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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2288/2021 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Magda Mellea, per procura in calce all'atto di citazione;
-ATTORE-
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Virgilio Conte, giusta delibera di Giunta comunale n. 164 del 17/12/2021, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
- CONVENUTO-
NONCHE'
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2 dall'Avv. Magda Mellea, per procura in calce all'atto di intervento volontario;
-TERZA INTERVENUTA-
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18.11.2024 tenutasi mediante trattazione scritta i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio il Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 CP_3 chiedendo la condanna al risarcimento dei danni materiali procurati alla propria abitazione, ai beni mobili e alle autovetture utilizzate dallo stesso nonché del danno morale e biologico, per la somma complessiva di € 50.000,00, perché causati dalla rottura del serbatoio idrico di acqua potabile di proprietà dell'Amministrazione comunale.
L'attore ha dedotto che l'allagamento dell'immobile adibito ad abitazione familiare era imputabile al Comune di per mancata manutenzione del complesso idrico;
CP_1 che la polizia municipale giunta sul posto aveva riscontrato i danni contestati;
che in conseguenza dell'evento calamitoso ha subito un forte turbamento psichico con conseguente danno morale.
Con comparsa, depositata il 18.01.2022, si è costituito il il quale Controparte_1 ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo: il difetto di titolarità del diritto al risarcimento dei danni di , perché l'immobile è di proprietà della madre Parte_1
mentre le autovetture sono di proprietà di;
CP_4 Controparte_2
l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno perché l'immobile era stato abusivamente ampliato con modifica della destinazione d'uso da magazzino agricolo ad uso abitativo;
che l'esclusiva causa dell'evento dannoso fosse stato l'abuso edilizio;
che la fuoriuscita dell'acqua dal serbatoio comunale dovesse ritenersi una ipotesi di caso fortuito.
Con atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c., depositato il 21.02.2022, si è costituita
, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui Controparte_2 minori e , chiedendo l'accertamento della Persona_1 Persona_2 responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. del Comune di per i danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali causati dalla rottura del serbatoio idrico comunale, con condanna al risarcimento di € 25.000,00.
L'intervenuta ha precisato di abitare nell'immobile sito in Via Gioacchino Da Fiore, insieme al coniuge e ai figli e;
Parte_1 Persona_1 Persona_2 che l'allagamento aveva danneggiato due autovetture di sua proprietà, la cui riparazione ha un costo di € 8.000,00 oltre ad € 122,00 per carroattrezzi, oltre alle scarpe presenti nell'immobile; che l'evento ha causato a lei ed ai suoi figli uno stato di ansia e stress.
2 Con ordinanza del 04.01.2023 è stata disposta la C.T.U. per quantificare i danni subiti dall'attore e dal terzo sui beni mobili presenti nell'abitazione sita in Controparte_2
, via Gioacchino da Fiore n.32, riportata in catasto al foglio 6 part. 268, e sui CP_1 beni mobili registrati parcheggiati nei pressi nonché per accertare la conformità dell'immobile alla normativa edilizia e urbanistica vigente.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 18.02.2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18.11.2024 tenutasi mediante trattazione scritta i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, si dichiara il difetto di titolarità di del diritto al Parte_1 risarcimento dei danni subiti dal bene immobile sito in , via Gioacchino da CP_1
Fiore n. 32, in quanto il bene risulta essere di proprietà della madre dell'odierno attore –
– e che, in forza di contratto orale di comodato, ne è detentore. CP_4
La giurisprudenza ha riconosciuto la legittimazione alla domanda di risarcimento del danno anche a colui il quale eserciti un potere soltanto materiale sulla cosa se dal danneggiamento ne subisce un pregiudizio patrimoniale, prescindendo dal tipo di diritto reale o personale che ha per esercitale quel potere (cfr. Cass. n. 21011/2010; n.
3082/2015).
