TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/03/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1393/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MASTRODOMENICO MARCELLO ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTURSI CHIARA CP_1 P.IVA_1
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, co. VI, c.p.c. depositato il 13/02/2024, a seguito di dichiarazione di dissenso, ricorreva a questa A.G.; richiamati gli esiti della Parte_1 fase sommar mento tecnico preventivo, nel quale il CTU ivi nominato aveva negato la ricorrenza del requisito sanitario della prestazione ivi indicata, chiedeva- previa rinnovazione dell'accertamento peritale,
- riconoscere la sussistenza del requisito sanitario;
- riconoscere il proprio diritto a beneficiare della indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa;
- condannare l' al pagamento dell'indennità in questione con l'indicata decorrenza. CP_1
Si costituiva l' chiedendo dichiararsi inammissibile/improcedibile/infondata la domanda. CP_1
In corso di ca CTU già nominato in fase sommaria, Dr. rendeva chiarimenti, Per_1
Di seguito la causa era riservata in decisione nelle forme d azione scritta.
Osserva
Il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Per una tesi il giudizio di merito attivato ai sensi del comma 6 è una sorta di gravame
1 improprio dell'accertamento sanitario, che costituisce pacificamente l'oggetto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, finalizzato al riesame della consulenza tecnica d'ufficio e avente ad oggetto l'accertamento del requisito medico legale o della condizione invalidante.
Oppure si tratterebbe di un giudizio a cognizione piena volto ad ottenere la condanna dell'ente all'erogazione della prestazione rivendicata o al rigetto della domanda.
Per una tesi intermedia la cognizione sarebbe portato delle domande delle parti, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
La tesi del giudizio di merito a cognizione piena muove dal presupposto che la parte privata, nel presentare la domanda amministrativa, abbia già esercitato la propria pretesa volta ad ottenere una prestazione, previdenziale o assistenziale, e, traendo spunto dal rilievo che l'accertamento del requisito sanitario non è un diritto ma soltanto una delle condizioni legittimanti la pretesa, deduce che il legislatore, con l'emanazione dell'art. 445 bis c.p.c., avrebbe assunto una precisa posizione in ordine al divieto dell'azione di mero accertamento dello status di inabilità/invalidità e vincolato il giudizio di merito all'accertamento del diritto e all'eventuale condanna dell'ente all'erogazione della prestazione. Di conseguenza, le parti, nei loro atti introduttivi ed indipendentemente dalla posizione formale assunta nel processo, dovrebbero specificare tutti i fatti costitutivi delle loro pretese, nel senso che la parte privata dovrebbe indicare la prestazione richiesta e allegare e provare i fatti costitutivi della sua domanda e, dunque, anche l'esistenza degli eventuali requisiti diversi da quello medico legale;
l' a sua volta, allegare e provare fatti impeditivi, estintivi e modificativi. CP_1
Non si può trascurare che la fase giudiziaria si pone come seguito di un procedimento in cui è in discussione soltanto il requisito sanitario.
Colui che agisce è tenuto, a pena di inammissibilità, a specificare i motivi della contestazione. Dal che si dovrebbe desumere che l'oggetto del giudizio non può essere diverso da quello previsto dalla legge a pena di inammissibilità e, cioè, l'accertamento del requisito sanitario.
Del resto, milita a favore di questa tesi anche la non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio – ripristinata dall'art. 27, comma 1, lettera f) della legge n. 183/11 -, che sembra presupporre una diversità sostanziale tra lo schema procedimentale delineato dall'art. 445 bis c.p.c. nel suo complesso, introdotto con la finalità essenziale di definire le questioni medico- legali, e quello del giudizio ordinario volto ad ottenere la condanna dell'ente a erogare una prestazione previdenziale o assistenziale, che può, comunque, essere successivamente promosso qualora insorga contrasto in ordine agli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione.
