TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 07/11/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4562/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha emesso la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 4562 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, c.f.: , e , c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambe elettivamente domiciliate in Trieste, alla Via Nordio, n. 10, presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Anna Fast Molinari, che le rappresenta e difende nel presente giudizio, in virtù di procura allegata digitalmente al ricorso, attori
E
, Cf. e , CP_1 C.F._3 Controparte_2
C.F._4 convenuti contumaci
E
, e CP_3 C.F._5 Controparte_4
, elettivamente domiciliate in Trieste, alla Via Nordio, n. 10, presso lo studio C.F._6 dell'Avv. Barbara Bernazza, che le rappresenta e difende giusta procura allegata digitalmente all'atto di intervento terze intervenute
OGGETTO: usucapione di beni immobili.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 28/10/2025 fissata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 2/9/2024, e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2 nei confronti degli odierni convenuti, nella qualità di eredi di comproprietaria Persona_1 in vita della realità censita in pubbliche tavole presso la P.T. 20744 c.t. 1° in C.C. di Trieste, più precisamente corrispondenti a 6/1000 p.i. del c.t. 1° P.T. 2521, rispetto a cui hanno affermato che la propria de cuius avrebbe operato l'acquisto a titolo di usucapione della porzione descritta nel piano agli atti (cfr. piano allegato alla memoria del 31/1/2025), poiché sarebbe stata inglobata nell'appartamento di esclusiva proprietà della stessa, sito alla via Ponzanino, n. 1, censito in pubbliche tavole alla P.T. 20742, c.t. 1°, ente “14”, p.c.n. 4498, C.C. di Trieste.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia con verbale dell'udienza del 16/1/2025.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale di , la Testimone_1 cui escussione è avvenuta all'udienza del 15/7/2025.
Dalla prova testimoniale è emerso che chiamate all'eredità di oltre alle odierne Persona_1 ricorrenti, sarebbero state anche e e, pertanto, il giudice ha Controparte_4 Controparte_5 disposto la citazione delle stesse ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
Con comparsa di costituzione depositata rispettivamente in data 23/7/2025 e 29/7/2025 CP_3
e sono intervenute in giudizio e, all'udienza del 2/10/2025, hanno spiegato Controparte_4 domanda volta all'accertamento del proprio acquisto a titolo successorio della realità asseritamente usucapita da Persona_1
Constatata la proposizione di nuova domanda in corso di giudizio e dopo aver riqualificato la complessa attività spiegata dalle intervenute quale intervento adesivo autonomo, il giudice ha onerato le parti di notificare le costituzioni e il verbale in parola al convenuto contumace ai sensi dell'art. 292
c.p.c., fissando l'udienza del 28/10/2025 per la discussione della causa.
A tale udienza, verificata la regolarità della notificazione, il giudice ha invitato le parti a concludere e discutere oralmente la causa, riservando il deposito della sentenza a giorni 30.
1. In via preliminare, con riguardo alla titolarità del versante attivo del rapporto controverso, sia le odierne attrici, che le intervenute, hanno argomentato la propria legittimazione a far valere l'acquisto ad usucapionem maturato in vita da in ragione della qualità di eredi della stessa. Persona_1
Tale qualità risulta adeguatamente provata in ragione della documentazione anagrafica dimessa.
2 In particolare, nata a [...] il [...], è deceduta a Trieste il 10/6/2023 (cfr. Persona_1 doc. n. 1). Ella era sposata con , nato a [...] il [...], ivi deceduto in data Persona_2
11/1/2001, dal quale aveva avuto un figlio, , nato a [...] il [...], defunto a San Persona_3
Dorligo Della Valle, in data 22/6/2006 (cfr. doc. n. 2), senza lasciare discendenti che potessero subentrargli in rappresentazione (cfr. doc. n. 1 allegato alla nota del 24/7/2025).
Pertanto, in considerazione della premorienza del coniuge e del figlio, chiamate all'eredità di sono le nipoti ex sorore, e , figlie della Persona_1 Controparte_5 Parte_1 premorta sorella nonché e figlie della premorta Parte_3 Controparte_4 Parte_2 sorella (cfr. doc. n. 2 di parte attrice e documento depositato in data 3/10/2025). Persona_4
La nipote è, a propria volta, deceduta a Trieste in data 27/1/2012, ossia in data Controparte_5 anteriore ad e, pertanto, è subentrata in rappresentazione nella chiamata Persona_1 ereditaria la figlia odierna interveniente (cfr. doc. n. 1, depositato da parte attrice in CP_3 data 24/7/2025).
Le predette chiamate ereditarie sono state accettate tacitamente ex art. 476 c.c., in ragione del proponimento della presente azione giudiziale, volta all'accertamento dell'acquisto ad usucapionem maturato da quando era ancora in vita. Tale azione, infatti, presuppone Persona_1 indefettibilmente la qualità di eredi da parte delle chiamate, poiché esse non avrebbero potuto agire in forza della mera delazione.
Pertanto, le attrici e le terze intervenute sono legittimate a proporre l'accertamento dell'intervenuta usucapione in quanto eredi in pari quota di ¼ p.i. dell'asse ereditario della zia Persona_1 che tale acquisto aveva maturato in vita.
2. Nel merito, la domanda spiegata dalle odierne ricorrenti e dalle intervenute deve essere accolta siccome fondata, per le seguenti ragioni.
2.1. Il giudizio instaurato riguarda la peculiare ipotesi di acquisto ad usucapionem, avente a oggetto il diritto di proprietà esclusiva su beni facenti parte di una comunione, a vantaggio di una parte dei comunisti e contro gli altri comproprietari.
In particolare, la realità di cui si chiede l'usucapione in proprietà esclusiva è costituita dal corridoio di disobbligo, sito al primo piano della casa di cui al civ. n. 1 di Via del Ponzianino, costruita sulla
P.T. n. 2521 di Trieste, contraddistinto dal marcato “16” e orlato in viola nel piano in atti tavolari sub
G.N. 3125/1959, la cui proprietà risulta intavolata per 1/3 p.i. rispettivamente a nome di CP_1
, in Vidak e vedova (cfr. all.ti A, B e C di
[...] Controparte_6 Persona_1 Per_2 cui alla memoria di parte attrice del 29/1/2025).
3 Nel caso in questione, pertanto, che si assume aver operato l'acquisto a titolo Persona_1 originario era già titolare per la quota di 1/3 p.i. del diritto di proprietà dell'intero corridoio di cui sopra.
Come chiarito in giurisprudenza, tale peculiarità non impedisce al comproprietario di addivenire all'acquisto della proprietà esclusiva del bene, anche senza ricorrere alle formalità divisionali, a patto, tuttavia, che la situazione di fatto che legittimi tale acquisto sia consistita in un godimento totalizzante della res, che abbia, da un lato, escluso del tutto la possibilità degli altri comunisti di godere della cosa e, dall'altro, evidenziato la volontà di godere delle res uti dominus e non più uti condominus
(cfr., da ultimo, Cass., sez. II, 15/3/2024, n. 7091).
Non è, in particolare, sufficiente che il godimento del comunista acquirente sia avvenuto per tacita accettazione o mera tolleranza da parte degli altri comproprietari, poiché, in tal caso, verrebbe a mantenersi una perfetta coincidenza tra signoria de facto e la titolarità di diritto, posto che nel nostro ordinamento ciascuno dei comproprietari può godere della cosa comune anche per la sua interezza, essendo rimessa all'accordo dei comunisti l'individuazione delle modalità e dei tempi di utilizzo.
Non è necessario, inoltre, che il possesso valido ad usucampionem prenda avvio da un formale atto di opposizione ai comproprietari o di un terzo, a differenza di quanto previsto per la detenzione e per i diritti reali parziari, con riferimento agli istituti della traditio brevi manu, del costituto possessorio e dell'interversione nel possesso, purché il singolo comproprietario esplichi in via escludente i diritti dominicali sulla res, senza l'altrui autorizzazione o tolleranza.
Pertanto, il giudizio volto ad accertare l'operatività dell'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva del bene comune richiede la prova di un ulteriore requisito, consistente nell'aver goduto della cosa con modalità tali da escludere il contestuale godimento della stessa da parte degli altri comproprietari.
In conclusione, l'accoglimento delle domande attoree e delle terze intervenute richiede la prova: a) del possesso del bene oggetto dell'acquisto; b) delle modalità concrete di esplicazione di tale signoria di fatto in modo da escluderne il godimento contestuale degli altri comproprietari;
c) della durata ventennale della predetta situazione di fatto.
1.2. Ciò posto, la prova di tali presupposti è stata raggiunta con riguardo alla porzione di corridoio di cui alla P.T. 20744 C.C. Trieste, c.t. 1° - ente “16”.
La predetta porzione di corridoio è, infatti, stata sottratta dal godimento comune mediante la realizzazione di opere in muratura consistite nell'aver inglobato tale realità nell'appartamento di proprietà di avanzando il portone di ingresso all'ente di sua esclusiva proprietà Persona_1
(P.T. n. 20742, c.t. 1° - ente “14”) a ridosso dell'ingresso dell'ente “15” (cfr. doc. nn. 1, 2, 3 e 4 depositati con memoria del 29/1/2025 delle attrici e). I lavori in parola sono terminati in data
4 11/5/2001 e sono stati collaudati in data 24/12/2001 (cfr. all.ti E ed F depositati in data 31/1/2025 dalle attrici).
Tali prove documentali sono state corroborate dalle dichiarazioni testimoniali rese dal teste
[...]
, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, in quanto, pur essendo coniugato con Tes_1
l'attrice non ha un interesse diretto in giudizio, trattandosi di acquisti effettuati Parte_2 dalla moglie in via ereditaria e, pertanto, sottratti all'eventuale regime patrimoniale della comunione legale ex art. 179, lett. b) c.c. (argomentando a contrario da Cass., sez. II, 4/4/2019, n. 9399. Si veda anche Cass., sez. I, 28/2/2023, n. 6001).
La disponibilità materiale dei locali in parola, per come appena accertata, deve aver assunto, secondo quanto espresso in premessa, modalità tali da impedire il contestuale godimento dei medesimi beni da parte di altri comunisti.
Detto presupposto è desunto dai caratteri di esclusività del godimento per come fisicamente delimitato dalle opere in muratura realizzate e chiaramente documentate.
Con riguardo, poi, all'estensione temporale della predetta situazione di fatto, ricorrono gli estremi per l'applicazione della presunzione di possesso intermedio di cui all'art. 1142 c.c.
In tal senso, si segnalano sia le prove documentali citate, attestanti la data di completamento dei lavori in muratura all'11/5/2001, sia le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, il quale ha affermato di essere a conoscenza della continuità ultraventennale del possesso di mediante Persona_1 la conferma del capitolo di prova di cui sopra.
Tanto premesso, in considerazione del raggiungimento della prova in ordine ai presupposti costitutivi del diritto azionato in giudizio, per come articolati in premessa, il Tribunale ritiene fondata la domanda volta all'accertamento dell'intervenuto acquisto ad usucampionem della porzione di corridoio orlata in arancione e compresa tra i punti A-B-C-D-A del Piano di cui agli atti di causa, relativa a P.T. n. 20744, c.t. 1°, ente “16” , p.c.n. 4498 del C.C. di Trieste, della cui corrispondenza sarà investito l'ufficio tavolare.
2.3. Il predetto acquisto è stato operato, stando a quanto accertato, in data 11/5/2021, ossia prima della morte di cosicché la realità in parola, di esclusiva proprietà della de cuius Persona_1
è attualmente di proprietà delle di lei eredi, sulla scorta degli apprezzamenti probatori meglio rassegnati nel precedente punto 1.
