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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 30/10/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 306/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice Dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 306/2022 r.g. promossa da:
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Temistocle Miracco, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Carlo
Bilotti n. 3, presso il predetto difensore;
appellante contro
(c.f.: ), Controparte_1 C.F._1 appellato contumace nonché nei confronti di
(c.f.: , in persona del Sindaco in carica Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., appellato contumace
Oggetto: Appello avverso la Sentenza n. 1582/2021 del Giudice di Pace di
[...]
, depositata in data 30/08/2021. Impugnazione estratto di ruolo. CP_2
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 24/11/2020, Controparte_1 impugnava, dinanzi al Giudice di Pace di , l'estratto di ruolo relativo CP_2 alla cartella di pagamento n. 13920180004929110000, per mancato pagamento dell'IMU, relativa all'anno 2012, di importo complessivo pari ad € 4.461,66, ente impositore . L'opponente chiedeva che venisse dichiarata la Controparte_2 pagina 1 di 7 prescrizione del credito riportato nell'atto impositivo e quindi, in via subordinata,
l'inesistenza di qualsivoglia pretesa creditoria.
A sostegno della propria opposizione, la sig.ra eccepiva l'omessa notifica CP_1 della cartella di pagamento sopra indicata, e da ciò ne faceva derivare l'impugnabilità dell'estratto ruolo, sosteneva la competenza nella fattispecie del
Giudice ordinario, la carenza di motivazione in relazione alla somma reclamata a titolo di interessi di mora, nonché l'estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione quinquennale. Chiedeva, pertanto, la condanna di al CP_3 pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' rilevando, Parte_1 preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello tributario e l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, asserendo di avere provveduto, in data 03/10/2018, alla regolare notifica della cartella impugnata. Rilevava altresì l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'Agente della Riscossione per il recupero del credito ivi risultante. Contestava, inoltre,
l'eccezione di prescrizione sollevata ex adverso, assumendo il mancato decorso del termine quinquennale, invocato da controparte, dalla data di notifica della cartella di pagamento fino alla data di introduzione del giudizio di opposizione. Nel merito chiedeva di rigettare l'opposizione stante l'inammissibilità e l'infondatezza della stessa.
Nessuno si costituiva per il che rimaneva contumace. Controparte_2
Con la sentenza oggi appellata il Giudice di Pace di accoglieva il CP_2 ricorso del contribuente ed annullava il carico di ruolo impugnato per intervenuta prescrizione dei crediti in esso contenuto, in assenza di prova della regolare notifica della cartella di pagamento impugnata, così come di altri atti interruttivi della prescrizione, ritenendola nel caso di specie quinquennale, condannava l' CP_4
al pagamento delle spese di lite.
[...]
Avverso la suddetta Sentenza n. 1582/2021 del Giudice di Pace di , CP_2
l' proponeva atto di citazione in appello, notificato Parte_1
pagina 2 di 7 a mezzo pec, in data 28/02/2022, a (presso il suo difensore Controparte_1 domiciliatario) e al , formulando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'On.le Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di Giudice di Appello, in persona del Giudice designato - disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa - in riforma/annullamento della sentenza n. 1582/2021 emessa dal Giudice di Pace di
nel giudizio di opposizione recante il n. R.G.A.C. 213/2021, depositata il CP_2
30.8.2021 e mai notificata (all. 2), per tutti i motivi esposti nel presente atto di appello, previa ogni statuizione circa la nullità/erroneità della sentenza impugnata e riqualificazione - nei limiti richiesti - della domanda originariamente proposta, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria competente per territorio ovvero, in subordine, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso il ruolo ovvero, in via ancora gradata, e nel merito, il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto. Con condanna al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
L' deduceva, tra i motivi di gravame, il difetto di Parte_1 giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario competente per territorio, considerato che l'oggetto del contendere era il mancato pagamento dell'IMU. L'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in caso di rituale notifica della cartella di pagamento, secondo l'indirizzo dettato dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, Sentenza n. 19704/2015, trattandosi di un atto interno dell'Amministrazione che non può essere oggetto di autonoma opposizione in sede giudiziale. L'appellante evidenziava, altresì, l'erroneità della decisione del Giudice di
Pace di nella parte in cui la domanda giudiziale del contribuente non CP_2 era stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., tanto più in assenza di minaccia esecutiva da parte dell' CP_5
, comportando una tutela giurisdizionale “anticipata” senza che vi fosse,
[...] nella fattispecie, il necessario presupposto di legge, ovvero un pregiudizio concreto, effettivo ed attuale per l'opponente. Per tali motivi l' Parte_1 chiedeva di accogliere l'appello con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado.
pagina 3 di 7 Nessuno si costituiva nel giudizio di appello per la sig.ra , che Controparte_1 veniva dichiarata contumace con provvedimento del 17/01/2023, né per il
[...]
. Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita solo documentalmente, è transitata nel ruolo di codesto giudicante che, con Ordinanza del 06/05/2025 tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare anche la contumacia del Controparte_2
che, seppure regolarmente citato, non si è costituito nel presente giudizio.
[...]
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall' . Parte_1
Giova osservare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (omesso versamento IMU). pagina 4 di 7 Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione
- cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007.
pagina 5 di 7 Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n. 16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi (Cass., S.U. n. 1394/2022; conf. Cass.,
S.U. n. 20693/2021), anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della pagina 6 di 7 esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n. 13920180004929110000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio, cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, non sempre sovrapponibili, giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della Sentenza n. 1582/2021 del Giudice di Pace di , emessa CP_2 nel giudizio n. 213/2021 r.g., dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del
Giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 30 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice Dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 306/2022 r.g. promossa da:
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Temistocle Miracco, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Carlo
Bilotti n. 3, presso il predetto difensore;
appellante contro
(c.f.: ), Controparte_1 C.F._1 appellato contumace nonché nei confronti di
(c.f.: , in persona del Sindaco in carica Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., appellato contumace
Oggetto: Appello avverso la Sentenza n. 1582/2021 del Giudice di Pace di
[...]
, depositata in data 30/08/2021. Impugnazione estratto di ruolo. CP_2
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 24/11/2020, Controparte_1 impugnava, dinanzi al Giudice di Pace di , l'estratto di ruolo relativo CP_2 alla cartella di pagamento n. 13920180004929110000, per mancato pagamento dell'IMU, relativa all'anno 2012, di importo complessivo pari ad € 4.461,66, ente impositore . L'opponente chiedeva che venisse dichiarata la Controparte_2 pagina 1 di 7 prescrizione del credito riportato nell'atto impositivo e quindi, in via subordinata,
l'inesistenza di qualsivoglia pretesa creditoria.
A sostegno della propria opposizione, la sig.ra eccepiva l'omessa notifica CP_1 della cartella di pagamento sopra indicata, e da ciò ne faceva derivare l'impugnabilità dell'estratto ruolo, sosteneva la competenza nella fattispecie del
Giudice ordinario, la carenza di motivazione in relazione alla somma reclamata a titolo di interessi di mora, nonché l'estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione quinquennale. Chiedeva, pertanto, la condanna di al CP_3 pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' rilevando, Parte_1 preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quello tributario e l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, asserendo di avere provveduto, in data 03/10/2018, alla regolare notifica della cartella impugnata. Rilevava altresì l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'Agente della Riscossione per il recupero del credito ivi risultante. Contestava, inoltre,
l'eccezione di prescrizione sollevata ex adverso, assumendo il mancato decorso del termine quinquennale, invocato da controparte, dalla data di notifica della cartella di pagamento fino alla data di introduzione del giudizio di opposizione. Nel merito chiedeva di rigettare l'opposizione stante l'inammissibilità e l'infondatezza della stessa.
Nessuno si costituiva per il che rimaneva contumace. Controparte_2
Con la sentenza oggi appellata il Giudice di Pace di accoglieva il CP_2 ricorso del contribuente ed annullava il carico di ruolo impugnato per intervenuta prescrizione dei crediti in esso contenuto, in assenza di prova della regolare notifica della cartella di pagamento impugnata, così come di altri atti interruttivi della prescrizione, ritenendola nel caso di specie quinquennale, condannava l' CP_4
al pagamento delle spese di lite.
[...]
Avverso la suddetta Sentenza n. 1582/2021 del Giudice di Pace di , CP_2
l' proponeva atto di citazione in appello, notificato Parte_1
pagina 2 di 7 a mezzo pec, in data 28/02/2022, a (presso il suo difensore Controparte_1 domiciliatario) e al , formulando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Voglia l'On.le Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di Giudice di Appello, in persona del Giudice designato - disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa - in riforma/annullamento della sentenza n. 1582/2021 emessa dal Giudice di Pace di
nel giudizio di opposizione recante il n. R.G.A.C. 213/2021, depositata il CP_2
30.8.2021 e mai notificata (all. 2), per tutti i motivi esposti nel presente atto di appello, previa ogni statuizione circa la nullità/erroneità della sentenza impugnata e riqualificazione - nei limiti richiesti - della domanda originariamente proposta, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria competente per territorio ovvero, in subordine, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso il ruolo ovvero, in via ancora gradata, e nel merito, il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto. Con condanna al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
L' deduceva, tra i motivi di gravame, il difetto di Parte_1 giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario competente per territorio, considerato che l'oggetto del contendere era il mancato pagamento dell'IMU. L'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in caso di rituale notifica della cartella di pagamento, secondo l'indirizzo dettato dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, Sentenza n. 19704/2015, trattandosi di un atto interno dell'Amministrazione che non può essere oggetto di autonoma opposizione in sede giudiziale. L'appellante evidenziava, altresì, l'erroneità della decisione del Giudice di
Pace di nella parte in cui la domanda giudiziale del contribuente non CP_2 era stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., tanto più in assenza di minaccia esecutiva da parte dell' CP_5
, comportando una tutela giurisdizionale “anticipata” senza che vi fosse,
[...] nella fattispecie, il necessario presupposto di legge, ovvero un pregiudizio concreto, effettivo ed attuale per l'opponente. Per tali motivi l' Parte_1 chiedeva di accogliere l'appello con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado.
pagina 3 di 7 Nessuno si costituiva nel giudizio di appello per la sig.ra , che Controparte_1 veniva dichiarata contumace con provvedimento del 17/01/2023, né per il
[...]
. Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita solo documentalmente, è transitata nel ruolo di codesto giudicante che, con Ordinanza del 06/05/2025 tratteneva la causa in decisione e assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare anche la contumacia del Controparte_2
che, seppure regolarmente citato, non si è costituito nel presente giudizio.
[...]
Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall' . Parte_1
Giova osservare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31.07.2018 n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (omesso versamento IMU). pagina 4 di 7 Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione
- cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007.
pagina 5 di 7 Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n. 16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi (Cass., S.U. n. 1394/2022; conf. Cass.,
S.U. n. 20693/2021), anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento. Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della pagina 6 di 7 esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n. 13920180004929110000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio, cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, non sempre sovrapponibili, giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della Sentenza n. 1582/2021 del Giudice di Pace di , emessa CP_2 nel giudizio n. 213/2021 r.g., dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del
Giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 30 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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