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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/04/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5021/2023 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
appresentato e difeso dagli avv.ti ALFIERI GIOVANNI e MARIA TERESA Parte_1 DE MARTINO presso i quali elettivamente domicilia in Boscoreale (NA) alla Via S.T.E. Cirillo n. 3 RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano con il quale elettivamente CP_1 domicilia in Napoli alla Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura CP_1 RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato in data 03/08/2023 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l al fine di ottenere la condanna dell'istituto al pagamento dell'indennità di disoccupazione NASPI, chiesta con domanda amministrativa del 06/12/2022 e mai erogata da parte resistente. Il tutto con vittoria di spese. CP Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. All'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c le parti concludevano affinché venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'avvenuto pagamento dell'indennità oggetto di giudizio. Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come da documentazione prodotta.
Deve, tuttavia, provvedersi in ordine alle spese. Sotto tale profilo si deve rilevare che il pagamento è avvenuto il 23/01/2024 e quindi dopo la presentazione
1 del ricorso e della relativa notifica avvenuta in data 04/01/2024, e con riconoscimento del diritto dal 07/12/22, ovvero dal giorno successivo alla domanda amministrativa, al 14/5/23. Le spese, quindi, devono seguire il principio della soccombenza.
P. Q. M.
Il giudice
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere. CP
2. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, oltre spese e accessori, che liquida in € 850,00 con attribuzione.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti
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