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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 18/02/2026, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2540/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SO OB, Presidente
ZACCARDI GLAUCO, Relatore
DE IORIS MARIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15671/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TK5CRM100027 CREDITO IMPOSTA 2018
- ATTO RECUPERO n. TK5CRM100027 CREDITO IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1072/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l., con atto notificato all'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale Roma 2, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TK5CRM100027/2024, emesso nei confronti di Società_1 S.r. l., notificato in data 20 giugno 2024 a Ricorrente_1 S.r.l., unitamente alla comunicazione di responsabilità in solido ex art. 14, quarto comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 con il quale le è stato contestato l'indebito utilizzo in compensazione di crediti d'imposta per € 1.047.523,38 nel 2018, e per € 2.079,81 nel 2019, per complessivi € 1.049.603,19.
Al riguardo l'opponente ha lamentato:
1. Illegittimità della pretesa fiscale non sussistendo i presupposti per far valere nei confronti della Società la responsabilità solidale prevista dall'art. 14, d.lgs. n. 472, citato.
2. In subordine. Illegittimità/infondatezza della pretesa esercitata a mezzo dell'atto di recupero in giudizio nei confronti di Società_1.
2.1. Illegittimità/infondatezza della pretesa esercitata a mezzo dell'atto di recupero in giudizio nei confronti di Società_1, sussistendo tutti i requisiti richiesti ai fini dell'agevolazione “de qua”.
2.2. In subordine. Illegittimità della pretesa esercitata a mezzo dell'atto di recupero in giudizio nei confronti di Società_1, potendo il Credito R&S, al più, essere qualificato come “non spettante”. Con conseguente integrale/parziale annullabilità dell'atto di recupero per tardività dell'azione impositiva, oltre che per violazione del principio del contraddittorio preventivo, ovvero per errata determinazione della sanzione applicabile.
3. In subordine. Illegittimità, sotto diversi profili, della sanzione irrogata.
3.1. Illegittimità della chiamata di responsabilità in solido ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 472, citato, della
Società, per violazione del principio di personalità della pena.
3.2. Illegittimità della sanzione irrogata, perché le violazioni contestate sarebbero state commesse, al più, per errore incolpevole sul diritto.
3.3. Sopravvenuta illegittimità parziale della pretesa sanzionatoria a seguito delle modifiche introdotte al d. lgs. n. 471, citato, ad opera del d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, giusta il principio del “favor rei”.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate, domandando rigettarsi l'opposizione.
La medesima resistente ha depositato in data 31.10.2025 atto conciliativo intercorso tra le parti e ha chiesto estinguersi il procedimento;
anche la ricorrente, con memoria integrativa del 9.1.2026 ha domandato l'estinzione del giudizio.
Nell'udienza odierna la causa è stata discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, come domandato da entrambe le parti, essendo intervenuto un accordo conciliativo, in virtù del quale, testualmente:
“La società ribadisce l'assoluta estraneità alla contestazione formulata nei confronti di Società_1, si determina a sottoscrivere l'accordo conciliativo esclusivamente per ragioni deflattive del contenzioso. In seguito alla sottoscrizione del seguente accordo conciliativo la scrivente Direzione procederà a convalidare l'annullamento anagrafica nei confronti di Ricorrente_1 S.r.l. sulla cartella di pagamento n. 09720250009104903, con conseguente eliminazione della coobbligazione disposta”.
Le spese del giudizio devono essere compensate integralmente, in ragione della conciliazione.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. spese compensate.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SO OB, Presidente
ZACCARDI GLAUCO, Relatore
DE IORIS MARIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15671/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TK5CRM100027 CREDITO IMPOSTA 2018
- ATTO RECUPERO n. TK5CRM100027 CREDITO IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1072/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l., con atto notificato all'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale Roma 2, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TK5CRM100027/2024, emesso nei confronti di Società_1 S.r. l., notificato in data 20 giugno 2024 a Ricorrente_1 S.r.l., unitamente alla comunicazione di responsabilità in solido ex art. 14, quarto comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 con il quale le è stato contestato l'indebito utilizzo in compensazione di crediti d'imposta per € 1.047.523,38 nel 2018, e per € 2.079,81 nel 2019, per complessivi € 1.049.603,19.
Al riguardo l'opponente ha lamentato:
1. Illegittimità della pretesa fiscale non sussistendo i presupposti per far valere nei confronti della Società la responsabilità solidale prevista dall'art. 14, d.lgs. n. 472, citato.
2. In subordine. Illegittimità/infondatezza della pretesa esercitata a mezzo dell'atto di recupero in giudizio nei confronti di Società_1.
2.1. Illegittimità/infondatezza della pretesa esercitata a mezzo dell'atto di recupero in giudizio nei confronti di Società_1, sussistendo tutti i requisiti richiesti ai fini dell'agevolazione “de qua”.
2.2. In subordine. Illegittimità della pretesa esercitata a mezzo dell'atto di recupero in giudizio nei confronti di Società_1, potendo il Credito R&S, al più, essere qualificato come “non spettante”. Con conseguente integrale/parziale annullabilità dell'atto di recupero per tardività dell'azione impositiva, oltre che per violazione del principio del contraddittorio preventivo, ovvero per errata determinazione della sanzione applicabile.
3. In subordine. Illegittimità, sotto diversi profili, della sanzione irrogata.
3.1. Illegittimità della chiamata di responsabilità in solido ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 472, citato, della
Società, per violazione del principio di personalità della pena.
3.2. Illegittimità della sanzione irrogata, perché le violazioni contestate sarebbero state commesse, al più, per errore incolpevole sul diritto.
3.3. Sopravvenuta illegittimità parziale della pretesa sanzionatoria a seguito delle modifiche introdotte al d. lgs. n. 471, citato, ad opera del d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, giusta il principio del “favor rei”.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate, domandando rigettarsi l'opposizione.
La medesima resistente ha depositato in data 31.10.2025 atto conciliativo intercorso tra le parti e ha chiesto estinguersi il procedimento;
anche la ricorrente, con memoria integrativa del 9.1.2026 ha domandato l'estinzione del giudizio.
Nell'udienza odierna la causa è stata discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, come domandato da entrambe le parti, essendo intervenuto un accordo conciliativo, in virtù del quale, testualmente:
“La società ribadisce l'assoluta estraneità alla contestazione formulata nei confronti di Società_1, si determina a sottoscrivere l'accordo conciliativo esclusivamente per ragioni deflattive del contenzioso. In seguito alla sottoscrizione del seguente accordo conciliativo la scrivente Direzione procederà a convalidare l'annullamento anagrafica nei confronti di Ricorrente_1 S.r.l. sulla cartella di pagamento n. 09720250009104903, con conseguente eliminazione della coobbligazione disposta”.
Le spese del giudizio devono essere compensate integralmente, in ragione della conciliazione.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. spese compensate.