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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 2684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2684 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/9437
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 9437/2024 promossa da:
nato il [...] a [...]̃o Paulo che agisce per conto proprio e della Parte_1
figlia minore nata il [...] a [...]̃o Paulo – SP;
Persona_1 Parte_2
nato il [...] a [...]̃o Paulo – SP tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to Claudia
[...]
Santoro (C.F. ) del Foro di Salerno, con studio in Salerno, via M. Vernieri, CodiceFiscale_1
23, ed elettivamente domiciliati pec: .salerno.it. come da Email_1 CP_1
procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare lo status di Cittadino italiano dei ricorrenti, tutti per discendenza diretta dall'italiano per averla legittimamente Persona_2 trasmessa ai propri discendenti sino all'odierno ricorrente;
1. ordinare al e, Controparte_2
per esso all'Ufficio del competente Stato Civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
2. in ogni caso, anche in considerazione della necessità di ricorrere alla presente azione giudiziaria per il riconoscimento del proprio legittimo diritto, si chiede che il convenuto sia condannato al pagamento delle Controparte_2
spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, 4. come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, per dichiarato anticipo.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a Persona_2
ON (CN) il 12/06/1849, il quale sposava il 08/10/1879 a Araraquara Persona_3
– SP e morì in Brasile, senza mai naturalizzarsi, cittadino brasiliano, come si evince dal “Certificato
Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria
Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue:
“NON RISULTA, sino alla data odierna, Atto di Naturalizzazione a nome di Persona_2
o o o , figlio di
[...] Persona_2 Persona_4 CP_3 CP_4
e di , nato in [...], il [...]” (cfr. doc. in atti n. 1).
[...] Persona_2
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 23/05/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, con riferimento al ricorrente nata il [...] a [...]̃o Paulo – SP oggi Persona_1
ancora minorenne, il Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione, perché mira a procurare un vantaggio al minore. Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto dall'esame della documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna. In particolare, per un ramo familiare, l'ascendente di sesso femminile, nasceva prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 e si sposava con cittadino straniero in epoca successiva.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione tra e nasceva il Parte_3 Persona_3 Persona_4
06/03/1881, ad Araraquara – SP, il quale sposava il 05/03/1904 a Persona_5
Matão – SP (cfr. doc. in atti n. 2);
- dalla predetta unione nascevano:
A. il 28/09/1919 a Tabatinga – SP, la quale il 05/02/1938 si coniugava Persona_6 Persona_7
in Brasile (cfr. doc. in atti n. 3) e dalla coppia nasceva il 21/02/1948, a Tabatinga
[...] Persona_8
– SP, che a sua volta sposava l 04/03/1972 a São Paulo - SP Persona_9
(cfr. doc. in atti n.
3.a), che ancora da quest'ultimi nasceva il ricorrente il Parte_1
08/03/1976 a São Paulo – SP dove si coniugava con il 28/07/2017 (cfr. doc. Persona_10 in atti n.
3.a.1) e dall'unione nasceva l'ulteriore ricorrente il 16/01/2018 a São Persona_1
Paulo – SP (cfr. doc. in atti n.
3.a.1.a);
B. il 20/02/1913, a Tabatinga – SP che il 26/03/1935, a São Paulo - SP sposava Persona_11
(cfr. doc. in atti n, 4) e dalla coppia nasceva il 03/03/1951 a Persona_12 Persona_13
Tabatinga – SP, la quale contraeva matrimonio con l 27/03/1976, a São Paulo Persona_14
(cfr. doc. in atti n.
4.a) dalla cui unione nasceva il ricorrente il 07/10/1981 a Parte_2
São Paulo - SP (cfr. doc. in atti n.
4.a.1).
Inoltre, risulta che nato ON (CN) il 12/06/1849 (cfr. doc. in atti n. 1), Persona_2
acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno
d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di
[...]
veniva dimostrata dal certificato di matrimonio dal quale si evince che l'avo Persona_2
italiano emigrato all'estero nato prima del Regno d'Italia si sposava in data 8/10/1879 e, quindi, lo stesso moriva dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. in atti n. 1) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nato prima della promulgazione della vigente
Costituzione del 1948 ma sposato in epoca successiva la competenza in primo luogo spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_2
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, e successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Nel merito, correttamente, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, tentavano di prenotazione attraverso il nuovo portale prenot@mi, ma i tentativi di accesso continuano a fallire confermando una gravissima situazione di paralisi del sistema come documentato dallo stesso di San Paolo Parte_4
(cfr. doc. in atti A e B).