Né è d'ostacolo il rilievo che, aderendo a questa tesi, si dovrebbe pervenire alla conclusione che il legislatore del 2011 avrebbe inciso anche sulla disciplina sostanziale, derubricando gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della prestazione da elementi costitutivi a mere condizioni di erogabilità, per l'assorbente ragione che la sentenza, emessa al termine del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., non può costituire titolo valido per richiedere CP_ all'ente la corresponsione della prestazione, finchè l' medesimo, al termine del procedimento amministrativo – di cui al comma V n avrà provveduto alla sua liquidazione, previa dunque verifica della sussistenza di tutti gli ulteriori elementi costitutivi previsti dalla legge.
Un orientamento giurisprudenziale, tuttavia, nega l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento del requisito sanitario, trattandosi di accertare una situazione di mero fatto e non di diritto.
2 Ma anche questa obiezione potrebbe essere superata, considerando che il legislatore, nel tentativo di deflazionare, semplificare e rendere meno oneroso per la finanza pubblica il contenzioso previdenziale, avrebbe inteso introdurre un meccanismo procedimentale – almeno nelle intenzioni – agile, volto essenzialmente definire le questioni medico legali che, per le prestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. in tema di invalidità pensionabile, rappresentano, senza dubbio, la parte più significativa del contenzioso tra i privati e l'ente previdenziale.
Resta, infine, la tesi del giudizio a cognizione variabile, che potrebbe rappresentare una sorta di compromesso fra le due diverse opinioni in precedenza rappresentate. Secondo questa impostazione, il giudice, in ossequio del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., sarebbe tenuto a pronunciarsi sulle domande effettivamente proposte dalle parti.
Di conseguenza, se il giudizio è attivato dal privato, la domanda potrà essere limitata, a scelta della parte, al solo accertamento del requisito sanitario o estesa anche all'accertamento del diritto alla prestazione e alla condanna dell'ente al pagamento della medesima, con facoltà dell'ente previdenziale di proporre domanda riconvenzionale, condizionata all'accertamento del requisito sanitario, di diniego del diritto all'accesso alla tutela previdenziale o assistenziale per carenza degli altri requisiti previsti dalla legge. Se, invece, ad agire è l' CP_1 la domanda potrà essere di accertamento negativo del requisito sanitario e, se del caso, anche del diritto alla prestazione, salva sempre la possibilità per la parte privata di chiedere, con apposita domanda riconvenzionale, la liquidazione della prestazione.
L'obiezione più rilevante discende dal rilievo che, in questo procedimento giudiziario, è parte necessaria sempre e solo l' ci si chiede, quindi, come potrebbe essere affermato il diritto CP_1 ad ottenere la liquidazion a prestazione assistenziale (ad esempio l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio o l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario o l'accertamento di una situazione di handicap grave per un pubblico dipendente), in tutti quei casi nei quali l'ente erogatore della prestazione sia diverso dall' e, come tale, sia il CP_1 soggetto passivamente legittimato in tutte le controversie nelle sia in discussione il diritto alla prestazione assistenziale di sua competenza.
Tanto premesso la cognizione va limitata alla sola verifica del requisito sanitario.
In materia di diritto all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980, ai fini del riconoscimento di tale diritto, non è sufficiente la sussistenza del requisito sanitario (stati patologici valutati alla luce delle tabelle di cui al D.M. 5\2\92) ma è necessaria anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto;
non è invece richiesto che l'invalido versi in determinate condizioni economiche, condizione necessaria per la concessione della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità, ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge n. 118/1971.
Ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall'art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980, in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore.
Poiché l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, spetta qualora sussistano, ancorché alternativamente, le condizioni della impossibilità di deambulare senza l'aiuto
3 permanente di un accompagnatore o della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, l'accertamento giudiziario deve avere ad oggetto tali presupposti e la mera coincidenza di uno di essi con quello che giustificherebbe un provvedimento di interdizione, da adottarsi con il procedimento di cui agli art. 712 ss. c.p.c., non assume alcun rilievo preclusivo ai fini dell'attribuzione del beneficio richiesto.
