Articolo 8 della Legge 5 marzo 1963, n. 366
Articolo 7Articolo 9
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17 aprile 1963
Art. 8.

Le opere di ogni genere e natura che vengano a modificare il perimetro di conterminazione lagunare, non potranno essere eseguite, se non sia preventivamente intervenuto il decreto ministeriale con il quale viene approvato il nuovo perimetro lagunare ai sensi dello articolo 2 della presente legge.
All'interno della conterminazione lagunare il Magistrato alle acque e' autorizzato a rilasciare nulla-osta nel caso di richiesta di modifiche riconosciute dallo stesso non sostanziali; per le modifiche riconosciute di carattere sostanziale, si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.
Entrata in vigore il 17 aprile 1963
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