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_2
comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto al ricorrente avendo, il diretto discendente dell'avo cittadino italiano, dimostrato la sua oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente e giustificando, così, il suo accesso alla via giurisdizionale.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Quindi non vi sono dubbi che l'avo nato in Italia, a [...] - Cuneo, Controparte_5
in data 12/06/1849 (cfr. doc. in atti n. 1), fosse cittadino italiano, in quanto nonostante sia nato in
Italia prima dell'unità d'Italia del 1861, lo stesso moriva in epoca successiva in quanto si coniugava in data 8/10/1879 (cfr. doc. in atti n. 1) e i suoi discendenti diventavano cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile.
Il figlio nasceva, infatti, in data 06/03/1881, nella città di Araraquara – SP Brasile, il Persona_4
quale si univa in matrimonio in data 05/03/1904 con (cfr. doc. in Persona_5
atti n. 2), dalla cui unione nascevano due figlie femmine che nascevano e si coniugavano prima del
1948: 1) il 28/09/1919 a Tabatinga – SP la quale il 05/02/1938 si coniugava Persona_6
in Brasile (cfr. doc. in atti n. 3) e dalla coppia nasceva il 21/02/1948, a Persona_7 Persona_8
Tabatinga – SP e 2) il 20/02/1913, a Tabatinga – SP che il 26/03/1935, a São Paulo Persona_11
- SP sposava (cfr. doc. in atti n, 4) e dalla coppia nasceva il Persona_12 Persona_13
03/03/1951 a Tabatinga – SP (cfr. doc. in atti n.
4.a). Ciò non comportava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana in quanto le predette figlie nonostante fossero nate e sposate prima del 1948 prima della cessazione degli effetti delle disposizioni della legge n. 555/1912, che impediva alla donna italiana maritata con cittadino straniero di trasmettere la cittadinanza ai propri figli, successivamente con l'effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 16 aprile 1975 e n. 30 del 28 gennaio 1983 tale limite veniva superato potendo, così, trasmettere ai loro figli la cittadinanza italiana acquisita iure sanguinis.
Si è posto, altresì, il problema se la nascita del figlio dell'avo potesse comportare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Le spese possono dichiararsi irripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
nato il [...] in [...]; nata il [...] in [...]; Persona_1 [...]
nato il [...] in [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la Parte_2
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_6
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 29 maggio 2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 9437/2024 promossa da:
nato il [...] a [...]̃o Paulo che agisce per conto proprio e della Parte_1
figlia minore nata il [...] a [...]̃o Paulo – SP;
Persona_1 Parte_2
nato il [...] a [...]̃o Paulo – SP tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to Claudia
[...]
Santoro (C.F. ) del Foro di Salerno, con studio in Salerno, via M. Vernieri, CodiceFiscale_1
23, ed elettivamente domiciliati pec: .salerno.it. come da Email_1 CP_1
procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare lo status di Cittadino italiano dei ricorrenti, tutti per discendenza diretta dall'italiano per averla legittimamente Persona_2 trasmessa ai propri discendenti sino all'odierno ricorrente;
1. ordinare al e, Controparte_2
per esso all'Ufficio del competente Stato Civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
2. in ogni caso, anche in considerazione della necessità di ricorrere alla presente azione giudiziaria per il riconoscimento del proprio legittimo diritto, si chiede che il convenuto sia condannato al pagamento delle Controparte_2
spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, 4. come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, per dichiarato anticipo.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_2
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a Persona_2
ON (CN) il 12/06/1849, il quale sposava il 08/10/1879 a Araraquara Persona_3
– SP e morì in Brasile, senza mai naturalizzarsi, cittadino brasiliano, come si evince dal “Certificato
Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria
Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue:
“NON RISULTA, sino alla data odierna, Atto di Naturalizzazione a nome di Persona_2
o o o , figlio di
[...] Persona_2 Persona_4 CP_3 CP_4
e di , nato in [...], il [...]” (cfr. doc. in atti n. 1).
[...] Persona_2
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 23/05/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, con riferimento al ricorrente nata il [...] a [...]̃o Paulo – SP oggi Persona_1
ancora minorenne, il Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione, perché mira a procurare un vantaggio al minore. Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto dall'esame della documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna. In particolare, per un ramo familiare, l'ascendente di sesso femminile, nasceva prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 e si sposava con cittadino straniero in epoca successiva.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione tra e nasceva il Parte_3 Persona_3 Persona_4
06/03/1881, ad Araraquara – SP, il quale sposava il 05/03/1904 a Persona_5
Matão – SP (cfr. doc. in atti n. 2);
- dalla predetta unione nascevano:
A. il 28/09/1919 a Tabatinga – SP, la quale il 05/02/1938 si coniugava Persona_6 Persona_7
in Brasile (cfr. doc. in atti n. 3) e dalla coppia nasceva il 21/02/1948, a Tabatinga
[...] Persona_8
– SP, che a sua volta sposava l 04/03/1972 a São Paulo - SP Persona_9
(cfr. doc. in atti n.
3.a), che ancora da quest'ultimi nasceva il ricorrente il Parte_1
08/03/1976 a São Paulo – SP dove si coniugava con il 28/07/2017 (cfr. doc. Persona_10 in atti n.
3.a.1) e dall'unione nasceva l'ulteriore ricorrente il 16/01/2018 a São Persona_1
Paulo – SP (cfr. doc. in atti n.
3.a.1.a);
B. il 20/02/1913, a Tabatinga – SP che il 26/03/1935, a São Paulo - SP sposava Persona_11
(cfr. doc. in atti n, 4) e dalla coppia nasceva il 03/03/1951 a Persona_12 Persona_13
Tabatinga – SP, la quale contraeva matrimonio con l 27/03/1976, a São Paulo Persona_14
(cfr. doc. in atti n.
4.a) dalla cui unione nasceva il ricorrente il 07/10/1981 a Parte_2
São Paulo - SP (cfr. doc. in atti n.
4.a.1).
Inoltre, risulta che nato ON (CN) il 12/06/1849 (cfr. doc. in atti n. 1), Persona_2
acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno
d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di
[...]
veniva dimostrata dal certificato di matrimonio dal quale si evince che l'avo Persona_2
italiano emigrato all'estero nato prima del Regno d'Italia si sposava in data 8/10/1879 e, quindi, lo stesso moriva dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. in atti n. 1) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nato prima della promulgazione della vigente
Costituzione del 1948 ma sposato in epoca successiva la competenza in primo luogo spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_2
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, e successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Nel merito, correttamente, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, tentavano di prenotazione attraverso il nuovo portale prenot@mi, ma i tentativi di accesso continuano a fallire confermando una gravissima situazione di paralisi del sistema come documentato dallo stesso di San Paolo Parte_4
(cfr. doc. in atti A e B).
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_2
comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto al ricorrente avendo, il diretto discendente dell'avo cittadino italiano, dimostrato la sua oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente e giustificando, così, il suo accesso alla via giurisdizionale.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Quindi non vi sono dubbi che l'avo nato in Italia, a [...] - Cuneo, Controparte_5
in data 12/06/1849 (cfr. doc. in atti n. 1), fosse cittadino italiano, in quanto nonostante sia nato in
Italia prima dell'unità d'Italia del 1861, lo stesso moriva in epoca successiva in quanto si coniugava in data 8/10/1879 (cfr. doc. in atti n. 1) e i suoi discendenti diventavano cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile.
Il figlio nasceva, infatti, in data 06/03/1881, nella città di Araraquara – SP Brasile, il Persona_4
quale si univa in matrimonio in data 05/03/1904 con (cfr. doc. in Persona_5
atti n. 2), dalla cui unione nascevano due figlie femmine che nascevano e si coniugavano prima del
1948: 1) il 28/09/1919 a Tabatinga – SP la quale il 05/02/1938 si coniugava Persona_6
in Brasile (cfr. doc. in atti n. 3) e dalla coppia nasceva il 21/02/1948, a Persona_7 Persona_8
Tabatinga – SP e 2) il 20/02/1913, a Tabatinga – SP che il 26/03/1935, a São Paulo Persona_11
- SP sposava (cfr. doc. in atti n, 4) e dalla coppia nasceva il Persona_12 Persona_13
03/03/1951 a Tabatinga – SP (cfr. doc. in atti n.
4.a). Ciò non comportava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana in quanto le predette figlie nonostante fossero nate e sposate prima del 1948 prima della cessazione degli effetti delle disposizioni della legge n. 555/1912, che impediva alla donna italiana maritata con cittadino straniero di trasmettere la cittadinanza ai propri figli, successivamente con l'effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 16 aprile 1975 e n. 30 del 28 gennaio 1983 tale limite veniva superato potendo, così, trasmettere ai loro figli la cittadinanza italiana acquisita iure sanguinis.
Si è posto, altresì, il problema se la nascita del figlio dell'avo potesse comportare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Le spese possono dichiararsi irripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
nato il [...] in [...]; nata il [...] in [...]; Persona_1 [...]
nato il [...] in [...] il diritto alla cittadinanza italiana stante la Parte_2
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_6
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 29 maggio 2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio