Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/06/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1324/2022 R.G. promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BARBARA MASCARUCCI, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LUCIANO MATTINO e dell'avv. CLAUDIA RONCORONI, con elezione di domicilio presso e nello studio dei difensori;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 23.5.2025
Per Parte_1
dichiarare la separazione personale dei coniugi e , con addebito Parte_1 Controparte_1
della separazione stessa al marito;
porre a carico del SI. il mantenimento della moglie SI.ra per Controparte_1 Parte_1
€ 1.200,00.= mensili, annualmente rivalutati secondo gli indici ISTAT, o quel diverso importo maggiore e/o minore che risulterà in corso di causa e/o liquidato in via equitativa, con obbligo a carico del SI. di provvedere al regolare versamento delle rate di mutuo Controparte_1 relativo all'immobile ex casa coniugale sita in Plesio (CO), Via Alla Grona n. 187, al versamento delle rate di mutuo arretrate ed al pagamento delle spese straordinarie;
in via istruttoria: ci si riporta a tutto quanto indicato, capitolato ed articolato nelle memorie ex art.
183 c. 6 n. 2) e 3); in punto spese: con vittoria di spese e competenze di lite.
Per Controparte_1
I sottoscritti procuratori insistono affinché l'adito Giudice rimetta la causa in istruttoria accogliendo tutte le istanze formulate e non accolte e precisamente: si chiede che l'adito Giudice voglia ordinare al SI. , ex art. 210 c.p.c., l'esibizione Controparte_2 della quietanza attestante l'avvenuto pagamento dell'importo di Euro 8.694,65 in favore di “Intrum” nonché di quella attestante il pagamento della rata relativa alla Rottamazione Quater, cui ha aderito la SI.ra scaduta lo scorso mese di novembre, e di quelle successive nonché ordinare alla Pt_1
SI.ra il deposito del proprio estratto previdenziale relativo agli anni dal 2010 al 2020. Parte_1
Si chiede inoltre che l'adito Giudice voglia ammettere interrogatorio formale della SInora Pt_1
e prova per testi sui seguenti capitoli:
[...]
1) Vero che la SI.ra in costanza di matrimonio, limitava al minimo indispensabile la pulizia Pt_1 della casa coniugale nonché la cura e l'igiene propria e dei figli.
2) Vero che sino al 2008 circa la SI.ra era serena e soddisfatta della vita coniugale. Pt_1
3) Vero che fino alla fine del 2008, quando i coniugi vivevano presso l'abitazione di Como, Via
Roscio, il clima famigliare era sereno.
4) Vero che dalla fine del 2009, quando i coniugi si trasferivano presso l'immobile di Plesio, la SI.ra iniziava a manifestare le prime doglianze in merito all'incapacità del SI. di Pt_1 CP_1
garantire un reddito adeguato alla famiglia.
5) Vero che nel 2015 il SI. unitamente a due colleghi, costituiva la società Soleco, di CP_1
proprietà pro quota della SI.ra Pt_1 6) Vero che la società Soleco nel 2016 veniva definitivamente chiusa a causa del comportamento scorretto di uno dei tre agenti coinvolti.
7) Vero che il SI. lasciava l'abitazione coniugale alla fine del mese di settembre 2018, CP_1
trasferendosi nel Comune di Veleso, ospite presso un piccolo immobile di proprietà di un amico ove vi rimaneva sino alla fine del 2019.
8) Vero che la relazione con la SI.ra , amica di vecchia data della famiglia Testimone_1
iniziava nel marzo 2019. CP_1
9) Vero che a decorrere dal dicembre 2017 ilSI. iniziava l'attività di lavoro dipendente CP_1
presso la ditta Cantaluppi, operante in Svizzera.
10) Vero che a decorrere dal marzo 2020 il SI. veniva assunto dalla società Ge. CP_1 CP_3
[...
con sede in Svizzera.
11) Vero che in data 24.4.2023 il SI. rassegnava le dimissioni dalla Ge. poiché CP_1 CP_3
la società versava in pessime condizioni economiche.