Il CTU, nella fase sommaria, richiamata la documentazione sanitaria in atti, così scriveva nell'esame obiettivo: dati rilevanti ai fini dell'oggetto della causa sono: condizioni generali buone, altezza cm 167, peso kg 105, BMI37,6. A dx le ultime tre coste si presentano fluttuanti senza collegamento con lo sterno per verosimile assenza dell'arco cartilagineo, esito di trauma. Ginocchia con scroscio articolare bilaterale e modesto dolore alla mobilizzazione passiva. Spianamento della lordosi lombare con modesta dolorabilità dei punti trigger. Ai polsi dolore alla mobilizzazione passiva più a sx. Adenopatie laterocervicali non dolenti ne dolorabili. Deambula normalmente senza alcun aiuto ed è autonomo in tutte le operazioni della visita. E' orientato nel tempo e nello spazio. Il periziato ha fatto pervenire al sottoscritto CTU una certificazione degli OORR di Foggia del 21-11-2023 che attesta la presenza di effetti collaterali della terapia per la recidiva di leucemia linfatica cronica. Sulla base dei dati documentali, anamnestici ed obiettivi per nata a [...] il 2-8- Parte_1
1947 e residente a [...]in Borgo Cervaro Podere 511 si può porre la seguente diagnosi:” Recidiva di leucemia linfatica cronica in remissione parziale in trattamento orale con modesti effetti collaterali. Diabete mellito tipo 2 in trattamento orale. Cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico. Poliartrosi con modesta incidenza funzionale. Sindrome depressiva reattiva di media entità. Esiti stabilizzati di toracotomia dx pwer erniazione del tessuto polmonare.” La situazione clinica del appare sicuramente compromessa dal punto di Parte_1 vista della sua capacità lavorativa sia dalla presenza della patologia ematologica sia dalle patologie sistemiche da cui è affetto. Il quadro clinico, comunque, a mio parere, non è tale da impedire la deambulazione autonoma del soggetto ne gli impedisce di svolgere le normali azioni della vita quotidiana. La certificazione fattami pervenire successivamente alla visita parla di effetti collaterali modesti e soprattutto transitori e certamente non determinano la permanente dipendenza del Nembrotte dall'aiuto di terzi. Sulla base di tali considerazioni concordo con la valutazione della Commissione Invalidi Civili ritenendo il periziato nella condizione di invalido al 100% ma che NON SI TROVA nelle condizioni previste dalla legge per godere della indennità di accompagnamento…..; ribadendo tali conclusioni anche all'esito delle osservazioni presentate dopo il deposito della bozza sulla base della rilevata autonoma deambulazione:….. 1) La definizione di deambulazione autonoma con una disamina dei pronunciamenti della Cassazione in proposito, di cui lo ringrazio. Nel caso in oggetto la deambulazione è COMPLETAMENTE AUTONOMA senza necessità di alcun aiuto, quindi viene a mancare uno dei due elementi su cui basare la concessione dell'assegno di accompagnamento. 2) La certificazione di effetti collaterali della terapia per la leucemia da cui il paziente è affetto. Debbo notare che nelle stesse osservazioni alla CTU l'avv. Mastrodomenico sostiene che tali effetti collaterali determinano astenia intensa per alcune ore determinando addirittura l'allettamento del soggetto…….. l'impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita deve essere continua e stabilizzate non occasionale e transitoria. Come affermato dallo stesso legale la transitorietà degli effetti
4 collaterali esclude la possibilità che il soggetto rien tri nei parametri di legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU ha di seguito reso chiarimenti e confermato il giudizio negativo sul requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento,
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così Parte_1 dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell che liquida in CP_1
€ 1.900,00 oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico del_ ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento;
Foggia, 2 aprile 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MASTRODOMENICO MARCELLO ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTURSI CHIARA CP_1 P.IVA_1
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, co. VI, c.p.c. depositato il 13/02/2024, a seguito di dichiarazione di dissenso, ricorreva a questa A.G.; richiamati gli esiti della Parte_1 fase sommar mento tecnico preventivo, nel quale il CTU ivi nominato aveva negato la ricorrenza del requisito sanitario della prestazione ivi indicata, chiedeva- previa rinnovazione dell'accertamento peritale,
- riconoscere la sussistenza del requisito sanitario;
- riconoscere il proprio diritto a beneficiare della indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa;
- condannare l' al pagamento dell'indennità in questione con l'indicata decorrenza. CP_1
Si costituiva l' chiedendo dichiararsi inammissibile/improcedibile/infondata la domanda. CP_1
In corso di ca CTU già nominato in fase sommaria, Dr. rendeva chiarimenti, Per_1
Di seguito la causa era riservata in decisione nelle forme d azione scritta.
