CA
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/05/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1015/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1015/2025 promossa in grado d'appello
DA
in qualità di socio di Parte_1 [...]
(C.F. , con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BATTAGLIA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO LEOPARDI, 1 20123 MILANO presso il difensore avv. BATTAGLIA GIUSEPPE
RECLAMANTE
CONTRO
pagina 1 di 6 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. SARTORI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA G. PLANA, 52/A 27058 VOGHERA presso il difensore avv. SARTORI MARCO RECLAMATO Controparte_2
(C.F. ,
[...] P.IVA_1
RECLAMATO CONTUMACE avente ad oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del reclamo proposto ai sensi dell'art. 51 c.c.i.i., e in riforma della sentenza del Tribunale di Varese n. 14/2025, così definitivamente pronunciare:
- revocare la liquidazione giudiziale di Controparte_2
c.f. con sede legale in Varese, via Magatti n. 2, per difetto del P.IVA_1 presupposto soggettivo previsto dall'art. 121 c.c.i.i., non essendo qualificabile imprenditore commerciale;
- condannare il creditore istante , c.f. , Controparte_1 C.F._1 titolare dell'omonima impresa agricola, alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio a favore del reclamante;
- condannare il creditore istante , c.f. , Controparte_1 C.F._1 titolare dell'omonima impresa agricola, al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, poiché ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale ben sapendo, in ragione dei rapporti di fornitura intrattenuti, che non è Parte_2 imprenditore commerciale;
- condannare il creditore istante , c.f. , Controparte_1 C.F._1 titolare dell'omonima impresa agricola, al pagamento delle spese della procedura di liquidazione giudiziale e del compenso del curatore che saranno liquidati ai sensi dell'art. 53 c.c.i.i.
pagina 2 di 6 Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello così giudicare: in via Principale 1) dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo al reclamante 2) in ogni caso rigettarsi l'avverso reclamo Parte_1 in via subordinata ci si rimette alla decisione dell'Ecc.ma Corte d'Appello con compensazione integrale delle spese dell'odierno giudizio
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1.Con sentenza n. 14/2025 pubblicata il 6 marzo 2025 il Tribunale di Varese ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2 su ricorso di titolare di un credito di euro
[...] Controparte_1
50.336,22 oggetto di un decreto ingiuntivo esecutivo. La sentenza dà atto della presenza di tutti i presupposti richiesti per l'applicazione della disciplina sui procedimenti concorsuali, trattandosi di impresa commerciale, non qualificabile come impresa minore, in assenza di prova del possesso dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1 lett. d) CCII e in palese stato di insolvenza, desumibile dall'esito negativo del pignoramento presso terzi e dalle perdite di esercizio riscontrabili dall'esame degli ultimi bilanci depositati per i periodi di imposta 2021 e 2022. Ha proposto reclamo nella sua qualità di socio e altresì ex Parte_1 amministratore della società. Si è costituito il creditore procedente CP_1
[...]
All'udienza di trattazione del 22 maggio 2025, dichiarata la contumacia della giudiziale, assunte informazioni dalla curatrice comparsa Parte_2 spontaneamente, la Corte ha trattenuto il reclamo in decisione.
2.Il reclamo si sostanzia in un'unica censura, con la quale il sig. Pt_1 denuncia l'insussistenza del presupposto soggettivo indefettibile, ai fini dell'assoggettamento dell'impresa alla procedura concorsuale della liquidazione giudiziale, della natura commerciale dell'attività di impresa. Il reclamante sottolinea l'assenza di un percorso argomentativo sugli elementi che hanno indotto il tribunale ad attribuire alla l'attributo di Parte_2 impresa commerciale e allega di contro la natura di impresa agricola della società, desumibile dalle informazioni contenute nel Registro delle Imprese e dall'anagrafe regionale delle imprese.
