Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 9 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 373/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Brancaccio (C.F.: , C.F._1
PEC: t) e presso questi elett.te dom.to Email_1 presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli;
Pt_1
- Appellante
E
(C.F.: ), res.te alla Via delle Rose n. 73, CP_1 C.F._2 rapp.to e difeso dagli avv.ti Raffaele Marzano (C.F.: ) e C.F._3
Francesco Giordano (C.F.: ), con i quali elettivamente C.F._4 domicilia in Caivano alla via Santa Barbara n. 130 c/o Studio Legale Avv. Raffaele Marzano tel./fax 0823-343553; PEC Email_2
; Email_3
- Appellato
NONCHE'
(C.F./P.IVA: in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t con sede legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar, 14, rapp.ta e difesa rappresentata e difesa dall'Avvocato Teodoro de Divitiis (C.F.:
del Foro di Salerno, presso lo studio del quale CodiceFiscale_5
1
- Appellato - Appellante incidentale
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 696/2024, pubbl. il 16.02.2024 il Tribunale di Napoli Nord – Sez. Lavoro accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da avverso CP_1
l'intimazione di pagamento n. 07120229015928208/000 notificata dall' in CP_3 data 23.09.2022, in relazione a n. 11 avvisi di addebito per contributi per gli Pt_1 anni 2008-2019. Nello specifico il Tribunale rilevava che la notifica delle intimazioni di pagamento n. 07120179012347700/000 e n. 07120189042090691/000 effettuata da ai fini dell'interruzione della CP_3 prescrizione non risultava regolare, non solo perché parte ricorrente aveva dimostrato con estratto registro INIPEC e visura camerale che l'indirizzo pec al quale erano state indirizzate era errato, ma anche perché non erano state allegate le ricevute in formato eml dei relativi messaggi né era stata fornita la prova dell'invio e della ricezione della cd. raccomandata informativa ex art. 14 D.lgs 159/2015. Pertanto, essendo incontestata la notifica degli avvisi presupposti, il Tribunale dichiarava estinti per prescrizione i crediti portati negli avvisi dal n.1 al n. 10 dell'analitico elenco di cui al ricorso introduttivo e non ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione per l'avviso di addebito 11) n. 37120160022150722000 notificato in data 7.02.2017, tenuto conto del periodo di sospensione di cui al d.l. n. 18 del 2020 (art. 37, comma 2) per 129 giorni (dal 23 febbraio al 30 giugno 2020) e d.l. n. 183 del 2020 (art. 11, comma 9) per 182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021) e dell'atto interruttivo impugnato notificato in data 23.09.2022. Condannava inoltre le parti convenute in solido alla refusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidando le stesse in complessivi € 1.865,00 oltre accessori.
Avverso l'indicata sentenza, con atto depositato in data 20.02.2024, ha proposto appello l' dolendosi della declaratoria di prescrizione esclusivamente in Pt_1 relazione all'avviso di addebito sub. 10) del ricorso - n. 37120160014887422000 notificato in data 9.12.2016. Ha lamentato la contraddittorietà della sentenza laddove il primo giudice avrebbe dovuto applicare anche per tale avviso lo stesso principio utilizzato per l'avviso di addebito n. 37120160022150722000 notificato in data 7.02.2017 e dichiarare la pretesa non ancora prescritta, considerando i periodi di sospensione della prescrizione previsti per l'emergenza VI (129 giorni nel 2020 e 182 giorni nel 2021) e la notifica dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta il 23.09.2022. Ha poi censurato la sentenza di prime cure con riferimento al governo delle spese chiedendo di essere esonerato dalle spese di soccombenza stante l'esclusiva responsabilità del concessionario nella notifica degli atti interruttivi della prescrizione. In subordine ha chiesto la compensazione anche solo in parte delle spese di lite considerata l'infondatezza quantomeno parziale del ricorso. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituita Controparte_2
che ha resistito al gravame ed ha proposto appello incidentale,
[...] impugnando in via preliminare la statuizione di primo grado nella parte in cui il 2 Tribunale ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo all'Agente della Riscossione. Sul punto ha dedotto che l'opposizione promossa da aveva CP_1 esclusivamente ad oggetto l'accertamento negativo del credito contributivo per intervenuta prescrizione e ha sostenuto la propria estraneità in relazione alle controversie aventi ad oggetto il merito della pretesa contributiva. In secondo luogo, ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato non provata la rituale notificazione degli atti interruttivi della prescrizione rilevando che la produzione documentale allegata in primo grado (copie PDF con ricevute PEC) era idonea a dimostrare l'avvenuto perfezionamento delle notifiche telematiche ai sensi delle più recenti pronunce della Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 27677/2024), e che la pretesa mancanza della cd. raccomandata informativa non poteva ritenersi ostativa, alla luce dell'istituto dell'“irreperibilità telematica” di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 come novellato dal d.lgs. n. 159/2015. Infine, con un terzo motivo, ha impugnato il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese processuali chiedendo per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale che queste siano poste a carico dell'opponente.
