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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 12 del mese di Febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4283/16 R.G..
È comparso, per l'attore, l'avv. Salvatore FIORE anche per delega dell'avv. Laura
CASTELNUOVO del Foro di Como il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Insiste per l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio come richiesta sin dall'atto introduttivo;
esibisce ordinanza della Corte di Cassazione, n. 30984/2023.
È comparsa, per il convenuto l'avv. Lidia MAZZAGLIA la Controparte_1
quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Contesta il preverbale ed insiste in quanto dedotto e rilevato nel proprio verbale, con particolare riguardo all'eccezione di estinzione.
Rileva che tra i convenuti esiste un litisconsorzio processuale necessario che determina l'estinzione dell'intero giudizio e non soltanto limitatamente alla posizione del contumace;
si oppone alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.
IL G.U.
dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4283 del Ruolo Generale Affari Contenziosi 2016
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , residente Parte_1 C.F._1
in Varese, Via Cantore Gen. Antonio, n. 66, elettivamente domiciliato in Messina, Via
Sant'Agostino, n. 4, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv.
Salvatore FIORE del Foro di Messina e dall'avv. Laura CASTELNUOVO del Foro di
Como ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. , residente Controparte_1 C.F._2
in Palermo, Via Sciuti, n. 31, elettivamente domiciliato in Messina, Piazza Cairoli, n. 65, presso lo studio dell'avv. Lidia MAZZAGLIA dalla quale è rappresentato e difeso
CONVENUTO
E
CONVENUTO NON COSTITUITO Controparte_2
avente per OGGETTO: risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1
esponendo che il Tribunale di Messina, con sentenza emessa in Controparte_2
data 15.07.2015, dopo aver accertato l'intervenuta risoluzione, a seguito del proprio recesso,
2 TRIBUNALE di MESSINA di un contratto di comodato stipulato con i convenuti ed avente ad oggetto alcuni immobili di cui era titolare, siti in Taormina, Contrada Mufarbi, identificati in catasto al foglio 1, partt. 1014, 1015 sub. 2 e 3, 1016, 1017 e 1018, aveva condannato gli odierni convenuti al rilascio dei suddetti immobili.
Ha lamentato che i convenuti, al momento della proposizione della domanda, non avevano ancora rilasciato gli immobili e, sul presupposto della loro occupazione abusiva, ha chiesto il risarcimento dei danni ad essa conseguenti quantificandoli nell'importo complessivo di € 818.706,24, oltre rivalutazione ed interessi.
Con comparsa di risposta, depositata in data 02.11.2016, si è costituito in giudizio il quale ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità ed Controparte_1
improcedibilità della domanda attorea per difetto della procura speciale alle liti, per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e per non aver chiesto il risarcimento dei danni nel giudizio di accertamento della risoluzione del comodato e nel procedimento di esecuzione della sentenza di condanna al rilascio.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza della domanda risarcitoria affermando che, sebbene il contratto di comodato si fosse risolto a far data dal 30.10.2010, l'azione per il rilascio era stata esercitata soltanto nel 2012 e, dopo l'ottenimento della sentenza di condanna al rilascio nel 2015, alcuna azione esecutiva era stata proposta;
pertanto i convenuti erano rimasti nella disponibilità dell'immobile per mera tolleranza del titolare e, conseguentemente, eventuali danni erano imputabili esclusivamente a lui: ha, infine, contestato la quantificazione del danno.
All'udienza del 07.12.2016 il Giudice, rilevato che la notifica dell'atto di citazione nei confronti del convenuto non era andata a buon fine e che lo Controparte_2 stesso risiedeva all'estero – così come risultante da certificato anagrafico di residenza esibito dall'attore in udienza – ha fissato ex art. 291 c.p.c. all'attore un termine per rinnovarla presso tale residenza;
termine che, per quanto non esplicitamente indicato come perentorio dal Giudice, deve ritenersi tale per esplicita previsione legislativa e coincide, alla luce di quanto indicato dal Giudice in udienza, con i 150 giorni precedenti la data della successiva udienza, dovendo la notificazione essere effettuata all'estero.