3. Il reclamo è fondato. pagina 3 di 6 3.1.Preliminarmente deve darsi atto della legittimazione ai sensi dell'art. 51 co. 1 CCII di . La norma infatti, che estende la legittimazione a Parte_1
“qualunque interessato”, ha ampia formulazione poiché diretta ad elidere le conseguenze riflesse negative che possano derivare al terzo, sul piano della responsabilità penale e civile, dalla liquidazione giudiziale della società. Per tale ragione è pacifica in giurisprudenza la legittimazione del socio, come anche di coloro che, anche in precedenza, hanno assunto cariche sociali (Cass. Sez.1 ordinanza 7190/2019). 3.2.Venendo al merito, il codice della crisi ha tenuto ferma la regola generale su cui si basava la vecchia legge fallimentare, secondo cui sono soggetti al fallimento, oggi liquidazione giudiziale, gli imprenditori commerciali. Sono pertanto ancora attuali alcuni approdi giurisprudenziali affermatisi ante riforma, per cui non sono soggetti a liquidazione giudiziale gli imprenditori agricoli a prescindere dalle dimensioni dell'impresa (Cass. 10/12/2010 n 24995) e in qualunque forma organizzati (Cass. ord. 13/07/2017 n. 17343). In base alla definizione dettata dall'art. 2135 c.c., è imprenditore agricolo colui il quale esercita l'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento degli animali, intese come attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale che possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Per quanto riguarda le attività connesse (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli o derivanti dall'allevamento di animali) sono qualificate come agricole a condizione che siano esercitate dall'imprenditore agricolo e abbiano ad oggetto prevalentemente prodotti derivanti dall'attività agricola o di allevamento esercitata ovvero utilizzino prevalentemente le risorse dell'azienda agricola. 3.3.L'attività svolta dalla società debitrice presenta queste caratteristiche sia dal punto di vista formale che sostanziale. Quanto al primo profilo dalla visura camerale e dal fascicolo aziendale della Regione RD (docc. 2 e 10 reclamante), si evince che la costituzione della società è avvenuta per l'esercizio delle attività descritte nell'art. 2135 c.c.. Risulta infatti che la società all'inizio della sua attività, nel 2020, avesse aperto un laboratorio in Besnate adibito alla produzione e alla vendita di formaggi di latte di capra, per poi dedicarsi successivamente, e in maniera prevalente, all'allevamento di capre per la produzione di latte destinato alla vendita utilizzando i propri terreni. pagina 4 di 6 Il quadro che emerge dalle informazioni ricavabili dall'anagrafe delle imprese è conforme a quello riscontrato dalla curatrice che, in udienza, ha così dichiarato
“a quanto mi consta e ho potuto verificare l'attività della società si concentra nella produzione e vendita di latte di capra. Il latte viene venduto a due soli clienti. Fino al 2023, era in opera un laboratorio per la produzione e la vendita al dettaglio dei formaggi fatti con il latte delle capre. Non ho ritrovato una documentazione contabile afferente a quest'attività di laboratorio, che comunque è cessata dal 2023”. Infine anche i rapporti di dare e avere sono coerenti con l'esercizio di un'attività di allevamento di animali caprini. Il credito fatto valere dal ricorrente, oggi resistente, trova titolo nella vendita di erba medica e fieno, Controparte_1 mentre, come ha riferito la curatrice e come risulta dal registro acquisti e vendite e dall'elenco fornitori (docc. 11-14), gli unici clienti della società sono due caseifici ai quali viene venduto il latte prodotto con l'allevamento delle capre. Tali elementi depongono univocamente per la natura agricola dell'attività esercitata dalla . Parte_2
In assenza del presupposto di cui all'art. 121 CCII, il reclamo deve essere accolto e, in riforma della sentenza reclamata, disposta la revoca della liquidazione giudiziale. 4.Considerato che solo in fase di gravame è stato possibile accertare l'assenza della natura commerciale dell'impresa, non costituitasi in sede pre-liquidatoria, non può essere accolta la domanda di condanna alla refusione delle spese di lite, che vanno dichiarate irripetibili. Per la medesima ragione non vi sono le condizioni per la condanna del reclamato a norma dell'art. 96 cpc. Le spese della procedura rimangono a carico dell'erario non essendovi le condizioni per imputarle al creditore istante o al debitore.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa: 1) revoca la sentenza n. 14/2025, pubblicata il 6.03.2025 del Tribunale di Varese che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
Controparte_2
2) visto l'art. 53 CCI, dispone: a. che ogni 30 giorni, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, la depositi nella Controparte_2
pagina 5 di 6 cancelleria del Tribunale di Varese una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata dell'impresa, trasmettendone contestualmente una copia al curatore;
b. che, con la stessa cadenza, la Controparte_2 provveda ad inviare al curatore una breve relazione informativa ed esplicativa sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad €5.000, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino. Il curatore potrà chiedere chiarimenti e documentazione relativa alle operazioni risultanti dalla relazione;
e rammenta: c. che per stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni e compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del tribunale;
d. che il tribunale, se accerta la violazione degli obblighi previsti dall'art. 53 CCI e dal presente provvedimento, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
3) visto l'art. 147 d.p.r. n. 115/2002, accerta che l'apertura della procedura non è imputabile ad alcuna delle parti;
4) dichiara irripetibili le spese;
5) manda alla cancelleria per le notificazioni e per la pubblicità previste dall'art. 51, comma 12, CCI. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Anna Mantovani Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1015/2025 promossa in grado d'appello
DA
in qualità di socio di Parte_1 [...]
(C.F. , con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BATTAGLIA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO LEOPARDI, 1 20123 MILANO presso il difensore avv. BATTAGLIA GIUSEPPE
RECLAMANTE
CONTRO
pagina 1 di 6 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. SARTORI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA G. PLANA, 52/A 27058 VOGHERA presso il difensore avv. SARTORI MARCO RECLAMATO Controparte_2
(C.F. ,
[...] P.IVA_1
RECLAMATO CONTUMACE avente ad oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del reclamo proposto ai sensi dell'art. 51 c.c.i.i., e in riforma della sentenza del Tribunale di Varese n. 14/2025, così definitivamente pronunciare:
- revocare la liquidazione giudiziale di Controparte_2
c.f. con sede legale in Varese, via Magatti n. 2, per difetto del P.IVA_1 presupposto soggettivo previsto dall'art. 121 c.c.i.i., non essendo qualificabile imprenditore commerciale;
- condannare il creditore istante , c.f. , Controparte_1 C.F._1 titolare dell'omonima impresa agricola, alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio a favore del reclamante;
- condannare il creditore istante , c.f. , Controparte_1 C.F._1 titolare dell'omonima impresa agricola, al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, poiché ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale ben sapendo, in ragione dei rapporti di fornitura intrattenuti, che non è Parte_2 imprenditore commerciale;
- condannare il creditore istante , c.f. , Controparte_1 C.F._1 titolare dell'omonima impresa agricola, al pagamento delle spese della procedura di liquidazione giudiziale e del compenso del curatore che saranno liquidati ai sensi dell'art. 53 c.c.i.i.
pagina 2 di 6 Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello così giudicare: in via Principale 1) dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo al reclamante 2) in ogni caso rigettarsi l'avverso reclamo Parte_1 in via subordinata ci si rimette alla decisione dell'Ecc.ma Corte d'Appello con compensazione integrale delle spese dell'odierno giudizio
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1.Con sentenza n. 14/2025 pubblicata il 6 marzo 2025 il Tribunale di Varese ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2 su ricorso di titolare di un credito di euro
[...] Controparte_1
50.336,22 oggetto di un decreto ingiuntivo esecutivo. La sentenza dà atto della presenza di tutti i presupposti richiesti per l'applicazione della disciplina sui procedimenti concorsuali, trattandosi di impresa commerciale, non qualificabile come impresa minore, in assenza di prova del possesso dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1 lett. d) CCII e in palese stato di insolvenza, desumibile dall'esito negativo del pignoramento presso terzi e dalle perdite di esercizio riscontrabili dall'esame degli ultimi bilanci depositati per i periodi di imposta 2021 e 2022. Ha proposto reclamo nella sua qualità di socio e altresì ex Parte_1 amministratore della società. Si è costituito il creditore procedente CP_1
[...]
All'udienza di trattazione del 22 maggio 2025, dichiarata la contumacia della giudiziale, assunte informazioni dalla curatrice comparsa Parte_2 spontaneamente, la Corte ha trattenuto il reclamo in decisione.
2.Il reclamo si sostanzia in un'unica censura, con la quale il sig. Pt_1 denuncia l'insussistenza del presupposto soggettivo indefettibile, ai fini dell'assoggettamento dell'impresa alla procedura concorsuale della liquidazione giudiziale, della natura commerciale dell'attività di impresa. Il reclamante sottolinea l'assenza di un percorso argomentativo sugli elementi che hanno indotto il tribunale ad attribuire alla l'attributo di Parte_2 impresa commerciale e allega di contro la natura di impresa agricola della società, desumibile dalle informazioni contenute nel Registro delle Imprese e dall'anagrafe regionale delle imprese.
