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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 5219/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.12.2024 da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); CP_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. BORGNIS BARBARA e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 7;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Sciacca (AG), in data 24/08/1999,
(atto n. 174, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.12.2024, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1.dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2.nella casa coniugale di proprietà di entrambi al 50%, sita in Gaggiano (MI) Via Papa
Giovanni XXIII n. 3/5 nel complesso edilizio denominato “Residenza Il Parco” al piano
pag. 1 di 4 terra con annessi cantina e box al piano seminterrato NCEU di Gaggiano fg. 20, mapp.
553 sub. 3/ mapp. 559 graffati – Via Papa Giovanni XXIII n. 5 P.T.-S1 - scala A Cat. A/2 cl. 2 vani 6,5 e mapp. 553 – sub 23 Via Papa Giovanni XXIII n. 7 P.S1 cat. C/6 cl. 4 e mapp. 553 sub. 19 mapp. 570 sub. 18 graffati Via Papa Giovanni XXIII n. 7 P.T.S1 cat.
C/6 cl. 4,con contestuale dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali
e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale il tutto acquistato dai coniugi il 10.12.2003 n. 13878 rep. N. 9264 racc. Notaio Persona_1
trascrizione n. 14938 del 30.12.2003 atto 10.12.2003 rep. 13878/ 9264 - rimarrà a
[...] vivere il marito l'altro coniuge che Parte_1 CP_1
parimenti conferma la dichiarazione di conformità dei dati catastali e della planimetria allo stato di fatto, si allontanerà dalla casa anzidetta e si impegna sin d'ora a trasferire al marito la propria quota del 50% dell'appartamento a fronte di versamento alla stessa da parte del medesimo dell'importo complessivo di € 160.000,00 precisando che sono già stati versati da a acconti pari a € Parte_1 CP_1
95.000,00 affinchè la signora possa provvedere ad acquistare nuova CP_1
abitazione e per i quali rilascia ampia quietanza per le somme già CP_1 ricevute, l'importo rimanente di € 65.000,00 verrà versato all'atto del trasferimento della quota del 50% della proprietà sita in Gaggiano (MI) Via Papa Giovanni XXIII n. 5, la signora si impegna a liberare l'abitazione sita in Gaggiano (MI) Via CP_1
Papa Giovanni XXIII n. 5 entro la data del versamento a saldo.
3.Si attesta che il trasferimento immobiliare ut supra gode dell'esenzione da imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale in forza delle previsioni dell'art. 19 L. n. 74/
1987 e della sentenza n. 154 del 10.05.1999 Corte Cost.
4.I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
5.Il sig. rimborserà all'altro coniuge nella Parte_1 CP_1
misura del 50% le seguenti spese sostenute per la figlia maggiorenne Per_2
dietro presentazione delle relative ricevute di versamento e viceversa la
[...] signora rimborserà all'altro coniuge nella CP_1 Parte_1
misura del 50% le seguenti spese sostenute per la figlia maggiorenne Per_2
ticket sanitari e spese scolastiche (tasse di iscrizione a scuole pubbliche,
[...]
assicurazioni scolastiche, libri, spese di trasporto per la frequenza scolastica, cancelleria
pag. 2 di 4 acquistata all'inizio dell'anno), i rispettivi coniugi rimborseranno inoltre al 50% solo se concordate preventivamente e debitamente documentate le spese mediche presso specialisti privati e spese sportive sostenute dall'altro coniuge, l'affido della figlia sarà congiunto con una permanenza nelle rispettive residenze dei Persona_2
signori e per il tempo che la figlia Parte_1 CP_1 Per_2
maggiorenne deciderà”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni di separazione indicate in ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello pag. 3 di 4 scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
sposati in Sciacca (AG), in data 24/08/1999, (atto n. 174, CP_1
parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999;
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, Camera di Consiglio dell'8.4.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 5219/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.12.2024 da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); CP_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. BORGNIS BARBARA e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 7;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Sciacca (AG), in data 24/08/1999,
(atto n. 174, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.12.2024, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1.dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2.nella casa coniugale di proprietà di entrambi al 50%, sita in Gaggiano (MI) Via Papa
Giovanni XXIII n. 3/5 nel complesso edilizio denominato “Residenza Il Parco” al piano
pag. 1 di 4 terra con annessi cantina e box al piano seminterrato NCEU di Gaggiano fg. 20, mapp.
553 sub. 3/ mapp. 559 graffati – Via Papa Giovanni XXIII n. 5 P.T.-S1 - scala A Cat. A/2 cl. 2 vani 6,5 e mapp. 553 – sub 23 Via Papa Giovanni XXIII n. 7 P.S1 cat. C/6 cl. 4 e mapp. 553 sub. 19 mapp. 570 sub. 18 graffati Via Papa Giovanni XXIII n. 7 P.T.S1 cat.
C/6 cl. 4,con contestuale dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali
e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale il tutto acquistato dai coniugi il 10.12.2003 n. 13878 rep. N. 9264 racc. Notaio Persona_1
trascrizione n. 14938 del 30.12.2003 atto 10.12.2003 rep. 13878/ 9264 - rimarrà a
[...] vivere il marito l'altro coniuge che Parte_1 CP_1
parimenti conferma la dichiarazione di conformità dei dati catastali e della planimetria allo stato di fatto, si allontanerà dalla casa anzidetta e si impegna sin d'ora a trasferire al marito la propria quota del 50% dell'appartamento a fronte di versamento alla stessa da parte del medesimo dell'importo complessivo di € 160.000,00 precisando che sono già stati versati da a acconti pari a € Parte_1 CP_1
95.000,00 affinchè la signora possa provvedere ad acquistare nuova CP_1
abitazione e per i quali rilascia ampia quietanza per le somme già CP_1 ricevute, l'importo rimanente di € 65.000,00 verrà versato all'atto del trasferimento della quota del 50% della proprietà sita in Gaggiano (MI) Via Papa Giovanni XXIII n. 5, la signora si impegna a liberare l'abitazione sita in Gaggiano (MI) Via CP_1
Papa Giovanni XXIII n. 5 entro la data del versamento a saldo.
3.Si attesta che il trasferimento immobiliare ut supra gode dell'esenzione da imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale in forza delle previsioni dell'art. 19 L. n. 74/
1987 e della sentenza n. 154 del 10.05.1999 Corte Cost.
4.I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
5.Il sig. rimborserà all'altro coniuge nella Parte_1 CP_1
misura del 50% le seguenti spese sostenute per la figlia maggiorenne Per_2
dietro presentazione delle relative ricevute di versamento e viceversa la
[...] signora rimborserà all'altro coniuge nella CP_1 Parte_1
misura del 50% le seguenti spese sostenute per la figlia maggiorenne Per_2
ticket sanitari e spese scolastiche (tasse di iscrizione a scuole pubbliche,
[...]
assicurazioni scolastiche, libri, spese di trasporto per la frequenza scolastica, cancelleria
pag. 2 di 4 acquistata all'inizio dell'anno), i rispettivi coniugi rimborseranno inoltre al 50% solo se concordate preventivamente e debitamente documentate le spese mediche presso specialisti privati e spese sportive sostenute dall'altro coniuge, l'affido della figlia sarà congiunto con una permanenza nelle rispettive residenze dei Persona_2
signori e per il tempo che la figlia Parte_1 CP_1 Per_2
maggiorenne deciderà”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni di separazione indicate in ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello pag. 3 di 4 scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
sposati in Sciacca (AG), in data 24/08/1999, (atto n. 174, CP_1
parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999;
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, Camera di Consiglio dell'8.4.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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