Tuttavia, è stato anche precisato che il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo è legittimato a domandare il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario e, dall'altro, che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia stata già adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante (cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 24206/2022; Cass. n. 14269/2017 e Cass. n.
22602/2009).
Quindi, dall'applicazione dei suddetti principi alla fattispecie, poiché , Parte_1 con il proprio nucleo familiare, abitava nell'immobile a titolo di comodato d'uso gratuito ma non ha dimostrato, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità di aver tenuto indenne dalle conseguenze dannose il proprietario, ne consegue che non risulta essere
3 legittimato a richiedere il risarcimento dei danni provocati all'immobile, sito in CP_1
Via Gioacchino da Fiore, n. 32.
[...]
Passando al merito della controversia, risultano infondate le domande di risarcimento del danno patrimoniale sui beni mobili e non patrimoniale avanzate da e Parte_1
, in proprio e in qualità di genitore di e Controparte_2 Persona_1
e, pertanto, si rigettano per le motivazioni di seguito esposte. Parte_1
Il comune di in merito ha eccepito quale esclusiva causa del danno l'abusivo CP_1 ampliamento dell'immobile e la modifica della destinazione d'uso.
L'eccezione è fondata e va accolta, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancanza di ius aedificandi è in grado di determinare l'effetto di esclusiva efficienza causale sul piano degli eventi causativi del danno da risarcire, stante la natura "conformativa" dei vincoli di edificabilità apposti sul diritto di proprietà, ex art. 42,
1 co., Cost..
In particolare, la Corte di cassazione si è occupata della responsabilità ex art. 2051 c.c., a carico dell'ente pubblico territoriale, per il danno ad un edificio, derivante dalla esondazione di una tubazione di raccolta dell'acqua piovana, situata in prossimità dell'edificio medesimo, affermando che “Il diritto soggettivo ad essere risarcito del danno provocato da fatto illecito altrui non può infatti comportare un arricchimento ingiustificato per chi, costruendo un immobile in assenza di ius aedificandi o di autorizzazione amministrativa, è onerato piuttosto - e in via permanente - di non aggravare le responsabilità della Pubblica Amministrazione nei confronti dei terzi che entrino in contatto con la cosa in sua custodia. Il difetto di concessione edilizia del bene danneggiato, difatti, viene ad affievolire, se non ad azzerare, il diritto del proprietario del bene ad essere risarcito per equivalente del danno sofferto, poiché la costruzione abusiva in tal caso non esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'amministrazione ed il privato che ha realizzato la costruzione, ma viene inevitabilmente a incidere sulla risarcibilità del relativo danno, qualora l'abuso risulti avere aggravato la posizione di garanzia assegnata alla Pubblica Amministrazione nella custodia dei propri beni”. (conf. Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 20312/2019).
Dall'applicazione dei principi richiamati alla fattispecie e dalle risultanze della CTU emerge che l'immobile in contestazione è da ritenersi abusivo, in quanto il magazzino riconosciuto con concessione edilizia a fini agricoli è stato utilizzato a fini abitativi ed è
4 stato ampliato e modificato in assenza delle prescritte autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione competente.