3 TRIBUNALE di MESSINA In data 18.05.2017 l'attore ha depositato l'atto di citazione in rinnovazione dal cui esame emerge che la notifica veniva tentata non presso la residenza dichiarata in udienza bensì presso il presunto domicilio – così riferito con le note depositate in data 06.02.2025 – sito nel Comune di Castelmola, Contrada Monte Ziretto, s.n., nelle mani della moglie la quale, secondo quanto risulta dall'annotazione dell'ufficiale Giudiziario, si rifiutava di riceverla;
veniva successivamente eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
Preliminarmente, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si evidenzia che “La notifica effettuata ex art. 140 cod. proc. civ. presso il domicilio del destinatario è nulla se non risulti dagli atti che non erano conosciute del notificante né la residenza né la dimora, avendo il domicilio carattere residuale, rispetto agli altri due luoghi ove secondo l'art. 139 cod. proc. deve essere prioritariamente eseguita la notifica.”
(cfr. massima Cass. Civ. Sez. 2, n. 24544/08).
Su richiesta del Giudice, l'attore ha depositato sia il certificato di residenza di datato 08.07.2016 – dal quale emerge che a tale data e sin dal Controparte_2
24.08.2003 questi risultava iscritto nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero del
Comune di Palermo con indirizzo in Nuova Zelanda – che un certificato storico di residenza, datato 06.02.2025, dal quale emerge che questi risulta iscritto nell'Anagrafe della
Popolazione Residente nel Comune di Castelmola, con abitazione in Contrada Ziretto, n. 1,
a partire dal 20.01.2022 mentre, precedentemente, risultava iscritto nell'Anagrafe degli
Italiani Residenti all'Estero del Comune di Palermo.
Pertanto, poiché risulta che alla data dell'udienza del 07.12.2016 – quando è stato fissato il termine perentorio per la rinnovazione della notifica – il convenuto risiedeva in
Nuova Zelanda e l'indirizzo era noto, e che questi ha risieduto in tale luogo fino alla data del 20.01.2022, alla luce del principio sopra richiamato, non essendo sconosciuta la residenza del convenuto, né allegata l'impossibilità di notificare presso la stessa, la notifica effettuata presso l'asserito domicilio ex art. 140 c.p.c. deve ritenersi nulla.
Inoltre, si ricorda che “In tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento 4 TRIBUNALE di MESSINA posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, dopo aver correttamente disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, stante il mancato perfezionamento del relativo procedimento, aveva reiterato tale ordine per ben due volte, nonostante il notificante non avesse dimostrato di essersi autonomamente attivato entro i termini di scadenza del primo termine assegnato).” (cfr. massima Cass. Civ., Sez. 2, n. 9541/2023).
Considerato che l'irritualità del secondo procedimento notificatorio e la conseguente nullità della notifica non possono essere considerati eventi non imputabili all'attore – il quale ha deciso di notificare al domicilio del convenuto pur avendo l'obbligo e la possibilità di notificare presso la sua residenza all'estero del convenuto – è preclusa al Giudice la possibilità di rimettere l'attore in termini per una seconda rinnovazione della notifica;
conseguentemente, visto l'art. 291, comma 3, c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione dal ruolo della causa limitatamente alla posizione del convenuto non costituito
[...]
e dichiarata l'estinzione del giudizio nei suoi confronti. Controparte_2
Invero, non sussiste alcun litisconsorzio processuale che possa determinare l'estinzione dell'intero giudizio bensì un cumulo di domande scindibili ai sensi dell'art. 33
c.p.c., il che comporta che le vicende estintive relative ad uno dei convenuti non si riflettono sulla posizione dell'altro convenuto non attinto dalla fattispecie estintiva.
La domanda risarcitoria svolta nei confronti di è infondata e Controparte_1
deve essere respinta.
In merito all'ordine logico dell'esame delle questioni processuali e di merito sollevate dalle parti o rilevabili d'ufficio, risulta preliminarmente opportuno richiamare quanto recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità la quale, ribadendo un principio affermato a Sezioni Unite, ha affermato che “[...] in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico 5 TRIBUNALE di MESSINA sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014) […]” (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib., n. 11458/18).
Si rileva, in ogni caso, la manifesta infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda per difetto della procura speciale dovuto alla sua genericità, considerato che l'art. 83 c.p.c. non prescrive espressamente per la procura speciale alcuna forma solenne o tassativa, né che la stessa debba necessariamente contenere, a pena di nullità, un richiamo all'oggetto del giudizio o alle parti, così come sostenuto dal convenuto.
È stato, infatti, affermato che “La procura speciale, conferita al difensore, non richiede forme solenni o tassative e, pertanto, la pura e semplice esistenza in calce o a margine dell'atto della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore, ben può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rilevare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto.” (cfr. massima Cass. Civ. Sez. 2, n.
6850/01).
La norma richiamata, invece, prevede soltanto che la procura speciale possa essere apposta a margine o in calce della citazione alla quale si riferisce, anche mediante rilascio su foglio separato materialmente congiunto o mediante documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, consentendo così di ritenere che la stessa sia stata rilasciata proprio per il compimento dell'atto al quale è collegata.
Orbene, l'attore si è costituito telematicamente depositando il proprio fascicolo di parte contenente le copie informatiche sottoscritte con firma digitale sia dell'atto di citazione che della procura conferita in forma cartacea la quale, sebbene non contenga un espresso richiamo alla domanda per cui è stata conferita ed alle parti nei cui confronti la stessa veniva proposta, in quanto depositata telematicamente insieme all'atto introduttivo deve necessariamente ritenersi conferita per la sua proposizione. 6 TRIBUNALE di MESSINA In ogni caso, anche laddove dovesse ritenersi che l'omesso richiamo all'oggetto del giudizio o alle parti integri un vizio della procura, questo sarebbe, tuttalpiù, inquadrabile nella categoria della nullità; pertanto, in quanto vizio astrattamente sanabile ex art. 182, comma 2, c.p.c. – nella versione vigente all'epoca di instaurazione del giudizio – lo stesso risulta sanato in concreto dal rilascio della nuova procura depositata in data 06.12.2017.
Ciò affermato, l'infondatezza nel merito della domanda risarcitoria rende superfluo l'esame delle pregiudiziali questioni di inammissibilità ed improcedibilità della stessa.
Invero, in caso di proposizione di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, sebbene l'attore, creditore sostanziale, possa limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore – il quale potrà eventualmente fornire la prova dell'esatto adempimento o della non imputabilità dell'inadempimento – lo stesso è sempre tenuto ad allegare e provare tutti gli altri elementi della responsabilità risarcitoria, vale a dire l'evento dannoso, il nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'inadempimento, ed i c.d. danni-conseguenza.
Il convenuto ha eccepito che alcun danno potrebbe essere risarcito all'attore in quanto questi sarebbero imputabili esclusivamente al lui in ragione del fatto che, benché il comodato fosse stato risolto a partire dal 30.10.2010, l'attore aveva agìto per il rilascio solamente nel 2012 e, dopo l'ottenimento della sentenza di condanna al rilascio nel 2015, non aveva proposto alcuna azione esecutiva, lasciando così i convenuti nella detenzione tollerata dell'immobile.
Questa eccezione è infondata in quanto se, per un verso, l'attore ha dato prova di essersi attivato per il rilascio degli immobili per cui è causa – producendo in giudizio la documentazione attestante la procedura esecutiva avviata nei confronti dei convenuti che si
è conclusa con il rilascio degli immobili in data 12.05.2018, così come pacificamente ammesso anche dal convenuto all'udienza del 27.06.2018 – per altro Controparte_1 verso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio generale secondo cui “In tema di determinazione del danno risarcibile, non assurge a fatto colposo del creditore, idoneo a ridurre o a escludere il risarcimento del danno, la circostanza che il danneggiato abbia agito tardivamente nei confronti dell'autore della violazione, quand'anche un'ipotetica tempestiva azione fosse astrattamente suscettibile di circoscrivere l'entità del 7 TRIBUNALE di MESSINA pregiudizio. Invero, l'art. 1227, comma 2, c.c., che costituisce un'applicazione dell'art. 1175
c.c., pur imponendo al creditore di tenere una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dannose dell'altrui comportamento, non arriva a pretendere il compimento di attività gravose o implicanti rischi, tra le quali ben può ricomprendersi l'avvio di un'azione giudiziale.” (cfr. massima Cass. Civ., Sez. 1, n. 3797/19).
Quanto alla natura ed alla prova dei danni conseguenti all'occupazione abusiva di un immobile, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, chiamata a comporre un risalente contrasto in merito alla configurabilità o meno degli stessi come danni in re ipsa, ha affermato che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché
l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.” (cfr. massima
Cass., Sez. Un. Civ., n. 33645/2022).
Proprio alla luce dei suesposti principi si parla di danno “presunto” in quanto, esclusa la natura in re ipsa del danno da occupazione sine titulo, è onere del danneggiato allegare dettagliatamente il danno-conseguenza subìto in termini di danno emergente – cioè la concreta possibilità di godimento diretto o indiretto andata perduta – o di lucro cessante – ovvero occasioni perse di vendita ad un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato o di locazione ad un canone superiore a quello di mercato – mentre sul piano probatorio, nel caso di contestazione, la prova dell'esistenza del danno può essere ricavata anche da meri indizi e presunzioni semplici, superabili dal convenuto con prova contraria.
8 TRIBUNALE di MESSINA Orbene l'attore, ritenendo che il danno da occupazione illegittima fosse in re ipsa, né con l'atto di citazione nè con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ha allegato quali danni-conseguenza avrebbe effettivamente subìto affermando, ad esempio, che, se messo nelle condizioni di farlo, avrebbe utilizzato direttamente gli immobili o li avrebbe locati oppure allegando specifiche occasione perse di vendita o locazione degli stessi ad altri soggetti per un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
Soltanto con l'atto di costituzione del nuovo difensore – quindi, con una allegazione inammissibile perché articolata decorso il termine di decadenza previsto dal codice di rito per il consolidamento del thema decidendum – ha genericamente allegato la circostanza di non aver potuto mettere a reddito gli immobili per cui è causa, non avendo potuto accedere agli immobili e non avendo potuto farli visitare a potenziali locatari.
L'attore, quindi, non ha né allegato quali danni-conseguenza avrebbe subìto in ragione della mancata restituzione degli immobili, né ha provato gli stessi ancorché presuntivamente;
d'altra parte, un indizio dell'effettiva volontà di godere indirettamente degli immobili per cui è causa non potrebbe neanche ricavarsi dai precedenti atti di disposizione in quanto gli immobili erano stati concessi ai convenuti in comodato che, avendo natura essenzialmente gratuita, non è idoneo a palesare una eventuale volontà dell'attore di lucrare un vantaggio patrimoniale dall'uso e/o godimento degli stessi.
Per tali ragioni, in mancanza di allegazione e prova dei danni subiti, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
CONDANNA ALLE SPESE.
Nei rapporti tra l'attore ed il convenuto le spese del giudizio Controparte_1
vanno integralmente compensate, essendo la decisione basata sul principio stabilito dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno risolto un contrato giurisprudenziale tra sezioni semplici in merito alla prova del risarcimento del danno da occupazione sine titulo; contrasto esistente alla data di instaurazione del giudizio e risolto dalle Sezioni Unite soltanto recentemente.
9 TRIBUNALE di MESSINA Nei rapporti tra l'attore ed il convenuto nulla sulle spese Controparte_2
del giudizio stante la declaratoria di estinzione del giudizio nei confronti del predetto convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
[...]
1) dispone la cancellazione dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente alla domanda articolata da nei confronti di Parte_1 [...]
; Controparte_2
2) rigetta la domanda articolata da nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
3) compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 CP_1
;
[...]
4) nulla sulle spese del giudizio tra e Parte_1 Controparte_2
.
[...]
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 12.02.2025. Il Giudice (dott. Francesco CATANESE) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta
Cavallaro, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
10
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 12 del mese di Febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4283/16 R.G..
È comparso, per l'attore, l'avv. Salvatore FIORE anche per delega dell'avv. Laura
CASTELNUOVO del Foro di Como il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Insiste per l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio come richiesta sin dall'atto introduttivo;
esibisce ordinanza della Corte di Cassazione, n. 30984/2023.
È comparsa, per il convenuto l'avv. Lidia MAZZAGLIA la Controparte_1
quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Contesta il preverbale ed insiste in quanto dedotto e rilevato nel proprio verbale, con particolare riguardo all'eccezione di estinzione.
Rileva che tra i convenuti esiste un litisconsorzio processuale necessario che determina l'estinzione dell'intero giudizio e non soltanto limitatamente alla posizione del contumace;
si oppone alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.
IL G.U.
dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4283 del Ruolo Generale Affari Contenziosi 2016
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , residente Parte_1 C.F._1
in Varese, Via Cantore Gen. Antonio, n. 66, elettivamente domiciliato in Messina, Via
Sant'Agostino, n. 4, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv.
Salvatore FIORE del Foro di Messina e dall'avv. Laura CASTELNUOVO del Foro di
Como ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. , residente Controparte_1 C.F._2
in Palermo, Via Sciuti, n. 31, elettivamente domiciliato in Messina, Piazza Cairoli, n. 65, presso lo studio dell'avv. Lidia MAZZAGLIA dalla quale è rappresentato e difeso
CONVENUTO
E
CONVENUTO NON COSTITUITO Controparte_2
avente per OGGETTO: risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1
esponendo che il Tribunale di Messina, con sentenza emessa in Controparte_2
data 15.07.2015, dopo aver accertato l'intervenuta risoluzione, a seguito del proprio recesso,
2 TRIBUNALE di MESSINA di un contratto di comodato stipulato con i convenuti ed avente ad oggetto alcuni immobili di cui era titolare, siti in Taormina, Contrada Mufarbi, identificati in catasto al foglio 1, partt. 1014, 1015 sub. 2 e 3, 1016, 1017 e 1018, aveva condannato gli odierni convenuti al rilascio dei suddetti immobili.
Ha lamentato che i convenuti, al momento della proposizione della domanda, non avevano ancora rilasciato gli immobili e, sul presupposto della loro occupazione abusiva, ha chiesto il risarcimento dei danni ad essa conseguenti quantificandoli nell'importo complessivo di € 818.706,24, oltre rivalutazione ed interessi.
Con comparsa di risposta, depositata in data 02.11.2016, si è costituito in giudizio il quale ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità ed Controparte_1
improcedibilità della domanda attorea per difetto della procura speciale alle liti, per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e per non aver chiesto il risarcimento dei danni nel giudizio di accertamento della risoluzione del comodato e nel procedimento di esecuzione della sentenza di condanna al rilascio.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza della domanda risarcitoria affermando che, sebbene il contratto di comodato si fosse risolto a far data dal 30.10.2010, l'azione per il rilascio era stata esercitata soltanto nel 2012 e, dopo l'ottenimento della sentenza di condanna al rilascio nel 2015, alcuna azione esecutiva era stata proposta;
pertanto i convenuti erano rimasti nella disponibilità dell'immobile per mera tolleranza del titolare e, conseguentemente, eventuali danni erano imputabili esclusivamente a lui: ha, infine, contestato la quantificazione del danno.
All'udienza del 07.12.2016 il Giudice, rilevato che la notifica dell'atto di citazione nei confronti del convenuto non era andata a buon fine e che lo Controparte_2 stesso risiedeva all'estero – così come risultante da certificato anagrafico di residenza esibito dall'attore in udienza – ha fissato ex art. 291 c.p.c. all'attore un termine per rinnovarla presso tale residenza;
termine che, per quanto non esplicitamente indicato come perentorio dal Giudice, deve ritenersi tale per esplicita previsione legislativa e coincide, alla luce di quanto indicato dal Giudice in udienza, con i 150 giorni precedenti la data della successiva udienza, dovendo la notificazione essere effettuata all'estero.