Pertanto, il tribunale accerta e dichiara che la proprietà esclusiva della porzione di corridoio orlata in arancione e compresa tra i punti A-B-C-D-A del Piano di cui agli atti di causa, relativa a P.T. n.
20744, c.t. 1°, ente “16”, p.c.n. 4498 del C.C. di Trieste si sia trasferita a titolo di successione mortis causa da che l'ha acquistata in vita per usucapione, a Persona_1 Parte_1
e in ragione di ¼ p.i. ciascuna. Parte_2 CP_3 Controparte_4
5 3. Nulla sulle spese di lite a carico degli odierni contumaci, poiché, pur essendo risultati soccombenti, non possono essere condannati alla rifusione delle relative somme a causa della rinuncia delle attrici e delle terze intervenute alla liquidazione delle spese di lite nei loro confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
4562/2024 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
▪ accerta e dichiara l'acquisto ad usucapionem operato da con riguardo alla Persona_1 porzione di corridoio orlata in arancione e compresa tra i punti A-B-C-D-A del Piano di cui agli atti di causa, relativa a P.T. n. 20744, c.t. 1°, ente “16”, p.c.n. 4498 del C.C. di Trieste;
▪ accerta e dichiara che la proprietà esclusiva della porzione di corridoio orlata in arancione e compresa tra i punti A-B-C-D-A del Piano di cui agli atti di causa, relativa a P.T. n. 20744, c.t.
1°, ente “16”, p.c.n. 4498 del C.C. di Trieste si è trasferita a titolo di successione mortis causa da che l'ha acquistata in vita per usucapione, a Persona_1 Parte_1
e in ragione di ¼ p.i. ciascuna;
Parte_2 CP_3 Controparte_4
▪ autorizza le parti attrici e le terze intervenute a procedere alle conseguenti intavolazioni, previo ottenimento di decreto a ciò acconcio del Giudice Tavolare e salva la valutazione di corrispondenza;
▪ nulla sulle spese di lite.
Così deciso a Trieste, in data 6 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha emesso la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 4562 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, c.f.: , e , c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambe elettivamente domiciliate in Trieste, alla Via Nordio, n. 10, presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Anna Fast Molinari, che le rappresenta e difende nel presente giudizio, in virtù di procura allegata digitalmente al ricorso, attori
E
, Cf. e , CP_1 C.F._3 Controparte_2
C.F._4 convenuti contumaci
E
, e CP_3 C.F._5 Controparte_4
, elettivamente domiciliate in Trieste, alla Via Nordio, n. 10, presso lo studio C.F._6 dell'Avv. Barbara Bernazza, che le rappresenta e difende giusta procura allegata digitalmente all'atto di intervento terze intervenute
OGGETTO: usucapione di beni immobili.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 28/10/2025 fissata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 2/9/2024, e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2 nei confronti degli odierni convenuti, nella qualità di eredi di comproprietaria Persona_1 in vita della realità censita in pubbliche tavole presso la P.T. 20744 c.t. 1° in C.C. di Trieste, più precisamente corrispondenti a 6/1000 p.i. del c.t. 1° P.T. 2521, rispetto a cui hanno affermato che la propria de cuius avrebbe operato l'acquisto a titolo di usucapione della porzione descritta nel piano agli atti (cfr. piano allegato alla memoria del 31/1/2025), poiché sarebbe stata inglobata nell'appartamento di esclusiva proprietà della stessa, sito alla via Ponzanino, n. 1, censito in pubbliche tavole alla P.T. 20742, c.t. 1°, ente “14”, p.c.n. 4498, C.C. di Trieste.
I convenuti non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia con verbale dell'udienza del 16/1/2025.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale di , la Testimone_1 cui escussione è avvenuta all'udienza del 15/7/2025.
Dalla prova testimoniale è emerso che chiamate all'eredità di oltre alle odierne Persona_1 ricorrenti, sarebbero state anche e e, pertanto, il giudice ha Controparte_4 Controparte_5 disposto la citazione delle stesse ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
Con comparsa di costituzione depositata rispettivamente in data 23/7/2025 e 29/7/2025 CP_3
e sono intervenute in giudizio e, all'udienza del 2/10/2025, hanno spiegato Controparte_4 domanda volta all'accertamento del proprio acquisto a titolo successorio della realità asseritamente usucapita da Persona_1
Constatata la proposizione di nuova domanda in corso di giudizio e dopo aver riqualificato la complessa attività spiegata dalle intervenute quale intervento adesivo autonomo, il giudice ha onerato le parti di notificare le costituzioni e il verbale in parola al convenuto contumace ai sensi dell'art. 292
c.p.c., fissando l'udienza del 28/10/2025 per la discussione della causa.
A tale udienza, verificata la regolarità della notificazione, il giudice ha invitato le parti a concludere e discutere oralmente la causa, riservando il deposito della sentenza a giorni 30.
1. In via preliminare, con riguardo alla titolarità del versante attivo del rapporto controverso, sia le odierne attrici, che le intervenute, hanno argomentato la propria legittimazione a far valere l'acquisto ad usucapionem maturato in vita da in ragione della qualità di eredi della stessa. Persona_1
Tale qualità risulta adeguatamente provata in ragione della documentazione anagrafica dimessa.
2 In particolare, nata a [...] il [...], è deceduta a Trieste il 10/6/2023 (cfr. Persona_1 doc. n. 1). Ella era sposata con , nato a [...] il [...], ivi deceduto in data Persona_2
11/1/2001, dal quale aveva avuto un figlio, , nato a [...] il [...], defunto a San Persona_3
Dorligo Della Valle, in data 22/6/2006 (cfr. doc. n. 2), senza lasciare discendenti che potessero subentrargli in rappresentazione (cfr. doc. n. 1 allegato alla nota del 24/7/2025).
Pertanto, in considerazione della premorienza del coniuge e del figlio, chiamate all'eredità di sono le nipoti ex sorore, e , figlie della Persona_1 Controparte_5 Parte_1 premorta sorella nonché e figlie della premorta Parte_3 Controparte_4 Parte_2 sorella (cfr. doc. n. 2 di parte attrice e documento depositato in data 3/10/2025). Persona_4
La nipote è, a propria volta, deceduta a Trieste in data 27/1/2012, ossia in data Controparte_5 anteriore ad e, pertanto, è subentrata in rappresentazione nella chiamata Persona_1 ereditaria la figlia odierna interveniente (cfr. doc. n. 1, depositato da parte attrice in CP_3 data 24/7/2025).
Le predette chiamate ereditarie sono state accettate tacitamente ex art. 476 c.c., in ragione del proponimento della presente azione giudiziale, volta all'accertamento dell'acquisto ad usucapionem maturato da quando era ancora in vita. Tale azione, infatti, presuppone Persona_1 indefettibilmente la qualità di eredi da parte delle chiamate, poiché esse non avrebbero potuto agire in forza della mera delazione.
Pertanto, le attrici e le terze intervenute sono legittimate a proporre l'accertamento dell'intervenuta usucapione in quanto eredi in pari quota di ¼ p.i. dell'asse ereditario della zia Persona_1 che tale acquisto aveva maturato in vita.
2. Nel merito, la domanda spiegata dalle odierne ricorrenti e dalle intervenute deve essere accolta siccome fondata, per le seguenti ragioni.
2.1. Il giudizio instaurato riguarda la peculiare ipotesi di acquisto ad usucapionem, avente a oggetto il diritto di proprietà esclusiva su beni facenti parte di una comunione, a vantaggio di una parte dei comunisti e contro gli altri comproprietari.
In particolare, la realità di cui si chiede l'usucapione in proprietà esclusiva è costituita dal corridoio di disobbligo, sito al primo piano della casa di cui al civ. n. 1 di Via del Ponzianino, costruita sulla
P.T. n. 2521 di Trieste, contraddistinto dal marcato “16” e orlato in viola nel piano in atti tavolari sub
G.N. 3125/1959, la cui proprietà risulta intavolata per 1/3 p.i. rispettivamente a nome di CP_1
, in Vidak e vedova (cfr. all.ti A, B e C di
[...] Controparte_6 Persona_1 Per_2 cui alla memoria di parte attrice del 29/1/2025).
3 Nel caso in questione, pertanto, che si assume aver operato l'acquisto a titolo Persona_1 originario era già titolare per la quota di 1/3 p.i. del diritto di proprietà dell'intero corridoio di cui sopra.
Come chiarito in giurisprudenza, tale peculiarità non impedisce al comproprietario di addivenire all'acquisto della proprietà esclusiva del bene, anche senza ricorrere alle formalità divisionali, a patto, tuttavia, che la situazione di fatto che legittimi tale acquisto sia consistita in un godimento totalizzante della res, che abbia, da un lato, escluso del tutto la possibilità degli altri comunisti di godere della cosa e, dall'altro, evidenziato la volontà di godere delle res uti dominus e non più uti condominus
(cfr., da ultimo, Cass., sez. II, 15/3/2024, n. 7091).
Non è, in particolare, sufficiente che il godimento del comunista acquirente sia avvenuto per tacita accettazione o mera tolleranza da parte degli altri comproprietari, poiché, in tal caso, verrebbe a mantenersi una perfetta coincidenza tra signoria de facto e la titolarità di diritto, posto che nel nostro ordinamento ciascuno dei comproprietari può godere della cosa comune anche per la sua interezza, essendo rimessa all'accordo dei comunisti l'individuazione delle modalità e dei tempi di utilizzo.
Non è necessario, inoltre, che il possesso valido ad usucampionem prenda avvio da un formale atto di opposizione ai comproprietari o di un terzo, a differenza di quanto previsto per la detenzione e per i diritti reali parziari, con riferimento agli istituti della traditio brevi manu, del costituto possessorio e dell'interversione nel possesso, purché il singolo comproprietario esplichi in via escludente i diritti dominicali sulla res, senza l'altrui autorizzazione o tolleranza.
Pertanto, il giudizio volto ad accertare l'operatività dell'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva del bene comune richiede la prova di un ulteriore requisito, consistente nell'aver goduto della cosa con modalità tali da escludere il contestuale godimento della stessa da parte degli altri comproprietari.
In conclusione, l'accoglimento delle domande attoree e delle terze intervenute richiede la prova: a) del possesso del bene oggetto dell'acquisto; b) delle modalità concrete di esplicazione di tale signoria di fatto in modo da escluderne il godimento contestuale degli altri comproprietari;
c) della durata ventennale della predetta situazione di fatto.
1.2. Ciò posto, la prova di tali presupposti è stata raggiunta con riguardo alla porzione di corridoio di cui alla P.T. 20744 C.C. Trieste, c.t. 1° - ente “16”.
La predetta porzione di corridoio è, infatti, stata sottratta dal godimento comune mediante la realizzazione di opere in muratura consistite nell'aver inglobato tale realità nell'appartamento di proprietà di avanzando il portone di ingresso all'ente di sua esclusiva proprietà Persona_1
(P.T. n. 20742, c.t. 1° - ente “14”) a ridosso dell'ingresso dell'ente “15” (cfr. doc. nn. 1, 2, 3 e 4 depositati con memoria del 29/1/2025 delle attrici e). I lavori in parola sono terminati in data
4 11/5/2001 e sono stati collaudati in data 24/12/2001 (cfr. all.ti E ed F depositati in data 31/1/2025 dalle attrici).
Tali prove documentali sono state corroborate dalle dichiarazioni testimoniali rese dal teste
[...]
, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, in quanto, pur essendo coniugato con Tes_1
l'attrice non ha un interesse diretto in giudizio, trattandosi di acquisti effettuati Parte_2 dalla moglie in via ereditaria e, pertanto, sottratti all'eventuale regime patrimoniale della comunione legale ex art. 179, lett. b) c.c. (argomentando a contrario da Cass., sez. II, 4/4/2019, n. 9399. Si veda anche Cass., sez. I, 28/2/2023, n. 6001).
La disponibilità materiale dei locali in parola, per come appena accertata, deve aver assunto, secondo quanto espresso in premessa, modalità tali da impedire il contestuale godimento dei medesimi beni da parte di altri comunisti.
Detto presupposto è desunto dai caratteri di esclusività del godimento per come fisicamente delimitato dalle opere in muratura realizzate e chiaramente documentate.
Con riguardo, poi, all'estensione temporale della predetta situazione di fatto, ricorrono gli estremi per l'applicazione della presunzione di possesso intermedio di cui all'art. 1142 c.c.
In tal senso, si segnalano sia le prove documentali citate, attestanti la data di completamento dei lavori in muratura all'11/5/2001, sia le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, il quale ha affermato di essere a conoscenza della continuità ultraventennale del possesso di mediante Persona_1 la conferma del capitolo di prova di cui sopra.
Tanto premesso, in considerazione del raggiungimento della prova in ordine ai presupposti costitutivi del diritto azionato in giudizio, per come articolati in premessa, il Tribunale ritiene fondata la domanda volta all'accertamento dell'intervenuto acquisto ad usucampionem della porzione di corridoio orlata in arancione e compresa tra i punti A-B-C-D-A del Piano di cui agli atti di causa, relativa a P.T. n. 20744, c.t. 1°, ente “16” , p.c.n. 4498 del C.C. di Trieste, della cui corrispondenza sarà investito l'ufficio tavolare.
2.3. Il predetto acquisto è stato operato, stando a quanto accertato, in data 11/5/2021, ossia prima della morte di cosicché la realità in parola, di esclusiva proprietà della de cuius Persona_1
è attualmente di proprietà delle di lei eredi, sulla scorta degli apprezzamenti probatori meglio rassegnati nel precedente punto 1.
Pertanto, il tribunale accerta e dichiara che la proprietà esclusiva della porzione di corridoio orlata in arancione e compresa tra i punti A-B-C-D-A del Piano di cui agli atti di causa, relativa a P.T. n.
20744, c.t. 1°, ente “16”, p.c.n. 4498 del C.C. di Trieste si sia trasferita a titolo di successione mortis causa da che l'ha acquistata in vita per usucapione, a Persona_1 Parte_1
e in ragione di ¼ p.i. ciascuna. Parte_2 CP_3 Controparte_4
5 3. Nulla sulle spese di lite a carico degli odierni contumaci, poiché, pur essendo risultati soccombenti, non possono essere condannati alla rifusione delle relative somme a causa della rinuncia delle attrici e delle terze intervenute alla liquidazione delle spese di lite nei loro confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
4562/2024 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
▪ accerta e dichiara l'acquisto ad usucapionem operato da con riguardo alla Persona_1 porzione di corridoio orlata in arancione e compresa tra i punti A-B-C-D-A del Piano di cui agli atti di causa, relativa a P.T. n. 20744, c.t. 1°, ente “16”, p.c.n. 4498 del C.C. di Trieste;
▪ accerta e dichiara che la proprietà esclusiva della porzione di corridoio orlata in arancione e compresa tra i punti A-B-C-D-A del Piano di cui agli atti di causa, relativa a P.T. n. 20744, c.t.
1°, ente “16”, p.c.n. 4498 del C.C. di Trieste si è trasferita a titolo di successione mortis causa da che l'ha acquistata in vita per usucapione, a Persona_1 Parte_1
e in ragione di ¼ p.i. ciascuna;
Parte_2 CP_3 Controparte_4
▪ autorizza le parti attrici e le terze intervenute a procedere alle conseguenti intavolazioni, previo ottenimento di decreto a ciò acconcio del Giudice Tavolare e salva la valutazione di corrispondenza;
▪ nulla sulle spese di lite.
Così deciso a Trieste, in data 6 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio
6