Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 708/2012 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 708/2012 R.Gen.Aff.Cont. riservata in decisione ex art. 281 sexies cod. proc. civ. all'udienza dell'11.12.2024;
TRA
, c.f. , rappresentatao e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.ti RACIOPPI ANTONELLO e ROTONDA PAOLA in virtù di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Teora
(AV), alla via Civita Superiore n. 3;
ATTORE
E
, rappresentati e CP_1 CP_2 Controparte_3
difesi dagli Avv.ti Maurizio Martinetti, Ernesto Belissario, Valeria Vacchini, Roberto di
Tommaso, in virtù delle procure a margine della comparsa di costituzione e di quelle allegate in calce alla comparsa di costituzione successiva alla riassunzione del giudizio, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Di Tommaso, in Melfi, Viale Aldo
Moro, n. 15;
CONVENUTI
NONCHÉ rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonello Racioppi e Paola Controparte_4
Rotonda, giusta procura allegata alla comparsa di intervento volontario, elettivamente
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Gianturco;
INTERVENTRICE
Oggetto: risoluzione e risarcimento del danno da inadempimento contrattuale;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio ; ; e per Controparte_5 CP_1 CP_2 Controparte_3
sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare il grave inadempimento dei convenuti in ordine alle proprie obbligazioni contrattuali per aver impedito il taglio del bosco denominato
“Serre”, sito in agro di Ruvo del Monte (Pz) e, conseguentemente, dichiarare la risoluzione del contratto preliminare intercorso tra le stesse parti in data
30.09.1992 …;
2. Condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento integrale dei danni subiti dall'attore, conseguenti al contestato inadempimento e quantificati nelle somme specificate in narrativa … maggiorate di interessi legali fino al dì del soddisfo ovvero nella somma che sarà accertata in corso di causa, eventualmente
a seguito di espletanda CTU o che si riterrà di giustizia liquidare;
3. Condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese diritti ed onorari di lite oltre spese generali di accessori con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
A tal fine deduceva:
- di essere socio e rappresentante legale pro tempore della ditta tecno GN
83 snc di Savino e Polverari con sede in Acerno (SA);
- di aver stipulato in data 30 settembre 1992 con i sig.ri ed Parte_2 CP_5
un contratto preliminare con cui le parti convenivano il trasferimento in
[...]
favore della GN di tutto il materiale legnoso radicato nell'ambito del bosco denominato “Serre”, dell'estensione complessiva di Ha 38.25.00, sito in Agro di
Ruvo del Monte (Pz), censito al catasto al foglio 4 p.lla 22; foglio 8 p.lle 23-24-
27-28-29-30-31; foglio 8 p.lle 33-39-40-78;
- di aver pattuito un corrispettivo di lire 180.000.000,00 (€ 92.962,24), interamente incassato dai convenuti;
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- di aver proceduto all'utilizzazione del materiale legnoso, quando giungeva a maturazione, in base a regolare autorizzazione del Corpo Forestale dello Stato (del
17.09.1993 e del 12.10.1993, all. 2 e 3);
- di aver ottenuto autorizzazione al ripristino dell'intero tratturo comunale interessato (atto sindacale del Comune di Ruo del Monte del 19.08.1993, all. 4), nonché nulla osta dell'Ufficio della Regione Controparte_6 CP_7
del 01.02.1994 per il taglio delle piante e la sistemazione dei tratturi esistenti secondo le indicazioni fornite nelle proprie istanza, così come avvalorate dalla relazione tecnica del Corpo Forestale dello Stato (all. 5, 6, 7, 8), nonché successiva autorizzazione regionale del 03.02.1994 per la realizzazione delle opere richieste;
- che dopo la morte dell'originario contraente, gli odierni convenuti, Parte_2
in qualità di eredi, in data 29.07.2004, diffidavano formalmente la GN a rilasciare immediatamente il bosco e a non utilizzare il relativo legname;
- che la con nota del 27.01.2009, respingeva Parte_3
l'istanza per l'utilizzazione delle particelle su cui è presente il legname, adducendo l'esistenza di una “controversia sulla proprietà”;
- di avere, pertanto, richiesto alla Sig.ra con raccomandata A/R del Pt_2
27.10.2009, di comunicare le notizie inerenti il contratto intercorso al fine di ottenere il nulla osta per il taglio del bosco;
- che i convenuti hanno assunto, in proposito, un atteggiamento ostativo, in violazione degli impegni assunti e dei generali canoni di correttezza e buona fede;
- di aver subito, a causa dell'altrui inadempimento, danni per complessivi €
377.600,00 (di cui 154.000,00 per la realizzazione di km 22 di stradelle, da intendersi quali migliorie apportate;
€ 135.000,00 per spese di custodia e guardiania sull'intero cespite di cui trattasi;
€ 76.000,00 quale residuo valore di macchiatico in piedi;
€ 12.600,00 quale mancato utile di impresa pari al 16%;
- di aver tentato vanamente la mediazione stragiudiziale della lite.
Costituitisi in giudizio, in data 15.03.2013, i convenuti , CP_1 CP_2
e contestavano le avverse pretese, deducendo:
[...] Controparte_5
- l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Padova;
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- la prescrizione del diritto azionato in giudizio, atteso il decorso del termine quinquennale di prescrizione dalla data del 29.07.2004, in cui l'attore ha ricevuto la diffida che avrebbe integrato l'altrui inadempimento;
- la carenza di legittimazione attiva dell'attore, estraneo al rapporto giuridico sostanziale intercorso tra la parte promissaria venditrice e la società GN snc;
- la carenza di titolarità della posizione contrattuale azionata in capo alla
GN atteso che, con atto di cessione di ramo di azienda del 30.12.2010 (con atto pubblico rogato dal Notaio di Salerno, rep. 58625 - Racc. 22171, Per_1 doc. 2), la GN snc cedeva “l'industria boschiva corrente in Acerno, Via
Cuozzi, 1” alla società Controparte_4
- che la società GN snc è stata cancellata dal registro delle imprese a far data dal 7.02.2011 per cessazione di attività, essendo stata sciolta per
“impossibilità di conseguire l'oggetto sociale” con atto a rogito del Notaio
Rep n. 58626 – Racc. n. 22172; Per_2
- che il non risulta aver mai rivestito alcuna carica sociale all'interno della Pt_1
GN snc;
- l'esistenza di un termine di durata delle autorizzazioni amministrative concesse per il taglio del bosco, cui era condizionata l'efficacia del contratto, per cui il contratto ha avuto la sua naturale scadenza e cessazione al termine dei periodi autorizzati e, dunque, da ultimo nel corso del 1999 (data ultima del progetto di taglio autorizzato con il nulla osta n. 856/93/U45);
- che l'esecuzione del taglio da parte della GN era avvenuta in violazione dei limiti concessi dalle competenti autorità e dei divieti normativi imposti (come accertato anche dal Corpo Forestale dello Stato nella nota del 12 gennaio 2005 prot. 5275, doc. 10);
- che la GN, in data 29.07.2004, veniva diffidata a rilasciare il bosco e a cessare qualunque utilizzazione dello stesso;
- che, ove si ritenesse non cessato il contratto, il comportamento della GN andrebbe qualificato in termini di grave inadempimento della stessa (spiegando, pertanto, eccezione ex art. 1460 cod. civ.) avuto riguardo all'interesse dei
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proprietari alla conservazione della proprietà e al rispetto delle norme, delle autorizzazioni e dei provvedimenti forestali;
- che le comunicazioni inviate alla GN (diffida del 29.07.2004 e seguenti) se ritenute inidonee alla risoluzione, integrano, in ogni caso, comunicazione di recesso dal contratto ex art. 1373 co. 2 cod. civ., sicché va esclusa qualsiasi violazione da parte dei convenuti dei canoni di correttezza e buona fede;
- l'assoluta insussistenza dei danni lamentati, solo genericamente enunciati;
la non riconducibilità degli stessi alle obbligazioni assunte in contratto dalla promissaria venditrice;
la mancata prova degli stessi;
- la temerarietà dell'azione, integrante un'ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ.;
- in caso di accoglimento della domanda, la possibilità di riconoscere la responsabilità degli eredi nei limiti della propria quota ereditaria ai sensi dell'art. 754 cod. civ.
Dopo un'intricata vicenda processuale (caratterizzata da questioni sorte in ordine alla legittimità della prosecuzione del giudizio a fronte della mancata rinotifica dell'atto introduttivo alla convenuta apparentemente superata Controparte_3
dal Got con ordinanza del 07.04.2014; dall'intervento, espressamente qualificato, ad adiuvandum della pretesa attorea, spiegato dalla con comparsa Controparte_4
di intervento depositata in data 07.05.2014; dall'interruzione del giudizio a seguito della morte della convenuta dalla riassunzione da parte Controparte_5 dell'attore e dell'interventore nei confronti dei suoi eredi e dalla costituzione in giudizio di tutti gli eredi, sia quelli già costituiti, e , CP_1 CP_2 che dell'erede non ancora parte del giudizio, che, dunque, si è Controparte_3
costituita solo dopo la riassunzione, nella qualità di erede della de cuius CP_5
, espletata l'istruttoria orale a mezzo degli interrogatori formali dei
[...]
germani e di prova testimoniale, espletata anche Consulenza Tecnica Pt_2
d'ufficio, la causa, assegnata alla scrivente, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., poi rimessa sul ruolo per mancato rinvenimento (apparente), in atti, della procura alle liti dell'attore per poi
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essere, nuovamente, riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. all'esito dell'udienza di discussione dell'11.12.2024.
********
Preliminarmente, si evidenzia il ritrovamento, in atti, della procura alle liti conferita dall'attore ai difensori costituiti, circostanza il cui Parte_1
chiarimento ha necessitato la rimessione della causa sul ruolo da parte della scrivente.
Invero, la procura è stata rinvenuta in calce all'atto di citazione (contenuto nel plico, ancora chiuso, notificato alla convenuta presente nel Controparte_3
fascicolo di parte attrice, non ritrovandosi, invece, come evidenziato dai procuratori, l'originale dell'atto di citazione, nonostante la sua rituale notifica alle controparti.
Conseguentemente, stante la procura alle liti già in atti, deve ritenersi validamente conferito lo ius postulandi ai difensori costituiti ex art. 83 cod. proc. civ.
Passando all'esame delle ulteriori questioni, si rileva come parte convenuta abbia sollevato numerose eccezioni preliminari mai esaminate, funditus, fino a questo momento, il cui esame avrebbe verosimilmente condotto ad una più rapida definizione della controversia (ancor prima dell'espletamento dell'attività istruttoria inopinatamente ammessa dai precedenti giudicanti).
§1. La scrivente ritiene, in primo luogo, superabile la denunciata illegittimità dell'ordinanza del 07.04.2014 con cui l'allora giudicante ha ritenuto che “il contraddittorio è correttamente instaurato benché l'atto di citazione non sia stato notificato alla , altra avente causa del de cuius Controparte_3 [...]
giacché non sussiste litisconsorzio necessario né tra condebitori Pt_2
solidali … né fra coeredi attesa l'autonomia dei rispettivi rapporti obbligatori … in caso di successione di più eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio si determina un frazionamento pro quota dell'originario debito del de cuius tra i vari aventi causa con la ulteriore conseguenza che il rapporto che ne deriva non è unico ed inscindibile”, nonostante l'evidente erroneità della stessa.
Il Giudice ha, infatti, confuso il piano dell'integrità del contraddittorio (che si sarebbe potuto porre allorché l'attore non avesse affatto citato in giudizio uno degli
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eredi) con quello della mancata rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, nel termine a tal fine assegnato dal Giudice, ad uno dei convenuti già individuati dall'attore nel libello introduttivo, evento che comporta l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291 e 307 cod. proc. civ.
Nessuna “eccezione di omessa integrazione del contraddittorio” (come ritenuto nell'ordinanza) era stata sollevata dalla convenuta, la quale si era limitata a chiedere la declaratoria di estinzione del giudizio per omessa rinnovazione della notificazione.
Il Giudice, a ben vedere, ha arbitrariamente ridotto la domanda originaria, escludendo quella avanzata nei confronti della convenuta non costituita, senza dichiararne, dunque, la contumacia, e senza alcuna rinuncia (nemmeno tacita) da parte dell'attore alla domanda spiegata nei suoi confronti.
Ciononostante, si ritiene preferibile “salvare” il giudizio da una declaratoria di estinzione alla luce dei seguenti rilievi: da un lato l'attore ha sostenuto di non aver provveduto alla rinnovazione della notifica dell'atto di citazione stante la validità della prima notifica effettuata all'indirizzo della convenuta così Controparte_3 come dichiarato dall' ; dall'altro, la convenuta, nel costituirsi in qualità di CP_8
erede della madre , nulla ha dedotto in ordine all'effettiva Controparte_5
invalidità della prima notifica né in merito alla mancata conoscenza della pendenza della lite.
Pertanto, dovendosi ritenere che la prima notifica abbia raggiunto il suo scopo, alcuna estinzione per mancata rinnovazione della stessa può essere pronunciata.
§2. Superate le eccezioni preliminari di incompetenza [non risultando contestato, ex art. 20 cod. proc. civ. il forum contractus che parte attrice ha collocato, nel silenzio del contratto preliminare, in Atella (PZ)] e di prescrizione, (atteso che il diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale si prescrive nell'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ.), va accolta
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del Sig. . Parte_1
§2.1. Invero, l'attore ha agito in giudizio chiedendo la risoluzione ed il risarcimento del danno che trovano origine in un contratto concluso da un diverso soggetto giuridico, la GN 83 di Savino e Polverari snc, senza chiarire in
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alcun modo la propria successione nel diritto facente capo alla società, né prendendo posizione sui rilievi sollevati dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta in ordine, tra l'altro, alla cessione del ramo di azienda in favore della (poi intervenuta volontariamente in giudizio) e CP_4 dell'estinzione della LE ancor prima dell'instaurazione del giudizio.
Sul punto occorre chiarire che la società di persone, anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi dotato di una propria autonomia sostanziale e di una propria capacità processuale, distinta da quella dei soci (arg. Cassazione civile sez. III, 18/07/2023, n.20990), per cui va esclusa la legittimazione ad agire del socio della società allorché parte del contratto sia esclusivamente la società, ove questi non provi in qualche modo la propria successione nel rapporto facente capo a quest'ultima.
Peraltro, il giudizio è stato introdotto dopo l'estinzione della società GN
83 (cancellata dal registro delle imprese per cessazione attività in data 07.02.2011
e precedentemente sciolta in data 30 dicembre 2010, per atto a rogito del Notaio
Rep. n. 58626, Racc. n. 22172, cfr. doc. 5 di parte convenuta), per cui, Per_2
sotto il profilo della legittimazione attiva e dell'interesse ad agire, non può ritenersi che il socio abbia automaticamente diritto di proseguire nelle azioni concernenti i diritti della società, senza alcuna allegazione in merito.
Di recente, la Suprema Corte ha chiarito come l'ex socio, che agisca a tutela di una pretesa già di titolarità della società cancellata dal registro delle imprese, deve qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della specifica pretesa creditoria della società, non essendo sufficiente la qualità di ex socio perché si determini un fenomeno successorio, il quale va pertanto sempre allegato e dimostrato nei suoi elementi costitutivi (Cass. 5 settembre 2023 n. 25806).
In particolare, la Corte, nel giudicare la legittimazione degli attori, ha ricordato che nella giurisprudenza di Cassazione si è da tempo consolidato l'indirizzo secondo il quale «qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
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- l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
- i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo» (così, Cassazione Sez.
U, Sentenza n. 6070 del 2013).
In questo contesto, il soggetto, già socio di una società cancellata dal registro delle imprese che agisca a tutela di una pretesa creditoria della stessa, ha l'onere, in primo luogo, di allegare espressamente di essere l'avente causa della società, con riguardo a quella specifica situazione giuridica, sia che ne risulti assegnatario in base al bilancio finale di liquidazione, sia che assuma verificatosi il fenomeno successorio al di fuori del procedimento di liquidazione (laddove cioè la pretesa non sia stata inserita nel bilancio finale di liquidazione ma tale omissione non sia da intendere quale tacita rinunzia alla stessa) e, in secondo luogo, di dimostrare di essere effettivamente subentrato in quella posizione giuridica (allegando ed eventualmente dimostrando i relativi elementi della fattispecie).
Pertanto, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'attore Parte_1
avendo questi agito in giudizio azionando, espressamente, un credito
[...]
della GN, senza provarne in alcun modo la relativa legittimazione
(nemmeno a seguito delle contestazioni mosse dai convenuti).
§2.2. La validità di siffatta conclusione va perimetrata alla ipotesi in cui si ritenga che la GN conservasse la titolarità dei crediti nascenti dal contratto oggetto di causa, giacché non inclusi nell'oggetto della cessione di ramo di azienda intervenuta in favore della società in data 30.12.2010 (e registrato Controparte_4
in Salerno in data 10.01.2011).
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Con tale atto la GN ha ceduto alla “il ramo di azienda avente CP_4
ad oggetto l'industria boschiva, corrente in Acerno, via Cuozzi n. 1”, escludendo, tuttavia dalla cessione “tutti i crediti e gli eventuali debiti, che andranno rispettivamente a favore e a carico della società cedente”.
È evidente che, in tal caso, a fronte di un diritto non oggetto della cessione, resta valida la conclusione circa il difetto di legittimazione attiva del per le Parte_1
ragioni chiarite, rispetto alla quale alcuna rilevanza può rivestire il successivo intervento della Controparte_4
§2.3. Ove si ritenga, invece, che la cessione sia comprensiva dei diritti nascenti dal contratto oggetto di causa (atteso che, un conto è la cessione del contratto e altra è la cessione dei crediti e dei debiti, per cui dovrebbe ritenersi che l'inciso del contratto di cessione soprariportato non sarebbe idoneo ad escludere la cessione del contratto nella sua interezza ex art. 2558 cod. civ.), l'unica titolare del credito sarebbe la cessionaria intervenuta nel giudizio ex art. 105 co. 2 Controparte_4
cod. proc. civ.
Quest'ultima, tuttavia, sembrerebbe nona aver avanzato alcuna autonoma domanda limitandosi ad intervenire “ad integrale sostegno della domanda proposta dall'attore Sig. e delle conclusioni dallo stesso Parte_1 rassegnate” (cfr. pag. 10 dell'atto di intervento), espressamente qualificando la propria partecipazione al giudizio in termini di “intervento ad adiuvandum”.
§2.4. Laddove si ritenesse, invece che la abbia, in realtà, avanzato CP_4
autonome domande di risoluzione e risarcimento del danno, sebbene formulate per relationem a quelle già introdotte dall'attore, spiegando, cioè, un intervento adesivo di tipo autonomo, ai sensi dell'art. 105 co. 2 cod. proc. civ., dovrebbe procedersi all'esame del merito delle stesse.
§3. Ebbene, pur volendo accedere a quest'ultima conclusione (preferibile, nel dubbio, in mancanza di precedenti giurisprudenziali specifici ed in ragione potere pacificamente riconosciuto all'interventore di proporre autonome domande, fatte salve le preclusioni istruttorie già maturate, ex art. 268 cod. proc. civ.), le domande non possono che essere rigettate.
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In proposito, deve evidenziarsi come, di fronte alle numerose eccezioni mosse da parte convenuta, alcun chiarimento abbiano fornito né l'attore né Parte_1
l'intervenuta (che, a seguito dell'intervento, si sono unitamente difese CP_4
per il tramite dei medesimi difensori).
In particolare, nessuna contestazione è stata mossa ai rilievi sollevati da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta con precipuo riferimento all'inesistenza dell'asserito inadempimento, per essere stato il contratto interamente eseguito, giungendo alla sua naturale scadenza;
all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ.; alla mancata allegazione e prova dei danni asseritamente subiti.
In merito al primo, si riporta quanto dedotto dai convenuti a pag. 15 e ss. della comparsa: “Il contratto preliminare avrebbe esplicato i propri effetti al momento del pagamento integrale dell'intero prezzo concordato e ad autorizzazione avvenuta delle competenti Autorità Forestali. Circostanze tutte in effetti e definitivamente realizzatisi nel corso del 1993/1994, allorquando:
(i) per il bosco sito in località Ripa Abruzzese, su istanza del sig. Parte_2 veniva rilasciata l'autorizzazione n. 694 del 13.09.93 (a conferma, cfr. doc. 8 attore) per il taglio del bosco di specie quercine da eseguirsi durante la stagione silvana 1° ottobre 1993 – 31 marzo 1994;
(ii) per il bosco sito in località Serra La Rossa, su istanza della sig.ra CP_5
venne rilasciata l'autorizzazione n. 695 del 13.09.93 (cfr. doc. 8 attore)
[...]