Ha quindi concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata:
1) la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva in capo ad CP_3
2) il rigetto delle eccezioni di prescrizione sollevate dal ricorrente;
3) la condanna dell'opponente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito altresì che ha resistito al gravame insistendo per il CP_1 rigetto e per la conferma della sentenza impugnata.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte delle parti, è stato disposto un rinvio per consentire all'Agenzia di depositare l'atto di appello notificato;
nulla è stato depositato in allegato alle note e quindi all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
1.L'appello incidentale è improcedibile.
Manca la prova notifica alle controparti: nonostante la concessione di un termine allo scopo, l' nulla ha documentato né ha rappresentato giustificazioni al fine CP_3 di chiedere una remissione in termini.
“Nel rito del lavoro, l'appello incidentale, pur tempestivamente proposto, ove non sia stato notificato va dichiarato improcedibile poiché il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all'appellante un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d'ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse avere rilevanza il fatto che la mancata concessione del nuovo termine fosse seguita alla condotta della controparte che, presente all'udienza, si era limitata a chiedere un rinvio della discussione)” (C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 837 del 19/01/2016 (Rv. 638397 - 01); Cass. sez. L, Ordinanza n. 23159 del 27/08/2024 - Rv. 672227 – 01: “Nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte, senza che possa avere efficacia sanante la notifica di un
3 precedente appello principale proposto separatamente dalla stessa parte e dichiarato inammissibile perché tardivamente depositato”).
Con riguardo all'impugnazione incidentale, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui
“l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
2.Così delimitato l'ambito del presente grado, deve esaminarsi nel merito il gravame proposto dall' dolendosi con il primo motivo della declaratoria di prescrizione Pt_1 relativa all'avviso di addebito sub 10 dell'elenco di cui al ricorso introduttivo del giudizio. Nulla è stato eccepito circa gli altri avvisi di cui ai nn. da 1 a 9, per cui il giudicato sul punto, relativo all'intervenuta prescrizione, è da intendersi ormai maturato.
Il Collegio reputa l'appello dell' parzialmente fondato, nei limiti e per le Pt_1 ragioni di seguito precisati.
Con riferimento al primo motivo di gravame, concernente l'asserita erroneità della declaratoria di intervenuta prescrizione in relazione all'avviso di addebito n. 37120160014887422000, notificato in data 9 dicembre 2016, il Collegio rileva che, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, alla data del 23 settembre 2022 – in cui risulta notificata l'intimazione di pagamento opposta – non era decorso il termine quinquennale di prescrizione, computato ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 335/1995.
Deve infatti tenersi conto dei periodi di sospensione del termine prescrizionale determinati dalla legislazione emergenziale, ovvero: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (art. 37, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. in l. 24 aprile 2020, n. 27), per un totale di 129 giorni, e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. in l. 26 febbraio 2021, n. 21), per ulteriori 182 giorni, complessivamente pari a 311 giorni.