Nello specifico il CTU ha accertato che: “nella fattispecie, dalla disamina della Concessione
Edilizia n°107/98, nonché, del verbale redatto dai vigili urbani del Comando di Polizia Municipale di
si evince la indiscussa violazione di norme urbanistiche per cui l'immobile oggetto di causa CP_1 risulta essere abusivo, nel caso particolare è risultato che il magazzino riconosciuto con concessione sopracitata ai fini agricoli viene modificato e ampliato, utilizzandolo ai fini abitativi, realizzando modifiche abusivamente e senza autorizzazione, ovvero, si riscontra che anche la destinazione d'uso viene arbitrariamente modificata…. È rilevante evidenziare che un immobile può essere conforme dal punto di vista catastale ma non urbanistico o viceversa. Infatti, la regolarità catastale è il riscontro tra lo stato di fatto ed i dati catastali. Ma, il catasto (Agenzia del territorio) non è probatorio, in quanto è un ufficio statale che ha una funzione prettamente fiscale, per cui quanto registrato non conferma necessariamente la regolarità edilizia dell'immobile. Paradossalmente, infatti, come nel caso di specie, possono esistere immobile abusivi ma accatastati;
difatti, dall'analisi della documentazione relativa ai fatti di causa, si riscontra che dall' estratto dal catasto dei fabbricati, la registrazione della costruzione è censito come unità immobiliare urbana, dalla visura dell'immobile, estratto dal catasto fabbricato, si evince altresì, che
l'abitazione è stata identificata nella categoria A/2, vale a dire abitazione di tipo civile. La regolarità urbanistica, invece, attesta la corrispondenza tra lo stato reale dell'immobile e le autorizzazioni rilasciate dal Comune (Ente competente in materia edilizia); perciò, effettuando il confronto tra la concessione edilizia n. 107/98 rilasciata dal comune di e lo stato di fatto, inevitabilmente si riscontra CP_1
l'azione illegale commessa dalla parte attrice…. Come richiamato nel primo capoverso del corrente capitolo, altra irregolarità urbanistica, vagliata la documentazione tecnica, caratterizzante l'unità abitativa della parte attrice, è la destinazione d'uso la quale viene arbitrariamente modificata. Con la terminologia "cambio di destinazione d'uso" si intende la modifica degli scopi di utilizzo di un'unità immobiliare, ad esempio, il passaggio da ufficio ad abitazione e viceversa. La procedura di cambio destinazione d'uso è regolamentata (DPR n. 380/2001 -Testo Unico Edilizia-,di cui l'art. 23-ter) , per cui, qualsiasi modifica che non rispetta i dettami normativi rappresenta un abuso edilizio punibile con sanzioni amministrative….Focalizzando sul caso in oggetto, si riscontra che l'attore principale effettua variazione di destinazione d'uso, compiendo la variazione catastale con conseguente modifica dei valori catastali e nella fattispecie l'immobile destinato ad uso agricolo, dunque un magazzino, come da concessione edilizia n. 107/98, viene catalogata come immobile ad uso abitativo, ovvero categoria A/2,
5 vale a dire abitazione di tipo civile. Tutto quanto esposto senza alcuna pratica urbanistica. Per completezza, si conclude che, per effettuare il cambio di destinazione d'uso senza opere o con interventi edilizi è essenziale incaricare un professionista abilitato per l'espletamento delle pratiche urbanistiche, mentre per quanto concerne le pratiche catastali è possibile disbrigare la pratica autonomamente recandosi agli uffici del Catasto dove è possibile richiedere la documentazione necessaria e riceverla comodamente e in tempi brevi via email, in formato digitale.” (v. pagg. 22, 23 e 24 della relazione del C.T.U.).
Inoltre, dalla C.T.U. è emerso che parte attrice ha provveduto ad incaricare un tecnico abilitato al fine di richiedere la sanatoria edilizia;
tuttavia, non c'è prova agli atti né del deposito dell'istanza di sanatoria né di un provvedimento di accoglimento o di rigetto adottato dall'Amministrazione comunale.
Pertanto, poiché sia il danno patrimoniale relativo ai beni mobili (mobilio, elettrodomestici, scarpe, etc) presenti nell'abitazione e alle autovetture parcheggiate nei pressi sia il danno non patrimoniale (quale stress, ansia ed eventuali altre patologie) sotto il profilo causale non sono direttamente correlati alla condotta della pubblica
Amministrazione, ma alla detenzione di un immobile abusivo, le domande di risarcimento formulate dall'attore e dalla terza intervenuta vengono respinte.
Inoltre, con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale richiesto da e da , in proprio e in qualità di genitore dei figli Parte_1 Controparte_2 minori, si osserva che i testi escussi (collega del ) e Testimone_1 CP_2 Per_3
(fratello dell'attore) non hanno fornito alcun sostegno probatorio a tale richiesta
[...] risarcitoria (v. verbale udienza del 12/12/2022). Né la documentazione allegata dalla vale a supportare la domanda risarcitoria, in quanto dalla domanda indennità ex CP_2 art. 4 D.L. n. 5 del 2012 in favore di , si evince solo lo stato di Persona_1 invalidità del ragazzo ma senza alcun riferimento alle cause e all'insorgenza di tale patologia (v. all. 1 atto di intervento) e dal referto di visita cardiologica presso l'ASP di
Catanzaro in data 18/5/2021, si evince che riferisce tachicardia, con Persona_2 diagnosi di toracoalgie aspecifiche (v. all. 2 atto di intervento) e dunque non si ritengono conducenti.
In assenza di prova sull'an del danno non patrimoniale non è, in ogni caso, ammissibile
CTU medico- legale al fine della quantificazione del danno medesimo.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n.
147/2022, scaglione coma da valore indeterminabile minimo.
Le spese di CTU, già liquidate in atti, vengono definitivamente poste a carico di
, in quanto risulta essere stata ammessa al patrocinio a Parte_1 Controparte_2 spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
-rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore;
[...] CP_3
- rigetta la domanda avanzata da , in proprio e in qualità di genitore Controparte_2 esercente la potestà genitoriale di e , nei confronti Persona_1 Persona_2 del in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore; Controparte_1
- condanna e , in qualità come in atti, in solido fra Parte_1 Controparte_2 loro, alla refusione delle spese di lite nei confronti del Comune di Marina, che si CP_1 liquidano in € 3.809,00 per competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come previsto dalla normativa vigente;
- pone le spese di CTU, già liquidate in atti, definitivamente a carico di . Parte_1
Catanzaro, lì 14 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2288/2021 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Magda Mellea, per procura in calce all'atto di citazione;
-ATTORE-
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Virgilio Conte, giusta delibera di Giunta comunale n. 164 del 17/12/2021, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
- CONVENUTO-
NONCHE'
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2 dall'Avv. Magda Mellea, per procura in calce all'atto di intervento volontario;
-TERZA INTERVENUTA-
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18.11.2024 tenutasi mediante trattazione scritta i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 1 FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio il Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 CP_3 chiedendo la condanna al risarcimento dei danni materiali procurati alla propria abitazione, ai beni mobili e alle autovetture utilizzate dallo stesso nonché del danno morale e biologico, per la somma complessiva di € 50.000,00, perché causati dalla rottura del serbatoio idrico di acqua potabile di proprietà dell'Amministrazione comunale.
L'attore ha dedotto che l'allagamento dell'immobile adibito ad abitazione familiare era imputabile al Comune di per mancata manutenzione del complesso idrico;
CP_1 che la polizia municipale giunta sul posto aveva riscontrato i danni contestati;
che in conseguenza dell'evento calamitoso ha subito un forte turbamento psichico con conseguente danno morale.
Con comparsa, depositata il 18.01.2022, si è costituito il il quale Controparte_1 ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo: il difetto di titolarità del diritto al risarcimento dei danni di , perché l'immobile è di proprietà della madre Parte_1
mentre le autovetture sono di proprietà di;
CP_4 Controparte_2
l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno perché l'immobile era stato abusivamente ampliato con modifica della destinazione d'uso da magazzino agricolo ad uso abitativo;
che l'esclusiva causa dell'evento dannoso fosse stato l'abuso edilizio;
che la fuoriuscita dell'acqua dal serbatoio comunale dovesse ritenersi una ipotesi di caso fortuito.
Con atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c., depositato il 21.02.2022, si è costituita
, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui Controparte_2 minori e , chiedendo l'accertamento della Persona_1 Persona_2 responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. del Comune di per i danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali causati dalla rottura del serbatoio idrico comunale, con condanna al risarcimento di € 25.000,00.
L'intervenuta ha precisato di abitare nell'immobile sito in Via Gioacchino Da Fiore, insieme al coniuge e ai figli e;
Parte_1 Persona_1 Persona_2 che l'allagamento aveva danneggiato due autovetture di sua proprietà, la cui riparazione ha un costo di € 8.000,00 oltre ad € 122,00 per carroattrezzi, oltre alle scarpe presenti nell'immobile; che l'evento ha causato a lei ed ai suoi figli uno stato di ansia e stress.
2 Con ordinanza del 04.01.2023 è stata disposta la C.T.U. per quantificare i danni subiti dall'attore e dal terzo sui beni mobili presenti nell'abitazione sita in Controparte_2
, via Gioacchino da Fiore n.32, riportata in catasto al foglio 6 part. 268, e sui CP_1 beni mobili registrati parcheggiati nei pressi nonché per accertare la conformità dell'immobile alla normativa edilizia e urbanistica vigente.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 18.02.2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18.11.2024 tenutasi mediante trattazione scritta i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. In via preliminare, si dichiara il difetto di titolarità di del diritto al Parte_1 risarcimento dei danni subiti dal bene immobile sito in , via Gioacchino da CP_1
Fiore n. 32, in quanto il bene risulta essere di proprietà della madre dell'odierno attore –
– e che, in forza di contratto orale di comodato, ne è detentore. CP_4
La giurisprudenza ha riconosciuto la legittimazione alla domanda di risarcimento del danno anche a colui il quale eserciti un potere soltanto materiale sulla cosa se dal danneggiamento ne subisce un pregiudizio patrimoniale, prescindendo dal tipo di diritto reale o personale che ha per esercitale quel potere (cfr. Cass. n. 21011/2010; n.
3082/2015).
Tuttavia, è stato anche precisato che il detentore di cosa altrui, danneggiata dal fatto illecito del terzo è legittimato a domandare il risarcimento solo se dimostri, da un lato, la sussistenza di un titolo in virtù del quale è obbligato a tenere indenne il proprietario e, dall'altro, che l'obbligazione scaturente da quel titolo sia stata già adempiuta, in modo da evitare che il terzo proprietario possa pretendere anche egli di essere risarcito dal danneggiante (cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 24206/2022; Cass. n. 14269/2017 e Cass. n.
22602/2009).
Quindi, dall'applicazione dei suddetti principi alla fattispecie, poiché , Parte_1 con il proprio nucleo familiare, abitava nell'immobile a titolo di comodato d'uso gratuito ma non ha dimostrato, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità di aver tenuto indenne dalle conseguenze dannose il proprietario, ne consegue che non risulta essere
3 legittimato a richiedere il risarcimento dei danni provocati all'immobile, sito in CP_1
Via Gioacchino da Fiore, n. 32.
[...]
Passando al merito della controversia, risultano infondate le domande di risarcimento del danno patrimoniale sui beni mobili e non patrimoniale avanzate da e Parte_1
, in proprio e in qualità di genitore di e Controparte_2 Persona_1
e, pertanto, si rigettano per le motivazioni di seguito esposte. Parte_1
Il comune di in merito ha eccepito quale esclusiva causa del danno l'abusivo CP_1 ampliamento dell'immobile e la modifica della destinazione d'uso.
L'eccezione è fondata e va accolta, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancanza di ius aedificandi è in grado di determinare l'effetto di esclusiva efficienza causale sul piano degli eventi causativi del danno da risarcire, stante la natura "conformativa" dei vincoli di edificabilità apposti sul diritto di proprietà, ex art. 42,
1 co., Cost..
In particolare, la Corte di cassazione si è occupata della responsabilità ex art. 2051 c.c., a carico dell'ente pubblico territoriale, per il danno ad un edificio, derivante dalla esondazione di una tubazione di raccolta dell'acqua piovana, situata in prossimità dell'edificio medesimo, affermando che “Il diritto soggettivo ad essere risarcito del danno provocato da fatto illecito altrui non può infatti comportare un arricchimento ingiustificato per chi, costruendo un immobile in assenza di ius aedificandi o di autorizzazione amministrativa, è onerato piuttosto - e in via permanente - di non aggravare le responsabilità della Pubblica Amministrazione nei confronti dei terzi che entrino in contatto con la cosa in sua custodia. Il difetto di concessione edilizia del bene danneggiato, difatti, viene ad affievolire, se non ad azzerare, il diritto del proprietario del bene ad essere risarcito per equivalente del danno sofferto, poiché la costruzione abusiva in tal caso non esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'amministrazione ed il privato che ha realizzato la costruzione, ma viene inevitabilmente a incidere sulla risarcibilità del relativo danno, qualora l'abuso risulti avere aggravato la posizione di garanzia assegnata alla Pubblica Amministrazione nella custodia dei propri beni”. (conf. Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 20312/2019).
Dall'applicazione dei principi richiamati alla fattispecie e dalle risultanze della CTU emerge che l'immobile in contestazione è da ritenersi abusivo, in quanto il magazzino riconosciuto con concessione edilizia a fini agricoli è stato utilizzato a fini abitativi ed è
4 stato ampliato e modificato in assenza delle prescritte autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione competente.
Nello specifico il CTU ha accertato che: “nella fattispecie, dalla disamina della Concessione
Edilizia n°107/98, nonché, del verbale redatto dai vigili urbani del Comando di Polizia Municipale di
si evince la indiscussa violazione di norme urbanistiche per cui l'immobile oggetto di causa CP_1 risulta essere abusivo, nel caso particolare è risultato che il magazzino riconosciuto con concessione sopracitata ai fini agricoli viene modificato e ampliato, utilizzandolo ai fini abitativi, realizzando modifiche abusivamente e senza autorizzazione, ovvero, si riscontra che anche la destinazione d'uso viene arbitrariamente modificata…. È rilevante evidenziare che un immobile può essere conforme dal punto di vista catastale ma non urbanistico o viceversa. Infatti, la regolarità catastale è il riscontro tra lo stato di fatto ed i dati catastali. Ma, il catasto (Agenzia del territorio) non è probatorio, in quanto è un ufficio statale che ha una funzione prettamente fiscale, per cui quanto registrato non conferma necessariamente la regolarità edilizia dell'immobile. Paradossalmente, infatti, come nel caso di specie, possono esistere immobile abusivi ma accatastati;
difatti, dall'analisi della documentazione relativa ai fatti di causa, si riscontra che dall' estratto dal catasto dei fabbricati, la registrazione della costruzione è censito come unità immobiliare urbana, dalla visura dell'immobile, estratto dal catasto fabbricato, si evince altresì, che
l'abitazione è stata identificata nella categoria A/2, vale a dire abitazione di tipo civile. La regolarità urbanistica, invece, attesta la corrispondenza tra lo stato reale dell'immobile e le autorizzazioni rilasciate dal Comune (Ente competente in materia edilizia); perciò, effettuando il confronto tra la concessione edilizia n. 107/98 rilasciata dal comune di e lo stato di fatto, inevitabilmente si riscontra CP_1
l'azione illegale commessa dalla parte attrice…. Come richiamato nel primo capoverso del corrente capitolo, altra irregolarità urbanistica, vagliata la documentazione tecnica, caratterizzante l'unità abitativa della parte attrice, è la destinazione d'uso la quale viene arbitrariamente modificata. Con la terminologia "cambio di destinazione d'uso" si intende la modifica degli scopi di utilizzo di un'unità immobiliare, ad esempio, il passaggio da ufficio ad abitazione e viceversa. La procedura di cambio destinazione d'uso è regolamentata (DPR n. 380/2001 -Testo Unico Edilizia-,di cui l'art. 23-ter) , per cui, qualsiasi modifica che non rispetta i dettami normativi rappresenta un abuso edilizio punibile con sanzioni amministrative….Focalizzando sul caso in oggetto, si riscontra che l'attore principale effettua variazione di destinazione d'uso, compiendo la variazione catastale con conseguente modifica dei valori catastali e nella fattispecie l'immobile destinato ad uso agricolo, dunque un magazzino, come da concessione edilizia n. 107/98, viene catalogata come immobile ad uso abitativo, ovvero categoria A/2,
5 vale a dire abitazione di tipo civile. Tutto quanto esposto senza alcuna pratica urbanistica. Per completezza, si conclude che, per effettuare il cambio di destinazione d'uso senza opere o con interventi edilizi è essenziale incaricare un professionista abilitato per l'espletamento delle pratiche urbanistiche, mentre per quanto concerne le pratiche catastali è possibile disbrigare la pratica autonomamente recandosi agli uffici del Catasto dove è possibile richiedere la documentazione necessaria e riceverla comodamente e in tempi brevi via email, in formato digitale.” (v. pagg. 22, 23 e 24 della relazione del C.T.U.).
