Parte_5
0 stipulato con il 29.11.2019, per i motivi esposti in narrativa;
Controparte_4
3) Accertare e dichiarare l'inadempimento della società rispetto al contratto di fornitura Controparte_1 del robot Lombrico S Ex - 0 stipulato con il 29.11.2019, per i motivi esposti in Controparte_4 narrativa ed anche con riferimento alla violazione di eseguire le obbligazioni secondo correttezza e buona
fede;
4) Accertare e dichiarare che , , Parte_2 Controparte_1 Parte_4 CP_2 [...]
e , in concorso tra loro e quindi col vincolo della solidarietà passiva, hanno compiuto CP_3 Parte_3 atti di concorrenza sleale in danno di ai sensi dell'art. 2598 c.c., sulla base dei fatti Controparte_4 descritti in narrativa;
5) In virtù di uno o più dei titoli di responsabilità di cui ai punti 1-2-3-4) che precedono, condannare
[...]
, , e , in concorso Parte_2 Controparte_1 Parte_4 CP_2 CP_3 Parte_3 tra loro e quindi col vincolo della solidarietà passiva, a risarcire in favore di tutti i Controparte_4 danni da quest'ultima subiti e subendi, nella misura di euro 2.905.882,20= o nella diversa somma, maggiore
2 o minore, che verrà determinata in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria;
6) Accertare e dichiarare che la stipula del contratto del 6.07.2021 tra e Controparte_4 [...]
è stato conseguenza di una condotta fraudolenta di quest'ultima nei confronti dell'attrice e CP_1 conseguentemente annullare il contratto medesimo per dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c.;
7) Disporre la compensazione tra l'obbligo di di restituire l'acconto già ricevuto di Controparte_4 euro 100.000,00 per il contratto di cui al punto 6) che precede e l'obbligazione risarcitoria che sarà
accertata a carico di in accoglimento delle conclusioni più sopra formulate. Controparte_1
Con integrale rifusione delle spese di giustizia.
*****
In via istruttoria, richiamati i documenti già prodotti in atti da parte attrice, si chiede l'ammissione della
prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che si è specializzata dal 2001-2002 nella progettazione e vendita di prodotti Controparte_4 specifici per la pulizia di ambienti ad elevata pericolosità e in spazi confinati;
2) Vero che dispone di un ufficio tecnico, con personale avente specifica competenza Controparte_4 nella direttiva Atex, e che progetta macchinari e sistemi robotici per i propri clienti a livello mondiale;
3) Vero che il punto di forza della produzione di è la customizzazione dei sistemi robotici: mentre i _1 concorrenti del settore forniscono prodotti standard, è in grado di progettare e adeguare i propri _1 sistemi alle esigenze di uno specifico cliente;
4) Vero che vende macchinari muniti di Dichiarazione di Conformità riportante il certificato Atex _1 emesso dall'ente notificato in conformità alle prescrizioni della direttiva Atex, in particolare Atex Zona 0, che
garantisce la sicurezza degli operatori in presenza di rischio esplosione;
5) Vero che ha acquisito la possibilità di apporre la certificazione Atex sui macchinari con il _1 superamento di una procedura ispettiva e documentale da parte di un ente notificato e che tale certificazione
del produttore segue il bene anche in caso di vendita a terzi.
6) Vero che tra il 2013 e il 2015 ha sviluppato due distinti sistemi robotici per la pulizia in zone Atex _1
Zona 0: un sistema per pulire cisterne di raffineria non interrate, con il robot Lombrico S EX 0, un sistema
per pulire cisterne interrate in punti vendita di carburante, detto FTC (fuel Tank Cleaning), entrambi
abbinati a container e unit di comando da remoto;
7) Vero che ha ottenuto nel 2013 il primo certificato Atex zona 0 per il robot FTC-NME, nel 2015 è _1 stato ottenuto il primo certificato Atex zona 0 per il LOMBRICO, nel 2017 ha conseguito un nuovo certificato
3 Atex zona 0 per il LOMBRICO a seguito di sviluppi tecnici e nel 2020 ha conseguito un nuovo certificato Atex
zona 0 per il LOMBRICO a seguito di sviluppi tecnici.
8) Vero che dal 2015 promuoveva sul mercato mondiale il sistema di pulizia specifico per i serbatoi _1 delle raffinerie, composto da un Robot Escavatore Lombrico, un sistema di luci e telecamere per consentire il
controllo delle operazioni da remoto, una postazione di comando per l'operatore, una centralina di
alimentazione del sistema, tutto montato in un container;
9) Vero che alla fiera SPE Offshore Europe 2015, tenutasi ad Aberdeen, Scozia, nel 2015, veniva promosso il
robot FTC – NME di , specifico per i tank interrati, come da documento 34 e 35 che si rammostrano;
_1
10) Vero che nel 2016 venivano venduti i sistemi completi di pulizia serbatoio sia per le CP_5 cisterne interrate che per le cisterne non interrate, come da documento 36 che si rammostra;
11) Vero che nel 2016 promuoveva il proprio sistema completo di pulizia dei serbatoi Atex Zona 0 _1 alla fiera mondiale di Indianapolis, Stati Uniti, come da documento 37 che si rammostra;
12) Vero che tra il 2016 e il 2017, durante le fiere IFAT di Monaco, Bauma di Monaco, ECOMONDO di
Rimini, OMC di Ravenna, SPE Offshore di Aberdeen, presentava il sistema di pulizia Tank Cleaner _1 completo di container, con la possibilità di adeguare le soluzioni per i clienti, come anche da documento 38
che si rammostra;
13) Vero che nel 2016 forniva su ordinazione al cliente belga dei robot _1 Parte_6
Atex Zona 0 che venivano abbinati a un unico container da 20 piedi;
14) Vero che nel corso del 2017 sviluppava soluzioni del sistema Lombrico anche con due container _1 da 10 piedi;
15) Vero che nel 2017 realizzava il sistema Atex Zona 0 per il cliente italiano _1 CP_5 Pt_7
con certificato OBAC 17 ATEX 0052 X, con un robot Lombrico S EX-0 e un container da 20 piedi, come
[...] da documento 44 che si rammostra;
16) Vero che il sistema Lombrico di cui al punto che precede veniva consegnato e entrava in funzione nel
2017 presso la sede di in Sicilia, come da documento 45 che si rammostra;
Pt_8
17) Vero che nel corso del 2017 progettava e realizzava un sistema completo Atex Zona 0 con robot _1
Lombrico, due container da dieci piedi e unit di comando, per la società tedesca Rohrer Group e destinato al
mercato olandese;
18) Vero che a novembre 2017, durante un open day presso in Olanda, CP_6 _1 presentava la versione del sistema Atex Zona 0 con Lombrico S Ex 0 e i due container da 10 piedi ordinata
dal cliente tedesco Rohrer Group;
4 19) Vero che a partire dal 2017 il cliente Rohrer Group utilizzava il sistema robotico di nella _1 raffineria Shell Pernis di Rotterdam, dove venivano anche eseguite dimostrazioni, come si può vedere dal
video realizzato da Shell nel documento 41 che si rammostra;
20) Vero che durante il 2018 il cliente tedesco Rohrer Group ordinava a un secondo sistema _1 customizzato Atex Zona 0 con robot Lombrico S Ex 0, due container da 10 piedi e unit di comando, per il
mercato tedesco, con consegna a marzo 2019;
21) Vero che, tra fine 2018 e inizio 2019, prima della consegna del sistema Atex Zona 0 a Parte_2
progettava e realizzava un sistema completo Atex Zona 0 con robot Lombrico, due container da dieci _1 piedi e unit di comando, customizzato per il cliente, per la società olandese Reym;
22) Vero che, tra fine 2018 e inizio 2019, prima della consegna del sistema Atex Zona 0 a Parte_2
progettava e realizzava un sistema completo Atex Zona 0 con robot Lombrico, due container da dieci _1 piedi e unit di comando, customizzato per il cliente, per la società belga Peeters Group;
23) Vero che, tra fine 2018 e inizio 2019, prima della consegna del sistema Atex Zona 0 a Parte_2
progettava e realizzava un sistema completo Atex Zona 0 con robot Lombrico, un unico container da _1
10 piedi e unit di comando, customizzato per il cliente, per la società inglese Controparte_7
24) Vero che, tra fine 2018 e inizio 2019, prima della consegna del sistema Atex Zona 0 a Parte_2
progettava e realizzava un sistema completo Atex Zona 0 con robot Lombrico, due container da 10 _1 piedi e unit di comando, customizzato per la società italiana CP_8
25) Vero che in data 19.09.2017 il signor amministratore di , contattava Parte_3 Parte_2
per la prima volta, come da documento 5) che le si rammostra;
_1
26) Vero che a settembre 2017 il signor di dichiarava di aver visto il sistema Parte_3 Parte_2
Atex Zona 0 prodotto da e di essere interessato a una customizzazione dello stesso per la propria _1 azienda;
27) Vero che a settembre 2017 il signor dichiarava che la società lavorava in Parte_3 Parte_2 qual momento nel campo dello smaltimento rifiuti ma che i soci volevano entrare nel settore della pulizia dei
serbatoi delle raffinerie;
28) Vero che nel marzo 2018 la società concordava l'acquisto di due sistemi separati, uno Parte_2 per pulire cisterne di raffineria ( 0) e l'altro per pulire cisterne interrate in punti vendita di Parte_5 carburante (FTC), con consegna in un'unica fornitura, come da documento 8 che le si rammostra;
29) Vero che nel marzo 2018 la società chiedeva i seguenti adeguamenti tecnici: aggiungere Parte_2 un localizzatore GPS, aggiungere una terza telecamera a bordo del robot, aggiungere il cavo per agganciare
5 l'imbrago dell'operatore e una scaletta a lato del container, aggiungere un avvolgitore cavo nel container,
portare la barra frontale da cinque a sette ugelli, spostare i comandi idraulici sui braccioli della poltrona e
un accessorio frontale.
30) Vero che nel marzo 2018 la società richiedeva inoltre l'aggiunta del logo Parte_2 [...] accanto a quello sulle parti del sistema, perché diceva di voler utilizzare il sistema per il CP_1 _1 noleggio a terzi;
31) Vero che gli adeguamenti richiesti da nel 2018 comportavano l'aggiunta di mera Parte_2 accessoristica ai sistemi robotici di TO, senza innovazioni di carattere tecnologico;
32) Vero che realizzava sia il sistema con Lombrico che quello FTC per secondo il _1 Parte_2 proprio progetto originale e con la tecnologia sviluppata da sino al 2018; _1
33) Vero che, durante la lavorazione, il cliente richiedeva disegni e layout del container che Parte_2 si stava realizzando per poterli visionare, come da documento 9 che si rammostra, e li trasmetteva _1 con la dicitura di copyright e riserva di proprietà;
34) Vero che durante il 2018 e l'inizio del 2019 negoziava con la possibilità di Parte_2 _1 ottenere un contratto di distribuzione in esclusiva dei prodotti in UK e Irlanda del Nord. CP_9
35) Vero che la negoziazione di cui al punto che precede si interrompeva perché mirava a Parte_2 ottenere un monopolio di importazione dei prodotti, impedendo lo sviluppo del mercato inglese per . _1
36) Vero che nell'autunno 2018 due operatori di si recavano in visita presso lo stabilimento Parte_2 di e assistevano alle fasi di assemblaggio. _1
37) Vero che a gennaio 2019 il signor si recava in Italia presso la sede di per presenziare al Pt_3 _1 collaudo dei sistemi FTC e realizzati per;
Parte_5 Parte_2
38) Vero che durante il collaudo del gennaio 2019 il signor si faceva mostrare e spiegare le varie parti Pt_3 dei macchinari realizzati, chiedendo delucidazioni al personale tecnico di , con la motivazione che _1 desiderava conoscere a fondo i prodotti acquistati;
39) Vero che, durante il collaudo del gennaio 2019, organizzava una prova comparativa con un _1 escavatore a risucchio di marca RSP Gmbh, per dimostrare come gli ugelli dell'acqua installati a bordo dei
due diversi robot potevano lavorare in combinazione con una pompa ad alta pressione.
40) Vero che, in occasione degli ordini trasmessi nel 2019 e nel 2021, ometteva di Controparte_1 comunicare a di essere aver depositato domanda di brevetto in Gran Bretagna, Irlanda ed Europa _1
CP_ avente ad oggetto delle rivendicazioni anche sul sistema Cleaner, con inventori i soci della società
e il signor;
CP_1 Parte_3
6 41) Vero che con fattura n. 5/54 in data 19/05/2021 vendeva, tramite uno dei propri collaboratori, un _1 sistema Atex Zona 0 , con dimensioni simili a quello venduto a , e un sistema Parte_5 Parte_2
FTC con nuovi sviluppi tecnici, alla società TA NV LT, come da documento 42 che si
rammostra;
42) Vero che la società TA NV LT dava la notizia dell'investimento tramite post su Linkedin
e che una foto mostrava il trasporto dei due sistemi su un mezzo di sua proprietà dalla sede alla sede _1 in Inghilterra;
43) Vero che a fine maggio 2021 il signor telefonava al signor per manifestare il Parte_3 Parte_9 proprio disappunto;
44) Vero che nel corso della telefonata di cui al punto 43 il signor di replicava che il Parte_9 _1 mercato inglese era privo di vincoli distributivi e che tale vendita era libera;
45) Vero che nel corso della telefonata di cui al punto 43 il signor dichiarava che ora Pt_3 CP_1 era in condizione di impedire a TA di utilizzare le tecnologie in quanto titolare di un brevetto;
46) Vero che, dopo la telefonata di cui al punto 43 che precede, il signor si insospettiva e Parte_9 andava a cercare il brevetto inglese a nome di nei motori di ricerca;
CP_1
47) Vero che, dopo la telefonata di cui al punto 43 che precede, il signor scopriva che le Parte_9 rivendicazioni di esclusiva del brevetto UK2585311 di coprivano l'intero sistema Tank CP_1
Cleaner realizzato da e la tecnologia sviluppata da per il sistema di pulizia dei serbatoi, e _1 _1 che riproducevano i disegni progettuali di trasmessi a;
_1 Parte_2
48) Vero che in data 5.08.2021 il signor di scriveva a di per Parte_9 _1 Parte_3 Pt_2 chiedere spiegazioni, come da documento 20 che rammostra, e che tale email restava senza risposta;
49) Vero che in data 13.8.21 trasmetteva una lettera di diffida a TA NV LT CP_1 vietandole di usare la tecnologia e il robot che la stessa aveva acquistato da , come da documento 21 _1 che si rammostra;
50) Vero che in data 30.08.2021 attivava un contenzioso giudiziario cautelare in Scozia CP_1
contro
TA NV LT per interferenza di brevetto, con richiesta di un risarcimento milionario;
51) Vero che si attivava per offrire supporto legale alla difesa di TA NV LT, ma che, _1
a causa dell'onerosità dei costi del processo inglese, le parti raggiungevano un accordo transattivo estraneo
a ; 52) Vero che nell'autunno 2021 attivava una campagna promozionale sulle _1 CP_1 principali riviste di settore dichiarandosi leader nel mercato Zona 0 e produttore di robot, oltre che l'unico
fornitore autorizzato di tale tecnologia nel EG UN;
53) Vero che, a partire dal 2021, alle fiere di settore
7 utilizzava l'apposizione del logo accanto a quello per qualificarsi CP_1 CP_1 _1 come co-produttore del sistema robotico oppure per dichiarare che il sistema era stato realizzato su proprio
brevetto; 54) Vero che, a partire dal 2021, la campagna di creava confusione sul mercato CP_1 europeo e mondiale;
55) Vero che in data 22.11.21 diffondeva un comunicato stampa con cui CP_1 dichiarava di aver acquistato da TA NV LT il robot venduto da , come da documento _1
21 che si rammostra, omettendo di dichiarare che si trattava di robot TO, e di aver concesso a Euro
Tank la licenza esclusiva per utilizzare tale robot in Inghilterra;
56) Vero che dal 2021 il signor Parte_3 ha pubblicato foto sui profili social di in cui appare con il robot FTC-NME di , CP_1 _1 modello standard privo di customizzazione, chiamandolo “our small robot”, come si può vedere nel
documento 1 del fascicolo di parte convenuta;
57) Vero che nella copertina dei cataloghi prodotti di distribuiti al pubblico dal 2021 in CP_1
Europa, è raffigurato il robot TO modello Lombrico S Ex 0 come da documento 32 che si rammostra. 58)
Vero che sul sito di alla pagina “Engineering and R&D” dove l'azienda presenta la Controparte_1 propria attività di ricerca e sviluppo è raffigurato il robot TO modello Lombrico S Ex 0, come da
documento 33 che si rammostra. 59) Vero che alla fiera StocExpo di Rotterdam 2022, Olanda,
[...]
ha esposto nel proprio stand il container e i robot acquistati da , omettendo di CP_1 _1 comunicare che sono prodotti di un soggetto terzo;
60) Vero che alla fiera di Rotterdam StocExpo 2022,
Olanda, una decina di visitatori si recava allo stand di a contestare che i robot fossero _1 _1 uguali a quelli esposti nello stand;
61) Vero che iniziava a contattare i fornitori storici Pt_2 CP_1 di per poter acquisire i pezzi che non può più acquisire da , a seguito della rottura dei _1 _1 rapporti, e che a tale scopo nel febbraio 2023 contattava Somar, fornitore esclusivo di CP_1
per la produzione di videocamere/luci zona 0, come da documento 43 che si rammostra;
62) Vero _1 che sul sito della società polacca Somar è visibile il nome di e si comunica che è il principale _1 _1 cliente videocamere/luci zona 0 da oltre cinque anni;
63) Vero che alla fiera Stock Expo di Rotterdam Ahoy,
il giorno 15 marzo 2023, alle ore 9.00 i signori , e Parte_9 Parte_10 Parte_11 sorprendevano all'interno dello stand un dipendente dello staff il quale si era _1 CP_1 introdotto prima dell'orario di apertura, aveva sollevato il carter di protezione sul retro della macchina, e
stava scattando fotografia al sistema di connessioni idrauliche.
64) Vero che alla fiera Stock Expo di Rotterdam Ahoy, il giorno 15 marzo 2023 tale soggetto scattava
fotografie ai particolari delle telecamere Atex zona 0 e ai fari led Atex zona 0, finché veniva allontanato dal
personale di . 65) Vero che in relazione al fatto del 15 marzo 2023 si presentava denunzia alla Polizia _1
8 olandese. 66) Vero che dal 2015 il fatturato di sul mercato europeo in relazione ai sistemi _1 [...] ha subito un aumento esponenziale, raggiungendo il picco negli anni 2018 e 2019 e che, dopo il CP_5 periodo pandemico, per il periodo dal 2021 al 2025 era previsto un fatturato in crescita con un aumento del
20% su base annuale;
67) Vero che dalla fine del 2021 le vendite dei sistemi Atex 0 sul mercato europeo
subivano una contrazione e che i clienti europei contattavano per ricevere rassicurazioni sulla _1 regolarità dei prodotti e sulla non interferenza con il brevetto di 68) Vero che a _1 CP_1 dicembre 2021 sei negoziazioni in corso per la vendita di sistemi Tank Cleaner TO sul mercato inglese e
irlandese si interrompevano perché i potenziali acquirenti manifestano timore di essere attaccati con azioni
legali da come da documento 29 che si rammostra;
69) Vero che a febbraio 2022 una CP_1 _1 trattativa in fase avanzata per l'acquisto di sistemi Tank Cleaner veniva interrotta dal cliente a causa
dei timori del cliente per le azioni di come da documento 30 che si rammostra. 70) Vero che CP_1 CP_ durante il 2022 ha promosso delle campagne marketing a difesa del proprio sistema Cleaning e _1 dei propri robot e ha partecipato con un proprio stand alle stesse fiere a cui partecipava per CP_1 evitare la diffusione di messaggi pubblicitari a proprio danno.
Si indicano quali testi sui capitoli formulati le seguenti persone:
- presso via Croce 26, RS (PD); Parte_9 Controparte_4
- presso via Croce 26, RS (PD); Testimone_1 Controparte_4
- presso via Croce 26, RS (PD); - , Parte_11 Controparte_4 Controparte_10 presso SOMAR SA, Karoliny 4, 40-186 Katowice, Polonia;
- presso CP_11 Controparte_4 via Croce 26, RS (PD); - presso Roadvacs LTD, Unit 13, Ecclesbourne Park CP_12
Industrial Estate, Clover Nook Road, Cotes Industrial Park, TO , UK. C.F._1
***
Ai fini della corretta quantificazione dei danni subiti a causa delle condotte illecite compiute dalle parti
convenute, insiste per lo svolgimento di una consulenza tecnica contabile diretta ad accertare e quantificare:
a) il minor guadagno di ossia il Margine Operativo Lordo (EBITDA) che ha Controparte_4 _1 perduto e/o non conseguirà nel periodo compreso tra il 2021 ed il 2025, rispetto a quello che
ragionevolmente avrebbe conseguito nello stesso periodo se i convenuti non avessero agito a danno
dell'attrice;
b) tutti i costi e le spese che ha dovuto sostenere per partecipare a fiere ed eventi dove Controparte_4 rinforzare l'immagine del proprio sistema Tank Cleaner di , nonché per campagne di pubblicità e di _1 sensibilizzazione in difesa del medesimo sistema.
9 Inoltre, alla luce delle contestazioni formulate nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. dalle parti convenute, si
chiede altresì che il Giudice, nell'esercizio delle sue prerogative officiose in materia, voglia disporre una
consulenza tecnica d'ufficio che, valutata la consulenza tecnica di parte depositata sub doc. 23 nel fascicolo
attoreo, ed avente ad oggetto la corrispondenza tra il sistema operativo descritto nei brevetti e le Pt_2 informazioni e progettazioni tecniche trasmesse dall'attrice nel corso del rapporto contrattuale, prima del
deposito delle domande di brevetto da parte di , e, valutata altresì la documentazione Parte_2 allegata in causa (corrispondenza, disegni e layout trasmessi – documenti da 1 a 11), a supporto anche di
tale valutazione tecnica, accerti la violazione delle obbligazioni contrattuali contestate e pertanto
l'usurpazione e lo sfruttamento illecito da parte di , nonché la responsabilità precontrattuale Parte_2 di e gli atti di concorrenza sleale a carico delle altre parti convenute, aventi ad oggetto Controparte_1 gli sviluppi tecnici concepiti nel tempo (anteriormente alla data di deposito delle domande di brevetto
contestate) dall'attrice.
*****
A prova contraria, richiamati i documenti già dimessi con memoria ex art. 183 c.p.c. n. 3 di data 3.04.2024,
nella denegata ipotesi di ammissione di tutti o alcuni dei capitoli di prova richiesti da controparte, si chiede
di essere ammessi a prova contraria indiretta sui capitoli 7-8-9 con il teste della società Testimone_2
, con sede in 2 Fields End Business Park, Davey Road, Goldthorpe, S63 0JF, UK.” Controparte_13
I convenuti così concludono come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via preliminare nel rito,
1. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inesistenza della notifica della citazione nei confronti
dei SI.ri e e la conseguente mancata instaurazione del Parte_3 CP_3 Parte_4 rapporto processuale nei loro confronti;
2. accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, con riferimento alle domande di parte attrice, il proprio
difetto di giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria del EG UN;
3. in via subordinata rispetto alla domanda di cui al punto n. 2 che precede, nella denegata ipotesi in cui
codesto Ill.mo Tribunale ritenesse di non dover accogliere l'eccezione di difetto di giurisdizione, accertare e
dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inapplicabilità del diritto italiano alla fattispecie sub iudice, quanto
meno con riferimento alla presunta
10 responsabilità extracontrattuale di parte convenuta.
In via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenesse di non poter
accogliere l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione ivi sollevata,
4. nel caso in cui ritenesse di confermare, nonostante la domanda di cui al punto 1 delle presenti conclusioni,
l'intervenuta sanatoria dell'inesistenza della notifica della citazione nei confronti dei SI.ri , Parte_3
e comunque rigettare, sulla base dei motivi esposti in atti, tutte le domande CP_3 Parte_4 formulate dalla nei loro confronti, ivi inclusa la domanda risarcitoria, perché Controparte_4 infondate in fatto e in diritto;
5. rigettare in ogni caso, sulla base dei motivi esposti in atti, tutte le domande, formulate dalla
[...] nei confronti degli altri convenuti, vale a dire RE 1, RE 2 e il Sig. ivi Controparte_4 CP_2 inclusa la domanda risarcitoria, perché infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso, in via riconvenzionale, in nome e per conto della , Controparte_1
6. accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione ex art. 1454 c.c. per inadempimento della
[...] Controparte_ dei contratti del 6 luglio 2021 e 10 dicembre 2021 e, per l'effetto, condannare parte attrice a:
(i) restituire a , in relazione al contratto del 6 luglio 2021, la somma di Euro 100.00,00 Controparte_1 ricevuta dalla a titolo di caparra, e in relazione al contratto del 10 dicembre 2021, la Controparte_4 somma di Euro 3.240,00 ricevuta dalla a titolo di caparra e acconto, in entrambi i Controparte_4 casi oltre interessi e rivalutazione monetaria;
(ii) risarcire a i danni dalla stessa subiti e subendi in conseguenza del mancato Controparte_1 adempimento da parte della delle obbligazioni scaturenti dai suddetti contratti Controparte_4 nell'importo che sarà determinato in corso di causa, anche dal Giudice in via equitativa, in ogni caso non
inferiore a Euro 1.000.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
7. in via subordinata rispetto alla domanda n. 6 che precede, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo
Tribunale ritenesse di non poter dichiarare l'intervenuta risoluzione contrattuale per inadempimento di
e, viceversa, di dover accogliere la domanda di annullamento formulata da controparte con _1 riferimento al contratto del 6 luglio 2021, condannare la a restituire a Controparte_4 [...]
la somma di Euro 100.000,00, versata da quest'ultima a titolo di caparra, oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria;
8. condannare la ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite Controparte_4 temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
11 Con riferimento alle istanze istruttorie, parte convenuta (i) insiste per l'accoglimento delle istanze, nessuna
esclusa, formulate in atti e, in particolare, per l'accoglimento della richiesta di prova testimoniale formulata
nella propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. del 2 maggio 2023, da svolgersi con i testi
indicati in atti;
(ii) insiste per il rigetto integrale delle istanze istruttorie avversarie e in particolare della
richiesta di prova testimoniale articolata nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. di parte attrice
del 2 maggio 2023 per i motivi ampiamente dedotti nella propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3,
c.p.c. del 19 maggio 2023; in subordine, nella denegata ipotesi in cui detta istanza fosse accolta, parte
convenuta chiede di essere ammessa a prova contraria con i testi indicati nella predetta terza memoria ex art.
