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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. RICCARDO BAUDINELLI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. SILVA DARI Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello R.G. 462/2022 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (c.f. Parte_1
), rappresentata dall'avv. Nicola Pasquale Balistreri per mandato in atti P.IVA_1
APPELLANTE
contro
(c.f. , (c.f. ), CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2 Controparte_3
(c.f. ), (c.f. ), tutti quali eredi di C.F._3 Controparte_4 C.F._4 Per_1
1 (c.f. ) e l'ultimo anche in proprio, rappresentati dagli avv.ti Nicoletta Cervia e Per_2 C.F._5
Giacomo Pugnana per mandato in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
Come da atto d'appello: “Previa acquisizione del fascicolo d'ufficio, Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n.
252/2022 del Tribunale di Massa, pubbl. il 04/04/2022 RG n.2666/2019 Repert. n. 377/2022 del
04/04/2022 - Rigettare le domande, le eccezioni e richieste formulate in primo grado dalla controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, o con qualsivoglia altra statuizione e, in ogni caso, accertare e riconoscere il credito della nei confronti degli appellati, in un importo Pt_1
comunque non inferiore a € 13.592,86, da portare a compensazione di ogni e qualsivoglia altra somma riconosciuta in favore degli appellati;
- In subordine, rigettare anche solo parzialmente, le domande, le eccezioni e richieste formulate in primo grado dalla controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, o con qualsivoglia altra statuizione e, in ogni caso, accertare e riconoscere il credito della nei confronti Pt_1 degli appellati, in un importo comunque non inferiore a € 13.592,86, da portare a compensazione di ogni e qualsivoglia altra somma riconosciuta in favore degli appellati;
- In ulteriore subordine, rideterminare l'eventuale importo dovuto alla dalla Pt_1
controparte attraverso nuova CTU contabile ove ritenuta necessaria, sulla base di quanto evidenziato nel presente atto di appello. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per gli Appellati:
Come da comparsa di costituzione: "Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per i motivi esposti in narrativa, respingere il presente appello, in quanto inammissibile, improcedibile e in ogni caso infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare in toto la sentenza n. 252/2022 del Tribunale di Massa, pubbl. il 04/04/2022 RG n. 2666/2019 Repert. n. 377/2022 del 04/04/2022, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite e al risarcimento dei danni, ex art. 96
c.p.c., in favore degli appellanti, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e alla refusione delle spese di lite”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con la sentenza impugnata, pubblicata in data 4 aprile 2022, il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, a seguito della domanda di accertamento negativo del credito portato dal conto corrente accessorio n.636520, sia a titolo di interessi che di capitale differenziale, per € 20.670,77, collegato al mutuo ipotecario a tasso variabile contratto con CA TO s.p.a. (poi divenuta Parte_1
, di cui i mutuatari aveva usufruito del beneficio della c.d. legge della sospensione di 3 rate
[...] CP_5
scadute nell'anno 2008, proposta dai coniugi e nei confronti Parte_2 Controparte_4 [...]
nella contumacia della convenuta, ha così deciso: Parte_1
“Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
ACCERTA che il saldo contabile al 5.3.2019 del conto corrente accessorio n.636520 acceso da CP_4
e presso CA TO SP (oggi ) è pari ad
[...] Parte_2 Parte_1
euro 4.721,20 a favore dei correntisti.
ACCERTA che in relazione al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 2.8.2004 tra e Controparte_4
, mutuatari, e CA TO SP (oggi ), mutuante, così come Parte_2 Parte_1
rinegoziato ai sensi dell'art. 3 D.L. 93/2008, niente più deve essere corrisposto, a qualsiasi titolo, dalla parte mutuataria che ha anzi eseguito pagamenti ulteriori rispetto al dovuto, privi di giustificazione, per complessivi euro 3.374,01.
CONDANNA a pagare a e le spese del presente Parte_1 Controparte_4 Parte_2
giudizio che liquida in complessivi euro 4.835, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa se dovute.