Osserva
Il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Per una tesi il giudizio di merito attivato ai sensi del comma 6 è una sorta di gravame
1 improprio dell'accertamento sanitario, che costituisce pacificamente l'oggetto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, finalizzato al riesame della consulenza tecnica d'ufficio e avente ad oggetto l'accertamento del requisito medico legale o della condizione invalidante.
Oppure si tratterebbe di un giudizio a cognizione piena volto ad ottenere la condanna dell'ente all'erogazione della prestazione rivendicata o al rigetto della domanda.
Per una tesi intermedia la cognizione sarebbe portato delle domande delle parti, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
La tesi del giudizio di merito a cognizione piena muove dal presupposto che la parte privata, nel presentare la domanda amministrativa, abbia già esercitato la propria pretesa volta ad ottenere una prestazione, previdenziale o assistenziale, e, traendo spunto dal rilievo che l'accertamento del requisito sanitario non è un diritto ma soltanto una delle condizioni legittimanti la pretesa, deduce che il legislatore, con l'emanazione dell'art. 445 bis c.p.c., avrebbe assunto una precisa posizione in ordine al divieto dell'azione di mero accertamento dello status di inabilità/invalidità e vincolato il giudizio di merito all'accertamento del diritto e all'eventuale condanna dell'ente all'erogazione della prestazione. Di conseguenza, le parti, nei loro atti introduttivi ed indipendentemente dalla posizione formale assunta nel processo, dovrebbero specificare tutti i fatti costitutivi delle loro pretese, nel senso che la parte privata dovrebbe indicare la prestazione richiesta e allegare e provare i fatti costitutivi della sua domanda e, dunque, anche l'esistenza degli eventuali requisiti diversi da quello medico legale;
l' a sua volta, allegare e provare fatti impeditivi, estintivi e modificativi. CP_1
Non si può trascurare che la fase giudiziaria si pone come seguito di un procedimento in cui è in discussione soltanto il requisito sanitario.
Colui che agisce è tenuto, a pena di inammissibilità, a specificare i motivi della contestazione. Dal che si dovrebbe desumere che l'oggetto del giudizio non può essere diverso da quello previsto dalla legge a pena di inammissibilità e, cioè, l'accertamento del requisito sanitario.
Del resto, milita a favore di questa tesi anche la non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio – ripristinata dall'art. 27, comma 1, lettera f) della legge n. 183/11 -, che sembra presupporre una diversità sostanziale tra lo schema procedimentale delineato dall'art. 445 bis c.p.c. nel suo complesso, introdotto con la finalità essenziale di definire le questioni medico- legali, e quello del giudizio ordinario volto ad ottenere la condanna dell'ente a erogare una prestazione previdenziale o assistenziale, che può, comunque, essere successivamente promosso qualora insorga contrasto in ordine agli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione.