12) Vero che ilSI. EL SI.ra , tra il 2017 eil 2023, hanno prestato attività Parte_2
lavorativa nelle medesime aziende, dapprima presso la Cantaluppi e in seguito presso la Ge.Ne CH
SA.
3) Vero che nel suddetto periodo, una o due voltela settimana ilSI. alle 5.30 del Controparte_4
mattino a prendere la SI.ra presso la propria abitazione per recarsi insieme al lavoro. Pt_2
14) Vero che dal 2017 al 2023 il SI. e la SI.ra hanno condiviso giornalmente CP_1 Pt_2
l'attività lavorativa, sentendosi anche telefonicamente più volte nell'arco della giornata.
15) Vero che nelle suddette occasioni il SI. era sobrio e vigile. CP_1
16) Vero che nel periodo in cui ha prestato lavoro presso le società Cantaluppi e Ge.Ne CH SA il SI. ha sempre tenuto una buona condotta, arrivando in orario in azienda per poi recarsi CP_1
presso le sedi dei clienti per la vendita dei prodotti e facendo rientro in sede nel tardo pomeriggio per scaricare ordini e vendite.
17) Vero che a decorrere dall'estate 2017 ilSI. ha iniziato a fermarsi al lavoro ognisera CP_1
sino alle ore 20.00 nonché a lavorare tutti i sabato mattina sino alle ore 12.30/13.00.
18) Vero che a seguito del decesso del padre, avvenuto nel 1998, e dello zio SI. , Testimone_2
avvenuto nel 2015, il SI. ha messo a disposizione della propria famiglia Controparte_1
quanto pervenutogli in eredità, per un ammontare circa di Euro 100.000,00.= oltre ad un'autovettura
Toyota Yaris che veniva intestata alla SI.ra e dalla stessa definitivamente trattenuta. Pt_1
19) Vero che dall'estate del 2017 il SI. , compagno della SI.ra iniziava a CP_5 Pt_1 frequentare settimanalmente l'abitazione coniugale. 20) Vero che dal 2017 e sino al settembre 2018 al SI. capitava sovente, soprattutto il CP_1
sabato mezzogiorno, di rientrare in casa e di trovare la famiglia a pranzo in compagnia del SI.
e di altri amicie chein tali occasioni alSI. veniva reperito un posto di fortuna. CP_5 CP_1
21) Vero che nell'estate 2015 e 2016 la SI.ra ha prestato attività lavorativa Parte_1 stagionale, con la mansione di cameriera ai piani, presso l'Hotel Adler di Menaggio.
22) Vero che nell'estate 2017 la SI.ra ha prestato attività lavorativa stagionale, con Parte_1 la mansione di cameriera ai piani, presso l'Hotel La Sorgente di Plesio.
Si indicano a testi: sui capitoli dal n. 1) al n. 3) e n. 8) il SI. , residente in [...] e la Testimone_3
SI.ra , residente in [...]; Testimone_4
sui capitoli dal n. 1) al n. 4) e 8) SI. residente in [...]de Guixols - Girona Tes_5
(Spagna), Carrer Sant Ramon 43/45; sui capitoli nn. 4) e 7) il SI. , residente in [...]; Testimone_6
sui capitoli da 9) a 17) la SI.ra , residente in [...]
n. 14; sul capitolo 21) legale rappresentante, o persona all'uopo deSInata, dell'Hotel Adler, corrente in
Menaggio, Via Cadorna n. 91; sul capitolo 22) legale rappresentante, o persona all'uopo deSInata, dell'Hotel La Sorgente, corrente in Plesio, Fraz. Ligomena, Via per la Grona n. 68. si chiede di essere ammessi a prova contraria sui seguenti capitoli:
23) Vero che in data 1.9.2023 il SI. in forza presso Salus Vigevano srl, si Persona_1
rivolgeva al SI. per commissionargli la realizzazione di un sito internet per Controparte_1
pubblicizzare il Centro Sanitario, come da documento che si rammostra.
24) Vero che il SI. e il SI. concordavano che l'attività di cui al capitolo CP_1 Persona_1
precedente sarebbe stata svolta gratuitamente dal SI. sia per i rapporti in essere tra le CP_1
parti sia per la poca esperienza del resistente nel settore informatico, come da documento che si rammostra.
Si indica a teste: legale rappresentante, o persona all'uopo deSInata di Salus Vigevano srl, corrente in Vigevano, Via
Di Vittorio n. 24.
25) Vero che nel mese di settembre 2023 il SI. si rivolgeva al SI. Testimone_7 CP_1
per commissionargli la realizzazione di un sito internet per pubblicizzare la società
[...]
Ambra Service di cui è titolare. 24) Vero che il SI. e il SI. concordavano che l'attività di cui al capitolo CP_1 Tes_7
precedente sarebbe stata svolta gratuitamente dal SI. sia per i rapporti in essere tra le CP_1
parti sia per la poca esperienza del resistente nel settore informatico, come da documento che si rammostra.
Si indica a teste: legale rappresentante o persona all'uopo deSInata di Ambra Service corrente in Cousset, Rue Du
Centre 1.
Si insiste infine, per lo stralcio dei documenti dal numero 33 al numero 42 depositati dalla SInora con memoria ex. Art. 183 VI comma sub 3) CPC poichè da depositare nel termine della Pt_1
memoria ex. Art. 183 VI comma sub 2) e non costituenti quindi prova contraria.
Nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse di non rimettere in istruttoria il giudizio, i sottoscritti procuratori, nella loro qualità ut supra, chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito: rigettare la domanda di addebito della separazione a carico del SI. CP_1
poiché infondata in fatto ed in diritto nonché rigettare tutte le richieste economiche ex
[...] adverso formulate, ivi comprese quelle relative all'immobile ex casa coniugale sita in Plesio, Via alla Grona n. 187; nel merito ed in via riconvenzionale: disporre l'obbligo in capo al SI. di contribuire al CP_1
mantenimento della SI.ra mediante il versamento, entro il giorno 15 di ciascun mese, Parte_1
della somma di Euro 200,00=, per 12 mensilità annue, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
Istat;
In punto spese: con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si dichiara infine di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove formulate da controparte
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e contraevano matrimonio a COMO Parte_1 Controparte_1
l'1.7.1996.
2. Dal matrimonio nascevano i figli Giacomo (nato a [...] il [...]) e (nato Persona_2
a Como il 24.04.2002).
3. Con ricorso iscritto al ruolo in data 11.4.2022 chiedeva la separazione Parte_1
giudiziale ex art. 151 comma 2° c.c. con addebito della colpa in capo al resistente, la determinazione in € 500 del contributo mensile che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento del figlio , maggiorenne non economicamente CP_2
autonomo, oltre agli assegni familiari e al 50% delle spese straordinarie, nonché all'assegno mensile dell'importo di € 1.200 per il proprio mantenimento, ed infine l'assegnazione della casa coniugale, con obbligo a carico del resistente di provvedere al versamento delle rate di mutuo
(anche arretrate) e delle spese straordinarie relative all'immobile.
4. Con memoria difensiva si costituiva in giudizio che nulla Controparte_1
opponeva alla domanda di separazione, alla quale aderiva. Chiedeva il rigetto di tutte le richieste avversarie, ivi compresa la domanda di addebito, nonché l'improcedibilità della domanda di assegnazione della casa coniugale in favore della moglie e della sua condanna al pagamento in via esclusiva del mutuo e delle spese straordinarie gravanti sull'immobile.
5. All'udienza presidenziale del 21.2.2023 entrambi i coniugi venivano sentiti anche al fine di addivenire a una soluzione conciliativa della controversia;
il procedimento veniva rinviato al
30.3.2023 onde verificare il raggiungimento di un accordo alla luce della proposta conciliativa formulata dal Giudice in udienza.