3 TRIBUNALE di MESSINA In data 18.05.2017 l'attore ha depositato l'atto di citazione in rinnovazione dal cui esame emerge che la notifica veniva tentata non presso la residenza dichiarata in udienza bensì presso il presunto domicilio – così riferito con le note depositate in data 06.02.2025 – sito nel Comune di Castelmola, Contrada Monte Ziretto, s.n., nelle mani della moglie la quale, secondo quanto risulta dall'annotazione dell'ufficiale Giudiziario, si rifiutava di riceverla;
veniva successivamente eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
Preliminarmente, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si evidenzia che “La notifica effettuata ex art. 140 cod. proc. civ. presso il domicilio del destinatario è nulla se non risulti dagli atti che non erano conosciute del notificante né la residenza né la dimora, avendo il domicilio carattere residuale, rispetto agli altri due luoghi ove secondo l'art. 139 cod. proc. deve essere prioritariamente eseguita la notifica.”
(cfr. massima Cass. Civ. Sez. 2, n. 24544/08).
Su richiesta del Giudice, l'attore ha depositato sia il certificato di residenza di datato 08.07.2016 – dal quale emerge che a tale data e sin dal Controparte_2
24.08.2003 questi risultava iscritto nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero del
Comune di Palermo con indirizzo in Nuova Zelanda – che un certificato storico di residenza, datato 06.02.2025, dal quale emerge che questi risulta iscritto nell'Anagrafe della
Popolazione Residente nel Comune di Castelmola, con abitazione in Contrada Ziretto, n. 1,
a partire dal 20.01.2022 mentre, precedentemente, risultava iscritto nell'Anagrafe degli
Italiani Residenti all'Estero del Comune di Palermo.
Pertanto, poiché risulta che alla data dell'udienza del 07.12.2016 – quando è stato fissato il termine perentorio per la rinnovazione della notifica – il convenuto risiedeva in
Nuova Zelanda e l'indirizzo era noto, e che questi ha risieduto in tale luogo fino alla data del 20.01.2022, alla luce del principio sopra richiamato, non essendo sconosciuta la residenza del convenuto, né allegata l'impossibilità di notificare presso la stessa, la notifica effettuata presso l'asserito domicilio ex art. 140 c.p.c. deve ritenersi nulla.
Inoltre, si ricorda che “In tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento 4 TRIBUNALE di MESSINA posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che, dopo aver correttamente disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, stante il mancato perfezionamento del relativo procedimento, aveva reiterato tale ordine per ben due volte, nonostante il notificante non avesse dimostrato di essersi autonomamente attivato entro i termini di scadenza del primo termine assegnato).” (cfr. massima Cass. Civ., Sez. 2, n. 9541/2023).
Considerato che l'irritualità del secondo procedimento notificatorio e la conseguente nullità della notifica non possono essere considerati eventi non imputabili all'attore – il quale ha deciso di notificare al domicilio del convenuto pur avendo l'obbligo e la possibilità di notificare presso la sua residenza all'estero del convenuto – è preclusa al Giudice la possibilità di rimettere l'attore in termini per una seconda rinnovazione della notifica;
conseguentemente, visto l'art. 291, comma 3, c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione dal ruolo della causa limitatamente alla posizione del convenuto non costituito
[...]
e dichiarata l'estinzione del giudizio nei suoi confronti. Controparte_2
Invero, non sussiste alcun litisconsorzio processuale che possa determinare l'estinzione dell'intero giudizio bensì un cumulo di domande scindibili ai sensi dell'art. 33
c.p.c., il che comporta che le vicende estintive relative ad uno dei convenuti non si riflettono sulla posizione dell'altro convenuto non attinto dalla fattispecie estintiva.
La domanda risarcitoria svolta nei confronti di è infondata e Controparte_1
deve essere respinta.
In merito all'ordine logico dell'esame delle questioni processuali e di merito sollevate dalle parti o rilevabili d'ufficio, risulta preliminarmente opportuno richiamare quanto recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità la quale, ribadendo un principio affermato a Sezioni Unite, ha affermato che “[...] in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico 5 TRIBUNALE di MESSINA sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014) […]” (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib., n. 11458/18).