Né è d'ostacolo il rilievo che, aderendo a questa tesi, si dovrebbe pervenire alla conclusione che il legislatore del 2011 avrebbe inciso anche sulla disciplina sostanziale, derubricando gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della prestazione da elementi costitutivi a mere condizioni di erogabilità, per l'assorbente ragione che la sentenza, emessa al termine del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., non può costituire titolo valido per richiedere CP_ all'ente la corresponsione della prestazione, finchè l' medesimo, al termine del procedimento amministrativo – di cui al comma V n avrà provveduto alla sua liquidazione, previa dunque verifica della sussistenza di tutti gli ulteriori elementi costitutivi previsti dalla legge.
Un orientamento giurisprudenziale, tuttavia, nega l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento del requisito sanitario, trattandosi di accertare una situazione di mero fatto e non di diritto.
2 Ma anche questa obiezione potrebbe essere superata, considerando che il legislatore, nel tentativo di deflazionare, semplificare e rendere meno oneroso per la finanza pubblica il contenzioso previdenziale, avrebbe inteso introdurre un meccanismo procedimentale – almeno nelle intenzioni – agile, volto essenzialmente definire le questioni medico legali che, per le prestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. in tema di invalidità pensionabile, rappresentano, senza dubbio, la parte più significativa del contenzioso tra i privati e l'ente previdenziale.
Resta, infine, la tesi del giudizio a cognizione variabile, che potrebbe rappresentare una sorta di compromesso fra le due diverse opinioni in precedenza rappresentate. Secondo questa impostazione, il giudice, in ossequio del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., sarebbe tenuto a pronunciarsi sulle domande effettivamente proposte dalle parti.
Di conseguenza, se il giudizio è attivato dal privato, la domanda potrà essere limitata, a scelta della parte, al solo accertamento del requisito sanitario o estesa anche all'accertamento del diritto alla prestazione e alla condanna dell'ente al pagamento della medesima, con facoltà dell'ente previdenziale di proporre domanda riconvenzionale, condizionata all'accertamento del requisito sanitario, di diniego del diritto all'accesso alla tutela previdenziale o assistenziale per carenza degli altri requisiti previsti dalla legge. Se, invece, ad agire è l' CP_1 la domanda potrà essere di accertamento negativo del requisito sanitario e, se del caso, anche del diritto alla prestazione, salva sempre la possibilità per la parte privata di chiedere, con apposita domanda riconvenzionale, la liquidazione della prestazione.
L'obiezione più rilevante discende dal rilievo che, in questo procedimento giudiziario, è parte necessaria sempre e solo l' ci si chiede, quindi, come potrebbe essere affermato il diritto CP_1 ad ottenere la liquidazion a prestazione assistenziale (ad esempio l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio o l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario o l'accertamento di una situazione di handicap grave per un pubblico dipendente), in tutti quei casi nei quali l'ente erogatore della prestazione sia diverso dall' e, come tale, sia il CP_1 soggetto passivamente legittimato in tutte le controversie nelle sia in discussione il diritto alla prestazione assistenziale di sua competenza.
Tanto premesso la cognizione va limitata alla sola verifica del requisito sanitario.
In materia di diritto all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980, ai fini del riconoscimento di tale diritto, non è sufficiente la sussistenza del requisito sanitario (stati patologici valutati alla luce delle tabelle di cui al D.M. 5\2\92) ma è necessaria anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto;
non è invece richiesto che l'invalido versi in determinate condizioni economiche, condizione necessaria per la concessione della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità, ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge n. 118/1971.
Ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall'art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980, in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore.
Poiché l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, spetta qualora sussistano, ancorché alternativamente, le condizioni della impossibilità di deambulare senza l'aiuto
3 permanente di un accompagnatore o della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, l'accertamento giudiziario deve avere ad oggetto tali presupposti e la mera coincidenza di uno di essi con quello che giustificherebbe un provvedimento di interdizione, da adottarsi con il procedimento di cui agli art. 712 ss. c.p.c., non assume alcun rilievo preclusivo ai fini dell'attribuzione del beneficio richiesto.