6. Rinviata nuovamente la controversia al fine di acquisire la documentazione economica mancante, all'esito dell'udienza dell'11.5.2023, con separata ordinanza emessa in data 5.7.2023, il
Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico del marito l'assegno mensile di € 1.000 a titolo di mantenimento della moglie.
7. All'udienza del 20.12.2023, innanzi al Giudice Istruttore, la causa veniva rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza parziale sullo status, vista la richiesta formulata in tal senso dal resistente.
8. Il Tribunale di Como, con sentenza non definitiva n. 59/2024 emessa in data 21.12.2023 e pubblicata il 22.1.2024, pronunciava la separazione personale dei coniugi;
con separata ordinanza disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice istruttore per le ulteriori questioni controverse, assegnando i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e fissando l'udienza per l'ammissione delle prove al 12.6.2024.
9. A detta udienza il Giudice Istruttore ammetteva parzialmente i mezzi istruttori offerti dalle parti, delegando il GOP dott.ssa Porrini per i relativi adempimenti con ordinanza del 7.7.2024.
10. Espletata l'istruttoria anche orale ritenuta necessaria con l'escussione di sei testi all'udienza del
9.12.2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni con note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 29.1.2025; la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di legge ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
a) SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE
Dal punto di vista istruttorio osserva il Tribunale come la controversia in oggetto sia pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. In particolare, non appaiono rilevanti ai fini della decisione le richieste istruttorie reiterate anche con le conclusioni in via definitiva assunte dal resistente, risultando i documenti acquisiti in atti e l'istruttoria anche orale già espletata elementi più che idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
b) SULLA PRONUNZIA DI SEPARAZIONE
Per la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di separazione si rimanda alla sentenza parziale n. 59/2024 emessa dal Tribunale di Como in data 21.12.2023 e pubblicata il 22.1.2024.
c) SULLA DOMANDA DI ADDEBITO
La ricorrente, anche con le conclusioni rassegnate in via definitiva, ha chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione con addebito al marito.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata e meriti, pertanto, accoglimento.
Assume la moglie che il matrimonio sarebbe venuto meno per fatto e colpa in via esclusiva imputabili al resistente, il quale avrebbe violato i doveri nascenti dal matrimonio, instaurando una relazione extraconiugale con un'altra donna, oggi compagna convivente del marito, e abbandonando successivamente il tetto coniugale, nonché omettendo di provvedere all'adeguato sostentamento della famiglia anche a causa delle sue problematiche di ludopatia e di alcolismo, così determinando la profonda crisi del rapporto coniugale, sfociata nel suo fallimento.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito”
(Cass. sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840). Avuto particolare riguardo all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte in tema di separazione fra coniugi “l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile” (Cass. n. 2007/25618; Cass. n. 2006/13592; Cass n. 8512/2006). Quanto poi alla ripartizione dell'onere probatorio relativamente alla sussistenza della violazione dell'obbligo di fedeltà che avrebbe determinato il fallimento del vincolo e il nesso di causalità tra la condotta ed il fallimento stesso, che deve necessariamente sussistere ai fini della declaratoria di addebito, la Suprema Corte ha, anche recentemente, ribadito che “sulla parte, la quale richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, grava l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio, e sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (su queste affermazioni di principio, in genere, cfr. Cass. 27 giugno 2006 n. 14840; 11 giugno 2005
n. 12383); ma che, laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto
l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata. È poi altrettanto vero che questa corte ha costantemente chiarito (v., oltre alle sentenze già citate, Cass. 20 aprile 2011 n. 9074) che la regola appena ricordata viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
In tal caso trovano peraltro applicazione le comuni regole in tema di onere della prova, per cui
(art. 2967 cpv c.c..) chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (nella specie, dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà”.
Tutto ciò premesso, evidenzia la ricorrente che il marito, ancor prima di allontanarsi dalla casa coniugale, ha intrapreso una relazione extraconiugale con la SI.ra Testimone_1
successivamente diventata sua convivente; successivamente, nonostante (…) avesse manifestato alla moglie l'intenzione di ricostruire il legame matrimoniale, in realtà il SI. anche CP_1
nel periodo di supposta riconciliazione ha sempre continuato ad incontrarsi con l'amante, tenendone all'oscuro la SI.ra ed i figli (cfr. ricorso). Chiarisce la parte che Il SI. Pt_1
sin dal 2016, intrattiene una relazione amorosa con la SI.ra CP_1 Testimone_1
successivamente diventata sua convivente, come attestato dagli allegati messaggi whatsapp scambiati tra il SI. e l'amante, memorizzata con il nome di “ (cfr. CP_1 Parte_3
memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.).
Assume ancora la moglie che, A causa dell'alcolismo e della dipendenza dal gioco d'azzardo il SI. ha portato l'intera famiglia sul lastrico (cfr. ricorso); ed invero, Il SI. CP_1 CP_1
si è allontanato dalla casa famigliare, abbandonando la famiglia, a settembre 2018, e da tale momento ha quasi del tutto omesso qualsivoglia forma di mantenimento di moglie e figli, limitandosi a sporadici versamenti (cfr. ricorso).
Orbene, ritiene il Collegio che, alla luce dell'istruttoria orale espletata in questo giudizio, risulta chiaro che il abbia instaurato in costanza di matrimonio una relazione extraconiugale CP_1 con l'attuale compagna convivente, circostanza questa confermata - seppur parzialmente e indirettamente - in sede di udienza presidenziale. E invero, il resistente, dopo aver confermato di abitare attualmente a casa della compagna, ha così riferito: “Sono fuori di casa da fine settembre
2018; all'inizio sono stato da un amico che era anche lui in fase di separazione e poi, a marzo, mi sono trasferito a casa della mia attuale compagna. Io conosco la mia attuale compagna da più o meno 20 anni ed eravamo amici da ragazzi. Ci siamo in realtà persi divista per un lungo periodo e ci siamo ritrovati in un momento di crisi per ragioni diverse, io perché avevo debiti e lei perché aveva appena perso il padre e abbiamo ripreso a frequentarci finché questo rapporto si è trasformato in una relazione sentimentale più o meno dopo la separazione. Preciso che inizialmente, prima della separazione, c'era già stato qualcosa ma io pensavo di restare a casa
e recuperare il rapporto con mia moglie ma non sono stato in grado” (cfr. verbale d'udienza del
21.2.2023).
La relazione extraconiugale intrattenuta dal resistente è stata, altresì, confermata dalla testimonianza resa dal figlio della coppia, , il quale ha riferito di aver avuto Persona_2
accesso al telefono del padre, lasciato acceso sul tavolo, in particolare alla chat con tale “Mario chef”, apprendendo così della relazione extraconiugale instaurata dal padre;
il medesimo ha infatti così dichiarato: “mio padre è venuto a trovarmi ed ha lasciato il telefono acceso sul tavolo ed era uscito per fumare. Il telefono era acceso proprio sulla chat. Poiché c'era scritto Pt_3 chef all'inizio ho pensato che fosse omosessuale ma poi ragionando da solo ho immaginato che fosse una donna e lui aveva scritto un nome fasullo. Non ho chiesto spiegazioni a mio padre;
ho preferito rimanere in silenzio anche perché io e mio fratello pensavamo che ci fosse qualcosa di questo genere già da tempo” (cfr. verbale d'udienza del 9.12.2024).
Le chat riferite dal teste risultano invero depositate, benché in parte, in atti (doc. 29): il tenore dei messaggi ivi contenuti appare inequivocabilmente di carattere sentimentale e romantico, indice del rapporto affettivo instaurato tra il resistente e il destinatario di tali comunicazioni, indicato con lo pseudonimo “Mario chef”.