3. Il reclamo è fondato. pagina 3 di 6 3.1.Preliminarmente deve darsi atto della legittimazione ai sensi dell'art. 51 co. 1 CCII di . La norma infatti, che estende la legittimazione a Parte_1
“qualunque interessato”, ha ampia formulazione poiché diretta ad elidere le conseguenze riflesse negative che possano derivare al terzo, sul piano della responsabilità penale e civile, dalla liquidazione giudiziale della società. Per tale ragione è pacifica in giurisprudenza la legittimazione del socio, come anche di coloro che, anche in precedenza, hanno assunto cariche sociali (Cass. Sez.1 ordinanza 7190/2019). 3.2.Venendo al merito, il codice della crisi ha tenuto ferma la regola generale su cui si basava la vecchia legge fallimentare, secondo cui sono soggetti al fallimento, oggi liquidazione giudiziale, gli imprenditori commerciali. Sono pertanto ancora attuali alcuni approdi giurisprudenziali affermatisi ante riforma, per cui non sono soggetti a liquidazione giudiziale gli imprenditori agricoli a prescindere dalle dimensioni dell'impresa (Cass. 10/12/2010 n 24995) e in qualunque forma organizzati (Cass. ord. 13/07/2017 n. 17343). In base alla definizione dettata dall'art. 2135 c.c., è imprenditore agricolo colui il quale esercita l'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento degli animali, intese come attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale che possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Per quanto riguarda le attività connesse (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli o derivanti dall'allevamento di animali) sono qualificate come agricole a condizione che siano esercitate dall'imprenditore agricolo e abbiano ad oggetto prevalentemente prodotti derivanti dall'attività agricola o di allevamento esercitata ovvero utilizzino prevalentemente le risorse dell'azienda agricola. 3.3.L'attività svolta dalla società debitrice presenta queste caratteristiche sia dal punto di vista formale che sostanziale. Quanto al primo profilo dalla visura camerale e dal fascicolo aziendale della Regione RD (docc. 2 e 10 reclamante), si evince che la costituzione della società è avvenuta per l'esercizio delle attività descritte nell'art. 2135 c.c.. Risulta infatti che la società all'inizio della sua attività, nel 2020, avesse aperto un laboratorio in Besnate adibito alla produzione e alla vendita di formaggi di latte di capra, per poi dedicarsi successivamente, e in maniera prevalente, all'allevamento di capre per la produzione di latte destinato alla vendita utilizzando i propri terreni. pagina 4 di 6 Il quadro che emerge dalle informazioni ricavabili dall'anagrafe delle imprese è conforme a quello riscontrato dalla curatrice che, in udienza, ha così dichiarato
“a quanto mi consta e ho potuto verificare l'attività della società si concentra nella produzione e vendita di latte di capra. Il latte viene venduto a due soli clienti. Fino al 2023, era in opera un laboratorio per la produzione e la vendita al dettaglio dei formaggi fatti con il latte delle capre. Non ho ritrovato una documentazione contabile afferente a quest'attività di laboratorio, che comunque è cessata dal 2023”. Infine anche i rapporti di dare e avere sono coerenti con l'esercizio di un'attività di allevamento di animali caprini. Il credito fatto valere dal ricorrente, oggi resistente, trova titolo nella vendita di erba medica e fieno, Controparte_1 mentre, come ha riferito la curatrice e come risulta dal registro acquisti e vendite e dall'elenco fornitori (docc. 11-14), gli unici clienti della società sono due caseifici ai quali viene venduto il latte prodotto con l'allevamento delle capre. Tali elementi depongono univocamente per la natura agricola dell'attività esercitata dalla . Parte_2
In assenza del presupposto di cui all'art. 121 CCII, il reclamo deve essere accolto e, in riforma della sentenza reclamata, disposta la revoca della liquidazione giudiziale. 4.Considerato che solo in fase di gravame è stato possibile accertare l'assenza della natura commerciale dell'impresa, non costituitasi in sede pre-liquidatoria, non può essere accolta la domanda di condanna alla refusione delle spese di lite, che vanno dichiarate irripetibili. Per la medesima ragione non vi sono le condizioni per la condanna del reclamato a norma dell'art. 96 cpc. Le spese della procedura rimangono a carico dell'erario non essendovi le condizioni per imputarle al creditore istante o al debitore.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa: 1) revoca la sentenza n. 14/2025, pubblicata il 6.03.2025 del Tribunale di Varese che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
Controparte_2
2) visto l'art. 53 CCI, dispone: a. che ogni 30 giorni, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, la depositi nella Controparte_2
pagina 5 di 6 cancelleria del Tribunale di Varese una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata dell'impresa, trasmettendone contestualmente una copia al curatore;
b. che, con la stessa cadenza, la Controparte_2 provveda ad inviare al curatore una breve relazione informativa ed esplicativa sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad €5.000, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino. Il curatore potrà chiedere chiarimenti e documentazione relativa alle operazioni risultanti dalla relazione;
e rammenta: c. che per stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni e compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del tribunale;
d. che il tribunale, se accerta la violazione degli obblighi previsti dall'art. 53 CCI e dal presente provvedimento, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
3) visto l'art. 147 d.p.r. n. 115/2002, accerta che l'apertura della procedura non è imputabile ad alcuna delle parti;
4) dichiara irripetibili le spese;
5) manda alla cancelleria per le notificazioni e per la pubblicità previste dall'art. 51, comma 12, CCI. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22 maggio 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
pagina 6 di 6