per il taglio del bosco di specie quercine da eseguirsi durante la stagione silvana
1° ottobre 1993 – 31 marzo 1994;
(iii) per il bosco sito in località Ruvo del Monte, la Regione Basilicata aveva rilasciato il Nulla Osta Prot. N. 856/93/U45 in data 1° febbraio 1994, autorizzando il taglio di utilizzazione di bosco ceduo per la durata di cinque anni
e con la specifica prescrizione di conservare 300 matricine per ettaro e lasciare inalterata una fascia di mt 3,00 dai bordi di strade e/o piste e/o argini (cfr. docc.
6 e 7 avversari).
Si sottolinea, per quanto d'occorrenza, che l'autorizzazione indicata sub (iii) veniva dunque rilasciata, per la sola durata di cinque anni, sulla scorta del
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progetto presentato (cfr. già richiamato doc. 8 avversario) il quale espressamente prevedeva:
a) il miglioramento delle caratteristiche fenotipiche e genetiche del popolamento, il rilascio delle piante plus e dei soggetti che ne rivestono funzione Firmato sociale e l'arricchimento delle mescolanze;
b) la creazione di condizioni favorevoli per il rinnovamento naturale;
c) il riattamento e la manutenzione delle piste comunali per l'utilizzo del taglio del bosco già esistenti ma da “ripristinare, facendo dei piccoli movimenti di terreno
o soltanto qualche pulitura”, tant'è che “per non realizzare molte piste verranno utilizzati i muli, i fossi, che sono pianeggianti e privi di acque e con piste esistenti”
(cfr. doc. 8 citato).
In forza delle autorizzazioni concesse, dunque, e per la sola ed esclusiva durata delle stesse - essendo ben conosciuta dalle parti contrattuali la normativa di legge forestale, cui era sottoposto il contratto inter – partes, stante la valenza di interesse pubblico ed ambientale del bene oggetto di vendita - la convenzione de qua ebbe esatto adempimento e conseguente naturale cessazione.
In altri termini, il diritto di taglio concesso con l'accordo richiamato era naturalmente ed espressamente vincolato alle prescrizioni forestali che ne disciplinavano autoritativamente i tempi, i luoghi, il quantitativo e la durata.
Utilizzate le risorse forestali – nei limiti imposti dall'autorità competente – il contratto trovava la propria naturale scadenza e cessazione, insita nella natura e nella disciplina della prestazione resa … Il contratto de quo, dunque, ha trovato la sua naturale scadenza e cessazione al termine dei periodi autorizzati, e, dunque, da ultimo nel corso del 1999 (data ultima del progetto di taglio autorizzato con il nulla osta n. 856/93/U45)”.
Trattasi di circostanze mai contestate dall'attore e dall'intervenuta società cessionaria, che si pongono in antitesi con l'esistenza di un inadempimento imputabile, ex art. 1281 e ss. cod. civ., ai contraenti ed Parte_2 [...]
CP_9
Né risulta specificamente contestata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. formulata dai convenuti che hanno dedotto il grave inadempimento della
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, oggetto di diffida del 29.07.2004 (doc. 8) per aver: “i) distrutto molti Parte_4
più ettari di quanti autorizzati dalla Guardia Forestale ed edificato abusivamente all'interno del bosco senza alcuna autorizzazione una strada per il passaggio arbitrario ed illegittimo di automezzi;
ii) avendo ad oggetto le autorizzazioni che controparte allega essere state concesse, unicamente i tratturi comunali esterni rispetto al bosco di proprietà degli esponenti;
iii) avendo abbandonato all'interno del bosco propri materiali e macchinari senza alcuna autorizzazione dei proprietari;
iv) avendo finanche precluso ed interdetto il passaggio alla proprietà privata dei convenuti;
v) essendo stati elevati a suo carico ben 22 illeciti amministrativi per violazione alle leggi forestali vigenti e 4 violazioni di carattere penale alle leggi ambientali” (cfr. pag. 19 della comparsa).
La domanda di risarcimento va rigettata, altresì, in ragione dell'assoluta genericità delle allegazioni contenute nell'atto di citazione in cui i danni, asseritamente patiti, vengono solo genericamente enunciati dall'attore (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione).
A fronte di allegazioni di tale portata, nulla hanno chiarito le successive prove orali espletate (prescindendo dalla loro ammissibilità), insufficienti, da sole, a far ritenere integrati gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata (si vedano, in particolare, il tenore dei capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183 co. 2 cod. proc. civ.).
Alla luce di tali considerazioni, è evidente che è stata ammessa, indebitamente, una
CTU meramente esplorativa, in mancanza dell'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova gravanti sulla parte istante (arg. ex multis Cassazione civile, sez. II , 18/01/2013 , n. 1266).
In ogni caso, le risultanze cui è giunto il consulente avvalorano il rigetto, nel merito, della domanda risarcitoria atteso che con riferimento al cosiddetto “valore di macchiatico” il consulente ha escluso la sussistenza di un danno risarcibile giacché “Il taglio del bosco ceduo nei vari fogli e particelle come da contratto del
92 e autorizzazioni a seguire, avevano la durata massima di 5 anni, quindi volendo considerare le varie ulteriori proroghe di taglio avvenute fino alla morte del Sig. nel 2004 e contemporaneamente alle richieste di riattamento del Parte_2
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tratturo comunale e delle relative piste aggiuntive fino al 2000, il bosco è stato fin troppo utilizzato per la sua scadenza di turno. Ulteriori tagli comprenderebbero già l'inizio di un secondo turno di taglio (turnazione dopo 15-20-25 anni). Il corrispettivo in denaro, secondo il contratto, ha coperto abbondantemente il taglio boschivo avvenuto, considerando una massa dendrometrica media ad ettaro di
100-150 m3/ha per turni di15-2025 anni e per popolamenti colmi ad alta densità come in questo caso”.
Per quanto riguarda le migliorie apportate, invece, il consulente rileva, opportunamente, come “durante un lavoro silvopastorale di turnazione forestale, quando una ditta boschiva decide di acquistare il materiale legnoso in piedi da cadere al taglio, deve tener conto nell'offerta economica una serie di parametri che portano a determinare una serie di costi tra i quali … le condizioni orografiche e territoriali per effettuare i lavori di taglio ed esbosco. Le caratteristiche del terreno (rilievo, pendenza, corsi d'acqua, rocciosità, ecc…) ove
è ubicato il bosco sono una delle cause di difficoltà e pericolo che incontra il boscaiolo nello svolgimento del proprio lavoro e influenzano fortemente la redditività delle utilizzazioni boschive. Quindi le considerazioni legate al ripristino del tratturo e della viabilità interna sono già effettivamente comprese nella somma offerta e incassata dal Sig. nel contratto del 92”. Pt_2
Pertanto, se da un lato la realizzazione, all'interno di un bosco, di strade non autorizzate va ad integrare addirittura un illecito (per cui affatto potrebbe parlarsi di miglioria), parimenti non può dirsi dovuta alcuna somma per le strade appositamente realizzate per l'esecuzione del contratto dovendosi ritenere che il relativo costo debba rimanere a carico del contraente, tenuto a valutare la convenienza dell'affare al momento della conclusione del contratto, in ragione delle caratteristiche del bosco e degli interventi necessari per la realizzazione del taglio, in mancanza di specifiche allegazioni di parte istante sul punto.
Parimenti è a dirsi per gli ulteriori danni lamentati (spese di custodia e guardiania;
mancato utile impresa), solo genericamente enunciati e affatto provati.
§4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147
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del 13.08.2022, tenuto conto del valore della domanda sulla base del disputatum, aumentati nella misura del 30%, ex art. 4 co. 2, in ragione del numero di parti assistite.
Non si rinvengono, invece, i presupposti per una condanna ex art. 96 co. 3 cod. proc. civ. atteso che la opinabile gestione del processo non può sicuramente essere addebitata alle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione attiva di;
Parte_1
2) rigetta le domande avanzate dalla Controparte_4
3) condanna e la in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_4
pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti , CP_1
e che si liquidano complessivamente in € CP_2 Controparte_3
€ 29.194,10, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4) pone definitivamente a carico di e della Parte_1 Controparte_4
le spese di CTU come determinate nel decreto di liquidazione.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Potenza, il 14/01/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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