Inoltre, dalla C.T.U. è emerso che parte attrice ha provveduto ad incaricare un tecnico abilitato al fine di richiedere la sanatoria edilizia;
tuttavia, non c'è prova agli atti né del deposito dell'istanza di sanatoria né di un provvedimento di accoglimento o di rigetto adottato dall'Amministrazione comunale.
Pertanto, poiché sia il danno patrimoniale relativo ai beni mobili (mobilio, elettrodomestici, scarpe, etc) presenti nell'abitazione e alle autovetture parcheggiate nei pressi sia il danno non patrimoniale (quale stress, ansia ed eventuali altre patologie) sotto il profilo causale non sono direttamente correlati alla condotta della pubblica
Amministrazione, ma alla detenzione di un immobile abusivo, le domande di risarcimento formulate dall'attore e dalla terza intervenuta vengono respinte.
Inoltre, con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale richiesto da e da , in proprio e in qualità di genitore dei figli Parte_1 Controparte_2 minori, si osserva che i testi escussi (collega del ) e Testimone_1 CP_2 Per_3
(fratello dell'attore) non hanno fornito alcun sostegno probatorio a tale richiesta
[...] risarcitoria (v. verbale udienza del 12/12/2022). Né la documentazione allegata dalla vale a supportare la domanda risarcitoria, in quanto dalla domanda indennità ex CP_2 art. 4 D.L. n. 5 del 2012 in favore di , si evince solo lo stato di Persona_1 invalidità del ragazzo ma senza alcun riferimento alle cause e all'insorgenza di tale patologia (v. all. 1 atto di intervento) e dal referto di visita cardiologica presso l'ASP di
Catanzaro in data 18/5/2021, si evince che riferisce tachicardia, con Persona_2 diagnosi di toracoalgie aspecifiche (v. all. 2 atto di intervento) e dunque non si ritengono conducenti.
In assenza di prova sull'an del danno non patrimoniale non è, in ogni caso, ammissibile
CTU medico- legale al fine della quantificazione del danno medesimo.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n.
147/2022, scaglione coma da valore indeterminabile minimo.
Le spese di CTU, già liquidate in atti, vengono definitivamente poste a carico di
, in quanto risulta essere stata ammessa al patrocinio a Parte_1 Controparte_2 spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
-rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore;
[...] CP_3
- rigetta la domanda avanzata da , in proprio e in qualità di genitore Controparte_2 esercente la potestà genitoriale di e , nei confronti Persona_1 Persona_2 del in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore; Controparte_1
- condanna e , in qualità come in atti, in solido fra Parte_1 Controparte_2 loro, alla refusione delle spese di lite nei confronti del Comune di Marina, che si CP_1 liquidano in € 3.809,00 per competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come previsto dalla normativa vigente;
- pone le spese di CTU, già liquidate in atti, definitivamente a carico di . Parte_1
Catanzaro, lì 14 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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