Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/06/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.5.2025 , nella causa iscritta al n. 287 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025
TRA
nato ad [...] il [...] C.F. ; Parte_1 C.F._1 CP_1 nata ad [...] il [...] ; nato ad
[...] C.F._2 CP_2
Apice il 15.01.1958 ; nata ad [...] il C.F._3 CP_3
10.01.1959 ; nata ad [...] il [...] C.F._4 Parte_2
nato ad [...] il [...] C.F._5 Parte_3
, nella qualità di eredi tutti del sig. C.F. CodiceFiscale_6 Persona_1
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antony Lavigna, C.F. C.F._7 [...]
, giusta procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliati in C.F._8
Roma, Via Garigliano, n. 74/B;
Ricorrenti
CONTRO
in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura dell'Ente in Benevento alla Via Foschini 28 rappresentato e difeso dall'avv. Fernando BAGNASCO, giusta procura generale alle liti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.1.2025 gli istanti in epigrafe indicati hanno chiesto di accertare l'insussistenza dell'indebito per il pagamento di ratei di pensione erogate al signor dal 01/07/1991 al 30/04/1999. Parte_4
I ricorrenti hanno eccepito il decorso del termine di prescrizione decennale non avendo mai ricevuto atti interruttivi della stessa nonché l'assenza di obbligo solidale da parte degli eredi. CP_ Si è costituito l' con memoria depositata il 26.5.2025 che ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata.
Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione..
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e 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo decorre dal giorno del pagamento e può dal titolare essere interrotta secondo la disciplina generale di cui all'art. 2943 cod. civ. anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale (Cass. 16612/2008). CP_ Sul punto l' ha dedotto di avere reso edotto dell'indebito il de cuius con lettera raccomandata a.r. trasmessa in data 31/05/1999 e che il de cuius non contestava in alcun modo i fatti addebitatigli, richiedendo anzi di poter restituire in forma rateizzata l'indebito de quo. Ha, inoltre, precisato di avere attivato un piano di rientro interrotto l'08/02/2011 , ragion per cui l'atto interruttivo positivamente notificato il 27/04/2020 al sig. CP_2
, nella sua qualità di legittimo erede, doveva considerarsi tempestivo ai fini
[...] dell'osservanza del dettato normativo di cui all'art. 2946 C.C. . CP_ Ebbene a parere della Scrivente le argomentazioni dell' non possono essere accolte. Invero l' non deposita alcuna prova degli atti che richiama in ricorso. CP_4
In particolare manca la prova della raccomandata del 31.5.1999 così come non vi è prova della istanza di rateizzazione presentata dal de cuius. La mera circostanza che CP_ l' abbia effettuato delle trattenute sulla pensione del signore , nulla Parte_4 prova in ordine alla regolare notifica di atti interruttivi della prescrizione . Pertanto, ritenuto che il primo valido atto interruttivo è costituito dalla nota del
20.6.2020, in applicazione delle coordinate ermeneutiche delineate, deve essere CP_ dichiarata la prescrizione della pretesa in quanto in data 20.6.2020 era interamente decorso il termine di prescrizione decennale, atteso che l'erogazione delle somme, asseritamente indebite, è avvenuta dal 01/07/1991 al 30/04/1999. Tanto premesso, va dichiarato prescritto il credito azionato in ripetizione e va dichiarata CP_ insussistente la pretesa creditoria restitutoria dell' nei confronti dei ricorrenti.
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Le spese di giudizio seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano – secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14 – in misura minima attesa la natura delle questioni affrontate e considerata la fase di studio ed introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: CP_
1. accoglie il ricorso, dichiarando prescritto e non dovuto il credito azionato dall' nei confronti dei ricorrenti, con la comunicazione del 20.6.2020; CP_
2. condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite che liquida in € 854,00, oltre C.U. €43,00 rimborso forfetario spese generali al 15 % e cpa come per legge,.
Benevento, 3.6.2025
Il Giudice d.ssa Adriana Mari