Sentenza 2 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di interpretazione di contratti collettivi, è conforme ai canoni legali di ermeneutica la decisione del giudice di merito che, in presenza di una clausola che appaia suscettibile di diverse interpretazioni, abbia fatto ricorso alla regola dell'interpretazione complessiva delle clausole, dettata dall'art. 1363 cod. civ., utilizzando altresì il criterio del comportamento posteriore delle parti, di cui all'art. 1362 cod. civ., e ritenendo tale comportamento integrato, in particolare, da un successivo contratto collettivo che presupponga una determinata interpretazione del precedente contratto (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., in relazione alla clausola di "congelamento" degli scatti di anzianità contenuta nel contratto collettivo del 1990 per i dipendenti di case di cura private, aveva riferito il "congelamento" al solo ammontare dei singoli successivi incrementi e non alla complessiva retribuzione, dando rilievo sia al contenuto complessivo del contratto che alla dichiarazione congiunta delle parti allegata al successivo contratto del 1995).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2002, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO VINCENZO - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI FABRIZIO - Consigliere -
Dott. MAIORANO FRANCESCO ANTONIO - Consigliere -
Dott. DE RENZIS ALESSANDRO - Consigliere -
Dott. DI LELLA RAFFAELE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
CASA DI CURA "VILLA DEI PLATANI", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Umberto Icolari, Francesco Casale, Raffaele De Luca Tamajo e Giorgio Fontana ed elettivamente domiciliato presso questi ultimi, in Roma, via Roccaporena n.34.
- ricorrente -
contro
NI CI rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Fantin, giusta procura a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma, via XX settembre n. 3, presso lo studio dell'avv. Michele Sandulli.
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 895 del 20 luglio 1999 - RG 184/1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2001 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. Raffaele De Luca Tamajo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20 luglio 1999 il Tribunale di Avellino, pur in parziale riforma della decisione di primo grado, confermava la statuizione di condanna della Casa di Cura Villa dei Platani al pagamento in favore della dipendente AN OR dell'importo dell'incremento biennale di anzianità per il biennio 1991-1992 e 1993-1994 in base al disposto dell'art. 33 del C.C.N.L. di categoria del 1990.
Tale disciplina prevedeva, per i bienni "che matureranno dal 1 gennaio 1991", in assenza di nuova regolamentazione, la corresponsione dei "soli valori economici" fissati dai precedenti commi dello stesso articolo, "restando essi congelati senza alcun ulteriore incremento od assorbimento"; secondo l'art. 39 del successivo c.c.n.l. del 1995, "i trattamenti individuali di anzianità, ad personam e non riassorbibili, sono confermati nei valori in godimento alla data del 31 dicembre 1993". La dichiarazione congiunta richiamata dallo stesso articolo precisava che "i valori economici pertinenti ad incrementi retributivi individuali di anzianità sono congelati nella misura spettante al 31 dicembre 1990. In ogni caso sono fatti salvi gli ulteriori aumenti aziendali concessi entro il 31.12.1993".
Il Tribunale interpretava questa regolamentazione nel senso che le parti avevano inteso escludere l'applicazione di meccanismi di incremento del valore dello scatto di anzianità maturato, il quale però doveva essere attribuito, per i bienni successivi al 1991, nel valore assoluto già riconosciuto per il biennio precedente. Avverso questa sentenza la S.p.a. Casa di Cura villa dei Platani propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, al quale la OR resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1369 cc, in relazione all'art. 33 comma 4 del CCNL del settore 25.10.1990, all'art. 39 del CCNL 29.11.1995 e alla dichiarazione congiunta n. 1 dello stesso
CCNL, nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
La ricorrente critica la sentenza impugnata affermando che il Tribunale ha erroneamente letto le previsioni contrattuali esaminate quali norme di quantificazione degli ulteriori scatti di anzianità, anziché - secondo il senso fatto palese dalle espressioni utilizzate nel testo e nella rubrica degli articoli - quali norme di "compattamento, garanzia e congelamento dei trattamenti di anzianità già maturati".
La disposizione dell'art. 33 del CCNL del 1990, mentre prevedeva al primo comma uno scatto retributivo con decorrenza dal 1 gennaio 1989, stabiliva al quarto comma che il successivo biennio - salva diversa disciplina sopravvenuta - non avrebbe comportato un ulteriore e aggiuntivo scatto di anzianità, restando congelati nella retribuzione e quindi corrisposti anche in futuro i soli valori economici previsti ed indicati nel primo comma. Questa ricostruzione - corrispondente ad una più generale linea sindacale di blocco o rallentamento degli automatismi salariali - trova conferma, secondo la ricorrente, anche nelle clausole del successivo CCNL del 1995, il cui art. 39, (che reca in rubrica il titolo "retribuzione individuale di anzianità"), stabilendo che "i trattamenti individuali di anzianità, ad personam e non riassorbibili, sono confermati nei valori in godimento alla data del 31.12.93", non contempla la quantificazione di un ulteriore scatto di anzianità, ma considera la complessiva retribuzione individuale di anzianità bloccata al valore in godimento a fine '93. La dichiarazione congiunta allegata al medesimo contratto collettivo chiarisce poi che il riferimento contenuto nel testo del citato art. 33 del CCNL del 1990 va inteso nel senso che, malgrado il blocco degli scatti di anzianita' operato a livello di contrattazione nazionale venivano fatti salvi eventuali aumenti di anzianità pattuiti o concessi entro il 31 dicembre 1993. Il ricorso non merita accoglimento. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata, data la natura dei contratti stessi, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente;
sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia quella del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione e, cioè, la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (v. tra le più recenti Cass. 4 febbraio 2000 n. 1225, 5 aprile 2000 n. 4222, 24 agosto 2000 n. 11053, 10 luglio 2000 n. 9157, 23 settembre 2000 n. 12644, 21 luglio 2001 n. 9950). Nel caso di specie, il giudice del merito ha attribuito particolare rilievo, ai fini della ricostruzione della volontà negoziale, alla dichiarazione congiunta allegata al CCNL del 1995, con lo scopo di precisare il significato della clausola dell'art. 33 quarto comma del precedente contratto, che viene riferita al congelamento "nella misura spettante al 31 dicembre 1990" dei valori economici pertinenti ad incrementi retributivi individuali di anzianità. Ad avviso del Tribunale, questa disposizione chiarisce che in deroga a qualunque meccanismo di indicizzazione degli importi non si applicano incrementi di valore dello scatto di anzianità maturato, il quale va però riconosciuto, per i bienni successivi al 1991, nel valore assoluto già riconosciuto per il biennio precedente. Dunque, il "congelamento" di cui si parla nella clausola richiamata non può essere riferito all'intero trattamento economico individuale comprensivo degli scatti di anzianità maturati (perché altrimenti sarebbe stato più semplice il riferimento al trattamento complessivo goduto dipendenti), ma riguarda i soli valori degli scatti biennali, come reso palese dal collegamento dei "valori economici" agli "incrementi retributivi individuali di anzianità". Le critiche della parte non individuano alcuna violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale, ne' una deficienza dell'iter argomentativo seguito dal giudice del merito, che, data l'insufficiente evidenza testuale - in presenza di una clausola che appare suscettibile di diverse interpretazioni, per la riferibilità del "congelamento" alla complessiva retribuzione individuale di anzianità o invece all'ammontare dei singoli successivi incrementi - ha correttamente fatto ricorso alla regola dettata dall'art. 1363 cod. civ., utilizzando poi anche il criterio del comportamento posteriore delle parti di cui all'art. 1362 cod. civ., integrato da un successivo contratto collettivo che presupponga una determinata interpretazione di una complessa disciplina di istituti contrattuali articolata nel tempo e nel corso di più contratti collettivi (cfr. Cass. 5 febbraio 2000 n. 1311). Alla ricostruzione della volontà negoziale compiuta dal Tribunale, sorretta da una motivazione coerente e logica, si contrappone, sulla base degli stessi elementi valutati nella sentenza impugnata, una diversa opzione interpretativa, senza che peraltro siano indicati specifici errori compiuti dal giudice dell'appello nell'analisi della struttura del testo contrattuale.
Il ricorso deve essere quindi respinto. Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2002