PONE le spese di consulenza definitivamente a carico di .” Parte_1
Il giudice di prime cure, a seguito dell'espletata CTU, della documentazione acquisita e del giuramento suppletorio deferito all'attore, ha ritenuto:
a) che i coniugi vevano contratto un mutuo ipotecario in data 2.8.2004 per la somma di € 85.000,00, CP_4 da rimborsarsi con 20 rate semestrali, comprensive di capitale e di interessi, a tasso variabile, ottenendo ai sensi dell'art.3 L.93/2008 (c.d. legge Tremonti) la rinegoziazione del contratto con rata costante e l'addebito della eventuale differenza degli interessi su un conto corrente accessorio, il cui eventuale debito avrebbe dovuto essere a sua volta rimborsato sempre in rate costanti;
b) che dal primo degli estratti conto del conto corrente accessorio, trasmessi dalla banca su richiesta del cliente, emergeva che alla data del 14.1.2009 (con valuta del 2.1.2009) su detto conto era stata addebitata la somma di € 13.592,86, che secondo il CTU non poteva che ricollegarsi gli importi delle 3 rate scadute nell'anno 2008, come confermato da una email di provenienza dall'istituto convenuto, quando in realtà gli importi delle rate sospese non avrebbero potuto essere poste nel conto accessorio, ma solo quale
3 “allungamento” del mutuo stesso;
c) che gli attori, seppure con un documento non sottoscritto da ma Parte_1
riportante tale sigla, avevano di mostrato di aver saldato tutte le rate, ivi comprese le 3 rate prima della rinegoziazione;
d) che tale documento, unitamente alla visura CRIF relativa alla posizione “ , attestante Parte_2
l'estinzione del mutuo e l'assenza di rate in scadenza, costituivano sicuri indizi in ordine a tale circostanza, tanto da condurre a far ritenere sussistenti i presupposti per deferire giuramento suppletorio ex art.2736,
n.2 c.c., al cui esito, era stata raggiunta la dimostrazione dell'intero pagamento del mutuo;
e) che, una volta eliso dal conto corrente accessorio l'importo relativo alle rate sospese e poi pagate, emergeva a favore dei correntisti la somma di € 3.374,01, derivante dalla differenza tra gli interessi mora addebitati e quanto effettivamente dovuto a tale titolo.
Con atto di appello ritualmente notificato in data 12 maggio 2022 Parte_1
ha impugnato la sentenza gravata, chiedendo la sua riforma.
[...]
Si sono ritualmente costituiti e , opponendosi al gravame ed in via Parte_2 Controparte_4
preliminare eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'impugnante.
Con ordinanza del 12 ottobre 2022, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 marzo 2024, riservata a quella sede ogni decisione sulle istanze istruttorie.
In data 1° marzo 2024, atteso il decesso di e del difensore di parte appellata, si costituivano Parte_2 volontariamente , , e , quali eredi di CP_1 CP_2 Controparte_6 Controparte_4 [...]
l'ultimo anche in proprio, con il ministero di altri difensori. Pt_2
Quindi la causa è stata assegnata ad altro relatore e rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 18 dicembre 2024. Con ordinanza del 9 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini brevi di 30 giorni per le comparse conclusionali e di 20 per quelle di replica.
Entrambi le parti hanno depositato le memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte rileva che l'eccezione di difetto di titolarità del diritto di credito asseritamente vantato e conseguente carenza di legittimazione attiva di formulata Parte_1
dagli appellati per essere il credito nel frattempo ceduto pro-soluto alla già in data 23 Controparte_7
4 dicembre 2019 e quindi in data immediatamente successiva alla notificazione del proprio atto di citazione, avvenuta in data 12 dicembre 2019 è infondata e va respinta in quanto ai sensi dell'artr.111 c.p.c., 1 comma,
è stabilito che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”.
Quindi, atteso che il giudizio di primo grado è stato ritualmente introdotto nei confronti di Controparte_8
quest'ultima è legittimata a proporre impugnazione, sebbene nel frattempo abbia ceduto il credito.
Ad avviso della Corte, nel merito l'appello è infondato e va respinto.
ha impugnato la sentenza gravata sulla base di due motivi ed in Parte_1
particolare
1) per erroneità della CTU e dell'impugnata sentenza in ordine alla ricostruzione dei fatti di causa e alla lettura ed interpretazione dei documenti prodotti.
L'appellante censura la sentenza impugnata per aver il giudice di prime cure effettuato un'errata ricostruzione del debito dei mutuatari e più specificatamente in relazione alle rate non pagate ed a quelle oggetto di sospensione.
Secondo Controparte_8
- nell'anno 2008 i coniugi rano rimasti morosi di 3 rate del mutuo (le nn.6, 7 e 8 per € 13.592,86); CP_4
- nell'anno 2009 gli stessi hanno chiesto la rinegoziazione del mutuo ex legge Tremonti, ottenendo la sospensione di dette rate, che sono state inserite nel conto accessorio;
- nell'anno 2010, essendo rimasti altresì morosi delle rate nn.11, 12 e 13, i mutuatari hanno chiesto la sospensione delle medesime e, una volta concessa, dette rate sono state messe in coda al piano di ammortamento, come sarebbe evincibile dal doc. n.2 degli attori e come accertato anche dal CTU, il quale, però, poi confonde le rate 6-7-8 con le rate 11-12-13.
L'errore in cui sarebbe incorso prima il CTU e poi il Tribunale sarebbe stato quello di ritenere che per le stesse
3 rate la banca avrebbe provveduto ad allungare il mutuo e contestualmente a porre il loro complessivo importo sul conto accessorio, quando, invece, si tratterebbe di due gruppi di 3 rate distinti, di cui per entrambi i mutuatari avevano ottenuto la sospensione, ma per i quali la banca aveva concesso differenti modalità di rimborso (le nn.6, 7 e 8 sul conto accessorio, le nn.11, 12 e 13 in coda al mutuo).
Quindi se è vero che ad agosto 2018 i coniugi avevano pagato tutte le rate del mutuo, ivi comprese CP_4
5 quelle messe in coda, come da piano di ammortamento, gli stessi non avevano però saldato quelle che erano state trasferite sul conto corrente e quindi tali rate, a seguito del riconteggio, sono state elise da ogni pagamento.
Se anche la banca nel girare le somme riferite alle rate nn.6, 7 e 8 avesse errato, ciò non toglie che i mutuatari non avevano pagato detto importo e quindi non poteva essere defalcato, ma doveva essere riconosciuto alla banca quantomeno a titolo di capitale.
2) sulla CTU resa nel giudizio di primo grado
L'appellante rileva che per i motivi sopra esposti la CTU espletata nel giudizio di primo grado sarebbe errata.
Nell'ipotesi in cui non venisse rigettata la domanda attrice, dovrebbe essere disposta una nuova CTU “che provveda al ricalcolo degli importi dare/avere tra le parti tenendo conto del mancato pagamento, da parte degli attori, dell'importo residuo di € 13.592,86 delle rate nn. 6, 7 e 8 del piano di ammortamento”.
I motivi d'appello, che per ragioni di opportunità logico-espositiva, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e vanno respinti.
La Corte ritenuto
- che l'appellante contesta la ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure, sostenendo che, a differenza delle conclusioni a cui è pervenuto prima il CTU e poi il Tribunale, in realtà i coniugi non avrebbero CP_4
estinto tutte le rate del mutuo, in quanto le rate nn. 6, 7 e 8, di cui i mutuatari erano rimasti morosi prima di accedere al beneficio della c.d. legge Tremonti, sarebbero rimaste impagate, sebbene spostate nel conto corrente accessorio;
- che tale circostanza non trova alcuna conferma documentale in quanto dal cd. estratto conto delle rate
(doc. n.2 di parte attrice), a cui l'istituto ricondurrebbe la prova della sua tesi difensiva, emerge in realtà che le rate nn. 6, 7 e 8, di cui è indicato anche il relativo importo per complessivi € 17.127,61 (e cioè € 5.637,07
+ € 5.720,15 + € 5.770,39), ben superiore a quello riportato nell'estratto conto dell'anno 2009 (€ 13.592,86), risultano pagate;
- che, a fronte del citato estratto conto, di cui l'istituto appellante non contesta la paternità, e del certificato CRIF (doc. 31 di parte attrice), da cui emerge che in relazione al mutuo in oggetto non sono presenti rate non pagate, il Tribunale ha deferito ad uno degli attori ( il Controparte_4 giuramento suppletorio, disponendo la notifica dell'ordinanza ammissiva alla convenuta contumace, sulla seguente formula: “ , nato a [...] il [...], consapevole Controparte_9
della responsabilità che con il giuramento assumo giuro che in relazione al contratto di mutuo per cui
è causa sono stati eseguiti i pagamenti di tutte le rate così come indicato nel prospetto denominato “
6 visualizzazione rate “ costituente l'allegato n. 2 all'atto di citazione con saldo dell'ultima rata in data
23.8.2018”;
- che all'udienza del 25 marzo 2022 ha giurato di aver eseguito il pagamento di tutte le Controparte_4 rate;
- che una volta avvenuto il giuramento, su cui l'appellante non ha opposto alcuna contestazione di sorta, la prova del pagamento delle rate è pacificamente dimostrata nel processo, in quanto il giuramento suppletorio ha la medesima valenza del decisorio (c.f.r. Corte Costituzionale 4.5.1972 n.83: “La Corte non ritiene che
l'equiparazione degli effetti del giuramento suppletorio a quelli del giuramento decisorio produca quelle conseguenze lesive dei principi di uguaglianza e di difesa che denunciano le ordinanze indicate in epigrafe.
Secondo la giurisprudenza prevalente, gli effetti della prestazione del giuramento suppletorio non possono essere contrastati con altri mezzi di prova;
ma ciò accade perché il giudice deferisce il giuramento quando le parti hanno avuto pieno modo e tempo di esercitare il rispettivo potere dispositivo sul materiale istruttorio.
Ed ha avuto modo e tempo di esplicare questo potere anche la parte contro la quale operano gli effetti predetti, perché essa sa che il giudice può deferire il giuramento ove le prove non siano mancanti, e tuttavia non offre né mezzi istruttori né argomenti che potrebbero escludere il valore semipieno a quelli dedotti o esibiti. Vero è che nemmeno in appello è ammessa prova che contraddica ai risultati del giuramento suppletorio;
ma è consentito in appello il sindacato sull'apprezzamento del giudice di primo grado circa
l'esistenza della prova semipiena, cosicché non è nemmeno esatto che la prestazione del giuramento suppletorio non permette ulteriori difese. Le permette anche nella sede penale, e con notevole ampiezza nel confronto con la sede civile, dato che nel processo penale la parte si avvantaggia delle iniziative del pubblico ministero e del giudice, le quali allargano enormemente a suo favore la possibilità di indagare sulla verità”);
- che il giuramento suppletorio, che ha efficacia di prova legale sul fatto che tutte le rate del mutuo siano state pagate, impedisce una nuova valutazione dei documenti agli atti (c.f.r. Cass. 15.11.2001 n.14317:
“L'efficacia probatoria del giuramento suppletorio (che ha valore di prova legale quanto ai fatti che ne formano oggetto, fatti che, all'esito del suo rituale compimento, non possono non considerarsi definitivamente accertati) deriva dalla sua stessa prestazione in una situazione in cui la domanda, pur se non pienamente provata, non è, tuttavia, completamente sfornita di prova, sicché la eventuale, successiva proposizione di una querela di falso contro documenti considerati (insieme con le altre risultanze processuali) quali indizi ed argomenti di prova sufficienti a giustificare il ricorso al giuramento stesso deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini della decisione, poiché quest'ultima non si fonda sull'efficacia probatoria propria del documento, bensì sugli effetti (legalmente predeterminati) del giuramento (ciò che, a più forte ragione, deve dirsi nell'ipotesi - quale quella di specie - di cui all'art. 265 comma 2 c.p.c., potendo il collegio ordinare a chi renda il conto di asseverare con giuramento le partite per le quali non si possa o non si sia soliti chiedere ricevuta)”.
7 Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello deve essere rigettato.
La domanda di risarcimento del danno ex art.96 c.p.c., formulata da parte appellata, va respinta in difetto di prova dell'elemento soggettivo.
Per il principio della soccombenza deve essere condannata alla Parte_1
refusione a favore delle parti appellate delle spese di questo grado del giudizio, la cui liquidazione viene effettuata in base ai parametri di cui al decreto ministeriale 55/2014, nei valori medi, tenuto conto del valore dichiarato (scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00), e quindi in euro 1.134,00 per fase studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 1.843,00 per fase istruttoria ed euro 1.911,00 per fase decisionale, per complessivi euro 5.809,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) – che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza impugnata del Tribunale di Massa, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) respinge l'appello e conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) condanna a rifondere, a favore della parte appellata, le spese Parte_1
processuali di questo grado di giudizio, che liquida in euro 5.809,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge;
3) dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma
1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) – che l'appello è stato integralmente rigettato.
8 Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, 24/03/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(dott. Silva Dari) (dott. Riccardo Baudinelli)
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