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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/10/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1689/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1689/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...] nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliato in n Capaccio Paestum (SA), 17, presso lo studio dell'avv. Francesco Raeli che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nata ad [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 domiciliata in PO (SA), alla via a Pi
[...] dell'avv. Francesco Tata che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 19 luglio 2025, e Parte_1 [...]
avanzavano richiesta congiunta di c etti CP_1 matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di PO (SA) in data 8 maggio 2014 e che dalla loro unione era nata una figlia,
(20.01.2015). Per_1 to, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n. cronol. 5641/2021 del 16.06.2021, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato: conferma del precedente accordo recepito nel decreto di omologazione del Tribunale di Salerno nel giudizio con RG 3786/2021, con le seguenti modifiche in ragione degli accordi già assunti dalle parti in sede di separazione e delle diverse esigenze sopravvenute:
1. la figlia minore resta affidata congiuntamente al padre e alla madre, ma abiterà insieme alla madre;
2. la signora rinuncia all'assegnazione della casa Controparte_1 coniugale, c priva del mobilio e beni di sua Parte_1 proprietà, entro dieci giorn esente ricorso, trasferendo la propria dimora in PO (SA) alla via Madonna del Carmine n. 226, ove ha già trasferito la propria residenza anagrafica unitamente alla figlia;
3. i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse della figlioletta riguardo l'istruzione, l'educazione e la salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni e aspirazioni. La responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nelle questioni di ordinaria amministrazione;
4. i coniugi potranno, sempre nel rispetto delle esigenze primarie della loro figlia minore, stabilire liberamente quando il padre potrà farle visita, i pernotti, i periodi di ferie e di frequentazione continuativa. In caso di disaccordo, si atterranno alle intese di seguito riportate: il padre potrà comunicare telefonicamente con la figlia e averla con sé due weekend Per_1
(alternati) al mese, dal sabato mattina enica alle ore 20,00. Inoltre, potrà tenere con sé la bambina tre giorni alla settimana, ad esempio il martedì e il giovedì e venerdì, dalle ore 17,00 alle ore 20,00. Per due giovedì alterni al mese, il padre potrà tenere con sé la figlioletta anche la notte per poi accompagnarla a scuola il mattino seguente, tenendo però conto delle esigenze personali o di eventuali disagi che la stessa possa manifestare;
nei giorni di visita del padre, la minore sarà prelevata presso la casa materna e, previo accordo tra i coniugi, luoghi diversi dalla casa materna (a solo titolo esemplificativo: dalla scuola, dalla casa di parenti nell'ambito dello stesso Comune di residenza della bambina), e da terzi di fiducia di entrambi i genitori;
la minore trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi nel periodo estivo di ogni anno (nei mesi tra luglio e agosto), periodo che verrà definito entro il 15 giugno di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori;
le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalla figlia alternativamente con i genitori secondo il seguente criterio: il Per_1
Natal sattamente dal 23 dicembre al 27 dicembre) con l'uno e il Capodanno (ed esattamente dal 28 dicembre al 03 gennaio) con l'altro, l'PI (dal 5 al 6 gennaio) ad anni alterni;
la Pasqua dal venerdì santo al giorno di Pasqua con l'uno, lunedì in Albis con l'altro, sempre ad anni alterni.
5. i coniugi dovranno, nell'esclusivo interesse della figlia minore, farsi carico di tutte le sue esigenze e bisogni, impegnandosi entrambi a mantenere inalterati, nonostante la dissoluzione del rapporto di coppia, i rispettivi ruoli paterno e materno, garantendo così la conservazione della concomitante presenza di entrambi i genitori nel mondo relazionale della figlia stessa. In estrema sintesi i coniugi dovranno reciprocamente farsi carico in generale a uniformare i rapporti tra di loro e con la figlioletta secondo il buon senso e in estrema sintesi di: - agevolare, in ogni modo possibile, i rapporti tra la figlia e l'altro genitore mantenendo così il principio di bigenitorialità; - non denigrare, sminuire o rappresentare “in negativo” agli occhi della figlia l'immagine dell'altro genitore ma, al contrario, di arricchirne importanza, validità, significato;
- non coinvolgere la figlia in eventuali tensioni relative alle vicende del divorzio, affinché ella mantenga la doverosa serenità e la certezza che nell'affetto verso di lei nulla è cambiato, ovvero, che il padre e la madre, benché divorziati, la amano e si interessano di lei sempre con la stessa intensità e se possibile anche più di prima;
- adottare strategie educative concordemente pianificate affinché la minore non sia disorientata da stili educativi diversi o contradditori tendendo, ove possibile, a co-educare; - di favorire e mantenere saldi i rapporti con le famiglie di origine di entrambi i genitori;
6. i coniugi dichiarano di essere autosufficienti;
7. per il mantenimento della figlia si concorda a carico del padre un Per_1 assegno mensile di euro 300,0 o il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, somma questa non comprensiva del bonus mensile che l'ASL Salerno riconosce alla bambina perché affetta da celiachia e che resterà in appannaggio esclusivo della signora;
Controparte_1
8. l'assegn rsato dall a sostegno delle famiglie con CP_2 figli sarà interamente percepito dalla signora;
Controparte_1
9. il sig. e la sig.ra le spese Parte_1 Controparte_1 extra ndo ciascu %, si atterranno alle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare approvate dal CNF nella seduta del 14 luglio 2017, documento allegato al presente ricorso;
10. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore;
11. I coniugi dichiarano di avere nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione alla pregressa gestione patrimoniale della famiglia;
12. i coniugi potranno richiedere, separatamente e senza altra autorizzazione, in rilascio del proprio passaporto e della propria carta d'identità, valida per l'espatrio. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 8 maggio 2014 nel Comune di PO (SA) tra nato a [...] il Parte_1
18.08.1980, C.F.: , nata ad [...]_1
PO (SA) il 1 l Registro CodiceFiscale_2
Atti Matrimonio del Comune di A Atto n. 10, Parte II, Serie A) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PO (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1689/2025 R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...] nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliato in n Capaccio Paestum (SA), 17, presso lo studio dell'avv. Francesco Raeli che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
E
, nata ad [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 domiciliata in PO (SA), alla via a Pi
[...] dell'avv. Francesco Tata che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 19 luglio 2025, e Parte_1 [...]
avanzavano richiesta congiunta di c etti CP_1 matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario nel Comune di PO (SA) in data 8 maggio 2014 e che dalla loro unione era nata una figlia,
(20.01.2015). Per_1 to, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n. cronol. 5641/2021 del 16.06.2021, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato: conferma del precedente accordo recepito nel decreto di omologazione del Tribunale di Salerno nel giudizio con RG 3786/2021, con le seguenti modifiche in ragione degli accordi già assunti dalle parti in sede di separazione e delle diverse esigenze sopravvenute:
1. la figlia minore resta affidata congiuntamente al padre e alla madre, ma abiterà insieme alla madre;
2. la signora rinuncia all'assegnazione della casa Controparte_1 coniugale, c priva del mobilio e beni di sua Parte_1 proprietà, entro dieci giorn esente ricorso, trasferendo la propria dimora in PO (SA) alla via Madonna del Carmine n. 226, ove ha già trasferito la propria residenza anagrafica unitamente alla figlia;
3. i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse della figlioletta riguardo l'istruzione, l'educazione e la salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni e aspirazioni. La responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente nelle questioni di ordinaria amministrazione;
4. i coniugi potranno, sempre nel rispetto delle esigenze primarie della loro figlia minore, stabilire liberamente quando il padre potrà farle visita, i pernotti, i periodi di ferie e di frequentazione continuativa. In caso di disaccordo, si atterranno alle intese di seguito riportate: il padre potrà comunicare telefonicamente con la figlia e averla con sé due weekend Per_1
(alternati) al mese, dal sabato mattina enica alle ore 20,00. Inoltre, potrà tenere con sé la bambina tre giorni alla settimana, ad esempio il martedì e il giovedì e venerdì, dalle ore 17,00 alle ore 20,00. Per due giovedì alterni al mese, il padre potrà tenere con sé la figlioletta anche la notte per poi accompagnarla a scuola il mattino seguente, tenendo però conto delle esigenze personali o di eventuali disagi che la stessa possa manifestare;
nei giorni di visita del padre, la minore sarà prelevata presso la casa materna e, previo accordo tra i coniugi, luoghi diversi dalla casa materna (a solo titolo esemplificativo: dalla scuola, dalla casa di parenti nell'ambito dello stesso Comune di residenza della bambina), e da terzi di fiducia di entrambi i genitori;
la minore trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi nel periodo estivo di ogni anno (nei mesi tra luglio e agosto), periodo che verrà definito entro il 15 giugno di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori;
le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalla figlia alternativamente con i genitori secondo il seguente criterio: il Per_1
Natal sattamente dal 23 dicembre al 27 dicembre) con l'uno e il Capodanno (ed esattamente dal 28 dicembre al 03 gennaio) con l'altro, l'PI (dal 5 al 6 gennaio) ad anni alterni;
la Pasqua dal venerdì santo al giorno di Pasqua con l'uno, lunedì in Albis con l'altro, sempre ad anni alterni.
5. i coniugi dovranno, nell'esclusivo interesse della figlia minore, farsi carico di tutte le sue esigenze e bisogni, impegnandosi entrambi a mantenere inalterati, nonostante la dissoluzione del rapporto di coppia, i rispettivi ruoli paterno e materno, garantendo così la conservazione della concomitante presenza di entrambi i genitori nel mondo relazionale della figlia stessa. In estrema sintesi i coniugi dovranno reciprocamente farsi carico in generale a uniformare i rapporti tra di loro e con la figlioletta secondo il buon senso e in estrema sintesi di: - agevolare, in ogni modo possibile, i rapporti tra la figlia e l'altro genitore mantenendo così il principio di bigenitorialità; - non denigrare, sminuire o rappresentare “in negativo” agli occhi della figlia l'immagine dell'altro genitore ma, al contrario, di arricchirne importanza, validità, significato;
- non coinvolgere la figlia in eventuali tensioni relative alle vicende del divorzio, affinché ella mantenga la doverosa serenità e la certezza che nell'affetto verso di lei nulla è cambiato, ovvero, che il padre e la madre, benché divorziati, la amano e si interessano di lei sempre con la stessa intensità e se possibile anche più di prima;
- adottare strategie educative concordemente pianificate affinché la minore non sia disorientata da stili educativi diversi o contradditori tendendo, ove possibile, a co-educare; - di favorire e mantenere saldi i rapporti con le famiglie di origine di entrambi i genitori;
6. i coniugi dichiarano di essere autosufficienti;
7. per il mantenimento della figlia si concorda a carico del padre un Per_1 assegno mensile di euro 300,0 o il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, somma questa non comprensiva del bonus mensile che l'ASL Salerno riconosce alla bambina perché affetta da celiachia e che resterà in appannaggio esclusivo della signora;
Controparte_1
8. l'assegn rsato dall a sostegno delle famiglie con CP_2 figli sarà interamente percepito dalla signora;
Controparte_1
9. il sig. e la sig.ra le spese Parte_1 Controparte_1 extra ndo ciascu %, si atterranno alle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare approvate dal CNF nella seduta del 14 luglio 2017, documento allegato al presente ricorso;
10. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore;
11. I coniugi dichiarano di avere nulla a pretendere l'una dall'altra in relazione alla pregressa gestione patrimoniale della famiglia;
12. i coniugi potranno richiedere, separatamente e senza altra autorizzazione, in rilascio del proprio passaporto e della propria carta d'identità, valida per l'espatrio. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in 8 maggio 2014 nel Comune di PO (SA) tra nato a [...] il Parte_1
18.08.1980, C.F.: , nata ad [...]_1
PO (SA) il 1 l Registro CodiceFiscale_2
Atti Matrimonio del Comune di A Atto n. 10, Parte II, Serie A) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PO (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi