CA
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Anna Maria Rossi Presidente
- dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
- dott. Maurizio Miranda Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2395/2021 promossa da:
C.F. ) con l'Avvocato PASOLINI LUCREZIA con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in VIA G. MARINELLI N. 85 47023 CESENA
APPELLANTE/I contro
C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
(C.F. ) con gli avvocati MATRANGA FRANCESCO e SARNO ELISA
[...] P.IVA_2
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi in questa sede richiamate, all'Udienza del 13 dicembre 2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25/1/2019 adiva il Tribunale di Forlì per sentir CP_2
condannare e , in solido, a rimborsare la somma di € Controparte_1 Parte_1
25.961,22 corrisposta per prestazioni assicurative rese in favore di Parte_2
A fondamento della domanda deduceva di aver sostenuto la predetta spesa in seguito ad un infortunio
in itinere del quale era vittima la sig.ra Pt_2 pagina 1 di 5 Ritenendo sussistere la responsabilità esclusiva dei convenuti per tale infortunio, il per la Pt_1
condotta materiale lesiva e in quanto compagnia che assicurava la Controparte_1
responsabilità civile del primo, chiedeva al Tribunale chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento della somma sopra indicata.
La causa veniva iscritta al nr. 315/19 del Ruolo Generale del Tribunale di Forlì.
Si costituiva eccependo la prescrizione dell'azione promossa da in quanto decorso il Pt_1 CP_2
termine di cui all'art. 2947 comma 2 c.c., eccepiva la legittimazione esclusiva della propria compagnia di assicurazioni, dalla quale chiedeva di essere manlevato, ed anche la sussistenza di un giudicato rappresentato dalla Sentenza del Tribunale di Forlì nr. 151/11 che aveva accertato la sua responsabilità
per il sinistro occorso alla sig.ra liquidando in favore della danneggiata il danno dalla stessa Pt_2
subito, dal quale era stato detratto il costo delle prestazioni assicurative erogatele dall' . CP_2
Si costituiva eccependo ugualmente la prescrizione del diritto azionato Controparte_1
da e l'infondatezza della domanda non essendo dimostrato che l'evento lesivo che aveva CP_2
riguardato la sig.ra da qualificare come infortunio in itinere e non essendo neanche provato Parte_3
l'importo del quale pretendeva il rimborso ed evidenziando altresì che il non aveva CP_2 Pt_1
interesse alla domanda in quanto coperto dalla polizza stipulata con la compagnia.
Con Sentenza nr. 664/21 il Tribunale di Forlì accoglieva la domanda dell' e disponeva altresì la CP_2
condanna del ed anche di ex art. 96 c.p.c. per la somma di € Pt_1 Controparte_1
6.500,00 cadauno.
Avverso detta Sentenza proponeva appello limitatamente al capo relativo alla condanna Parte_1
ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva la sola instando per il rigetto del gravame. CP_2
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti costituite all'Udienza
sopra indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 5 L'appello non può essere accolto.
L'oggetto dell'impugnazione è invero riferito alla condanna ex art. 96 c.p.c. comminata dal Tribunale
in ragione di due eccezioni infondate che il aveva proposto nella propria comparsa di Pt_1
costituzione.
Secondo il Tribunale, la responsabilità ex art. 96 c.p.c. è infatti conseguente alla proposizione di un'eccezione di prescrizione fondata sull'assunto esposto dall'odierno appellante secondo cui l' CP_2
avrebbe interrotto la prescrizione con la domanda di negoziazione assistita del 27/1/2017 per poi notificare l'atto di citazione “solamente 733 giorni dopo (e quindi complessivamente dopo 2 anni e 2
giorni)”.
Tale eccezione si è rivelata infondata in quanto la negoziazione assistita era stata ricevuta dal in Pt_1
data 2/2/2017 e la citazione era stata a lui notificata in data 1/2/2019, circostanza che peraltro risulta non essere contestata.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistere i presupposti per pronunciare la condanna ex art. 96
c.p.c. in quanto gli elementi da cui si evince l'infondatezza dell'eccezione erano elementi noti alla parte convenuta già prima di costituirsi in giudizio, posto che questi evidentemente era a conoscenza Pt_1
della data in cui aveva ricevuto la domanda di negoziazione assistita come pure era a conoscenza della data in cui aveva ricevuto la notifica dell'atto di citazione.
In ragione della conoscenza pregressa da parte del degli elementi di fatto e di diritto che hanno Pt_1
portato il Tribunale a respingere l'eccezione deve ritenersi corretta e condivisibile la valutazione da parte del Tribunale circa la sussistenza dei presupposti della norma sopra richiamata.
Del pari deve ritenersi per quanto attiene l'ulteriore eccezione, formulata dal in relazione alla Pt_1
sussistenza di un giudicato che si sarebbe posto in contrasto con la domanda di regresso e rimborso proposta da CP_2
La pronuncia che avrebbe dato luogo all'eccezione di cosa giudicata era infatti rappresentata da una
Sentenza del Tribunale di Forlì nr. 661/15 emessa a seguito di un giudizio del quale era parte lo stesso pagina 3 di 5 Sentenza con la quale il Tribunale aveva liquidato il danno occorso alla sig.ra Pt_1 Pt_2
espressamente detraendo “le prestazioni erogate da per complessivi € 25.961,22”. CP_2
Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la pronuncia sopra richiamata non fosse di alcun ostacolo all'accoglimento della domanda proposta dall' e che, al contrario, la stessa rappresentasse CP_2
prova del fatto che la danneggiata non aveva ricevuto a titolo di danno le somme che l' le aveva CP_2
erogato quali prestazioni assicurative.
Peraltro, si deve evidenziare che le argomentazioni contenute nell'atto di appello non appaiono rilevanti al fine di invocare la riforma della Sentenza impugnata.
L'appellante afferma di essersi “trovato destinatario di un atto di citazione relativo a fatti molto
risalenti” e che “l'Assicurazione avrebbe dovuto farsi parte diligente e , nel rispetto del contratto di
assicurazione, provvedere alla liquidazione delle somme richieste da , che l'odierno appellante CP_2
non doveva di certo corrispondere”, ed anche “che il giudizio non veniva instaurato dal bensì Pt_1
da , e dunque l'appellante non costringeva affatto l'appellata a difendersi per far valere le CP_2
proprie ragioni, bensì si vedeva costretto a costituirsi in quanto coinvolto dalla condotta ostativa
dell'assicurazione”.
Tali motivi sono del tutto estranei alla condotta che il Tribunale ha ritenuto integrare gli estremi della particolare responsabilità ex art. 96 c.p.c. e dunque non consentono di ritenere fondata l'impugnazione.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore di in quanto parte costituita. CP_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto da
[...]
nei confronti della Sentenza del Tribunale di Forlì nr. 664/21. Pt_1
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore di spese che CP_2
liquida in complessivi € 2.000,00 oltre rimborso forfetario nonché IVA e CNPAA come per legge.
Nulla per le spese nei confronti di Controparte_1
pagina 4 di 5 Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso a Bologna nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2024.
Il Presidente dott. Anna Maria Rossi L'estensore Avv. Maurizio Miranda
pagina 5 di 5