Il CTU, nella fase sommaria, richiamata la documentazione sanitaria in atti, così scriveva nell'esame obiettivo: dati rilevanti ai fini dell'oggetto della causa sono: condizioni generali buone, altezza cm 167, peso kg 105, BMI37,6. A dx le ultime tre coste si presentano fluttuanti senza collegamento con lo sterno per verosimile assenza dell'arco cartilagineo, esito di trauma. Ginocchia con scroscio articolare bilaterale e modesto dolore alla mobilizzazione passiva. Spianamento della lordosi lombare con modesta dolorabilità dei punti trigger. Ai polsi dolore alla mobilizzazione passiva più a sx. Adenopatie laterocervicali non dolenti ne dolorabili. Deambula normalmente senza alcun aiuto ed è autonomo in tutte le operazioni della visita. E' orientato nel tempo e nello spazio. Il periziato ha fatto pervenire al sottoscritto CTU una certificazione degli OORR di Foggia del 21-11-2023 che attesta la presenza di effetti collaterali della terapia per la recidiva di leucemia linfatica cronica. Sulla base dei dati documentali, anamnestici ed obiettivi per nata a [...] il 2-8- Parte_1
1947 e residente a [...]in Borgo Cervaro Podere 511 si può porre la seguente diagnosi:” Recidiva di leucemia linfatica cronica in remissione parziale in trattamento orale con modesti effetti collaterali. Diabete mellito tipo 2 in trattamento orale. Cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico. Poliartrosi con modesta incidenza funzionale. Sindrome depressiva reattiva di media entità. Esiti stabilizzati di toracotomia dx pwer erniazione del tessuto polmonare.” La situazione clinica del appare sicuramente compromessa dal punto di Parte_1 vista della sua capacità lavorativa sia dalla presenza della patologia ematologica sia dalle patologie sistemiche da cui è affetto. Il quadro clinico, comunque, a mio parere, non è tale da impedire la deambulazione autonoma del soggetto ne gli impedisce di svolgere le normali azioni della vita quotidiana. La certificazione fattami pervenire successivamente alla visita parla di effetti collaterali modesti e soprattutto transitori e certamente non determinano la permanente dipendenza del Nembrotte dall'aiuto di terzi. Sulla base di tali considerazioni concordo con la valutazione della Commissione Invalidi Civili ritenendo il periziato nella condizione di invalido al 100% ma che NON SI TROVA nelle condizioni previste dalla legge per godere della indennità di accompagnamento…..; ribadendo tali conclusioni anche all'esito delle osservazioni presentate dopo il deposito della bozza sulla base della rilevata autonoma deambulazione:….. 1) La definizione di deambulazione autonoma con una disamina dei pronunciamenti della Cassazione in proposito, di cui lo ringrazio. Nel caso in oggetto la deambulazione è COMPLETAMENTE AUTONOMA senza necessità di alcun aiuto, quindi viene a mancare uno dei due elementi su cui basare la concessione dell'assegno di accompagnamento. 2) La certificazione di effetti collaterali della terapia per la leucemia da cui il paziente è affetto. Debbo notare che nelle stesse osservazioni alla CTU l'avv. Mastrodomenico sostiene che tali effetti collaterali determinano astenia intensa per alcune ore determinando addirittura l'allettamento del soggetto…….. l'impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita deve essere continua e stabilizzate non occasionale e transitoria. Come affermato dallo stesso legale la transitorietà degli effetti
4 collaterali esclude la possibilità che il soggetto rien tri nei parametri di legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU ha di seguito reso chiarimenti e confermato il giudizio negativo sul requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento,
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così Parte_1 dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell che liquida in CP_1
€ 1.900,00 oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico del_ ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento;
Foggia, 2 aprile 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
5