Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2002, n. 4
CASS
Sentenza 2 gennaio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di interpretazione di contratti collettivi, è conforme ai canoni legali di ermeneutica la decisione del giudice di merito che, in presenza di una clausola che appaia suscettibile di diverse interpretazioni, abbia fatto ricorso alla regola dell'interpretazione complessiva delle clausole, dettata dall'art. 1363 cod. civ., utilizzando altresì il criterio del comportamento posteriore delle parti, di cui all'art. 1362 cod. civ., e ritenendo tale comportamento integrato, in particolare, da un successivo contratto collettivo che presupponga una determinata interpretazione del precedente contratto (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., in relazione alla clausola di "congelamento" degli scatti di anzianità contenuta nel contratto collettivo del 1990 per i dipendenti di case di cura private, aveva riferito il "congelamento" al solo ammontare dei singoli successivi incrementi e non alla complessiva retribuzione, dando rilievo sia al contenuto complessivo del contratto che alla dichiarazione congiunta delle parti allegata al successivo contratto del 1995).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/01/2002, n. 4
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4
    Data del deposito : 2 gennaio 2002

    Testo completo