Rileva il Collegio che anche gli ulteriori motivi dedotti dalla ricorrente a fondamento della domanda di addebito appaiono ad abundantiam anch'essi fondati;
infatti, anche sotto tale profilo l'istruttoria orale svolta ha dimostrato le problematiche di ludopatia e di uso smodato di alcol da parte del resistente.
Entrambi i testi e hanno riferito di un messaggio inviato loro dal nel Tes_8 Tes_9 CP_1 periodo relativo all'allontanamento da casa -più precisamente “il 24 ottobre 2018” (cfr. verbale d'udienza del 9.12.2024, teste )-, nel quale la parte “parlava delle difficoltà che aveva Tes_9 avuto negli ultimi anni tra cui dipendenza da alcol e gioco” (cfr. verbale d'udienza del 9.12.2024, teste . Tes_8
Nel messaggio riportato dai testi e depositato in atti (doc. 27) si legge infatti: “Ero sempre alla ricerca della risoluzione ai miei problemi finanziari provando tutte le strade, anche quelle più sbagliate, soleco (ovvero la società intestata pro quota alla moglie, all'interno della quale il resistente svolgeva l'attività di agente di commercio) è stata la fregatura più grossa che ho preso dove ho messo in mezzo anche e rischiato di perdere tutto e tutti, da quel momento ho Pt_1
messo in dubbio le mie capacità lavorative e, non sono pratico, ma credo di aver preso una specie di depressione che mi ha portato a non aver più voglia di tornare a casa ma di preferire le soste al bar e cercare di risolvere tutti i problemi bevendo aperitivi e superalcolici fino al mattino, e cadendo nel tunnel del gioco d'azzardo tralasciando lavoro, famiglia e peggiorando sempre in più la mia situazione ed aumentando notevolmente la depressione” (cfr. doc. 27).
Dagli estratti conto e altri documenti depositati in atti emergono molteplici prelievi in località
Mendrisio, nonché ingenti spese effettuate tutte dal resistente nel corso del matrimonio, verosimilmente relative -almeno in parte- alle attività svolte nell'ambito del gioco d'azzardo
(circostanza peraltro confermata dallo stesso resistente nel messaggio sopra riportato).
Infine, i testi sentiti -e in particolare e , amico dei Testimone_10 Testimone_11
figli della coppia- hanno confermato lo stato di difficoltà economica della famiglia a causa delle attività del resistente e dei debiti dal medesimo contratti, nonché il mancato sostentamento fornito dal alla famiglia successivamente all'allontanamento dalla casa coniugale (cfr. verbale CP_1
del 9.12.2024).
Per tutto quanto esposto appare evidente che il comportamento del risulti contrario ai CP_1
doveri coniugali di fedeltà, di coabitazione, di assistenza morale e materiale, nonché di collaborazione nell'interesse della famiglia, e ha determinato il venire meno dell'affectio coniugalis, tanto da provocare una crisi irreversibile del matrimonio;
ed invero l'instaurazione di una relazione extraconiugale e il successivo allontanamento della casa coniugale, nonché le dimostrate problematiche del resistente legate all'abuso di sostanze alcoliche e al gioco d'azzardo hanno determinato il fallimento del matrimonio tra i coniugi.
Il resistente, d'altra parte, non ha dedotto, né dimostrato, alcun fatto tale da consentire la non riconducibilità della crisi coniugale alle violazioni degli obblighi coniugali posti in essere, ma ad eventuali fatti pregressi.
Per tutti questi motivi, alla luce delle emergenze processuali, ritiene il Tribunale che il fallimento del matrimonio sia ascrivibile alle condotte poste in essere dal resistente, contrarie agli obblighi coniugali come prescritti per legge.
La separazione deve dunque essere addebitata al marito.
d) OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA MOGLIE
Con le conclusioni rassegnate in via definitiva, la ricorrente ha chiesto che sia determinato in €
1.200 il contributo mensile a carico del marito a titolo di mantenimento della moglie, mentre il resistente ne ha chiesto la determinazione in € 200 mensili.
