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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/04/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2391/2022 R.G.
tra rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Palermo Parte_1
ricorrente e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Muscari
Tomaioli e Silvia Parisi
resistente e
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Calabrò
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
09.04.2025.
Con ricorso depositato il 16.12.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essersi recato in data 25.11.2022 presso gli sportelli della Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Catanzaro, al fine di verificare la propria situazione immobiliare, e di aver constatato la presenza di un'iscrizione ipotecaria del 20.07.2010, Reg. Gen.
12120, Reg. Part. 2585, effettuata dall' a tutela di un Controparte_2
1 credito di € 71.576,04, relativa, tra le altre, alle sottostanti cartelle di pagamento n.
03020050021103288000, n. 03020060007169664000, n. 03020060013396912000 e n. 03020070000110730000 recanti crediti agiva in giudizio chiedendo la CP_1 declaratoria di parziale nullità dell'iscrizione ipotecaria per l'importo di € 9.683,00 per omessa notifica degli atti presupposti alla predetta iscrizione e intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Fondata è l'eccepita inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato, sollevata dall' CP_1
Invero, con separato ricorso al Tribunale di Catanzaro, iscritto al R.G. n. 761/2019,
l'odierna ricorrente proponeva opposizione avverso la medesima iscrizione ipotecaria del 20/07/2010, Reg. Gen. 12120, Reg. Part. 2585, in quanto riferita alle presupposte cartelle di pagamento n. 03020050021103288000, n. 03020060000716964000, n.
03020060013396912000 e n. 03020070000110730000 eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito.
Il procedimento R.G. n. 761/2019 si concludeva con sentenza n. 589/2021 dell'11.11.2021 (cfr. all. 4 della memoria di costituzione di , passata in giudicato CP_1
(cfr. all. 5), che dichiarava “prescritto il credito oggetto delle cartelle di pagamento n.
03020050021103288000 e n. 03020060000716964000” e “cessata la materia del contendere per le cartelle n. 03020060010286159000, n. 03020060013396912000, n.
03020070000110730000” per intervenuto stralcio ex lege.
Nella parte motiva della sentenza (cfr. pag. 3), inoltre, il Tribunale disponeva l'annullamento dell'iscrizione a ruolo, così come dell'iscrizione ipotecaria, limitatamente ai crediti relativi alle cartelle di pagamento impugnate.
Contrariamente alla prospettazione attorea, in quel giudizio, come nel presente procedimento, l'istante ha chiesto la declaratoria di parziale nullità dell'iscrizione ipotecaria impugnata stante l'intervenuta prescrizione del credito sotteso alle cartelle di pagamento.
2 Pertanto, il presente giudizio, avente il medesimo petitum e causa petendi di quello già deciso con sentenza Tribunale di Catanzaro n. 589/2021, passata in giudicato, è inammissibile per intervenuto giudicato.
La circostanza che non abbia provveduto alla Controparte_2 riduzione dell'ipoteca nonostante l'accertata prescrizione del credito di cui alle cartelle di pagamento n. 03020050021103288000 e n. 03020060000716964000, nonché
l'intervenuto stralcio ex lege delle cartelle di pagamento n. 03020060013396912000 e n. 03020070000110730000, non consente di riproporre la medesima domanda, potendo al più costituire presupposto per una tutela risarcitoria, non azionata in questa sede.
La qualità delle parti e la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, li 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2391/2022 R.G.
tra rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Palermo Parte_1
ricorrente e
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Muscari
Tomaioli e Silvia Parisi
resistente e
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Calabrò
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
09.04.2025.
Con ricorso depositato il 16.12.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essersi recato in data 25.11.2022 presso gli sportelli della Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Catanzaro, al fine di verificare la propria situazione immobiliare, e di aver constatato la presenza di un'iscrizione ipotecaria del 20.07.2010, Reg. Gen.
12120, Reg. Part. 2585, effettuata dall' a tutela di un Controparte_2
1 credito di € 71.576,04, relativa, tra le altre, alle sottostanti cartelle di pagamento n.
03020050021103288000, n. 03020060007169664000, n. 03020060013396912000 e n. 03020070000110730000 recanti crediti agiva in giudizio chiedendo la CP_1 declaratoria di parziale nullità dell'iscrizione ipotecaria per l'importo di € 9.683,00 per omessa notifica degli atti presupposti alla predetta iscrizione e intervenuta prescrizione quinquennale del credito.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le resistenti eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Fondata è l'eccepita inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato, sollevata dall' CP_1
Invero, con separato ricorso al Tribunale di Catanzaro, iscritto al R.G. n. 761/2019,
l'odierna ricorrente proponeva opposizione avverso la medesima iscrizione ipotecaria del 20/07/2010, Reg. Gen. 12120, Reg. Part. 2585, in quanto riferita alle presupposte cartelle di pagamento n. 03020050021103288000, n. 03020060000716964000, n.
03020060013396912000 e n. 03020070000110730000 eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito.
Il procedimento R.G. n. 761/2019 si concludeva con sentenza n. 589/2021 dell'11.11.2021 (cfr. all. 4 della memoria di costituzione di , passata in giudicato CP_1
(cfr. all. 5), che dichiarava “prescritto il credito oggetto delle cartelle di pagamento n.
03020050021103288000 e n. 03020060000716964000” e “cessata la materia del contendere per le cartelle n. 03020060010286159000, n. 03020060013396912000, n.
03020070000110730000” per intervenuto stralcio ex lege.
Nella parte motiva della sentenza (cfr. pag. 3), inoltre, il Tribunale disponeva l'annullamento dell'iscrizione a ruolo, così come dell'iscrizione ipotecaria, limitatamente ai crediti relativi alle cartelle di pagamento impugnate.
Contrariamente alla prospettazione attorea, in quel giudizio, come nel presente procedimento, l'istante ha chiesto la declaratoria di parziale nullità dell'iscrizione ipotecaria impugnata stante l'intervenuta prescrizione del credito sotteso alle cartelle di pagamento.
2 Pertanto, il presente giudizio, avente il medesimo petitum e causa petendi di quello già deciso con sentenza Tribunale di Catanzaro n. 589/2021, passata in giudicato, è inammissibile per intervenuto giudicato.
La circostanza che non abbia provveduto alla Controparte_2 riduzione dell'ipoteca nonostante l'accertata prescrizione del credito di cui alle cartelle di pagamento n. 03020050021103288000 e n. 03020060000716964000, nonché
l'intervenuto stralcio ex lege delle cartelle di pagamento n. 03020060013396912000 e n. 03020070000110730000, non consente di riproporre la medesima domanda, potendo al più costituire presupposto per una tutela risarcitoria, non azionata in questa sede.
La qualità delle parti e la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, li 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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