Pertanto, tenuto conto di tali sospensioni, il termine quinquennale, decorrente dalla notifica dell'avviso in data 9.12.2016, risulterebbe maturato non prima del 17 ottobre 2022. L'intimazione di pagamento notificata il 23 settembre 2022 ha, dunque, efficacemente interrotto la prescrizione, impedendone il perfezionamento.
Ne consegue che il credito portato dall'avviso di addebito in parola non può ritenersi estinto per prescrizione e le relative somme pertanto sono ancora dovute, riformandosi sul punto la gravata sentenza.
4 3.Con il secondo articolato motivo l' ha censurato il governo delle spese del Pt_1 primo grado.
Ha chiesto in primo luogo di porre le spese per intero a carico dell' per CP_3
l'esclusiva responsabilità della stessa nella notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Occorre rilevare che, nella fattispecie in esame, l'azione ha investito il merito della pretesa previdenziale: infatti, non era stata posta la questione della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, ma era stato chiesto al giudice l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione. L'omissione della notificazione delle cartelle di pagamento o di successivi atti interruttivi attiene al merito della controversia perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass., Sez. Unite, 25 luglio 2007 n. 16412). Inoltre l'omissione degli atti interruttivi assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto ad inerzia del concessionario quanto alla mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore. Le eventuali specifiche responsabilità del concessionario, eccepite nel caso di specie dall'appellante, non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore (Cass. Sez. U. da ultimo citata) (in tal senso, in motivazione, anche sent. SS.UU. n. 7514/22).
4.Deve quindi esaminarsi la subordinata richiesta di compensazione delle spese di primo grado.
Rileva il collegio che le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass, SS.UU., sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022) hanno inteso risolvere il contrasto giurisprudenziale e dottrinale che si era creato in materia di accoglimento parziale di un'unica domanda proposta in giudizio, chiarendo la portata del concetto di reciproca soccombenza e condanna alle spese di lite.
Partendo dalla regola generale vigente nel nostro ordinamento per la quale “a sopportare le spese del processo sia colui che risulta vinto nella lotta giudiziale” e che “tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, quelle della controparte”, la Suprema Corte ha vagliato il profilo della “gravità ed eccezionalità” delle ragioni richieste ai fini della compensazione, nonché del rischio che la prospettiva di una condanna alle spese possa scoraggiare la parte che ha ragione dal far valere in giudizio i propri diritti, con conseguente menomazione del diritto alla tutela giurisdizionale, garantito dagli artt. 24 e 111 Cost.
E' stato quindi affermato il principio di diritto secondo il quale “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda 5 articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Nella fattispecie il ricorso introduttivo era stato proposto in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229015928208/000 notificata dall' in CP_3 data 23.09.2022, in relazione a n. 11 avvisi di addebito per contributi anni Pt_1
2008-2019. Il Giudice di primo grado aveva accolto il ricorso in ampia parte, con riguardo a 10 degli avvisi sottesi all'atto opposto.
La domanda era articolata in un unico capo ed è stata accolta in misura di poco ridotta, nel mentre non si ravvisano – né sono state prospettate dall'appellante - le altre gravi ed eccezionali ragioni normativamente previste, e rielaborate dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Infatti in diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto- legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il Giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle 6 spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
La Suprema Corte ha ribadito che “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01).
Il motivo relativo alle spese del primo grado va dunque nel complesso rigettato.
Le spese del presente grado, per reciproca soccombenza, restano compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello principale proposto dall' per quanto di ragione e per l' effetto, Pt_1 in parziale riforma della gravata sentenza, dichiara la debenza delle somme portate nell'avviso di addebito n. 37120160014887422000, notificato in data 9.12.2016; rigetta per il resto;
dichiara improcedibile l'appello incidentale dell' ; Controparte_2
dà atto, con riguardo all'appello incidentale, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto. dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Napoli il 9 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr. Anna Carla Catalano
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