Orbene, a dichiarato di essere casalinga e di non percepire alcun reddito Parte_1
(cfr. autodichiarazione); in sede presidenziale la ricorrente aveva dichiarato di “arrangiarsi” con dei lavoretti manuali/artigianali filanda la lana e realizzando oggetti successivamente rivenduti ai mercatini (cfr. verbale d'udienza del 21.2.2023). La stessa vive nella casa coniugale, di proprietà comune tra i coniugi, gravata da un mutuo ipotecario con rata mensile di € 547,69, unitamente ai figli maggiorenni, entrambi -allo stato- disoccupati. In relazione al figlio minore la ricorrente ha rinunciato in corso di causa alla domanda di contributo al mantenimento inizialmente svolta in giudizio. ha riferito invece di lavorare come rappresentante alle Controparte_1
dipendenze di una società svizzera e di percepire un reddito mensile di CHF 2.900 (cfr. autodichiarazione); da ultimo, il resistente risulta aver ricevuto la disdetta del rapporto di lavoro in essere a far data dal 31 maggio 2025, come da lettera depositata in atti. Dalla documentazione economica allegata, questi risulta aver percepito nel 2024 una busta paga pari a CHF 2.361
(media buste paga 2024). Il vive unitamente alla nuova compagna (percettrice di un CP_1 reddito mensile di € 1.650 su 14 mensilità) nella casa di proprietà di quest'ultima, è gravato da un prestito personale con rata mensile di € 502 e ha aderito alla rottamazione quater per il debito contratto con l'Erario con rata trimestrale di € 5.437, pagato dalla compagna.
Tanto premesso - sulla base della posizione reddituale e patrimoniale delle parti come rappresentata e documentata in atti, tenuto conto della capacità lavorativa del resistente, anche specifica, dimostrata con riferimento alla pregressa attività lavorativa svolta, anche in Svizzera,
e dell'aiuto che il medesimo gode da parte della compagna, considerato che entrambi i figli della coppia sono oggi disoccupati e non percepiscono reddito, rilevato, in ogni caso, che non può gravare su quest'ultimi il mantenimento della madre - reputa il Collegio congruo confermare a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie un contributo mensile pari a € 1.000 mensili.
e) ULTERIORI DOMANDE
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
In particolare, le ulteriori domande svolte dalla ricorrente volte a ottenere l'obbligo a carico del solo resistente di provvedere al regolare versamento delle rate di mutuo relativo all'immobile ex casa coniugale sita in Plesio (CO), Via Alla Grona n. 187, al versamento delle rate di mutuo arretrate ed al pagamento delle spese straordinarie sono da ritenersi, a giudizio del Collegio, inammissibili nella presente sede, attesa l'estraneità rispetto al petitum e alla causa petendi propri del presente giudizio.
f) SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, attesa la natura necessaria del presente procedimento, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite nella misura di un terzo, con condanna del ricorrente
- soccombente in punto addebito - a pagare alla resistente i residui due terzi di spese di lite dalla medesima sopportate. Tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM
147/22, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta, le spese di lite della ricorrente si liquidano nella somma di euro 7.616,00 oltre il 15% rimborso forfettario, cpa e iva come per legge;
due terzi di tale importo devono quindi essere posti a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, dato atto della pronuncia di separazione emessa con sentenza parziale n.
59/2024 in data 21.12.2023 e pubblicata il 22.1.2024, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA la separazione addebitabile al marito;
2. PONE a carico di 'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento della moglie, l'importo mensile di € Pt_1 1.000,00 - somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
3. RIGETTA le ulteriori domande in atti;
4. COMPENSATE le spese di lite nella misura di un terzo, CONDANNA Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di € 5077 a titolo di rimborso dei Parte_1
residui due terzi delle spese processuali, oltre 15% per rimborso forfettario, cpa e iva come per legge.
Così deciso in data 23.5.2025 nella Camera di ConSIlio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao