Articolo 9 della Legge 11 gennaio 2018, n. 4
Articolo 8Articolo 10
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16 febbraio 2018
Art. 9. Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica 1. In favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti di vittime del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell' articolo 577, primo comma, numero 1 ), e secondo comma, del codice penale e' assicurata un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 64.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3.
3. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' incrementato di 64.000 euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell' art. 575 del codice penale :
«Art. 575. Omicidio.
Chiunque cagiona la morte di un uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.».
Entrata in vigore il 16 febbraio 2018