183, sesto comma, c.p.c.; (iii) insiste per il rigetto della richiesta avversaria di CTU tecnica e contabile per le
ragioni esplicitate in atti.
Parte convenuta reitera, infine, la richiesta rivolta a codesto Tribunale all'udienza del 7 giugno 2023, non
contestata dalla società attrice, di voler ordinare a controparte ex art. 186 bis c.p.c. e/o art. 186 ter c.p.c.,
per i motivi dedotti a verbale, l'immediato pagamento degli importi di Euro 100.000,00 e di Euro 3.240,00 di
cui al punto 6 (i) delle conclusioni riportate sopra.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
***
Il Tribunale
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione del 22 novembre 2021 la ( ”) Controparte_4 _1
conveniva innanzi al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, la e la (rispettivamente “RE 1” e “RE 2” o, Parte_2 Controparte_1 congiuntamente, “RE”), nonché i SI.ri , , e Parte_3 CP_2 CP_3
(congiuntamente anche “SI.ri e ”). Parte_4 Pt_3 Pt_4
Esponeva l'attrice di essere società attiva nella produzione di sistemi di pulizia per ambienti ad alta pericolosità per rischio di esplosione (c.d. Zona Atex).
12 Tra i propri prodotti di punta annoverava il Sistema Tank Cleaner, conosciuto come “TCR
(Tank Cleaning Robot) modello Lombrico S - EX 0”.
Tale sistema, customizzabile per particolari esigenze del cliente, è sostanzialmente composto da: un Robot Mini Escavatore Lombrico, per pulire all'interno del serbatoio;
un sistema di luci e telecamere per consentire il controllo delle operazioni da remoto;
una postazione di comando per l'operatore; una centralina di alimentazione del sistema. Il tutto viene poi montato in un container (la c.d. UNIT) al fine di agevolare lo spostamento del robot e dell'attrezzatura collegata.
Esponeva di essere stata contattata nel 2017 dalla società inglese EN, che all'epoca si occupava principalmente di raccolta rifiuti, ma voleva entrare nel diverso settore dei servizi di pulizia di aree petrolifere. In ogni caso, EN non aveva alcuna competenza in materia di progettazione e produzione dei macchinari necessari per tale servizio.
Deduceva di aver concluso tre accordi di fornitura avanti ad oggetto il Sistema Tank
Cleaner, a vario titolo costumizzato, con accettazione di tutte le condizioni contrattuali (le medesime per tutti gli ordini) proposte da : (i) in data 7 marzo 2018 con EN;
ii) _1
in data 29 novembre 2019 con EN;
iii) in data 6 luglio 2021 con EN .
Per quanto rileva ai fini della odierna causa, l'art. 13 delle condizioni generali di vendita, rubricato “Diritti di proprietà intellettuale” prescrive che “il know how, diritti sui disegni, processi, diritti sulle invenzioni, a prescindere dal fatto che tale protezione legale sia formalmente ottenuta, relativi ai Prodotti, sono di esclusiva proprietà di e, CP_4 pertanto, non dovranno essere utilizzati per scopi diversi”. “L'Acquirente dovrà preservare ed agire nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di non CP_4
ponendo in essere alcun comportamento attivo od omissivo che possa pregiudicare gli interessi di Nulla nelle presenti CGV potrà essere ritenuto quale trasferimento CP_4
o licenza dei diritti di proprietà intellettuale da all'Acquirente.” CP_4
Inoltre, l'art. 19 delle medesime condizioni rubricato “Legge applicabile e Foro
Competente” recita: “Le presenti CGV e tutti i rapporti tra l'Acquirente e CP_4
saranno regolati, e dovranno essere interpretati e fatti valere, in accordo alla legge della
Repubblica Italiana, con espressa esclusione della Convezione di Vienna sulla vendita internazionale di beni. Qualsiasi controversia derivante o relativa alle presenti CGV sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Padova, Italia”.
13 Nel marzo 2018 i medesimi soci di costituivano una nuova società, CP_14 [...]
, con medesima sede e con amministratore sempre il signor , CP_1 Parte_3
e avente come oggetto sociale proprio i servizi di pulizia per ambienti a rischio
( ). Per_1
In data 4 ottobre 2021, , , cedevano tutte le Parte_4 CP_2 CP_3
loro partecipazioni in EN ad altro veicolo a responsabilità limitata, CP_15
(di seguito , la quale è quindi diventata società controllante di
[...] CP_16
EN.
All'inizio di agosto 2021, veniva a sapere che aveva depositato in data _1 Per_1
23.9.2019 una prima domanda di brevetto UK201913700 e una seconda domanda n.
EP20197915A, il 23.9.2020, che rivendicava la priorità della precedente, con inventori designati i signori , , , – già Parte_3 Parte_4 CP_2 CP_3
amministratori e soci di EN.
Il brevetto UK 2585311 è stato concesso in data 7 aprile 2021 e ha ad oggetto un sistema mobile di aspirazione e pulizia dei serbatoi che riproduce l'intero sistema di CP_5
. _1
A partire dall'agosto 2021, dava avvio ad una serie di azioni volte a scoraggiare la Pt_2 clientela di dall'usare la tecnologia di quest'ultima (v. in particolare, causa _1
incardinata davanti ai Tribunali scozzesi contro la TA Environmental LT ) e ad apparire sul mercato come il vero autore della tecnologia incorporata nei CP_17
azioni culminate nella diffusione nel novembre 2021 di un comunicato stampa in
[...]
cui il robot FTC-NME venduto da a nel 2018 veniva presentato come un _1 CP_14
prodotto di Pt_2
Assumeva, alla luce del quadro fattuale appena descritto, che i soci e l'amministratore di
EN avrebbero posto in essere un unitario disegno fraudolento, consistente nella costituzione di una seconda società ( , a cui trasferire le informazioni sulla Per_1
tecnologia e i disegni del sistema di , sottratti a quest'ultima da EN;
tale _1
documentazione sarebbe stata poi utilizzata per depositare un brevetto a nome di e Per_1
per estromettere dal mercato di . _1
Anche le persone fisiche convenute in giudizio, ossia signori , Parte_4 [...]
, e (i primi tre soci, l'ultimo amministratore di EN CP_2 CP_3 Parte_3
14 e , i quali sono stati indicati personalmente come “inventori” nelle domande di Per_1
brevetto, hanno contribuito al disegno criminoso posto in essere.
EN sarebbe inadempiente rispetto al contratto concluso il 7 marzo 2018, per avere trasmesso alla neocostituita tutti i disegni, i documenti e le informazioni utili al Per_1
successivo deposito delle domande di brevetto, in violazione dell'art. 13 delle condizioni generali di vendita;
2 sarebbe inadempiente rispetto al contratto concluso in data Pt_2
29.11.2019, per avere utilizzato tutti i disegni, i documenti e le informazioni ricevute da
, anche attraverso EN, al fine di poi depositare nel 2020 delle domande di _1
brevetto nel territorio del EG UN e dell'Unione Europea, in violazione dell'art. 13 delle condizioni generali di vendita. avrebbe, a sua volta, stipulato in mala fede il contratto del maggio 2021, tacendo Per_1
l'avvenuto deposito del brevetto.
Il contratto concluso nel maggio 2021 sarebbe altresì annullabile per essere stata la volontà dell'attrice viziata da dolo, consistito nell'ingannevole condotta di Per_1
In ogni caso, la condotta di entrambe le società inglesi integrerebbe violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buone fede e correttezza nel corso delle trattative precontrattuali e nell'esecuzione del contratto, come disciplinati rispettivamente dagli artt. 1337 e 1375 cc.
EN, , , e , in Per_1 Parte_4 CP_2 CP_3 Parte_3
concorso tra loro, avrebbero compiuto atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c., consistiti nel depositare le citate domande di brevetto sfruttando in modo parassitario tecnologia e know how di , con l'obiettivo di escluderlo dai mercati nei quali è _1
efficace il brevetto intestato a Per_1
L'attrice agiva anche per il risarcimento del danno patrimoniale subito per lucro cessante, quantificato in un importo non inferiore ad € 3.000.000,00, tenuto conto che una Unit viene venduta da al prezzo medio di € 350.0000= per una quantità totale di circa 5-10 _1 esemplari all'anno, che ogni Unit richiede almeno 6-12 mesi di lavorazione dall'ordine alla consegna e che la condotta di ha determinato una paralisi degli ordini. Per_1
Chiedeva altresì il risarcimento del danno non patrimoniale, per lesione della propria reputazione.
Riteneva sussistente la giurisdizione del giudice italiano e applicabile la legge italiana, alla luce del disposto di cui all'art. 19 delle condizioni generali di contratto.
15 Riteneva, in ogni caso, applicabili i Regolamenti Roma I e Roma II, recepiti nell'ordinamento interno del EG UN tramite specifici Statutory Instruments
[Regulations n.834/2019 e Regulations n.1574/2020 (Eu Exit)].
L'articolo 4 del Regolamento Roma I prevede che, nel caso di vendita di beni, si applicherà la legge del paese di residenza abituale del venditore ( = Italia); per l'ipotesi _1 responsabilità extracontrattuale, l'articolo 4 del regolamento Roma II prevede che la legge applicabile sia quella del paese in cui si verifica il danno (danni per mancato guadagno subiti da , quindi in Italia), indipendentemente dal paese in cui è avvenuto il fatto _1
che origina il danno;
mentre l'art 6 conferma che, in caso di atti di concorrenza sleale, si applica la legge del paese nel cui territorio sono pregiudicati i rapporti di concorrenza
(sempre Italia, posto che non riesce più a vendere e potrebbe essere considerata una _1
società che viola diritti di privativa altrui, con attribuzione di notizie false sulla propria reputazione).
Rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
I convenuti si costituivano con un'unica comparsa di costituzione e risposta in data
5.7.2022.
Eccepivano, via preliminare nel rito, l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione nei confronti dei SI.ri , e , ai quali non risultava Parte_3 CP_3 Parte_4 essere stata recapitata alcuna copia dell'atto introduttivo del giudizio, con conseguente necessità per parte attrice di introdurre nei loro confronti una nuova azione.
Veniva, inoltre, eccepita la nullità, ex artt. 163 bis, primo comma, e 164, primo comma,
c.p.c., dell'atto di citazione notificato a RE 1, RE 2 e , per mancato CP_2
rispetto dei termini a comparire previsti dalla legge, dovendo intercorrere, ai sensi dell'art. 163 bis cpc, termini liberi non inferiori a 150 giorni, trovandosi all'estero il luogo della notificazione.
Atteso che l'udienza di prima comparizione è stata indicata in citazione al 26 luglio 2022, i convenuti (tutti domiciliati nel EG UN) avrebbero dovuto ricevere l'atto di citazione entro e non oltre il 25 febbraio 2022, mentre l'hanno ricevuto in data 7 giugno 2022.
Inoltre, l'iscrizione a ruolo era stata effettuata nel 2021, ossia prima dell'avvio del procedimento di notifica, risalente a gennaio 2022, in violazione dell'art. 165 cpc.
16 Con ordinanza di data 8 settembre 2022, il Giudice istruttore riteneva inesistente la notifica dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti , e Parte_3 CP_3 Pt_4
e non rispettato il termine a comparire previsto dall'art. 163 bis cpc con
[...]
riferimento alla notifica dell'atto di citazione nei confronti degli altri convenuti.
Veniva pertanto fissata nuova udienza di prima comparizione, nel rispetto del termine a comparire.
I convenuti depositavano nuova comparsa di costituzione e risposta in data 7.2.2023.
I SI.ri , e sostenevano che, nel caso di Parte_3 CP_3 Parte_4
inesistenza della notifica dell'atto di citazione, la costituzione in giudizio non dà luogo ad alcuna forma di sanatoria ed insistevano, dunque, affinché venga dichiarata la mancata instaurazione nei loro confronti del rapporto processuale per inesistenza della notifica dell'atto di citazione.
Eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ritenendo: la non applicabilità della Convenzione dell'Aja del 2005, concernente gli accordi di scelta del foro in relazione alle c.d. fattispecie internazionali, non essendo invece ravvisabili nel caso di specie accordi sulla giurisdizione;
la non applicabilità della legge n. 280 del 1973, riguarda non il tema della giurisdizione, bensì quello eventuale e successivo del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie.
Dal combinato disposto dell'art. 3 l. 218 del 1995 e art.5 della Convenzione di Bruxelles si ricava l'insussistenza dei criteri di collegamento ivi previsti: nessuno dei convenuti è domiciliato e residente in Italia, né ha in Italia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio e le condotte sono state svolte fuori dal territorio italiano, sia con riferimento alla asserita responsabilità contrattuale per violazione dell'art. 13 delle condizioni generali di contratto, sia con riferimento all'asserita responsabilità extracontrattuale, atteso che il presunto evento dannoso, sia se lo si consideri consistenti nel compimento delle condotte anticoncorrenziali sia che lo si consideri consistenti negli effetti distorsivi della concorrenza prodotti da tali condotte, non si è verificato in Italia.
L'art. 62 l. 218 del 1995, con riferimento alla responsabilità extracontrattuale, prevede l'applicabilità della legge in cui si è verificato l'evento, ossia nel territorio del EG UN con conseguente applicazione della legge inglese.
17 Nel merito, chiedevano il rigetto delle domande avversarie, evidenziando che l'attrice non aveva provato di detenere un know how qualificato ai sensi dell'art. 98 cpi, né i motivi per i quali i brevetti delle convenute dovevano ritenersi interferenti contale know how.
Deducevano, inoltre, che l'attrice non poteva invocare la responsabilità precontrattuale di essendo le trattative sfociate nella conclusione di un contratto. Per_1
Negavano il compimento di atti di concorrenza sleale, in quanto i brevetti sono dotati dei requisiti della novità rispetto all'arte nota e dell'altezza inventiva e sono stati legittimamente depositati, mentre la tecnologia di TO, per stessa ammissione della parte, è di pubblico dominio.
Pertanto, le domande di brevetto sono state legittimamente depositate e legittima è la loro difesa
contro
TA Environmentale ltd avanti ai Tribunali scozzesi.
Nel comunicato di data 2 novembre 2021 RE 2 si limitava a far riferimento al fatto che il robot è di sua proprietà, avendolo acquistato.
La concorrenza sleale non è poi configurabile nei confronti dei sig.ri e , Pt_3 Pt_4
persone fisiche che non hanno agito nell'esercizio di un'attività imprenditoriale.
Con riferimento alla domanda di annullamento del contratto concluso con in data 6 Per_1
luglio 2021, parte convenuta negava che l'aver nascosto l'esistenza dei brevetti Per_1
integri artificio o raggiro o menzogna tali da spiegare efficienza causale sulla determinazione volitiva del consenso, costituendo circostanza del tutto estranea al contratto.
Parte convenuta esponeva, inoltre, che l'attrice si era resa inadempiente all'obbligo di consegna del e dei pezzi di ricambio, mentre aveva versato Controparte_18 CP_19
l'importo di € 100.000 a titolo di caparra in relazione al primo contratto di data 6.7.2021 ed
€ 3.240,00 a titolo di caparra ed acconto in relazione al secondo contratto di data
10.12.2021.
Chiedevano, in via riconvenzionale, di dichiarare l'intervenuta risoluzione dei due contratti stipulati da con in data 6 luglio 2021 e 10 dicembre 2021, con condanna _1 Per_1 alla restituzione della somma di € 100.000 e di € 3.240,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria e oltre al risarcimento del danno, quantificato in ogni caso in misura non inferiore ad € 1.000.000,00.
Chiedevano, in via subordinata, la restituzione dell'importo di € 100.000 per il caso di accoglimento della domanda avversaria di annullamento del contratto di data 6.7.2021 e la
18 condanna dell'attrice, ai sensi dell'art. 96 cpc., al risarcimento dei danni da lite temeraria, da liquidarsi di ufficio in via equitativa.
Parte attrice nella prima memoria ex art. 186 cpc chiedeva fosse disposta la compensazione tra l'obbligo di di restituire l'acconto già ricevuto di euro 100.000,00 Controparte_4
per il contratto stipulato in data 6.7.2021 e l'obbligazione risarcitoria che sarà accertata a carico di Controparte_1
La causa è stata posta in decisione con particolare riguardo all'eccezione di difetto di giurisdizione dei convenuti.
Orbene, la questione di giurisdizione ha sempre e necessariamente carattere preliminare rispetto ad ogni altra questione di rito e di merito ad eccezione di quelle relative alla regolarità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ed alla dedotta sanatoria delle eccepite nullità relative alla notificazione medesima (Cass. civ. 7055 del 2020).
Posto che i convenuti , e hanno tenuto ferma, Parte_3 CP_3 Parte_4
anche in sede di precisazione delle conclusioni, l'eccezione di inesistenza della notifica della citazione nei loro confronti, con conseguente mancata instaurazione del rapporto processuale nei loro confronti, occorre muovere preliminarmente dalla delibazione di tale eccezione.
La prima notifica dell'atto di citazione tentata da nei confronti dei SI.ri _1 Pt_3
, , e era inesistente, per totale mancanza materiale
[...] CP_3 Pt_4 Parte_4
dell'atto, non avendo la notificazione conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell'atto al destinatario.
L'inesistenza della notifica, nel caso di specie, non comporta l'assoluta insanabilità della notificazione, nel senso che la costituzione dei convenuti, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta di data 5.7.2022, ancorché essi abbiano concluso per la mancata instaurazione del rapporto processuale nei loro confronti, ha effetto sanante, sebbene con effetto ex nunc, dovendosi ritenere coincidente la vocatio in ius con la loro costituzione e purché venga fissata, se i convenuti lo chiedano, una nuova udienza nel rispetto del termine a comparire, in modo che essi possano beneficiare del termine per la costituzione di cui avrebbero beneficiato qualora la notificazione vi fosse stata, a garanzia del loro diritto di difesa (Cass. civ. 22474 del 2018; 8377 del 2009; 5894 del 2006).
19 Con riferimento all'eccezione sollevata dagli altri convenuti e relativa al mancato rispetto del termine a comparire, il giudice è tenuto a fissare nuova udienza nel rispetto dei suddetti termini, dovendosi presumere che tale violazione abbia impedito al convenuto, che pure si sia difeso nel merito, una più adeguata difesa (tra le più recenti, Cass. civ. ord. n. 2673 del
2021).
Il Collegio ritiene pertanto che la fissazione di udienza di prima comparizione nel rispetto del termine a comparire abbia sanato gli effetti sia della notifica inesistente dell'atto di citazione nei confronti di , , e sia della notifica Parte_3 CP_3 Pt_4 Parte_4
nulla nei confronti degli altri convenuti, con effetto ex nunc nel caso della notifica inesistente dalla data della prima costituzione in giudizio (7.9.2022).
L'eccezione di difetto di giurisdizione è solo parzialmente meritevole di accoglimento per i motivi che si espongono.
In base all'art. 3 della legge n. 218 del 1995, la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha in Italia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, a norma dell'art. 77 cpc.
In base allo stesso articolo, la giurisdizione italiana sussiste altresì nel caso in cui, pur non essendo il convenuto domiciliato o residente nel territorio italiano o avente in tale territorio un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, (i) ricorrano i criteri stabiliti dalle sezioni
2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles e (ii) l'oggetto del contenzioso rientri nelle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione (vale a dire nella materia civile o in quella commerciale).
A tal riguardo, va considerato che il Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 ha sostituito il
Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta Convenzione di
Bruxelles. Ed infatti, in questa direzione milita univocamente l'art. 68 dello stesso
Regolamento n. 44/01 (e del Regolamento n. 1215 del 2012), a tenore del quale "Il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell'art. 299 del Trattato.
2. Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento" (Cass. civ., Sez. Un., n. 15748/2019).
20 Ne consegue che il predetto Regolamento n. 44/01 e il successivo n. 1215 del 2012 hanno effettivamente preso il posto della Convenzione di Bruxelles all'atto della sua entrata in vigore, ma ciò con esclusivo riferimento agli Stati membri dell'Unione Europea.
Il EG UN, all'attualità, non è più paese membro dell'Unione Europea, essendosi concluso in data 30 dicembre 2020 il periodo di transizione previsto dall'art. 126 del Brexit
Withdrawal Agreement.
Ciò considerato, la questione dirimente involge la natura del rinvio operato dall'art. 3, secondo comma della Legge n. 218/1995 alla Convenzione di Bruxelles, se fisso ovvero mobile, ossia se debba essere riferito alle norme che hanno sostituito la Convenzione di
Bruxelles del 1968 (recte: al Regolamento UE n. 1215 del 2012).
Per la prima opzione interpretativa (“rinvio c.d. Fisso”), esso sarebbe impermeabile alle modifiche ad essa apportate prima dal Regolamento n. 44 del 2001 e poi dal regolamento n.
1215 del 2012, riguardando esclusivamente la convenzione di Bruxelles senza estendersi al regolamento n. 44 del 2001, non potendosi ritenere sostituito con implicita abrogazione dal sopravvenuto regolamento, continuando la convenzione ad operare relativamente ai rapporti con soggetti non domiciliati in uno degli Stati dell'Unione europea ( Cass. civ., sez. un., 12 giugno 2019, n. 15748, richiamante il principio enunciato da Cass. civ., sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22239).
Per l'opzione interpretativa alternativa (“rinvio c.d. Mobile”), esso invece comporterebbe
(secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite Cass. civ., sez. un., 25 giugno
2021, n. 18299, con soluzione successivamente recepita, in particolare, da: Cass. civ., sez. un., 10 novembre 2021, n. 33002 e n. 33003; Cass. civ., sez. un., 24 novembre 2021, n.
36371) - allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, la sussistenza, quando si tratti di una delle materie già comprese nell'ambito di applicazione della convenzione di Bruxelles del 1968, della giurisdizione italiana in base ai criteri stabiliti dal Regolamento n. 44 del 2001, sostitutivo della Convenzione, a sua volta sostituito dal Regolamento n. 1215 del 2012. In tal senso si è espressa recentemente anche la Cassazione a Sezioni Unite del 5 dicembre 2023, n. 34032.
Il Collegio ritiene di uniformarsi alla tesi secondo la quale il rinvio quello operato dall'art. 3, comma 2, L. n. 218/1995 è un rinvio di natura ricettizia materiale di tipo mobile (o dinamico).
21 Parte convenuta ritiene che, dopo l'uscita del EG UN dalla UE, il Reg. Bruxelles I-bis
(n. 1215/2012) non possa trovare applicazione nei confronti di convenuti inglesi;
tuttavia, è la stessa legge n. 218/1995 a richiamare l'efficacia in parte qua di quel Regolamento anche nelle ipotesi in cui sia stato convenuto davanti al Giudice italiano un soggetto che non faccia parte di uno stato dell'Unione Europea (cfr. con riferimento al EG UN Cass. civ. SU n. 31963 del 2021).
1) DOMANDE CONTRATTUALI DI CUI AI PUNTI 1),2),3),5),6),7)
L'art. 25 del Reg. 1215/2012 prevede che l'accordo attributivo di competenza debba essere: a) concluso per iscritto o provato per iscritto;
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro;
o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato.
La giurisprudenza della S.C. ha ritenuto che “Il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 23 del regolamento n. 44/2001/Ce [il quale ricalca il vigente art. 25 del
Regolamento 1215/2012] per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti è rispettato sia in caso di accettazione scritta della clausola, sia nel caso in cui il contratto si sia concluso per accettazione tacita, mediante la sua esecuzione, a norma dell'art. 1327 c.c., se il rapporto stesso sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola stessa risulti regolarmente accettata per iscritto e non vi siano elementi che possano giustificare la presunzione di una volontà contraria a tale ininterrotta prassi negoziale” (in senso conforme che 19947 del 2009;
Cassazione civile, sez. un., 28 febbraio 2007, n. 4634; Cass. civ., sez. un., 5 maggio
2006 n. 10312 in Foro it., 2006, I, 3388; v. altresì C. Giust. Ce 11 luglio 1985 in causa
C-221/84).
Secondo l'interpretazione datane dalla CGUE con sentenza dell'8 marzo 2017, in causa n. 64/2017, la clausola attributiva della giurisdizione deve essere effettivamente oggetto di pattuizione tra le parti, manifestatasi in modo chiaro e preciso, ed è pertanto rispettato nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla parte acquirente, espressamente richiamate negli ordini di acquisto e ad essi allegate, potendo le stesse ritenersi accettate dalla parte venditrice
22 unitamente agli ordini di acquisto integranti la proposta contrattuale (Cass. ord. 13594 del 2022).
a) contratto di fornitura stipulato tra e in data Controparte_4 Parte_2
7.3.2018
Il contratto di data 7/03/2018 tra parte attrice e (doc. 08 del fascicolo Parte_2
attoreo) riporta il testo integrale delle Condizioni Generali di Vendita con la dicitura
“Attached the General Sale Condition considered read and accepted” sotto cui è apposta una prima sottoscrizione dell'Acquirente Parte_2
Vi è una seconda sottoscrizione dell'Acquirente sotto le CGV contenenti la clausola 19
e, infine, una terza sottoscrizione per espressa accettazione della clausola in parola Contr (GOVERNING AND JURISDICTION) ai sensi dell'articoli 1341 e 1342.
L'art. 19 rubricato “Legge applicabile e Foro Competente” prevede che “Le presenti
CGV e tutti i rapporti tra l'Acquirente e saranno regolati, e dovranno CP_4
essere interpretati e fatti valere, in accordo alla legge della Repubblica Italiana, con espressa esclusione della Convezione di Vienna sulla vendita internazionale di beni.
Qualsiasi controversia derivante o relativa alle presenti CGV sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Padova, Italia. Resta inteso che soltanto
a propria discrezione, avrà la facoltà di rinunciare alla competenza del CP_4
foro esclusivo di cui al precedente paragrafo, per agire in giudizio nei confronti dell'Acquirente, al suo domicilio e presso il Tribunale ivi competente”.
Pertanto, l'art. 19 disciplina:
- la scelta convenzionale della legge applicabile;
- la scelta convenzionale del foro esclusivo (con proroga della giurisdizione italiana);
- l'attribuzione al solo Venditore della facoltà di derogare al foro esclusivo.
Ritiene parte convenuta che tale clausola di esclusiva sarebbe in realtà di mera
“competenza” e non di giurisdizione.
La scelta di un giudice nazionale in via esclusiva presuppone l'accettazione della giurisdizione, posto che non è oggettivamente possibile rimettere la causa al giudice di un luogo, non riconoscendone però la giurisdizione.
23 Nessun dubbio, dunque, che le Parti abbiano inteso, in caso di controversia (“Qualsiasi controversia derivante o relativa”), rimettere ogni decisione in via esclusiva al Giudice italiano.
Sul punto, va considerato quanto statuito, a conferma della tesi attorea condivisa dal
Collegio, dalla Cass. civ., sez. un., 11 aprile 2017, n.9283, a mente della quale “La clausola contrattuale con la quale le parti indicano la competenza - intesa come frazione o misura della giurisdizione - del giudice, appartenente ad un determinato
Stato, ai fini della decisione di eventuali controversie tra le stesse insorte deve essere normalmente intesa, salva specifica ed espressa previsione in senso contrario, come volta a conferire la giurisdizione esclusiva al giudice appartenente al sistema giurisdizionale di quello Stato (e non già a quest'ultimo se ed in quanto dotato di giurisdizione)”. In altri termini, costituendo la competenza, secondo un orientamento consolidato frazione o misura della giurisdizione, l'indicazione di un determinato giudice, appartenente a un determinato Stato, deve intendersi normalmente intesa a conferire la giurisdizione esclusiva ai giudici appartenenti al sistema giurisdizionale di quello Stato (cfr. Corte giustizia, 7 luglio 2016, in relazione a una clausola Per_2
in cui si era affermata "la giurisdizione esclusiva e definitiva del foro di Parigi).
In forza della clausola di cui all'art. 19 delle condizioni generali di contratto va riconosciuta la giurisdizione del giudice italiano con riferimento alla cognizione delle domande sub 1) e sub 5), ossia alla domanda di risarcimento danni che trova fondamento nel contratto di data 7.3.2018.
Per completezza, si rammenta che la Convenzione dell'Aja del 2005 sugli accordi di scelta del foro esclusivo è stata firmata e approvata dall'UE (rendendo vincolante la
Convenzione per i suoi Stati membri, inclusa l'Italia) e ratificata in via autonoma da
Stati terzi quali il EG UN.
Ne discende che, anche secondo la Convenzione dell'Aja del 2005, che disciplina in materia civile e commerciale gli accordi di scelta del foro esclusivo in favore dei giudici degli Stati aderenti, è valida ed efficace la clausola di proroga della giurisdizione.
b) e c) Contratti di fornitura stipulati tra e in Controparte_4 Controparte_1
data 29 novembre 2019 e 6 luglio 2021
24 Orbene, le condizioni generali di contratto contenenti la medesima clausola 19 di proroga della giurisdizione venivano allegate sia alla proposta inviata da alla _1
, subentrata alla , nel giugno 2021, sia alla conferma Controparte_1 Parte_2
di ordine del 6.7.2021 trasmessa da alla controparte (cfr. doc. 16 del fascicolo _1
attoreo).
È pur vero che, nonostante il sollecito inviato da a affinché _1 CP_19
quest'ultima sottoscrivesse le condizioni generali di contratto, esse non sono state sottoscritte dall'acquirente; tuttavia, come sopra indicato, se la clausola di proroga della giurisdizione è contenuta nelle condizioni generali di contratto e richiamata nel contratto, non necessita di specifica approvazione scritta, qualora conosciuta e/o conoscibile dalle parti in base agli usi del commercio internazionale (Cass. Sez. Unite,
3559/2017).
Parte convenuta, in esecuzione dell'ordine, ha poi provveduto al versamento dell'importo di € 100.000.
La seconda fornitura intercorsa tra e la neo costituita (la _1 Controparte_21
cui compagine sociale era la medesima di e il cui amministratore era il Parte_2
medesimo ) ha ad oggetto esattamente lo stesso in Parte_3 Controparte_18
precedenza fornito a mentre il terzo ordine, commissionato anch'esso da CP_14
concerneva la costruzione di un sistema analogo, con alcune differenze CP_19
tecniche.
Orbene, è vero che non risulta la trasmissione di alcun testo contrattuale, né delle condizioni generali di contratto da a , ma la duplice circostanza da un _1 CP_19
lato che l'art. 19 delle condizioni generali di contratto in precedenza sottoscritto facesse riferimento non solo alle CCG in allora sottoscritte, ma a tutti i rapporti futuri tra l'Acquirente e e dall'altro che unitamente al terzo ordine siano state CP_4
nuovamente trasmesse ed implicitamente accettate le CCG, inducono a ritenere, in difetto di elementi contrari, che le parti (pur se formalmente RE 1 e RE 2 sono soggetti diversi) abbiano inteso applicare una disciplina uniforme ai loro rapporti contrattuali, compresa la clausola di deroga della giurisdizione.
25 In conclusione, sussiste la giurisdizione italiana anche rispetto alle altre domande contrattuali, proposte sub 2, 3, 6, 7, oltre al risarcimento dei danni sub 5 derivanti da inadempimenti contrattuali.
2) DOMANDE EXTRACONTRATTUALI
L'attrice formulava i) una domanda di accertamento degli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. compiuti da , , , Parte_2 Controparte_1 Parte_4
, e , in concorso tra loro, a danno di , CP_2 CP_3 Parte_3 _1
nonché ii) una domanda risarcitoria correlata al titolo di responsabilità che precede.
In tesi di parte attrice, RE 2 avrebbe utilizzato il know how di per acquisire _1
i brevetti (prima il brevetto UK 2585311 e poi il brevetto europeo n. EP20197915A), al fine di inibire a la vendita dei suoi prodotti in tutti i Paesi in cui i brevetti _1
esplicano efficacia.
Va peraltro chiarito che il brevetto Uk ha efficacia nel solo EG UN, mentre il brevetto europeo non è un titolo unitario e diventa efficace nei soli Stati nei quali venga convalidato. Le convalide presuppongono la traduzione nella lingua dello stato di convalida, e presuppongono sempre l'elezione di un domicilio elettivo in ciascuno stato di convalida, cioè la nomina di un rappresentante. non ha fornito alcuna _1
prova dei Paesi in cui il brevetto è stato convalidato.
Parte attrice ha allegato di non essere più in grado di vendere i propri prodotti nel mercato del EG UN e di aver subito azioni giudiziali in Scozia.
Inoltre, avrebbe tentato di porre in essere nel marzo 2023 un atto di CP_1
spionaggio industriale alla fiera Stock Expo di Rotterdam Ahoy, alla quale partecipavano con propri stand sia che _1 CP_1
si sarebbe inoltre presentata sul mercato come unica titolare della CP_1
tecnologia descritta, (cfr. comunicato stampa del 22.11.21 pubblicato sul sito Internet di con cui quest'ultima dichiarava di aver acquistato da TA Per_1
NV LT (ovvero il cliente di contro cui aveva promosso azione in _1
Scozia) proprio il robot venduto da , di aver a sua volta concesso a Euro Tank _1 la “licenza esclusiva per utilizzare tali robot”; avrebbe utilizzato, nel medesimo comunicato, per la pubblicità dei propri prodotti il robot venduto da a EN . _1
26 Nell'attuale sito-vetrina di alla pagina “Engineering and R&D Controparte_1
(https://regenrobotics.com/engineering-rd/)” dove l'azienda promuove i risultati della propria attività di ricerca e sviluppo c'è un'unica fotografia e mostra un prodotto e così nelle fiere espone prodotti , spacciandoli come propri. _1 Pt_2 _1
Nei cataloghi che distribuisce ai clienti espone i robot TO in prima pagina, Pt_2 dando l'idea al consumatore che quello nelle foto del catalogo sia un prodotto RE.
Le domande sopra esaminate e l'accessoria domanda di risarcimento dei danni investono, a differenza di quelle azionate nel paragrafo precedente, esclusivamente una condotta illecita, non riconducibile al regolamento contrattuale tra le parti se non in quanto questo ne costituisce l'occasione: e ricade allora sotto la previsione dell'art. 7, n.
2, del Regolamento n. 1215/2012.
In tema di giurisdizione del giudice italiano, quando la domanda abbia per oggetto un illecito extracontrattuale (alla cui stregua si allinea l'illecito anticoncorrenziale), trova applicazione il criterio di individuazione della giurisdizione fissato dall'art. 7, n. 2, reg.
UE n. 1215 del 2012, a mente del quale una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire;
alla luce di tale criterio e della costante interpretazione che ne ha dato la CGUE, la giurisdizione si radica o nel luogo in cui si è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell'attore danneggiato, in quello dove si è verificato l'evento generatore di tale danno.
Tale norma è costantemente interpretata dalla Corte di giustizia nel senso che «la nozione di "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" riguarda sia il luogo in cui si è concretizzato il danno sia quello dell'evento generatore di tale danno, di modo che il convenuto possa essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi ai giudici dell'uno o dell'altro di questi luoghi» (sentenze del 28 gennaio 2015, C-375/13, EU:C:2015:37, Per_3
punto 45; del 16 giugno 2016, SA IC AL Holding, C-12/15,
EU:C:2016:449, punto 28; del 5 luglio 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C-27/17,
EC:C:2018:533, punto 28 e giurisprudenza ivi citata;
e del 29 luglio 2019, NS
FU és , C-451/18, punto 25). Controparte_22
27 Occorre spendere alcune considerazioni riguardo il criterio di giurisdizione rapportato al “luogo in cui si è verificato il c.d. danno iniziale”, con riferimento alla lamentata perdita di reddito dovuta al calo subito dalla società attrice in alcuni mercati.
Secondo la giurisprudenza della CG, la perdita di reddito (riferita al calo delle vendite) non risulta un parametro autosufficiente ai fini del radicamento della giurisdizione.
Occorre, difatti, raccordare tale parametro al mercato di riferimento in seno al quale si
è prodotta la distorsione della concorrenza, ossia, nel caso di specie, al mercato del
EG UN (in difetto di allegazione specifica che tale perdita di mercato si sia prodotta in altri mercati) e quindi la perdita di reddito e non al domicilio dell'attore, per il fatto che ivi sarebbe localizzato il centro principale del suo patrimonio.
Ha precisato al riguardo la Corte di Giustizia Europea che, nell'applicazione dell'art. 5 del Reg. 44/2001 (stesse considerazioni si estendono all'art. 7 Reg. 1215 del 2012) occorre tenere distinto il danno iniziale, derivante direttamente dall'evento generatore del danno, da tutti gli altri luoghi in cui possono essere avvertite conseguenze negative successive, che non sono idonee a fondare un'attribuzione di competenza, ai sensi della disposizione richiamata.
Ha inoltre precisato la CG che la nozione di “luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto” non riguarda il luogo del domicilio del ricorrente, in cui sarebbe localizzato il centro principale del proprio patrimonio, per il solo motivo che egli avrebbe ivi subìto un danno finanziario derivante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subìta in un altro Stato (Corte UE 10 giugno 2004, causa C-168/02).
La soluzione prescelta, che individua il luogo in cui si è concretizzato il danno nello
Stato ove è ricompreso il mercato attinto dalla condotta illecita, risponde a criteri sia di prossimità, in quanto i giudici del mercato interessato dalla condotta sleale sono i più idonei ad esaminare tali domande sia di prevedibilità, in quanto chi pone in essere una condotta di concorrenza sleale si aspetta ragionevolmente di essere citato in giudizio nel luogo in cui è stata commessa (CGUE, sentenza 5 luglio 2018, Causa C – 27/17).
Quanto all'evento generatore, in caso di pluralità di condotte anticoncorrenziali facenti parte di un disegno unitario, prevale il luogo in cui è localizzabile l'evento che assume carattere preminente ai fini di attuazione della strategia concorrenziale.
28 Le condotte che, nella prospettazione attorea, integrano l'illecito disegno criminoso, concretatesi nella sottrazione del know how, nell'utilizzo delle informazioni riservate per la predisposizione e il deposito dei brevetti, nelle azioni giudiziarie instaurate in
Scozia, le pubblicazioni sul sito Internet di sono tutte realizzate nel EG CP_19
UN e nei Paesi Bassi è localizzata la denunciata condotta di spionaggio industriale, mentre alcuna condotta è stata tenuta in Italia.
Un'ultima notazione merita la questione della connessione.
L'art. 8 del Reg. Ue n. 1215 del 2012 dispone che “una persona domiciliata in uno
Stato membro può inoltre essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata”.
Il criterio speciale appena enunciato viene interpretato restrittivamente dalla giurisprudenza sia comunitaria, sia della S.C. sia comunitaria.
Occorre considerare se le domande, pur diverse per oggetto o per titolo siano fondate su un unico fatto generatore, che possa dar luogo a giudicati tra loro contrastanti in caso di trattazione separata (Cass. civ, SU. 24110 del 2020, 31963 del 2021).
Anche la Corte di Giustizia, in materia di obbligazioni contrattuali, ha affrontato il problema specifico dell'eventuale concorso tra domande aventi fondamento contrattuale e domande che presentano invece fondamento extracontrattuale, che una stessa parte si potrebbe trovare a dover rivolgere nei confronti dell'altra.
Ciò che in questa sede preme evidenziare attiene all'autonomia delle domande traenti fondamento da obbligazioni di carattere extracontrattuale dal punto di vista della disciplina della competenza giurisdizionale rispetto a eventuali domande parallele aventi, invece, fondamento contrattuale, come confermato dalla CGUE la quale ha escluso la possibilità di estendere per connessione la competenza giurisdizionale derivante nella specie dall'art. 5, n. 3 a domande aventi un fondamento giuridico diverso (CGUE 27 ottobre 1988, C. 51/97).
29 In ragione del difetto di giurisdizione rispetto alla domanda di concorrenza sleale la sentenza è definitiva nei confronti dei convenuti persone fisiche , Parte_4 [...]
, e . CP_2 CP_3 Parte_3
Le spese di lite vengono liquidate, secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo il criterio del valore indeterminabile media complessità (come da Cass. 10984 del 2021).
Tenuto conto che il difensore dei convenuti , , Parte_4 CP_2 [...]
e ha assistito più parti aventi la medesima posizione processuale CP_3 Parte_3
e la cui difesa non ha comportato l'esame questioni di fatto e di diritto specifiche e distinte, ai sensi dell'art. 4, 4° comma DM 55 del 2014, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del
30%, sul quale applicare le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, D.M. 55/14
(Cass. 10367 del 2024).
La causa tra le altre parti viene invece rimessa in istruttoria come da separata ordinanza e con spese alla sentenza di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9107/21 R.G. promossa da nei confronti dei convenuti , Controparte_4 Parte_4
, e , ogni diversa eccezione, domanda CP_2 CP_3 Parte_3
ed istanza disattesa:
- dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di concorrenza sleale di cui al punto 4) del foglio di precisazione delle conclusioni e di risarcimento danni di cui al punto 5) limitatamente a quelli derivanti dal titolo di responsabilità di cui alla domanda sub 4);
- condanna l'attrice alla rifusione delle spese, in favore dei Controparte_4
convenuti , , e , che Parte_4 CP_2 CP_3 Parte_3
liquida in € 17.380,00 per compenso, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge;
30
P.Q.M.
NON definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9107/21 R.G. promossa da nei confronti dei convenuti e Controparte_4 Controparte_1
Parte_2
P.Q.M.
- dichiara la giurisdizione italiana sulle domande di cui ai punti 1), 2), 3), 6), 7) e 5) limitatamente ai danni limitatamente a quelli derivanti dal titolo di responsabilità di cui alle domande 1),2) e 3);
- dichiara il difetto di giurisdizione per le restanti domande;
- rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
- spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 16 ottobre 2024
Il Presidente Il Giudice est. dott.ssa Lina Tosi dott.ssa Chiara Campagner
31