Si rileva, in ogni caso, la manifesta infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda per difetto della procura speciale dovuto alla sua genericità, considerato che l'art. 83 c.p.c. non prescrive espressamente per la procura speciale alcuna forma solenne o tassativa, né che la stessa debba necessariamente contenere, a pena di nullità, un richiamo all'oggetto del giudizio o alle parti, così come sostenuto dal convenuto.
È stato, infatti, affermato che “La procura speciale, conferita al difensore, non richiede forme solenni o tassative e, pertanto, la pura e semplice esistenza in calce o a margine dell'atto della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore, ben può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rilevare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto.” (cfr. massima Cass. Civ. Sez. 2, n.
6850/01).
La norma richiamata, invece, prevede soltanto che la procura speciale possa essere apposta a margine o in calce della citazione alla quale si riferisce, anche mediante rilascio su foglio separato materialmente congiunto o mediante documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, consentendo così di ritenere che la stessa sia stata rilasciata proprio per il compimento dell'atto al quale è collegata.
Orbene, l'attore si è costituito telematicamente depositando il proprio fascicolo di parte contenente le copie informatiche sottoscritte con firma digitale sia dell'atto di citazione che della procura conferita in forma cartacea la quale, sebbene non contenga un espresso richiamo alla domanda per cui è stata conferita ed alle parti nei cui confronti la stessa veniva proposta, in quanto depositata telematicamente insieme all'atto introduttivo deve necessariamente ritenersi conferita per la sua proposizione. 6 TRIBUNALE di MESSINA In ogni caso, anche laddove dovesse ritenersi che l'omesso richiamo all'oggetto del giudizio o alle parti integri un vizio della procura, questo sarebbe, tuttalpiù, inquadrabile nella categoria della nullità; pertanto, in quanto vizio astrattamente sanabile ex art. 182, comma 2, c.p.c. – nella versione vigente all'epoca di instaurazione del giudizio – lo stesso risulta sanato in concreto dal rilascio della nuova procura depositata in data 06.12.2017.
Ciò affermato, l'infondatezza nel merito della domanda risarcitoria rende superfluo l'esame delle pregiudiziali questioni di inammissibilità ed improcedibilità della stessa.
Invero, in caso di proposizione di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, sebbene l'attore, creditore sostanziale, possa limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore – il quale potrà eventualmente fornire la prova dell'esatto adempimento o della non imputabilità dell'inadempimento – lo stesso è sempre tenuto ad allegare e provare tutti gli altri elementi della responsabilità risarcitoria, vale a dire l'evento dannoso, il nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'inadempimento, ed i c.d. danni-conseguenza.
Il convenuto ha eccepito che alcun danno potrebbe essere risarcito all'attore in quanto questi sarebbero imputabili esclusivamente al lui in ragione del fatto che, benché il comodato fosse stato risolto a partire dal 30.10.2010, l'attore aveva agìto per il rilascio solamente nel 2012 e, dopo l'ottenimento della sentenza di condanna al rilascio nel 2015, non aveva proposto alcuna azione esecutiva, lasciando così i convenuti nella detenzione tollerata dell'immobile.
Questa eccezione è infondata in quanto se, per un verso, l'attore ha dato prova di essersi attivato per il rilascio degli immobili per cui è causa – producendo in giudizio la documentazione attestante la procedura esecutiva avviata nei confronti dei convenuti che si
è conclusa con il rilascio degli immobili in data 12.05.2018, così come pacificamente ammesso anche dal convenuto all'udienza del 27.06.2018 – per altro Controparte_1 verso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio generale secondo cui “In tema di determinazione del danno risarcibile, non assurge a fatto colposo del creditore, idoneo a ridurre o a escludere il risarcimento del danno, la circostanza che il danneggiato abbia agito tardivamente nei confronti dell'autore della violazione, quand'anche un'ipotetica tempestiva azione fosse astrattamente suscettibile di circoscrivere l'entità del 7 TRIBUNALE di MESSINA pregiudizio. Invero, l'art. 1227, comma 2, c.c., che costituisce un'applicazione dell'art. 1175
c.c., pur imponendo al creditore di tenere una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dannose dell'altrui comportamento, non arriva a pretendere il compimento di attività gravose o implicanti rischi, tra le quali ben può ricomprendersi l'avvio di un'azione giudiziale.” (cfr. massima Cass. Civ., Sez. 1, n. 3797/19).
Quanto alla natura ed alla prova dei danni conseguenti all'occupazione abusiva di un immobile, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, chiamata a comporre un risalente contrasto in merito alla configurabilità o meno degli stessi come danni in re ipsa, ha affermato che “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché
l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.” (cfr. massima
Cass., Sez. Un. Civ., n. 33645/2022).
Proprio alla luce dei suesposti principi si parla di danno “presunto” in quanto, esclusa la natura in re ipsa del danno da occupazione sine titulo, è onere del danneggiato allegare dettagliatamente il danno-conseguenza subìto in termini di danno emergente – cioè la concreta possibilità di godimento diretto o indiretto andata perduta – o di lucro cessante – ovvero occasioni perse di vendita ad un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato o di locazione ad un canone superiore a quello di mercato – mentre sul piano probatorio, nel caso di contestazione, la prova dell'esistenza del danno può essere ricavata anche da meri indizi e presunzioni semplici, superabili dal convenuto con prova contraria.
8 TRIBUNALE di MESSINA Orbene l'attore, ritenendo che il danno da occupazione illegittima fosse in re ipsa, né con l'atto di citazione nè con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ha allegato quali danni-conseguenza avrebbe effettivamente subìto affermando, ad esempio, che, se messo nelle condizioni di farlo, avrebbe utilizzato direttamente gli immobili o li avrebbe locati oppure allegando specifiche occasione perse di vendita o locazione degli stessi ad altri soggetti per un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
Soltanto con l'atto di costituzione del nuovo difensore – quindi, con una allegazione inammissibile perché articolata decorso il termine di decadenza previsto dal codice di rito per il consolidamento del thema decidendum – ha genericamente allegato la circostanza di non aver potuto mettere a reddito gli immobili per cui è causa, non avendo potuto accedere agli immobili e non avendo potuto farli visitare a potenziali locatari.
L'attore, quindi, non ha né allegato quali danni-conseguenza avrebbe subìto in ragione della mancata restituzione degli immobili, né ha provato gli stessi ancorché presuntivamente;
d'altra parte, un indizio dell'effettiva volontà di godere indirettamente degli immobili per cui è causa non potrebbe neanche ricavarsi dai precedenti atti di disposizione in quanto gli immobili erano stati concessi ai convenuti in comodato che, avendo natura essenzialmente gratuita, non è idoneo a palesare una eventuale volontà dell'attore di lucrare un vantaggio patrimoniale dall'uso e/o godimento degli stessi.
Per tali ragioni, in mancanza di allegazione e prova dei danni subiti, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
CONDANNA ALLE SPESE.
Nei rapporti tra l'attore ed il convenuto le spese del giudizio Controparte_1
vanno integralmente compensate, essendo la decisione basata sul principio stabilito dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno risolto un contrato giurisprudenziale tra sezioni semplici in merito alla prova del risarcimento del danno da occupazione sine titulo; contrasto esistente alla data di instaurazione del giudizio e risolto dalle Sezioni Unite soltanto recentemente.
9 TRIBUNALE di MESSINA Nei rapporti tra l'attore ed il convenuto nulla sulle spese Controparte_2
del giudizio stante la declaratoria di estinzione del giudizio nei confronti del predetto convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
[...]
1) dispone la cancellazione dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente alla domanda articolata da nei confronti di Parte_1 [...]
; Controparte_2
2) rigetta la domanda articolata da nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
3) compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 CP_1
;
[...]
4) nulla sulle spese del giudizio tra e Parte_1 Controparte_2
.
[...]
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 12.02.2025. Il Giudice (dott. Francesco CATANESE) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta
Cavallaro, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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